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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2112/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
2112/2013 R.G.A.C., promossa
DA
, in persona del sindaco rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Ganino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Boccaccio
n. 7, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a
Decreto Ingiuntivo
-attore opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Mauro, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Cavour n. 17, giusta procura in calce alka comparsa di costituzione di nuovo difensore
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 303/2013
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, il ha proposto opposizione al D.I. n.303/2013 del Parte_2
19.07.2013, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto in favore della il pagamento della somma di € 88.700,00, oltre Controparte_1 interessi e spese, liquidate in € 1.859,00, chiedendo la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opposta alle spese di competenze ed onorari di giudizio.
A tal fine ha dedotto: in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva dell'ente per inesigibilità del credito posto che, i lavori di completamento del depuratore e tratto di rete fognante, per i quali per i quali è stato ingiunto il credito vantato ed ammontanti complessivamente ad € 110,500,00, in base alle delibera n. 37/2004
a cui va aggiunta la somma di € 22.000.00 per perizia id variante con delibera n. 63/2005, sono stati affidati con una trattiva privata violativa della disciplina sui lavori pubblici, che impone il limite di €
100.000,00, per il ricorso a siffatte modalità di affidamento, salvo i casi eccezionali d'urgenza e di particolari condizioni stabilite dal combinato disposto art. 41 r.d. 827/24 e art. 24 l 109/94, mancanti nel caso di specie;
nel merito, la nullità del decreto opposto per illegittimità dell'atto fonte del credito, anche per non avere la ditta opposta comunque concluso i lavori contrattualmente previsti.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le CP_1 eccezioni avanzate dalla opponente, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività del D.I., ex art. 648 c.p.c., nonché il rigetto dell'opposizione, attesa la regolarità del contratto, stipulato nel limite di legge, per un importo di € 91.000.00, non dovendosi calcolare a tal fine l'IVA, nonchè l'ultimazione dei lavori, come accertato dal direttore dei lavori incaricato dallo stesso comune.
Concessa la provvisoria esecutività del Decreto opposto ed assegnati i termini 183, VI comma, c.p.c, il precedente giudice istruttore, rilevata la natura documentale della causa e che la stessa fosse matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
2.1. Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di illegittimità del contratto di appalto per lavori pubblici, per la quale l'opponente invoca la carenza di legittimazione passiva dell'opposta, nonché la nullità del
D.I., data l'inesigibilità delle somme nascenti da atto illecito.
Come è stato osservato, ai sensi dell'allora vigente art. 24 l.
109/1994, come modificato dalla l. 166/2002, l'affidamento degli appalti pubblici con trattiva privata era ammesso per i contratti di importo non superiore a 100.000,00€, salvo, tra le altre eccezioni, che per i contratti di valore compreso tra i 100.000,00 € e 300.000,00
€ per i quali sussistono le condizioni 827/1924. In particolare, quest'ultima disposizione consente il ricorso alla c.d. procedura semplificata di affidamento con trattativa privata qualora i contratti, sia pure di valore superiore al limite normativamente previsto, riguardino lavori urgenti che non consentono il ricorso alla regolare procedura di affidamento.
Ebbene, l'ordinanza del precedente G.I., del 10.04.2014, ha rilevato come nel caso di specie, i lavori che il , ha affidato Parte_2 direttamente alla ditta sono definiti dalla delibera comunale CP_1
n. 37/2004 di somma urgenza, facendoli così rientrare tra quelli di cui all'art. 41, comma 1, n. 5 R.G. 827/1924, per i è consentita la trattativa privata anche se di importo superiore alla soglia minima, tra i 100.000€ ed i 300.000 €.
Pertanto, l'eccezione di nullità deve essere rigettata, essendo pienamente valido ed efficace il contratto di appalto stipulato in data
25.11.2004, tra comune id e per il completamento Pt_2 CP_1 del depuratore e di un tratto i rete fognante, fonte del credito ingiunto,
e riconoscendo piena titolarità del credito e legittimazione passiva alla ditta opposta.
