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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/08/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2477 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Mario Bombardiere;
ATTORI
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Strafaci;
C.F._4
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._5 dall'Avv. Adelmo Rizzo;
- CONTUMACE;
Controparte_4
- CONTUMACE;
Controparte_5
TERZI CHIAMATI
Oggetto: azione negatoria;
riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e – premesso di essere Parte_1 Parte_2 proprietari di un vano autorimessa, posto al piano seminterrato di un fabbricato sito alla via Taormina in Crucoli, fraz. Torretta, riportato in Catasto al foglio n. 14, part. 229, sub
1 10, in forza di atto pubblico di compravendita per Notaio del Persona_1
12.04.2017 (stipulato con , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 venditori del bene loro pervenuto per successione mortis causa di Persona_2
; che il box autorimessa è diviso da una scala che conduce agli appartamenti
[...] soprastanti, di cui due di proprietà degli stessi attori;
che successivamente all'acquisto di tale vano, e , sul presupposto di esercitare il Controparte_1 Controparte_2 possesso sul bene, hanno instaurato nei confronti degli attori giudizio di reintegrazione ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., conclusosi con ordinanza di accoglimento, del
26.03.2019, cui gli attori hanno dato spontanea esecuzione in data 15.09.2019, con salvezza del proprio diritto di agire in sede petitoria;
che intanto in data 06.05.2019
e hanno inoltrato domanda di mediazione, Controparte_1 Controparte_2 preannunciando l'azione di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del bene – hanno convenuto in giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 ex art. 949 c.c. volersi dichiarare che gli stessi non hanno alcun diritto sul bene e per l'effetto ordinare loro la cessazione delle turbative e delle molestie perpetrate.
2. Costituitisi in giudizio, e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 alla domanda, deducendo di essere legittimi proprietari del box autorimessa per maturata usucapione ventennale;
hanno in particolare esposto che, in forza di una divisione bonaria avvenuta anni addietro tra i RM , e Controparte_1 CP_2
essi convenuti sono entrati nella piena disponibilità del box identificato Per_2 catastalmente al foglio 14, part. 229, sub 10, esercitando il possesso utile per l'usucapione per oltre un ventennio. Hanno dunque chiesto rigettarsi la domanda attorea e in via riconvenzionale dichiarare che gli stessi sono proprietari, per maturata usucapione dell'immobile per cui è causa, per la quota di ½ ciascuno.
3. In occasione della prima udienza di comparizione, gli attori hanno formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio dei propri danti causa ( CP_3
e , al fine di esercitare nei loro confronti
[...] Controparte_4 Controparte_5 azione di garanzia per l'evizione.
In particolare, gli attori hanno formulato, in via subordinata – per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione – domanda di garanzia ex art. 1483 c.c. per l'ipotesi di evizione, chiedendo condannarsi i terzi chiamati, in solido tra loro, al rimborso del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, pari ad €
2 4.000,00, delle spese notarili, pari ad € 2.000,00, e a tenere indenni gli attori da qualsivoglia somma da pagare e/o rimborsare ai convenuti in ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, ivi comprese le spese legali.
4. Con ordinanza dell'08.04.2021, ritenuta l'ammissibilità dell'istanza ex art. 106
c.p.c. formulata dagli attori – essendo il relativo interesse sorto a seguito della costituzione dei convenuti ex 269, comma 3, c.p.c. – è stata autorizzata la chiamata dei terzi da parte degli attori e fissata nuova udienza di comparizione.
5. Si è costituito , il quale ha resistito alle deduzioni dei Controparte_3 convenuti (attori in riconvenzionale), chiedendo in via principale rigettarsi la domanda riconvenzionale di usucapione e, in via subordinata, in caso di accoglimento di tale domanda e della domanda di garanzia per evizione formulata dagli attori, limitarsi l'eventuale condanna al pagamento di somme a carico dei terzi chiamati esclusivamente alla quota ereditaria di ciascun erede.
e nonostante la regolarità della Controparte_4 Controparte_5 notificazione, non si sono costituiti in giudizio e con ordinanza del 20.10.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'azione promossa dagli attori è qualificabile come azione negatoria ex art. 949
c.c., avente carattere reale, la quale – come in più occasione chiarito dalla Corte di
Cassazione – non ha il significato ristretto di azione tendente solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azione tendente a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo, in quanto tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass. n. 24028/2004; n.
