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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1033/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1033/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Fabbrini in sostituzione dell'avv. GANCI FABIO Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità citata in atti;
contesta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in memoria di costituzione, CP_1
ribadendo come la prescrizione debba decorrere dalla data di comunicazione del decreto di ricostruzione di carriera, ovvero dal 19.11.2020 e non dalla data di notifica del ricorso (21.05.2023).
Il dott. Burgello insiste nella svolta eccezione di prescrizione, evidenziando come il provvedimento di ricostruzione di carriera rilevi ai fini della collocazione nella fascia stipendiale a seguito della conferma in ruolo, con riconoscimento del servizio preruolo nella misura di legge.
Per il resto, le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1033/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICELI WALTER, con elezione di domicilio in VIA ROMA 48 90046 MONREALE, presso il difensore avv. GANCI FABIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, la docente ha esposto di essere stata Parte_1
dipendente del , con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2
indeterminato dal 1.09.2019, in quiescenza dal 1.09.2020, e di avere prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio alle dipendenze del resistente, con reiterati contratti di lavoro subordinato a CP_1
tempo determinato, dettagliatamente indicati alle pag. n.
2-4 del ricorso (in particolare, dall'a/s
2000/2001 all'a/s 2018/2019).
L'esponente ha, quindi, dedotto, in ordine al mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio maturati e non percepiti durante il periodo di precariato e sino alla data della conferma in ruolo, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva
28.06.1999/70/CEE, nonché la necessaria estensione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.08.2011 per i dipendenti in servizio al 1.09.2010, la valutabilità dei sevizi di insegnamento prestati con orario ridotto rispetto al tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva, il recupero delle utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione economica.
2 La ricorrente ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “- previa disapplicazione dell'art. 526 del
D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tale norma viola il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo
e dei contratti individuali di lavoro di parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati da parte ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011, delle progressioni economiche, connesse all'anzianità di servizio, maturate e non percepite durante il periodo di precariato così come durante
l'anno di formazione e prova, e dunque sino alla definitiva conferma in ruolo avvenuta il primo settembre del 2020. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il al Controparte_2
pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato e sino alla data di conferma in ruolo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei diritti azionati (essendo stato il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero il ricorso, notificato il 21.05.2023) e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, non essendo applicabile alla ricorrente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL del
4.08.2011; con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE (avente carattere incondizionato) dispone che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il successivo punto 4 della stessa clausola 4 prevede, inoltre, che “I criteri dei periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per il lavoratori a
3 tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 (Rv. 641598 - 01); si veda, altresì, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23868 del 23/11/2016 (Rv. 641704 - 01), secondo la quale al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria;
nonché Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 01).
Peraltro, con tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il
"metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (v. Cass. Sez. L-, Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 02).
Sul punto, recentemente, la Suprema Corte ha affermato, a Sezioni Unite, che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato
4 rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023 (Rv. 669686 - 01).
Ulteriormente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv. 656921 - 02).
Ancora, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15231 del 16/07/2020 (Rv. 658186 - 01).
Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, il resistente non ha specificamente contestato, in CP_1
memoria di costituzione, la valutabilità dei servizi di insegnamento prestati con orario ridotto (in particolare, negli a/s 2003/2004 e 2012/2013).
Con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012, devono essere richiamate le previsioni del D. interministeriale n. 3 del 14.01.2011, nonché i CCNL del 13.03.2013 e del 7.08.2014, che hanno previsto il recupero delle utilità per gli anni 2010, 2011 e 2012 (v. pagg. 14-16 del ricorso).
Pertanto, in adesione al soprariportato condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene accertata, nella fattispecie, la violazione della clausola 4, in difetto di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva dell'UE e con riconoscimento, a favore della ricorrente, lavoratrice a termine successivamente immessa in ruolo, previa applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL del
4.08.2011, dell'intero servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, ai fini della
5 progressione economica, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive eventualmente maturate e non percepite sino alla data della conferma in ruolo, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale (con decorrenza dal 21.05.2018, ovvero i 5 anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, costituito dal ricorso giudiziale notificato il 21.05.2023).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL del 4.08.2011, dell'intero servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, ai fini della progressione economica, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate e non percepite CP_1
sino alla data della conferma in ruolo, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale (con decorrenza dal 21.05.2018, ovvero i 5 anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale);
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.109 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1033/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Fabbrini in sostituzione dell'avv. GANCI FABIO Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità citata in atti;
contesta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in memoria di costituzione, CP_1
ribadendo come la prescrizione debba decorrere dalla data di comunicazione del decreto di ricostruzione di carriera, ovvero dal 19.11.2020 e non dalla data di notifica del ricorso (21.05.2023).