2.2. Ne merito l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento poiché risultano destituiti di fondamento anche gli altri motivi di opposizione.
Intanto, l'opponente non ha offerto alcuna prova, come era suo onere, di avere adempiuto, neanche in parte, al pagamento delle fatture che vengono contestate.
Le contestazioni relative alla corretta esecuzione ed alle conclusioni dei lavori, infatti, sono smentite dal Certificato di regolare ultimazione lavori, (allegato al Fasciolo di parte opposta), sottoscritto dal responsabile della ditta opposta e dal direttore dei lavori incaricato dal comune opponente, in data 29.10.2005.
In conclusione, le contestazioni mosse appaiono estremamente generiche, rendendo l'azione proposta meramente esplorativa, che finiscono per rendere nulla la domanda ex art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, per carenza di causa petendi, ovvero della esatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata, pena la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..
Per converso, l'opposto fornisce in dettaglio la prova del credito vantato, in ossequio agli oneri probatori su di esso gravanti in materia di opposizione.
È noto, infatti, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009).
Per conseguenza, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere. Tale soluzione, ormai pacifica in giurisprudenza, è stata fatta propria nel 2001 dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001).
Nel caso di specie, il credito è provato, avendo la società opposta depositato: 1) contratto di appalto pubblico del 25.11.2004; 2) il certificato di regolare ultimazione lavori;
3) le fatture nn. 23 e 216, rispettivamente del 20.01.2006 e del 10.04.2006; 4) contratto di credito per i consumatori n. 31811 del 23.08.2011; 5) la diffida ad adempiere del 13.11.2009.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, ai criteri minimi stabili, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal ogni diversa domanda ed Parte_3 CP_1 eccezione disattesa:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 303/2013, già provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
• Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro € 7052,00 per compensi, compreso il 15% a titolo di spese generali
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia, 28.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Rosaria Corigliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
2112/2013 R.G.A.C., promossa
DA
, in persona del sindaco rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Ganino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Boccaccio
n. 7, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a
Decreto Ingiuntivo
-attore opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Mauro, Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Cavour n. 17, giusta procura in calce alka comparsa di costituzione di nuovo difensore
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 303/2013
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, il ha proposto opposizione al D.I. n.303/2013 del Parte_2
19.07.2013, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto in favore della il pagamento della somma di € 88.700,00, oltre Controparte_1 interessi e spese, liquidate in € 1.859,00, chiedendo la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opposta alle spese di competenze ed onorari di giudizio.
A tal fine ha dedotto: in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva dell'ente per inesigibilità del credito posto che, i lavori di completamento del depuratore e tratto di rete fognante, per i quali per i quali è stato ingiunto il credito vantato ed ammontanti complessivamente ad € 110,500,00, in base alle delibera n. 37/2004
a cui va aggiunta la somma di € 22.000.00 per perizia id variante con delibera n. 63/2005, sono stati affidati con una trattiva privata violativa della disciplina sui lavori pubblici, che impone il limite di €
100.000,00, per il ricorso a siffatte modalità di affidamento, salvo i casi eccezionali d'urgenza e di particolari condizioni stabilite dal combinato disposto art. 41 r.d. 827/24 e art. 24 l 109/94, mancanti nel caso di specie;
nel merito, la nullità del decreto opposto per illegittimità dell'atto fonte del credito, anche per non avere la ditta opposta comunque concluso i lavori contrattualmente previsti.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le CP_1 eccezioni avanzate dalla opponente, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività del D.I., ex art. 648 c.p.c., nonché il rigetto dell'opposizione, attesa la regolarità del contratto, stipulato nel limite di legge, per un importo di € 91.000.00, non dovendosi calcolare a tal fine l'IVA, nonchè l'ultimazione dei lavori, come accertato dal direttore dei lavori incaricato dallo stesso comune.
