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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. LOPARCO VITO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini dell'ammissione delle prestazioni sanitarie invocate, ovvero sia dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.18/80 e L. 508/88), sia dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi degli art. 3 co. 3 della L.104/92.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità della contestazione delle conclusioni peritali rimarcandone, di contro, l'esaustività e la correttezza.
Istruita la causa con il rinnovo della TU, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento di qualsiasi altra questione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del TU (tese a contestare la non corretta valutazione dello stato di invalidità della ricorrente in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il TU nominato in fase di merito, infatti, Dr. , con motivazioni rese in forza di Persona_1
ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'ammissione dei benefici richiesti.
Ed invero, lo stesso consulente, ha effettuato le sue valutazioni cliniche così in parte argomentando e concludendo: “La ricorrente, riconosciuta totalmente inabile al momento della domanda amministrativa, per affezioni fisiche e psichiche, alla luce della visita medica peritale e dell'esame della documentazione prodotta ed esaminata non è affetta da cecità assoluta, non è totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche, non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua. La minorazione della ricorrente non è tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, e quindi da determinare il riconoscimento dello status di handicappato in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.”
Avverso l'elaborato peritale, inviato pure in bozza alle parti, pervenivano le osservazioni critiche del
Ctp di parte ricorrente - pure riportate nella perizia - con relativa documentazione medica esaminata.
Il Ctu, all'esito dell'esame delle suddette note, precisava le proprie conclusioni confermandone il contenuto così come di seguito trascritto: “Esaminate le osservazioni del consulente tecnico di parte, dottor , si confermano le conclusioni e le risposte ai quesiti comunicate nella relazione di Per_2
consulenza tecnica provvisoria del 29 gennaio 2025. Il quadro patologico della NO , come rilevato dal CTP è stato correttamente Parte_1 inquadrato, tuttavia I presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della situazione di handicap grave sono del tutto peculiari, come noto.
Alla luce della documentazione esaminata e della visita medica, tenuto conto delle osservazioni del
CTP, si ritiene che gli stessi non sussistano e pertanto si conferma che la NO Parte_1
non è affetta da cecità assoluta, non è totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche, non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua. Pertanto non sussistono I presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex L. 18/1980 e L. 509/88).
La minorazione della ricorrente non è tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, e quindi da determinare il riconoscimento dello status di handicappato in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che
- secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del TU avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale della paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata. Le spese di lite vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc vanno dichiarate irripetibili.
CP_ Le spese di TU invece sono poste a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone le spese in favore del TU a carico di
Brindisi, 03/06/2025
Il Giudice
LL Puzzovio