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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/09/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1952/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 08.07.2025
promossa da:
con l'avvocato PALUMBI FRANCESCA con Parte_1 domicilio eletto in VIA LUIGI CARLO FARINI 24 40124 BOLOGNA
- appellante –
contro con l'avvocato CARLI PATRIZIA e con domicilio Controparte_1 eletto in VIA SANTO STEFANO 42 40125 BOLOGNA
- appellata –
contro
- appellata contumace - Controparte_2
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1232/2023, pubblicata in data 16/05/2023
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1232/2023, il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 10493/2020 promossa da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniale riportati dall'attore in occasione del sinistro di data 26.05.2017, ha così deciso:
- Ha accertato la responsabilità esclusiva della convenuta Controparte_2
con condanna della stessa in solido con al Controparte_1
pagamento a favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 8.509,03, oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla data di emissione della sentenza al saldo;
- Ha condannato e Controparte_2 Controparte_1
solidalmente fra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da
[...]
, per le sole prime tre fasi e compensate al 50 %, per il Parte_1
giudizio di primo grado;
- Ha condannato e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al rimborso delle spese legali sostenute da Parte_1
per la negoziazione compensate al 50 %;
- Ha condannato e in Controparte_2 Controparte_1
solido, a rimborsare, con compensazione del 50 %, le spese di c.t.u. e quelle di c.t.p.
- La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della Parte_1
pronuncia e l'accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
2 1 - Errata liquidazione del danno patrimoniale – mancato integrale riconoscimento delle spese mediche – errata interpretazione dell'art. 1227 c.c. con riferimento alla scelta della struttura sanitaria;
2- Errata motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale per mancato riconoscimento della personalizzazione del danno;
3 – Errata motivazione in punto di liquidazione del danno materiale.,
4 – Errata motivazione in punto di regolamentazione delle spese di lite, ctu e ctp.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
rimaneva contumace. Controparte_2
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
08.07.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'errata liquidazione del danno patrimoniale, lamentando il mancato integrale riconoscimento delle spese mediche.
Deduce l'errata interpretazione dell'art. 1227 c.c. con riferimento alla scelta dell'attore di rivolgersi a struttura non convenzionata con il SSN., secondo cui “parte dei costi sostenuti per il secondo intervento costituirebbero quanto meno in parte un aggravamento del danno”.
Il motivo merita accoglimento.
A tal proposito si richiama l'intervento della S.C. n. 29308 /23 secondo cui
“l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione
[…] ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801, non massimata;
spunti anche in Cass. Sez. 6-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39504, anch'essa non massimata), e ciò anche in considerazione del fatto che l'applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all'ipotesi di spese mediche sostenute all'estero (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21782).
La sentenza merita censura, da cui il riconoscimento della posta di danno da spese mediche nella sua interezza.
3 Con il secondo motivo l'attore si duole della errata motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale per mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha rilevato la mancata dimostrazione di un'incidenza particolare, ossia personale del danno.
L'aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass.
5856/ 2021; Cass. 28988/ 2019; Cass. 27482/n 2018).
Nel caso presente l'attore adduce di non riesce più a stare troppe ore consecutive in piedi, fatica a camminare per lungo tempo, in particolare la mattina appena sveglio, quando deve utilizzare le stampelle, condizioni che però per lesioni fisiche come quelle riportate, è un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno.
Non solo si tratta quindi di un danno tipicamente conseguente a quella lesione, ma, di per sé, non è neanche da ritenersi come un danno specifico: l'impossibilità di camminare a lungo o la necessità di dover utilizzare le stampelle non necessariamente privano di autonomia negli spostamenti, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati, e comunque la perdita di autonomia negli spostamenti di per sé non è un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità già riconosciuta
Neanche assume rilievo specifico l'impossibilità di giocare a beach tennis e di sciare, attesa la genericità delle dichiarazioni rese dalla teste moglie Tes_1 dell'attore, da cui non si evince con quale frequenza ed intensità l'attore praticasse tali attività (Cass. 6378/2023).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea motivazione in punto di liquidazione del danno al motoveicolo, riconosciuto in prime cure equitativamente in
€ 800,00, a fronte della somma indicata in atto introduttivo di € 3.213,91, come da preventivo di riparazione della Carrozzeria Meliconi Renato.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice non ha ritenuto idonea alla prova dell'effettiva entità del danno al motoveicolo la mera allegazione del preventivo di riparazione, non suffragato da ulteriori elementi probatori, non potendosi considerare tali le fotografie di cui al verbale dell'autorità intervenuta.
4 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa per l'inidoneità ai fini della determinazione del "quantum debeatur" del preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, che pertanto non ha valenza probatoria (Cass. n. 11765/ 2013).
Va precisato che non può trovare applicazione la pronuncia richiamata dall'attore, in quanto attinente a fattispecie diversa.
Con il quarto motivo l'appellante censura la regolamentazione delle spese di giudizio, riconosciute nella misura del 50%.
Orbene, tenuto conto del principio informatore in tema di liquidazione delle spese di lite, alla luce dell'esito complessivo del giudizio (da ultimo Cass. Ord. n. 33412 del
19/12/2024), la compensazione delle spese nella misura del 50% appare congrua alle risultanze processuali per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1232/2023, Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna e n solido Controparte_2 Controparte_1
al pagamento a favore di della ulteriore somma di Parte_1
€ 10.000,00, detratta la somma già corrisposta da a Controparte_1
titolo di spese mediche, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata anno per anno;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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