4120/2001), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass. n. 13710/2011).
È stato altresì precisato che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia;
di conseguenza, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa
3 della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte – essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass. n. 6806/2025; n. 392/2025; n. 24028/2004).
Ciò posto, nella specie è provato in via documentale che il vano autorimessa riportato in Catasto al foglio n. 14, part. 229, sub 10 – posto al piano seminterrato di un fabbricato sito alla via Taormina in Crucoli, fraz. Torretta – è stato acquistato da in regime di comunione legale dei beni con il coniuge Parte_1
(cfr. art. 9 dell'atto notarile), in forza di atto pubblico di Parte_2 compravendita per Notaio del 12.04.2017 (n. rep. 115.756; racc. Persona_1
30740), stipulato con , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 venditori dell'immobile loro pervenuto in forza di successione mortis causa di
, deceduto il 14.02.2011. Persona_2
Nel medesimo atto pubblico si precisa che il bene fa parte di un fabbricato insistente su un terreno pervenuto a per donazione di Persona_2 [...]
in forza di atto pubblico del 23 maggio 1988 per Notaio Per_3 Persona_4
(n. rep. 13675/5045).
Ne deriva che gli attori hanno valido titolo attributivo della proprietà dell'immobile, da cui desumere in via presuntiva il legittimo esercizio del possesso sul bene.
7. I convenuti hanno eccepito che gli attori, benché proprietari dell'immobile, non hanno mai esercitato il possesso del bene, ma ne sono entrati nella materiale disponibilità con un'azione di spoglio violento e clandestino nel maggio 2017, come accertato dal Tribunale nel giudizio di reintegrazione da loro instaurato nei confronti dei coniugi conclusosi con ordinanza di accoglimento della Persona_5 domanda, confermata in sede di reclamo.
Hanno aggiunto di esercitare il possesso del vano autorimessa da oltre venti anni, accedendovi direttamente dalle loro abitazioni attraverso la corte di pertinenza, ed
4 hanno pertanto chiesto in via riconvenzionale di essere dichiarati proprietari del bene per intervenuta usucapione.
8. Le eccezioni dei convenuti in merito al possesso del bene da parte degli attori e la domanda riconvenzionale di usucapione, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate e devono essere rigettate.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario riscontrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inequivocabilmente volto ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario (cfr., tra le altre, Cass. 11000/2001), il quale, come noto, si concretizza nella manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr. da ultimo Cass. n. 20508/2019) e con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 18392/06; Cass.
10652/94; Cass. 3464/88).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le risultanze processuali non forniscano la prova della ricorrenza di tali condizioni.
La prova offerta dai convenuti, attori in riconvenzionale, con i testi escussi, non è sufficiente ai fini della invocata usucapione, per la quale è necessaria la dimostrazione rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta, in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto dalla legge.
Il teste sentito all'udienza del 27.09.2023, ha confermato Testimone_1 genericamente che e posseggono in maniera Controparte_1 Controparte_2 ininterrotta, pacifica e pubblica da almeno trent'anni il vano posto al piano seminterrato, accedendovi dalle loro abitazioni;
ha confermato che il box è sempre stato usato esclusivamente da e , i quali lo concedevano anche Controparte_1 Controparte_2
“in fitto” ai turisti, nel periodo estivo, e ai compaesani, durante il resto dell'anno, per il ricovero di automezzi;
il teste ha dichiarato che negli anni '90 ha eseguito lavori di rifacimento dell'intonaco del tetto del locale seminterrato, occupandosi anche di sostituire il cancello di via Nenni. Lo stesso teste, riconvocato all'udienza del
5 13.12.2023, ha dichiarato che il box è stato costruito da tale nel Persona_6
'94-'95.
