Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8000/2022 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. LORUSSO BARTOLO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2022 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare l'origine professionale della denunciata malattia, stabilendo il grado di percentuale invalidante, in misura del 12%, ovvero in quella maggiore, o minore, misura che risulterà di Giustizia;
per l'effetto condannare l , in persona del suo legale rapp.te p.t., a CP_1 liquidare in favore del sig. una rendita mensile Parte_1 commisurata alla riduzione della capacità lavorativa, ovvero erogare l'indennizzo capitale (menomazione tra il 6% e 15%) o, ancora, ad erogare ogni beneficio di legge;
il tutto con la decorrenza che sarà ritenuta più giusta e legittima, oltre interessi;
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 13.11.2020) - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (CERVICOBRACALGIA SX PER PER VOLUMINOSA ERNIA DEL DISCO C6-C7
TRATTATA CHIRURGICAMENTE) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito dell'istruttoria espletata in sede amministrativa CP_1
e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, ritenendo che “Esaminata la documentazione presente nel fascicolo di causa ed acquisita in sede di operazioni peritali nonché sulla scorta di quanto direttamente obiettivato,
è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. in merito alla controversia fra le parti ovvero il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata “Distrazione muscolare del trapezio destro in esiti di intervento di microdiscectomia, erniectomia e artrodesi di C6-C7” la cui tutela viene negata dal convenuto
Ente assicuratore.
Tanto premesso è documentato dai referti di visite specialistiche neurochirurgiche e dalle indagini strumentali di primo e secondo livello
(Radiografia, Elettroneuromiografia e Risonanza Magnetica Nucleare) che il ricorrente tappezziere/assemblatore dal 01/04/1995 Parte_1 ad oggi presso aziende del comparto del “salotto” è affetto da “Cervicalgia cronica secondaria a spondilosi cervicale plurisegmentaria, ernia osteofitosica C3-C4, ernia mediana C4-C5, esiti di artrodesi C6- C7 per massiva ernia discale mediana e paramediana sinistra a tale livello.”
Trattasi di patologia non presente nella tabella delle malattie professionali dell'industria vigente alla data della domanda amministrativa
(D.M. 09/04/2008, Nuova tabella delle malattie professionali nell'agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (All. n. 5 al d.p.r. 1124/1965) e non elencata nelle liste I, II, III allegate al DECRETO del 10 giugno 2014 pubblicato in GU n.212 del 12-9-2014 (Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli eetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni).
Per quanto attiene il caso oggetto della presente controversia le evidenze documentali in atti con particolare riferimento al DVR specifico della mansione ed alla cartella sanitaria di rischio con i relativi giudizi di idoneità alla mansione specifica di tappezziere/assemblatore, dimostrano che il ricorrente è stato esposto ed è tutt'ora esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa ai fattori di rischio movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori valutati rispettivamente in area rossa (situazione che può comportare un rischio per quote rilevanti di soggetti) e in fascia di colore viola (elevato rischio di sviluppare malattie lavoro correlate degli arti superiori) secondo gli standards di riferimento NIOSH ed OCRA. A tale proposito si evidenzia che i medici competenti che lo hanno visitato ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i hanno formulato giudizi con limitazione la movimentazione manuale dei carichi e per gli sforzi/movimenti ripetuti (può svolgere la mansione limitatamente alle poltrone senza braccio”, “evitare i divani con meccanismi e/o reti e/o angolari. Assegnare modellistica preferibilmente in tessuto”, “idoneo limitatamente alla modellistica monoposto senza meccanismi preferibilmente in tessuto e pelle morbida”). Tali giudizi di idoneità sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dallo specialista neurochirurgo in occasione della visita di controllo effettuata il 22/03/2022: “E' sconsigliato al paziente di movimentare carichi, eseguire ripetuti movimenti del collo, subire vibrazioni mano-braccio o del corpo intero”. Trattandosi di malattia extratabellare le evidenze presenti in atti con particolare riferimento agli indici di rischio riportati nella scheda di valutazione dei rischi aggiornata al 17/07/2018 per la mansione di addetto assemblaggio divani ed ai giudizi di idoneità per esposizione ai rischi specifici movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, sono sufficienti a ritenere assolto l'onere della prova dell'esposizione al rischio professionale che grava sul ricorrente.
Tuttavia per quanto attiene la dimostrazione in via di alta probabilità dell'idoneità causale o quantomeno concausale dei fattori di rischio movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel determinismo della patologia erniaria cervicale denunciata, è necessario evidenziare che allo stato attuale l'esistenza di questa relazione non è ammessa dalle principali istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito della Medicina del Lavoro e dell'Ergonomia in quanto essa non è sufficientemente supportata dalle evidenze scientifiche
(contrariamente a quanto accade per l'ernia discale lombare). In particolare un recente studio di popolazione di tipo prospettico condotto allo scopo di indagare il nesso causale tra le sollecitazioni meccaniche del rachide cervicale in ambito occupazionale e l'insorgenza di ernia discale non ha dimostrato l'esistenza di una associazione positiva tra le variabili esaminate(cfr et al) mentre uno studio di revisione Per_2 recente dei fattori di rischio della patologia dei dischi intervertebrali ha enfatizzato il ruolo della predisposizione genetica nel determinismo delle ernie discali cervicali (cfr et al 2021; Per_3 CP_2 et al). Per_4
Ciò detto con riferimento al caso di si può Parte_1 pacificamente affermare che allo stato attuale non vi sono consistenti evidenze scientifiche a favore del nesso causale tra la patologia erniaria discale cervicale ed i fattori di rischio ai quali il ricorrente risulta essere professionalmente esposto, dunque si può concludere che l'esposizione professionale alla movimentazione manuale dei carichi ed al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori non ha svolto un ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante nella patogenesi della patologia erniaria cervicale denunciata dal ricorrente che pertanto deve intendersi malattia comune e non professionale.
Per quanto sopra argomentato si conclude infine che ad esito della CTU espletata non si rilevano postumi valutabili ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 (Approvazione della “Tabella delle menomazioni”; “Tabella di indennizzo del danno biologico”; “Tabella dei coefficienti” relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)”.
Peraltro, in merito alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, il ctu ha rimarcato quanto segue “la scrivente ribadisce che la letteratura scientifica sull'argomento non fornisce evidenze utili a supportare in via di alta probabilità l'idoneità causale o quantomeno concausale dell'esposizione professionale alla movimentazione manuale dei carichi ed al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nell'insorgenza dell'ernia discale del tratto cervicale. D'altra parte questa patologia non compare in alcune delle tre liste (I-II-III) allegate al DECRETO del 10 giugno 2014 pubblicato in GU n.212 del 12-9-2014 (Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli eetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni e integrazioni), diversamente dall'ernia discale lombare che, invece, alla luce delle evidenze scientifiche raccolte sull'argomento è messa in relazione causale con l'esposizione a movimentazione manuale dei carichi effettuata con continuità durante il turno di lavoro e dalla sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla che viene ricondotta con elevata probabilità ai microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno.
Dunque, alla luce di quanto sopra rilevato l'attribuzione causale della patologia denunciata ovvero “ernia discale cervicale” all'esposizione professionale a movimenti ripetitivi e di carico secondo il parere della scrivente, non è condivisibile e pertanto le conclusioni raggiunte nella bozza di CTU sono confermate”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli