Ordinanza presidenziale 9 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Pala, Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Cagliari, via del Platano n. 2;
contro
Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L'ANNULLAMENTO
1) della determinazione del Comune -OMISSIS- - Servizio Patrimonio – del 10.2.2022, -OMISSIS-, notificata in data 16.2.2022 a mezzo pec, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione provvisoria maturata nel corso dell'asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale;
2) delle note del 27.9.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021 e del 20.8.2021, prot. n.
-OMISSIS-/2021, recanti la richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria del ricorrente entro 30 giorni;
3) della nota del 17.6.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021, recante la richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria del ricorrente;
4) della nota del 14.6.2021, prot. n. -OMISSIS-/2021, recante l'indicazione del credito di € 82.037,00 vantato dal Comune -OMISSIS- verso il ricorrente;
5) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, lesivo dell'interesse della parte ricorrente.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il pres. Marco LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune -OMISSIS- – Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza – n. -OMISSIS-del 10 febbraio 2022, con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria maturata in suo favore nell’ambito dell’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale, nonché le note comunali indicate in epigrafe e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituito per resistere il Comune -OMISSIS-.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, fissata in attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, come risulta dal verbale di causa, il difensore del Comune ha depositato istanza di passaggio in decisione, mentre il difensore della parte ricorrente, presente da remoto, ha dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse a vedere decisa la causa nel merito, e ha chiesto una pronuncia dichiarativa in tal senso con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
2.Alla luce di quanto sopra esposto, occorre prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito, come dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’Amministrazione resistente.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio e alla concorde posizione delle parti, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.