Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3781/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3781/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3201/2016, pubblicata in data 21.12.2016
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Margherita (C.F. Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultima sito in Pompei (NA), Via Nolana n. 200
APPELLANTE
NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Somma (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Castellammare di Stabia, Via I de Turris n. 5
APPELLATA
pagina 1 di 9
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 13.03.2012, conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: "1) dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro de quo, a carico del , in persona del sindaco pro tempore, e per l'effetto; Controparte_1
2) condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 23.000,00 a titolo di risarcimento delle lesioni subite dalla Sig. per invalidità temporanea Parte_1
totale (I.T.T. gg. 50) e parziale (I.T.P. gg. 50 al 50% e gg. 50 al 25%), danno biologico, danno morale, danno patrimoniale, nessuna voce di danno esclusa, ovvero quella somma maggiore o minore che l'adito Magistrato riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto, in ogni caso, da contenersi entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, nell'ambito dello scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00; 3) con vittoria di spese al procuratore anticipatario, diritti ed onorari di giudizio;
4) con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.” A sostegno della propria pretesa deduceva che in data 30.10.2009, alle ore 09.15 circa, mentre si trovava all'interno del cimitero comunale, nel salire le scale per recarsi al loculo dei propri familiari, cadeva al suolo a causa della presenza di materiale scivoloso presente sulle predette scale, non visibile e non segnalato, riportando conseguentemente lesioni personali.
Si costituiva il convenuto, il quale preliminarmente eccepiva il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e, nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.3201/2016, pubblicata in data
21.12.2016, così provvedeva: “- rigetta la domanda;
- condanna al Parte_1
pagina 2 di 9 pagamento, in favore del , delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Armando Somma che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone definitivamente a carico dell'attrice Pt_1
le spese di CTU come in atti liquidate.”
[...]
, con atto di citazione notificato in data 19.06.2017, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni
“1) -accertare e dichiarare che l'evento dannoso dedotto in premessa, va ascritto esclusivamente alla responsabilità del , in qualità di Controparte_1
proprietario del Cimitero;
2) -condannare il al Controparte_1
pagamento della somma pari ad € 23.000,00 a titolo di risarcimento delle lesioni subite dalla Sig. , oltre interessi e rivalutazione dall'evento e fino Parte_1
all'effettivo soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le
Giudicante riterrà più equa anche a seguito di C.T.U. che fin da ora si richiede, il tutto in ogni caso da contenersi entro i limiti della competenza del Giudice adito;
4)- condannare il predetto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa CP_1
con attribuzione ex art 93 cpc di entrambi i gradi di giudizio.”. Nel giudizio così incardinato si costituiva il il quale opponendosi Controparte_1
all'avversa pretesa, insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza, chiedendo alla Corte così provvedere: “- dichiarare l'appello inammissibile ovvero rigettarlo nel merito;
- condannare l'appellante al pagamento in favore del convenuto CP_1
in persona del sindaco p.t. delle spese e compensi di questo grado di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.”
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che non vi sono dubbi, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se
l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara pagina 4 di 9 l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, sulla base di due motivi di gravame. Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità dell'ente per mancata manutenzione del bene in custodia,
“potendosi ravvisare nel caso di specie l'interruzione del nesso causale per fatto del terzo danneggiato” (cfr. sentenza di primo grado). Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della pronuncia di prime cure nella parte in cui il Giudice in primo grado avrebbe erroneamente valutato l'espletata attività istruttoria, violando gli art. 115
e 116 cpc, oltre che nella parte in cui il Tribunale ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
L'appello è infondato.
Difatti, va ricordato che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
pagina 5 di 9 tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”
(Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 01/04/2010). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che il caso fortuito, con effetto liberatorio, può essere rappresentato, oltre che dal fatto del terzo, anche dal fatto del danneggiato avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso (Cfr.: Cass.
