Art. 1. Articolo unico
Ai proprietari di unita' immobiliari, dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della citta' di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonche' della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, e' ceduto in proprieta' gratuita, secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283 , l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla commissione prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito.
Ai proprietari di unita' immobiliari, dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della citta' di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonche' della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, e' ceduto in proprieta' gratuita, secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283 , l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla commissione prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito.