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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'udienza del 19.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.12295/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Antonio Cavallo Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” , rapp.ta Controparte_1
e difesa come in atti
Opposto
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
In corso di causa, è stata disposta una integrazione/chiarimento al CTU nominato nella fase
ATPO, dott. alla luce delle censure della parte alla perizia e della Persona_1
documentazione medica successiva alla visita peritale al fine di valutarne il dedotto l'aggravamento.
1 Rinviata la causa all'odierna udienza, visti i chiarimenti depositati dal ctu, udite le parti entrambe presenti in udienza, come da verbale in atti, la causa, all'esito della camera di consiglio, è decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, l'opposizione va rigettata per quanto si espone.
Il ctu dott. nella fase atp, aveva ritenuto la ricorrente, all'esito della Persona_1
visita peritale espletata e dell'esame della documentazione medica in atti, che la ricorrente è affetta da: 1) Vasculopatia cerebrale;
2) Cardiopatia ipertensiva;
3) Diabete mellito non insulino-dipendente; 4) Artrosi polidistrettuale;
5) Pregresso carcinoma mammario;
6)
Pregressa isterectomia.
Secondo il ctu la sig.ra “…presenta un quadro clinico afferente ad uno stato di Pt_1
cronicità, in assenza di eventi acuti avvenuti nell'ultimo periodo temporale. La vasculopatia cerebrale non è apparsa importante dal punto di vista funzionale, in quanto, pur mostrando inizialmente esitazioni mnesiche che han-no suggerito allo scrivente di ricorrere all'ausilio del familiare accompagnatore, nel corso della raccolta anamnestica la stessa istante ha mostrato di poter fornire informazioni anche più precise del familiare stesso;
le notizie rese dalla perizianda, confrontate con la documentazione esibita ed in rapporto a ciò che ha riferito l'accompagnatore, si sono mostrate veritiere e senz'altro più precise, anche per quel che riguarda i tempi di patologie ed interventi clinici. La deambulazione è rallentata ed avviene con l'ausilio di un deambulatore, ma l'i-stante è stata in grado di compiere in autonomia i movimenti richiesti dall'esame obiettivo, né è stata riscontrata, tra i documenti clinici depositati, la prescrizione specialistica per detto ausilio. In ragione di ciò, si ritiene
l'istante invalida grave 100% non bisognosa di ausilio per la deambulazione e/o l'esecuzione dei normali atti della vita quotidiana”.
Anche all'esito della visione della documentazione medica depositata successivamente alla visita espletata, il ctu ha concluso per la non sussistenza in capo alla parte dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2 Il CTU ha difatti rilevato che la nuova documentazione esibita indica l'espletamento di un intervento di asportazione di un carcinoma uterino, avvenuto senza complicazioni, con condizioni cliniche buone alla dimissione e senza certificazione di ulteriori problematiche nel post-operatorio. Ugualmente, pur tenendo in considerazione la severa patologia considerata, il ctu ha rilevato che non emerge alcun segnale di riduzione dell'autonomia personale, come evidenziato anche dalle varie lettere di dimissione presenti in atti.
Pertanto, considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate, e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio-economico in cui l'istante opera, il ctu ha concluso, anche alla luce della nuova documentazione depositata, che la ricorrente è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne grave 100% non necessitante di ausilio per la deambulazione e/o i normali atti della vita quotidiana da maggio 2022, epoca dell'inoltro della domanda per il riconoscimento dell'invalidità.
Le conclusioni rese dal ctu sono logiche e coerenti, oltre che confermate dalla documentazione in atti, e sono pertanto qui condivise e fatte proprie.
Nulla per le spese di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 555/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% senza necessità di assistenza continua dalla domanda amministrativa;
spese di lite di entrambe le fasi irripetibili.
Aversa, 19.2.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'udienza del 19.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.12295/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Antonio Cavallo Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” , rapp.ta Controparte_1
e difesa come in atti
Opposto
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
In corso di causa, è stata disposta una integrazione/chiarimento al CTU nominato nella fase
ATPO, dott. alla luce delle censure della parte alla perizia e della Persona_1
documentazione medica successiva alla visita peritale al fine di valutarne il dedotto l'aggravamento.
1 Rinviata la causa all'odierna udienza, visti i chiarimenti depositati dal ctu, udite le parti entrambe presenti in udienza, come da verbale in atti, la causa, all'esito della camera di consiglio, è decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, l'opposizione va rigettata per quanto si espone.
Il ctu dott. nella fase atp, aveva ritenuto la ricorrente, all'esito della Persona_1
visita peritale espletata e dell'esame della documentazione medica in atti, che la ricorrente è affetta da: 1) Vasculopatia cerebrale;
2) Cardiopatia ipertensiva;
3) Diabete mellito non insulino-dipendente; 4) Artrosi polidistrettuale;
5) Pregresso carcinoma mammario;
6)
Pregressa isterectomia.
Secondo il ctu la sig.ra “…presenta un quadro clinico afferente ad uno stato di Pt_1
cronicità, in assenza di eventi acuti avvenuti nell'ultimo periodo temporale. La vasculopatia cerebrale non è apparsa importante dal punto di vista funzionale, in quanto, pur mostrando inizialmente esitazioni mnesiche che han-no suggerito allo scrivente di ricorrere all'ausilio del familiare accompagnatore, nel corso della raccolta anamnestica la stessa istante ha mostrato di poter fornire informazioni anche più precise del familiare stesso;
le notizie rese dalla perizianda, confrontate con la documentazione esibita ed in rapporto a ciò che ha riferito l'accompagnatore, si sono mostrate veritiere e senz'altro più precise, anche per quel che riguarda i tempi di patologie ed interventi clinici. La deambulazione è rallentata ed avviene con l'ausilio di un deambulatore, ma l'i-stante è stata in grado di compiere in autonomia i movimenti richiesti dall'esame obiettivo, né è stata riscontrata, tra i documenti clinici depositati, la prescrizione specialistica per detto ausilio. In ragione di ciò, si ritiene
l'istante invalida grave 100% non bisognosa di ausilio per la deambulazione e/o l'esecuzione dei normali atti della vita quotidiana”.
Anche all'esito della visione della documentazione medica depositata successivamente alla visita espletata, il ctu ha concluso per la non sussistenza in capo alla parte dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2 Il CTU ha difatti rilevato che la nuova documentazione esibita indica l'espletamento di un intervento di asportazione di un carcinoma uterino, avvenuto senza complicazioni, con condizioni cliniche buone alla dimissione e senza certificazione di ulteriori problematiche nel post-operatorio. Ugualmente, pur tenendo in considerazione la severa patologia considerata, il ctu ha rilevato che non emerge alcun segnale di riduzione dell'autonomia personale, come evidenziato anche dalle varie lettere di dimissione presenti in atti.
Pertanto, considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate, e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età, nonché dell'ambiente socio-economico in cui l'istante opera, il ctu ha concluso, anche alla luce della nuova documentazione depositata, che la ricorrente è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne grave 100% non necessitante di ausilio per la deambulazione e/o i normali atti della vita quotidiana da maggio 2022, epoca dell'inoltro della domanda per il riconoscimento dell'invalidità.
Le conclusioni rese dal ctu sono logiche e coerenti, oltre che confermate dalla documentazione in atti, e sono pertanto qui condivise e fatte proprie.
Nulla per le spese di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 555/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% senza necessità di assistenza continua dalla domanda amministrativa;
spese di lite di entrambe le fasi irripetibili.
Aversa, 19.2.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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