Le dichiarazioni del teste , oltre che generiche, in quanto prive di Tes_1 riferimenti temporali precisi, con riferimento al possesso da parte dei convenuti, risultano anche lacunose e inverosimili.
Anzitutto il teste, interrogato sullo stato dei luoghi, ha in un primo tempo dichiarato che "i box non sono comunicanti tra loro in quanto in mezzo c'è una scala", con ciò riferendo una circostanza in contrasto con quanto pacificamente allegato dalle parti, ossia che nel vano seminterrato, sebbene vi sia una scala che conduce agli appartamenti sovrastanti, è possibile transitare da un ambiente all'altro, passando al di sotto della scala;
successivamente, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal procuratore dei convenuti, il teste ha precisato che nel riferire che i box non sono comunicanti intendeva dire “che la scala impedisce il passaggio dall'uno all'altro con
l'automobile", fornendo dunque una giustificazione poco plausibile alla propria precedente risposta: è evidente, infatti, che il termine “comunicante” indica l'assenza di impedimenti al passaggio, di qualsiasi tipo, da un ambiente all'altro; né il capitolo di prova sottoposto al teste conteneva precisazioni di sorta in merito al passaggio con mezzi o a piedi.
Imprecisa è stata, inoltre, la deposizione del teste con riferimento ai lavori Tes_1 edili che lo stesso avrebbe eseguito per conto dei convenuti. All'udienza del 27.09.2023 il teste ha riferito di aver "eseguito dei lavori di rifacimento dell'intonaco del tetto del locale seminterrato negli anni 90", mentre all'udienza del 13.12.2023, a specifica domanda, ha affermato "negli anni 90 ho eseguito su incarico di e Parte_3
dei lavori edili, del tipo rifacimento di intonaco e muretto, a casa loro". CP_2
Il teste, inoltre, pur affermando di conoscere i convenuti ed i luoghi di causa da lungo tempo (“conosco i sig.ri e da quarant'anni. Inoltre, Parte_3 CP_2 frequento i luoghi da quando mi sono fidanzato con mia moglie, ossia dall'85-86, inoltre poi ci siamo sposati nel '91 e siamo andati a vivere nelle vicinanze, ossia a 40 metri dal cancello”), ha reso dichiarazioni incompatibili con una conoscenza approfondita dei fatti, laddove ha riferito di conoscere “di vista” e Persona_2 di non averlo “mai visto parcheggiare lì la macchina né utilizzare il piano seminterrato” né di averlo visto “utilizzare gli appartamenti di sopra” aggiungendo
6 che tale mancato utilizzo avveniva “in quanto quando lui veniva andava a stare dal padre che ha un immobile sopra la strada 106”. Invero, non si vede come il teste, pur dichiarando di conoscere appena di vista , sia in grado di riferire Persona_2 una circostanza tanto specifica quale quella relativa alla permanenza dello stesso a casa del padre in località del tutto diversa rispetto ai luoghi di Persona_2 causa.
L'assunto secondo cui non utilizzasse i propri appartamenti Persona_2
– oltre che in contrasto con le ulteriori emergenze istruttorie, come si dirà – appare anche poco credibile, in quanto non emergono dagli atti le ragioni per le quali ciò avvenisse, ed anche in contrasto con la stessa prospettazione dei convenuti, secondo cui tra i RM , e sarebbe intervenuta trent'anni Controparte_1 CP_2 Per_2 addietro una divisione di fatto dei vani posti nel seminterrato, per la quale il box per cui
è causa sarebbe entrato nella piena disponibilità di e “mentre un terzo CP_1 CP_2 era nella disponibilità del defunto ”; tale circostanza lascia Persona_2 presumere che anche avesse necessità di utilizzare un vano Persona_2 autorimessa e che pertanto si recasse nel fabbricato.