Concessa la provvisoria esecutività del Decreto opposto ed assegnati i termini 183, VI comma, c.p.c, il precedente giudice istruttore, rilevata la natura documentale della causa e che la stessa fosse matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
2.1. Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di illegittimità del contratto di appalto per lavori pubblici, per la quale l'opponente invoca la carenza di legittimazione passiva dell'opposta, nonché la nullità del
D.I., data l'inesigibilità delle somme nascenti da atto illecito.
Come è stato osservato, ai sensi dell'allora vigente art. 24 l.
109/1994, come modificato dalla l. 166/2002, l'affidamento degli appalti pubblici con trattiva privata era ammesso per i contratti di importo non superiore a 100.000,00€, salvo, tra le altre eccezioni, che per i contratti di valore compreso tra i 100.000,00 € e 300.000,00
€ per i quali sussistono le condizioni 827/1924. In particolare, quest'ultima disposizione consente il ricorso alla c.d. procedura semplificata di affidamento con trattativa privata qualora i contratti, sia pure di valore superiore al limite normativamente previsto, riguardino lavori urgenti che non consentono il ricorso alla regolare procedura di affidamento.
Ebbene, l'ordinanza del precedente G.I., del 10.04.2014, ha rilevato come nel caso di specie, i lavori che il , ha affidato Parte_2 direttamente alla ditta sono definiti dalla delibera comunale CP_1
n. 37/2004 di somma urgenza, facendoli così rientrare tra quelli di cui all'art. 41, comma 1, n. 5 R.G. 827/1924, per i è consentita la trattativa privata anche se di importo superiore alla soglia minima, tra i 100.000€ ed i 300.000 €.
Pertanto, l'eccezione di nullità deve essere rigettata, essendo pienamente valido ed efficace il contratto di appalto stipulato in data
25.11.2004, tra comune id e per il completamento Pt_2 CP_1 del depuratore e di un tratto i rete fognante, fonte del credito ingiunto,
e riconoscendo piena titolarità del credito e legittimazione passiva alla ditta opposta.
2.2. Ne merito l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento poiché risultano destituiti di fondamento anche gli altri motivi di opposizione.
Intanto, l'opponente non ha offerto alcuna prova, come era suo onere, di avere adempiuto, neanche in parte, al pagamento delle fatture che vengono contestate.
Le contestazioni relative alla corretta esecuzione ed alle conclusioni dei lavori, infatti, sono smentite dal Certificato di regolare ultimazione lavori, (allegato al Fasciolo di parte opposta), sottoscritto dal responsabile della ditta opposta e dal direttore dei lavori incaricato dal comune opponente, in data 29.10.2005.
In conclusione, le contestazioni mosse appaiono estremamente generiche, rendendo l'azione proposta meramente esplorativa, che finiscono per rendere nulla la domanda ex art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, per carenza di causa petendi, ovvero della esatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata, pena la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..
Per converso, l'opposto fornisce in dettaglio la prova del credito vantato, in ossequio agli oneri probatori su di esso gravanti in materia di opposizione.
È noto, infatti, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009).
Per conseguenza, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere. Tale soluzione, ormai pacifica in giurisprudenza, è stata fatta propria nel 2001 dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001).
Nel caso di specie, il credito è provato, avendo la società opposta depositato: 1) contratto di appalto pubblico del 25.11.2004; 2) il certificato di regolare ultimazione lavori;
3) le fatture nn. 23 e 216, rispettivamente del 20.01.2006 e del 10.04.2006; 4) contratto di credito per i consumatori n. 31811 del 23.08.2011; 5) la diffida ad adempiere del 13.11.2009.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, ai criteri minimi stabili, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal ogni diversa domanda ed Parte_3 CP_1 eccezione disattesa:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 303/2013, già provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
• Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro € 7052,00 per compensi, compreso il 15% a titolo di spese generali
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia, 28.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Rosaria Corigliano