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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1147/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
RI NC, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5247/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M202496 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M202496 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M202496 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3941/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava l'Avviso di Accertamento n.TK503M202496/2022 - emesso per l'anno d'imposta 2016 – con il quale è stata accertata la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per l'imponibile di € 261.065,00, nonché la illegittima detrazione IVA per € 53.034,00.
Nel ricorso eccepiva di avere realmente ricevuto le operazioni sottese alle fatture contestate, di aver operato in perfetta buona fede e di aver fornito copiosa documentazione e testimonianze a supporto dell'effettività delle operazioni.
In data 12/03/2024 la sezione n.9 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma ha depositato in segreteria la sentenza n. 3405/09/2024 con la quale ha rigettato il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che “Il ricorso deve essere respinto. … (omissis) ...
Nella specie l'Ufficio ha dato prova dell'inesistenza del fornitore e della prestazione. …(omissis)..”.
Avverso la predetta sentenza la società contribuente ha proposto appello e lo scrivente si è costituito in giudizio. In corso di causa le parti hanno rappresentato di essere addivenuti ad una conciliazione con la sola riduzione delle sanzioni, ridotte al 50% ex art. 48 ter del D.Lgs. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 48 del D Lgs n. 546/1992 come modificato dall'art. 9 del D Lgs. N. 156/2015, stabilisce espressamente che “se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori e per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data della trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.” Appurato che la conciliazione depositata presenta tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che detta conciliazione giudiziale “fuori udienza” si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo senza la necessita' di attendere l'effettuazione del pagamento, il Collegio ritiene che vi siano tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
RI NC, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5247/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3405/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M202496 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M202496 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M202496 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3941/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava l'Avviso di Accertamento n.TK503M202496/2022 - emesso per l'anno d'imposta 2016 – con il quale è stata accertata la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per l'imponibile di € 261.065,00, nonché la illegittima detrazione IVA per € 53.034,00.
Nel ricorso eccepiva di avere realmente ricevuto le operazioni sottese alle fatture contestate, di aver operato in perfetta buona fede e di aver fornito copiosa documentazione e testimonianze a supporto dell'effettività delle operazioni.
In data 12/03/2024 la sezione n.9 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma ha depositato in segreteria la sentenza n. 3405/09/2024 con la quale ha rigettato il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che “Il ricorso deve essere respinto. … (omissis) ...
Nella specie l'Ufficio ha dato prova dell'inesistenza del fornitore e della prestazione. …(omissis)..”.
Avverso la predetta sentenza la società contribuente ha proposto appello e lo scrivente si è costituito in giudizio. In corso di causa le parti hanno rappresentato di essere addivenuti ad una conciliazione con la sola riduzione delle sanzioni, ridotte al 50% ex art. 48 ter del D.Lgs. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 48 del D Lgs n. 546/1992 come modificato dall'art. 9 del D Lgs. N. 156/2015, stabilisce espressamente che “se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori e per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data della trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.” Appurato che la conciliazione depositata presenta tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che detta conciliazione giudiziale “fuori udienza” si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo senza la necessita' di attendere l'effettuazione del pagamento, il Collegio ritiene che vi siano tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025