Peraltro, la circostanza che il non abbia mai visto Tes_1 Persona_2 utilizzare gli appartamenti sovrastanti, né parcheggiare la macchina al piano seminterrato, non esclude che tali atti siano stati compiuti in assenza del teste, essendo inverosimile, se non impossibile, che questi abbia condotto nel corso di 40 anni una osservazione continua dell'area in questione.
Il teste , sentito all'udienza del 27.09.2023, ha confermato Testimone_2 genericamente il possesso del vano seminterrato da parte dei fratelli e Parte_3
da più di trent'anni, riferendo “per trent'anni li ho visti utilizzare questo vano CP_2 seminterrato come parcheggio, come ricovero di un gommone, una moto, legna, cassette. Inoltre, dal 2000 al 2016 io parcheggiavo regolarmente la mia auto lì nel periodo invernale con una frequenza di 3 o 4 volte al mese. mi aveva lasciato la Pt_3 chiave del cancello e io entravo”; ha inoltre confermato genericamente che il box era utilizzato “esclusivamente” da e e che questi lo concedevano Parte_3 CP_2 in uso ai turisti come parcheggio delle automobili. Ha riferito di aver conosciuto
, aggiungendo che questi si recava “di rado” sui luoghi perché Persona_2
7 “stava prevalentemente sulla via 106 dal padre”. A tale ultimo riguardo, vale quanto già osservato con riferimento alla deposizione del teste . Tes_1
Infine, il teste , sentito all'udienza del 13 novembre 2024, ha reso Testimone_3 dichiarazioni poco significative e scarsamente determinanti ai fini della prova dell'usucapione, mostrando di avere una conoscenza poco approfondita dei luoghi di causa (“preciso che che conosco un po' meglio abita in questo Controparte_1 fabbricato, anche se io non sono mai stato a casa sua”(…);“Non sono entrato spesso in questo vano, ma solo qualche volta e sempre di sera. In ogni caso posso dire il vano è diviso in due locali da una scala posta al centro. Tale situazione è visibile anche dall'esterno”) e delle modalità di utilizzo del vano seminterrato (“posso dire che nel vano seminterrato ho sempre visto parcheggiate delle automobili, delle moto e anche un gommone. In particolare, ho visto la Mercedes che so essere di proprietà di CP_1
e anche altre macchine. Non so dire l'ultima volta che ho visto la Mercedes di
[...]
parcheggiata lì. Posso dire che io passo sempre da quella strada ma Parte_4 non faccio sempre caso alle macchine che sono lì parcheggiate. Non so di chi fosse il gommone” (…) “nulla so riferire circa l'utilizzo del vano come deposito per conserve alimentati o altro. Posso dire di aver visto diverse macchine parcheggiate lì, ma non so dire di chi fossero, tranne che per la Mercedes”).
9. Oltre alle evidenziate lacune e incongruenze della prova testimoniale espletata su iniziativa dei convenuti, deve rilevarsi come le deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2 appaiano anche incompatibili con le risultanze documentali in atti, dalle quali è dato desumere che il box sia stato realizzato in epoca più recente rispetto a quanto riferito dai due testimoni e che in ogni caso non fosse utilizzato esclusivamente dai convenuti.
Invero, risulta per tabulas che nel 2001 ha depositato presso Persona_2
l'ufficio del Genio civile un progetto per la realizzazione di volumi tecnici per
l'installazione di impianti tecnologici (un piano seminterrato in c.a.) (doc.ti 9-10-11-12 allegati alla comparsa di costituzione di , la cui dimensione Controparte_3 corrisponde al box per cui è causa, come emerge dall'esame della relazione tecnica del progetto (doc. 12).
I convenuti, nella prima difesa utile alla produzione di tali documenti, hanno eccepito che la costruzione della sala termica ed idrica di cui al progetto è stata da loro
“negata”, precisando che aveva intenzione di realizzare la sala Persona_2
8 termica e la sala autoclave nei due locali che formano il vano oggetto di causa, mentre essi convenuti hanno “permesso” soltanto di posizionare l'autoclave, la cui cisterna è di colore azzurro, sotto il vano scale, in modo da non occupare spazio calpestabile (cfr. prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte convenuta). Nella stessa memoria, i convenuti hanno evidenziato anche che i locali per cui è causa esistono da ben prima dell'anno 2001, atteso che all'esito del deposito del progetto nessun lavoro è stato realizzato;
hanno inoltre dedotto che opinare diversamente porterebbe all'assurda affermazione che anche le abitazioni poste al piano terra – i cui balconi formano il tetto dei locali per cui è causa – siano state realizzate dopo l'anno 2001.
Solo con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. i convenuti hanno eccepito che il progetto presentato nel 2001 da è un falso ed hanno depositato una Persona_2 scrittura attribuita ad (titolare dell'omonima impresa edile, che Parte_5 compare come firmatario nel progetto quale esecutore dei lavori) nella quale egli dichiara di non aver mai sottoscritto il progetto in questione.
È evidente che l'allegazione della falsità del progetto e della sottoscrizione di oltreché il deposito della documentazione allegata con la memoria di Parte_5 replica ex art 190 c.p.c. di parte convenuta, sono irrimediabilmente tardivi e non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Al riguardo, i convenuti non hanno offerto motivi che possano giustificare una eventuale rimessione in termini, ma hanno esposto “questa difesa è consapevole della tardività della produzione di questa dichiarazione, ma è altresì consapevole che il tempo necessario per usucapire l'immobile de quo da parte degli odierni convenuti in riconvenzionale si è compiuto nelle more del procedimento si è compiuto nelle more del procedimento, in quanto il possesso si è protratto almeno per 22 anni (escluso addirittura il periodo dello spoglio violento e clandestino attuato dagli odierni attori, poi “condannati” per la loro azione dal Tribunale Civile di Crotone, come da fascicolo cautelare in atti)”, con ciò peraltro fornendo una prospettazione parzialmente diversa rispetto a quella contenuta nei precedenti scritti difensivi, per la quale il possesso del vano autorimessa si sarebbe protratto a far data da una divisione bonaria avvenuta “oltre trent'anni fa” (ossia trent'anni prima del deposito della comparsa di costituzione) e sarebbe dunque maturato prima dell'instaurazione del giudizio, non in corso di causa.
9 Peraltro, pur prescindendo da tali considerazioni, deve rilevarsi che la presentazione del progetto al Genio civile da parte di dimostra che, Persona_2 quanto meno nel 2001, il possesso del terreno ove è sorto il box (ovvero il possesso del box stesso, ove si ritenga che fosse già esistente nel 2001) sia stato esercitato almeno anche da Ciò si evince dal fatto che per redigere la relazione di Persona_2 asseveramento e le relative planimetrie (doc. 9 alla comparsa di costituzione di
) nonché la relazione geologica (doc. 15 allegato alla memoria ex art. Controparte_3
183 comma VI n. 2 c.p.c. di ), la relazione geotecnica (doc. 16 Controparte_3 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc di ) e la relazione Controparte_3 di calcolo (doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc di CP_3
, è stato necessario l'accesso in loco da parte dei tecnici;
accesso avvenuto
[...] presumibilmente per il tramite di quale soggetto che ha conferito Persona_2
l'incarico ai vari tecnici.
Da tanto si evince che nel 2001 il possesso del bene non era esercitato esclusivamente da e , e che tale possesso non era Controparte_1 Controparte_2 esercitato pacificamente ed indisturbatamente, concorrendo invece con il possesso di
. Persona_2
La deduzione impedisce di configurare il possesso utile ai fini dell'usucapione in capo ai convenuti.
Deve ribadirsi che l'onere di provare il possesso utile ai fini dell'usucapione grava su chi formula la relativa domanda e può ritenersi assolto, come già rilevato, solo quando sia raggiunta la prova del dominio esclusivo sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, attraverso attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui;
evenienza quest'ultima che risulta senz'altro smentita dalla circostanza che abbia presentato il progetto indicato Persona_2
e consentito in maniera autonoma l'accesso ai luoghi da parte dei tecnici incaricati.