Il dott. Burgello insiste nella svolta eccezione di prescrizione, evidenziando come il provvedimento di ricostruzione di carriera rilevi ai fini della collocazione nella fascia stipendiale a seguito della conferma in ruolo, con riconoscimento del servizio preruolo nella misura di legge.
Per il resto, le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1033/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICELI WALTER, con elezione di domicilio in VIA ROMA 48 90046 MONREALE, presso il difensore avv. GANCI FABIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, la docente ha esposto di essere stata Parte_1
dipendente del , con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2
indeterminato dal 1.09.2019, in quiescenza dal 1.09.2020, e di avere prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio alle dipendenze del resistente, con reiterati contratti di lavoro subordinato a CP_1
tempo determinato, dettagliatamente indicati alle pag. n.
2-4 del ricorso (in particolare, dall'a/s
2000/2001 all'a/s 2018/2019).
L'esponente ha, quindi, dedotto, in ordine al mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio maturati e non percepiti durante il periodo di precariato e sino alla data della conferma in ruolo, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva
28.06.1999/70/CEE, nonché la necessaria estensione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.08.2011 per i dipendenti in servizio al 1.09.2010, la valutabilità dei sevizi di insegnamento prestati con orario ridotto rispetto al tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva, il recupero delle utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione economica.
2 La ricorrente ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “- previa disapplicazione dell'art. 526 del
D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tale norma viola il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo
e dei contratti individuali di lavoro di parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati da parte ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del C.C.N.L. del 4/8/2011, delle progressioni economiche, connesse all'anzianità di servizio, maturate e non percepite durante il periodo di precariato così come durante
l'anno di formazione e prova, e dunque sino alla definitiva conferma in ruolo avvenuta il primo settembre del 2020. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il al Controparte_2
pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato e sino alla data di conferma in ruolo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2
prescrizione quinquennale dei diritti azionati (essendo stato il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero il ricorso, notificato il 21.05.2023) e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, non essendo applicabile alla ricorrente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL del
4.08.2011; con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE (avente carattere incondizionato) dispone che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il successivo punto 4 della stessa clausola 4 prevede, inoltre, che “I criteri dei periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per il lavoratori a
3 tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 (Rv. 641598 - 01); si veda, altresì, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23868 del 23/11/2016 (Rv. 641704 - 01), secondo la quale al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria;
nonché Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 01).
Peraltro, con tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il
"metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità (v. Cass. Sez. L-, Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 02).
Sul punto, recentemente, la Suprema Corte ha affermato, a Sezioni Unite, che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato
4 rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023 (Rv. 669686 - 01).
Ulteriormente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv. 656921 - 02).
Ancora, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15231 del 16/07/2020 (Rv. 658186 - 01).
Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, il resistente non ha specificamente contestato, in CP_1
memoria di costituzione, la valutabilità dei servizi di insegnamento prestati con orario ridotto (in particolare, negli a/s 2003/2004 e 2012/2013).
Con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012, devono essere richiamate le previsioni del D. interministeriale n. 3 del 14.01.2011, nonché i CCNL del 13.03.2013 e del 7.08.2014, che hanno previsto il recupero delle utilità per gli anni 2010, 2011 e 2012 (v. pagg. 14-16 del ricorso).
Pertanto, in adesione al soprariportato condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene accertata, nella fattispecie, la violazione della clausola 4, in difetto di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva dell'UE e con riconoscimento, a favore della ricorrente, lavoratrice a termine successivamente immessa in ruolo, previa applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL del
4.08.2011, dell'intero servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, ai fini della
5 progressione economica, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive eventualmente maturate e non percepite sino alla data della conferma in ruolo, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale (con decorrenza dal 21.05.2018, ovvero i 5 anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, costituito dal ricorso giudiziale notificato il 21.05.2023).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL del 4.08.2011, dell'intero servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, ai fini della progressione economica, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate e non percepite CP_1
sino alla data della conferma in ruolo, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale (con decorrenza dal 21.05.2018, ovvero i 5 anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale);
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.109 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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