8229/2010), come nell'ipotesi in cui la vittima, non prestando attenzione al proprio incedere, in luogo normalmente illuminato, inciampi su cose oggettivamente percepibili, con successiva sua caduta. (Cfr.: Cass. n. 993/2009).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte ritiene che l'imprudente condotta tenuta dalla danneggiata esclude totalmente la responsabilità del convenuto in Parte_1 CP_1
primo grado, atteso che l'evento dannoso non si sarebbe verificato se la danneggiata avessero usato l'ordinaria diligenza. (ex art 1227, comma 2 c.c.) Ed invero, non è revocabile in dubbio la sussistenza nel caso in esame della concreta possibilità per l di percepire o prevedere la situazione di pericolo occulto con l'uso della Pt_1
diligenza che si richiede normalmente all'uomo medio. In tal senso depone innanzitutto il fatto che il luogo del sinistro era ben conosciuto dalla danneggiata, atteso che l'area in cui è avvenuto il fatto per cui è causa è sito in prossimità delle tombe dei suoi familiari defunti. A ciò si aggiunga, poi, che l'evento per cui è causa è avvenuto durante le ore diurne, precisamente intorno alle ore 9.15 e che lo stesso teste di parte attrice in primo grado ha dichiarato che “Mia sorella cominciò a salire per andare a cambiare i fiori sulla tomba di mia mamma, mio cognato ed altri parenti chiedendo a me che ero più agile nel salire le scale, ma mentre saliva, scivolò perché c'era qualcosa sulle scale”
(Cfr. deposizione teste . Va, inoltre evidenziato che non solo, come Tes_1
correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado, le scale in questione erano ben illuminate e dotate di corrimano su entrambi i lati, ma anche che, la circostanza che le scale del cimitero fossero bagnate per l'acqua era elemento prevedibile per l Pt_1
pagina 6 di 9 posto che costituisce fatto notorio che in prossimità della commemorazione dei Defunti decine di persone vi si recano per la sostituzione dell'acqua nei vasi di fiori. Né depone in senso opposto la deduzione di parte appellante secondo cui tale “insidia” non sarebbe stata visibile perché “si tratta di una zona illuminata esclusivamente dalla luce naturale, che tuttavia a causa del posizionamento nella parte interna del cimitero, risulta del tutto scarsa” (cfr. atto di citazione in appello). Ed anzi, una tale deduzione conferma ulteriormente l'imprudente condotta della danneggiata, posto che la dedotta assenza di luce sulle scale, avrebbe dovuto allertare maggiormente la danneggiata e suggerire di procedere con la dovuta cautela, evitando di aggravare il rischio di caduta. In definitiva, tenuto conto delle concrete circostanze e modalità di verificazione dell'evento, l'istante poteva agevolmente gestire, con una minima attenzione, la situazione di potenziale pericolo, in quanto prevedibile ove si consideri che l'incidente per cui è causa si è verificato in condizioni di piena visibilità, che le scale in questione erano conosciute dalla danneggiata in quanto percorse ogniqualvolta si recava a fare visita ai propri cari defunti, e che le stesse scale furono percorse da altre persone nella stessa mattina senza che si verificassero incidenti di sorta.
Né meritano accoglimento le censure dell'appellante relative all'assunta erronea valutazione della prova testimoniale espletata in primo grado, posto che tale attività valutativa è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale può liberamente formare il proprio convincimento a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c. in esito all'esame del materiale istruttorio (cfr.: Cass. Ord. n 20553 del 2021). D'altra parte, infine, rileva la Corte che le valutazioni operate dal Tribunale sono condivise da questo Collegio atteso che dalla svolta istruttoria di primo grado non emergono elementi idonei ad escludere la responsabilità dell per il sinistro per cui Pt_1
è causa essendo invece emersa la prova della condotta negligente della medesima danneggiata nell'eziologia del sinistro in esame.
pagina 7 di 9 Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato, e per l'effetto l'impugnata sentenza integralmente confermata, con assorbimento della domanda relativa alle spese processuali, in quanto subordinata alla riforma della pronuncia sull'an debeatur.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 3201/2016 del Tribunale Di Torre Annunziata, pubblicata in data 21.12.2016, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore del in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in € 70,00 per spese vive ed € 1.700,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
pagina 8 di 9 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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