TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 520/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] ad [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. ELVINETI ELENA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Controparte_1
c.f. Avv. SCAIELLA CARMELA LEONARDA C.F._2
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
26.3.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 27.5.2025:
“1) i figli minori e rimangono affidati in modo condiviso ai Persona_1 Per_2
genitori, con residenza anagrafica presso la madre, ma domiciliazione alternata fra i genitori sulla base del seguente calendario:
FINE SETTIMANA ALTERNATI ( dal Sabato al Lunedì mattina)
Giorni Infrasettimanali (con pernottamento)
WE- MERCOLEDI'/GIOVEDI' Pt_2
MADRE: LUNEDI'/ MARTEDI/VENERDI'
WE- MADRE- MERCOLEDI/ GIOVEDI'/ VENERDI'
PADRE : ARTEDI' Per_3
E così di seguito.
Il suindicato calendario è già in attuazione tra dai genitori;
in ogni caso ogni eventuale variazione dovrà essere debitamente concordata tra i genitori sempre nel rispetto della volontà dei minori.
Nei giorni infrasettimanali come stabiliti, sarà la madre ad accompagnare i figli presso il padre dopo l'uscita dalla scuola ed al termine delle attività sportive/ludiche.
Il padre nel periodo scolastico, nei giorni a Lui concessi, si impegna ad accompagnare i figli presso l'istituto scolastico frequentato dai minori.
Le festività natalizie e pasquali e per tutte le altre festività ricorrenti nel corso dell'anno vigerà il principio dell'alternanza, durante le festività natalizie potrà essere
2 deciso un periodo di permanenza dei minori presso il padre, non superiore a 7gg. e debitamente concordato dai genitori almeno un mese prima.
Le vacanze estive, verrà mantenuto il calendario invernale compatibilmente con gli orari si frequenza dei Campus estivi. Ciascun genitore, nel rispetto della volontà dei figli, terrà con sé i minori per una settimana continuativa durante il periodo estivo. Il periodo di ferie estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno, Ogni eventuale altro periodo di ferie durante l'anno con i figli verrà concordato dai genitori con almeno un mese di anticipo.
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della loro residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
3) Ai fini del sostentamento economico dei figli i genitori eserciteranno il mantenimento diretto, provvedendo a soddisfare direttamente le esigenze dei minori, senza disposizione di contributo di mantenimento,altresì stabilendo:
1) L'assegno unico verrà versato totalmente a favore della IG.ra ; Controparte_1
2) la detrazione delle spese sostenute per i figli competerà al genitore che le avrà effettivamente sostenute;
3) ad inizio anno scolastico i genitori provvederanno ad un adeguato corredo scolastico e personale a favore dei figli la cui spesa verrà divisa al 50%
4) le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50%; le parti fanno espresso riferimento, per la relativa determinazione e regolamentazione, alle Linee guida depositate dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018;
6) i veicoli come intestati rimarranno ciascuno nella disponibilità del proprietario;
3 7) il IG. da atto che per l'acquisto dell'immobile sito in Aulla (MS) - Loc. Pt_1
Albiano Magra - Via Maestro Pietrino Venturini n.14 .è stato prelevato dal Cc.
Cointestato n.00578462..l'importo di €. 39.000,00, somma riconducibile esclusivaente alla IG.ra , altresì la stessa è garante per il mutuo Controparte_1
ipotecario intestato al IG. ( Mutuo- Banca BNL n.CF. ); il Parte_1 P.IVA_1
predetto conto verrà estinto;
8) il IG. , in funzione di quanto dedotto al punto 7, si impegna in Parte_1
caso di vendita dell'immobile de quo alla restituzione a favore della IG.ra CP_1
della somma ( €. 39.000,00) come anticipata dalla stessa all'atto di acquisto;
[...]
7) Ogni altra questione economica è stata definita dai ricorrenti in separata sede e nulla le parti hanno reciprocamente da pretendere.
8) Spese legali compensate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex artt. 337-bis c.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 17.3.2025, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati due figli ( e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
4.6.2018 e in data 10.10.2020), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, di aver deciso di cessare la loro convivenza e di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata agli atti di causa, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della prole minore di età concordate come in epigrafe.