10. Anche l'istruttoria orale espletata su iniziativa degli attori e del terzo chiamato risulta in contrasto con le deposizioni dei testi e ed induce ad escludere Tes_1 Tes_2 il possesso esclusivo uti domini del bene da parte dei convenuti.
La teste , sentita all'udienza del 15.02.2023, della cui attendibilità Testimone_4 non vi è motivo di dubitare e che ha abitato nello stabile, ha dichiarato che gli attori, dopo aver acquistato l'appartamento in via Taormina nell'anno 2015, hanno iniziato ad
10 utilizzare il box sottostante per il ricovero delle auto, su autorizzazione loro concessa da
, che gli aveva venduto la casa, ed hanno continuato ad utilizzarlo sino Controparte_3
a quando lo hanno successivamente acquistato e anche successivamente, sino a due anni prima della deposizione.
La teste , sentita alla medesima udienza, e compagna di Testimone_5 CP_4
sin dal 2005, ha dichiarato che nel 2007 e nel 2010 ha trascorso periodi di circa
[...] una settimana tra la fine di agosto e l'inizio di settembre in un appartamento dello stabile, riponendo l'auto nel box per cui è causa per tutto il periodo di permanenza, su indicazione di . Persona_2
Il teste , sentito all'udienza del 17.05.2023 e della cui Testimone_6 attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di aver abitato in uno degli appartamenti dello stabile di via Taormina, messogli a disposizione da CP_3
da settembre/ottobre 2015 sino ad agosto 2016 e di aver visto, in tale lasso di
[...] tempo, i coniugi disporre del box per parcheggiare la loro Persona_5 automobile e riporre le bici dei figli. Ha anche dichiarato di essere a conoscenza che i coniugi abbiano acquistato il box nel 2017 e lo abbiano Persona_5 successivamente usato sempre per il ricovero dell'automobile e delle bici, precisando di avere instaurato con loro un rapporto di amicizia e di avere continuato a frequentare i luoghi, tanto che in seguito alla stipula dell'atto di acquisto del box i coniugi lo hanno invitato a pranzo. Il teste ha dimostrato di conoscere i luoghi, dichiarando che nel box è presente un'autoclave; che per entrare nel box, si accede prima dal cancello che dà sulla strada;
che ai box si può accedere anche da un cancello che dà su un'altra via di fronte al mare e che per entrare con l'automobile bisogna accedere da tale via. A specifica domanda, ha riferito che, sia prima che dopo che l'acquisto del box, gli attori usavano entrare con l'auto dal cancello che dà sul mare e che tale cancello “era sempre aperto, nel senso che per aprirlo bastava abbassare la maniglia ed entrare, senza l'utilizzo di chiavi. È un cancello scorrevole”.
Ancora, la teste , sentita alla medesima udienza, ha riferito che nel Testimone_7 mese di agosto 2009, ha trascorso con un periodo di 15 giorni in un Controparte_3 appartamento in via Taormina messo loro a disposizione da e che Persona_2 in tale periodo entrambi hanno utilizzato il box per cui è causa (riconosciuto nelle foto che le sono state mostrate) per parcheggiare l'automobile, come indicato loro da
11 ; ha esposto che nella stessa estate hanno soggiornato nel Persona_2 fabbricato anche i propri genitori, parcheggiando l'auto nello stesso box, sempre su indicazione di La teste ha inoltre aggiunto “quando i miei genitori Persona_2 sono andatati via parcheggiava la sua macchina nel box al posto Persona_2 di quella dei miei genitori”.
Tali deposizioni testimoniali – maggiormente attendibili rispetto a quelle dei testi e in quanto riferite ad episodi circoscritti e collocati nel tempo in Tes_1 Tes_2 maniera più precisa, oltre che caratterizzate da maggiore coerenza intrinseca – consentono di riscontrare che il box per cui è causa non sia stato, per oltre vent'anni, nella esclusiva disponibilità dei convenuti e , essendo Controparte_1 CP_2 piuttosto emerso che il locale fosse utilizzato (quanto meno anche) dagli attori e, prima di loro, da , in maniera del tutto autonoma, nel corso di diversi Persona_2 anni, dunque ben prima dell'episodio del maggio 2017, qualificato come “spoglio” nel procedimento di reintegrazione del possesso celebratosi tra le parti.
