Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14/1/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.-la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2014 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Guarino Emanuele, presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via Bologna n.138
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Graziuso, presso la quale elettivamente domicilia in Casoria (NA), al Corso Umberto I n.48
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4/8/2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente della , ha proposto appello avverso Controparte_1 la sentenza n.684/23, pubblicata il 7/2/23, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento per le mansioni svolte dal 24 settembre 2013, riferibili al terzo livello di inquadramento del CCNL di categoria o in subordine al quarto, ed alle conseguenti differenze retributive quantificate in euro 36.633,47.
L'appellante ha censurato la decisione che non aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento per l'erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie;
ha inoltre
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata società ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo articolato motivo di censura l'odierno appellante sostiene che erroneamente il Tribunale aveva valutato l'istruttoria testimoniale svolta che deponeva per lo svolgimento delle superiori mansioni.
Come è noto, in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (cfr. Cass. n.8589 del 2015).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale nel disattendere la domanda principale volta all'inquadramento nel terzo livello del CCNL terziario.
L'odierno appellante è stato inquadrato nel V livello del CCNL di riferimento la cui declaratoria, già riportata nel dettaglio nella sentenza impugnata, è la seguente: “A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. CP_2
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. Codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. Aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso;
22. conducente di autovetture;
23. Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
La declaratoria del III livello del CCNL di categoria, in cui il ricorrente chiede di essere inquadrato, si riferisce invece: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita” e tra i profili rientranti in tale livello vi è al n. 19 il “contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
La declaratoria del IV livello del CCNL di riferimento, di cui l'istante chiede il riconoscimento in via subordinata, si riferisce:
“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico--pratiche comunque acquisite e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria, etc.”.
A questo punto vanno richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi, quali riportate nel dettaglio nella sentenza in questa sede impugnata, che, a parere di questa Corte, non depongono affatto per la fondatezza della domanda attorea, non essendo assolutamente emerso dall'istruttoria che il svolgesse mansioni superiori di Pt_1 referente della base territoriale di NO, come si sostiene nell'atto di appello;
né tanto meno tale posizione risulta dallo scambio di corrispondenza email dove il referente dell'ufficio risulta essere superiore gerarchico Testimone_1 dell'impugnante, escusso anche quale teste, il quale ha riferito che il era un suo assistente e si occupava di rispondere al Pt_1 telefono, fare le schede presenza ed altre attività di tipo amministrativo relative alla gestione del personale, ma la responsabilità di tale attività era sempre in capo al responsabile dell'ufficio che ha dichiarato “Le responsabilità sono le mie e lui fa le cose a nome mio”.
Anche per quanto attiene all'autorizzazione per ferie, cambi turni, etc., non risulta che la decisione finale spettasse al ma Pt_1 sempre al referente (cfr la deposizione del teste Testimone_2
e , il quale, tra i compiti svolti, ha dichiarato che IM
controllava le presenze e le firme di dipendenti all'entrata Pt_1 e all'uscita che poi si mandavano alla sede centrale).
Orbene, come già osservato dal Tribunale, le mansioni svolte quali emerse dall'istruttoria, non sono assolutamente inquadrabili nella superiore declaratoria del terzo livello, ossia in “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza ed autonomia operativa”, come risulta evidente anche dalla figura esemplificativa del contabile/impiegato amministrativo di cui all'alinea n.19 o dagli altri profili esemplificativi che non si attagliano alle mansioni svolte.
Le mansioni di assistente amministrativo descritte in ricorso di prime cure, in parte emerse dall'istruttoria svolta, sono mansioni di impiegato d'ordine non diversamente da quelle espletate prima del trasferimento del da RT a NO di LA (trasferimento Pt_1 avvenuto su sua specifica richiesta) e precisamente di collaboratore di segreteria, che ben si inquadrano nella qualifica rivestita che è la 5°, trattandosi di lavoro qualificato per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque conseguite, sicchè va disattesa anche la domanda subordinata, in ordine alla quale effettivamente non vi è in sentenza una precipua motivazione di rigetto.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la sentenza di primo grado va confermata con le integrazioni di questa Corte.
Le spese del presente grado vanno compensate considerate le ragioni della presente decisione e le difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del presente grado. Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 14/1/25
Il Consigliere est. rel. Il Presidente