All'udienza delegata del 27.5.2025, le parti hanno confermato le condizioni come da ricorso, precisando che l'assegno unico familiare ammonta complessivamente ad € 100,00.
4 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4., data l'età della prole, minore di età non si può procedere all'ascolto della stessa, comunque superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
“1) i figli minori e rimangono affidati in modo condiviso ai Persona_1 Per_2
genitori, con residenza anagrafica presso la madre, ma domiciliazione alternata fra i genitori sulla base del seguente calendario:
FINE SETTIMANA ALTERNATI ( dal Sabato al Lunedì mattina)
Giorni Infrasettimanali (con pernottamento)
WE- MERCOLEDI'/GIOVEDI' Pt_2
MADRE: LUNEDI'/ MARTEDI/VENERDI'
WE- MADRE- MERCOLEDI/ GIOVEDI'/ VENERDI'
PADRE : ARTEDI' Per_3
E così di seguito.
Il suindicato calendario è già in attuazione tra i genitori;
in ogni caso ogni eventuale variazione dovrà essere debitamente concordata tra i genitori sempre nel rispetto della volontà dei minori.
5 Nei giorni infrasettimanali come stabiliti, sarà la madre ad accompagnare i figli presso il padre dopo l'uscita dalla scuola ed al termine delle attività sportive/ludiche.
Il padre nel periodo scolastico, nei giorni a Lui concessi, si impegna ad accompagnare i figli presso l'istituto scolastico frequentato dai minori.
Le festività natalizie e pasquali e per tutte le altre festività ricorrenti nel corso dell'anno vigerà il principio dell'alternanza, durante le festività natalizie potrà essere deciso un periodo di permanenza dei minori presso il padre, non superiore a 7gg. e debitamente concordato dai genitori almeno un mese prima.
Le vacanze estive, verrà mantenuto il calendario invernale compatibilmente con gli orari di frequenza dei Campus estivi. Ciascun genitore, nel rispetto della volontà dei figli, terrà con sé i minori per una settimana continuativa durante il periodo estivo. Il periodo di ferie estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno, Ogni eventuale altro periodo di ferie durante l'anno con i figli verrà concordato dai genitori con almeno un mese di anticipo.
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della loro residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
3) Ai fini del sostentamento economico dei figli i genitori eserciteranno il mantenimento diretto, provvedendo a soddisfare direttamente le esigenze dei minori, senza disposizione di contributo di mantenimento, altresì stabilendo:
1) L'assegno unico verrà versato totalmente a favore della IG.ra ; Controparte_1
2) la detrazione delle spese sostenute per i figli competerà al genitore che le avrà effettivamente sostenute;
3) ad inizio anno scolastico i genitori provvederanno ad un adeguato corredo scolastico e personale a favore dei figli la cui spesa verrà divisa al 50%
6 4) le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50%; le parti fanno espresso riferimento, per la relativa determinazione e regolamentazione, alle Linee guida depositate dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018;
6) i veicoli come intestati rimarranno ciascuno nella disponibilità del proprietario;
7) il IG. da atto che per l'acquisto dell'immobile sito in Aulla (MS) - Loc. Pt_1
Albiano Magra - Via Maestro Pietrino Venturini n.14 .è stato prelevato dal Cc.
Cointestato n.00578462..l'importo di €. 39.000,00, somma riconducibile esclusivamente alla IG.ra , altresì la stessa è garante per il mutuo Controparte_1
ipotecario intestato al IG. ( Mutuo- Banca BNL n.CF. 1947980); il Parte_1
predetto conto verrà estinto;
8) il IG. , in funzione di quanto dedotto al punto 7, si impegna in Parte_1
caso di vendita dell'immobile de quo alla restituzione a favore della IG.ra CP_1
della somma ( €. 39.000,00) come anticipata dalla stessa all'atto di acquisto;
[...]
7) Ogni altra questione economica è stata definita dai ricorrenti in separata sede e nulla le parti hanno reciprocamente da pretendere.
8) Spese legali compensate.”
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
7