Non è dato evincere, per contro, che tale utilizzo fosse preceduto da permessi o autorizzazioni di e , né tale circostanza è ricavabile dal tenore Controparte_1 CP_2 dei messaggi scambiati tra le parti (le cui stampe sono state prodotte dai convenuti), le quali consentono al più di dedurre che il box, almeno in un primo tempo, fosse utilizzato da tutti i proprietari degli appartamenti soprastanti in un clima di collaborazione reciproca.
È appena il caso di precisare che gli esiti del procedimento di reintegrazione del possesso (come si è detto favorevoli ai convenuti e ), non Controparte_1 CP_2 risultano determinanti nel presente giudizio, avente natura petitoria.
Difatti, come del resto chiarito nella stessa ordinanza di accoglimento dell'azione di spoglio, ai fini della tutela possessoria non è necessario che il possesso abbia i caratteri del possesso ad usucapionem, così come non è necessario che il possesso sia esclusivo;
è infatti tutelabile anche la situazione di compossesso, nel qual caso ricorre lo spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore travalichi i limiti del compossesso, impedendo o rendendo maggiormente gravoso l'uso paritario della res agli altri compossessori ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo (Cass. 14878/2012).
12 In definitiva, in tale contesto probatorio, deve pervenirsi al rigetto della domanda di usucapione.
Difatti, l'insufficienza della prova fornita dalla parte interessata in ordine ai fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento non può che ridondare a scapito della stessa (cfr. Cass. 6760/2003).
11. Occorre aggiungere che, con la prima memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., i convenuti, nel modificare parzialmente le proprie difese, hanno allegato che l'atto di compravendita (in forza del quale gli attori sono divenuti proprietari del vano autorimessa) sarebbe nullo, trattandosi di acquisto “a non domino”.
Hanno in particolare allegato che il box era di proprietà comune ed indivisa dei fratelli , e , per la quota di 1/3 ciascuno, in quanto Persona_2 CP_1 CP_2 ricavato circa quarant'anni fa da una porzione di terreno (censito al catasto terreni foglio
14 particella 1) di proprietà comune tra i RM per l'appunto in ragione di Per_2
1/3 ciascuno, in forza dell'atto di donazione del 23.5.1988 da parte di Persona_3
Tra i fratelli sarebbe successivamente intervenuta una divisione di fatto, oltre trentacinque anni fa, per la quale il box auto è stato attribuito a e ad , CP_1 CP_2 mente un altro vano (quello più distante dalle scalette) è stato attribuito a Persona_2
da tale momento, gli odierni convenuti avrebbero sempre posseduto in modo
[...] pieno ed esclusivo il vano oggetto di causa.
Ne deriverebbe, a dire dei convenuti, che gli odierni attori hanno acquistato l'immobile (sub 10) da chi non ne era proprietario, se non per la quota di 1/3 (ossia da
, e che, in quanto eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, poterono acquistare per successione mortis causa di quest'ultimo Persona_2 la sola quota di 1/3 in capo al de cuius).
Orbene, tali deduzioni non possono, già in punto di prospettazione, fondare un'eccezione di nullità del contratto di compravendita.
Come noto, la vendita di cosa parzialmente altrui, disciplinata dall'art. 1480 c.c., non comporta la nullità dell'atto, il quale invece è valido e produce effetti, tra cui l'obbligazione del venditore di procurarsi la proprietà del bene e trasferirla all'acquirente. La vendita del bene in comproprietà, posta in essere da uno solo dei comproprietari, rende l'atto soltanto non opponibile e quindi inefficace nei confronti del
13 comproprietario che non ha partecipato al negozio, ma non incide sulla validità del contratto che resta tale nei confronti degli altri comproprietari (cfr. Cass. n. 4965/2004).
Nella specie, i convenuti non hanno formulato eccezione di inopponibilità della vendita, ma hanno insistito anche in sede di comparsa conclusionale per la nullità dell'atto, deducendo: “parte attrice ha sì acquistato la proprietà ipotecaria del vano per cui è causa ma con un atto pubblico di compravendita … nullo, per averlo acquistato da chi non ne aveva potere (se non per 1/3 e, per questo motivo, sarà eventualmente instaurato un autonomo e prossimo giudizio)”.
L'eccezione, in ogni caso, è stata tardivamente formulata solo con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e pertanto non può essere esaminata.
Per completezza motivazionale, si evidenzia che, anche accedendo alla prospettazione dei convenuti introdotta con la prima memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. (secondo la quale il box sarebbe di loro proprietà per la quota di 1/3 ciascuno), la domanda di usucapione non potrebbe essere accolta, per le ulteriori motivazioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o di alcuni soltanto dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla cosa comune, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr., tra le altre, Cass. n. 19478/07, n. 17322/10,
n. 5416/11; n. 11903/15).
14 Una tale volontà non è desumibile dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato e amministrato il bene comune, compresa la manutenzione, sussistendo al riguardo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari (cfr. Cass. 7075/99,
5226/02, 24214/14).
Invero, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; una tale volontà non potrebbe desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, ricorrendo la presunzione "juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi
(Cass. n. 7075/1999). Il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. n. 5226/2002).
Nella specie, deve escludersi la ricorrenza degli estremi dell'usucapione, non avendo e dimostrato di avere goduto del bene con Controparte_1 Controparte_2 modalità incompatibili con la possibilità di godimento da parte di . Persona_2
La circostanza – rimasta peraltro indimostrata – che l'immobile, assunto di proprietà indivisa, sia stato “assegnato” ai convenuti, in forza di una divisione bonaria ed informale intervenuta tra loro ed il fratello appare in ogni caso irrilevante Per_2 ai fini della prova dell'usucapione, atteso che, anche laddove ciò fosse avvenuto, la disponibilità del bene sarebbe originata proprio da un accordo bonario tra i comproprietari;
ancora, la circostanza non consentirebbe in ogni caso di superare l'insussistenza della prova di un atto o di un comportamento implicante l'impossibilità assoluta per l'altro proprietario (non assegnatario) di proseguire un qualche rapporto materiale con il bene (cfr. Cass. n. 3493/2024; n. 2944/1990). Al contrario, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno permesso di riscontare che il bene era
15 utilizzato anche da , in maniera del tutto autonoma rispetto ai Persona_2 fratelli.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata.
Resta assorbita la domanda di garanzia per l'evizione formulata dagli attori nei confronti dei terzi chiamati.
Deve essere dunque accolta la domanda formulata dagli attori, comprensiva dell'ordine ai convenuti di cessare le turbative al possesso degli attori, evidenziandosi che è chiaramente sintomatico dell'intenzione dei convenuti di estromettere gli attori dal godimento dell'immobile l'atteggiamento oppositivo manifestato attraverso la resistenza nel presente giudizio nonché la domanda di usucapione formulata;
tutti atti che denotano una pretesa possessoria esclusiva sul bene.
Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Le spese processuali nei rapporti tra i convenuti e il terzo chiamato CP_3 seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo,
[...] secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inesistenza dei diritti affermati da e sull'immobile di proprietà degli attori, posto al Controparte_1 Controparte_2 piano seminterrato del fabbricato sito alla via Taormina in Crucoli, fraz. Torretta, riportato in Catasto al foglio n. 14, part. 229, sub 10, e per l'effetto ordina a CP_1
e di cessare le turbative al libero godimento del bene da parte
[...] Controparte_2 degli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da e Controparte_1
; Controparte_2
- condanna e in solido tra loro al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in € 310,55 per esborsi ed €
3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
16 - condanna e al pagamento delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2 sostenute da , che liquida in € 723,11 per esborsi ed € 5.077,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, li 06.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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