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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon ConIGliere estensore dott. Elena Garbo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2024 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Ventura e Federica Callegaro contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
appellati e appellanti incidentali rappresentati e difesi dall'avv. Irene Ceolin
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1756/2023 del Tribunale di Venezia emessa in
1 data 11.10.2023 e depositata in data 12.10.2023.
Conclusioni di , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Nel merito:
a) Previa ogni declaratoria di rito, in accoglimento dei motivi di appello svolti da
[...]
, e nel presente atto, riformarsi la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza gravata n. 1756/2023 del Tribunale di Venezia e, conseguentemente, accertata e dichiarata l'impossibilità di procedere all'attribuzione ai condividenti delle quote in natura, nonché l'inapplicabilità, per quanto dedotto in narrativa, dell'art. 720 c.c., ordinare la vendita giudiziaria ex art. 788 cpc, se del caso con rimessione della causa al
Giudice di Primo grado, disponendo i provvedimenti conseguenti, con revoca di ogni altra
e diversa statuizione;
b) rigettarsi l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati, stanti le argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio e ribadite nella memoria integrativa depositata in data 18.4.2024 dalla scrivente difesa.
In via istruttoria: stante la proposizione ex adverso di appello incidentale sulla sentenza gravata, si insiste per l'ammissione della prova orale, per interpello di CP_1
e testi, richiesta in memoria autorizzata ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. di data
[...]
05.02.2019 (resa nell'ambito del procedimento n. 6727/2018 R.G. Tribunale di Venezia) e qui ritrascritta:
1) Vero che nel 2012 la IG.ra , proprietaria del fondo sito in MA _3
(VE), Via Pialo 61, adiacente al fondo di causa, ha formalmente contestato ad
[...]
l'errato posizionamento del confine tra le proprietà confinanti, pretendendo che CP_4
lo stesso venisse riposizionato a discapito della proprietà di;
Controparte_4
2) Vero che ha indirizzato tali contestazioni solo nei confronti di _3 [...]
, evocandolo in giudizio;
CP_4
3) Vero che era al corrente della sussistenza di tale contenzioso, ma Controparte_1
ogni decisione al riguardo è stata presa solo da che, infatti, ha Controparte_4
partecipato alle trattative con controparte senza coinvolgere altri soggetti;
4) Vero che il contenzioso tra i confinanti è stato definito mediante accordo in virtù del quale ha realizzato un nuovo muro di confine tra le due proprietà, Controparte_4
2 assumendosene totalmente il costo.
5) Vero che la dichiarazione fiscale di successione di è stata predisposta Controparte_4 dall'arch. , includendo il 100% del terreno di causa;
Persona_1
6) Vero che tale dichiarazione è stata esaminata ed approvata anche dalla IG.ra
. Si indicano in qualità di testi la IG.ra e l'arch. Controparte_1 _3
, entrambi di MA (VE). Persona_1
In ogni caso, in accoglimento del presente appello, e in riforma della sentenza impugnata, condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese di lite del presente grado, accessori di legge inclusi”.
Conclusioni di e : Controparte_1 Controparte_2
“Nel merito:
1) Rigettare l'appello proposto dai IGnori , e Parte_1 Parte_2
essendo lo stesso inammissibile ed infondato per tutti i motivi in fatto ed Parte_3 in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.1756/2023 del
Tribunale di Venezia.
2) in via condizionata all'eventuale e denegato accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dagli IGnori , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
accoglimento del gravame proposto in via incidentale condizionato, ed in riforma parziale della sentenza n.1756/2023 depositata dal Tribunale di Venezia il 12 ottobre 2023:
- accertarsi che i 4/8 indivisi dello scoperto accessorio comune ai due fabbricati siti in
MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65, non sono caduti in successione in morte del IGnor
e che, conseguentemente, non fanno parte della comunione ereditaria Controparte_4
tra i fratelli , , e;
CP_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3
- accertarsi che i 4/8 indivisi dello scoperto accessorio comune ai due fabbricati siti in
MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65 sono di proprietà del IGnor e Controparte_2
della moglie , in regime di comunione legale, in parti tra loro uguali;
Controparte_1
- in via pregiudiziale rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa, disporsi e dichiararsi lo scioglimento della comunione ordinaria sullo scoperto accessorio comune ai due fabbricati siti in MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65 e, per
l'effetto, avuto riguardo della comoda divisibilità dello stesso, previo frazionamento del
3 mapp. 378 sub 1, assegnare in natura al IGnor e alla IGnora Controparte_2 CP_1
, tra loro in comunione legale, la quota pari ai 4/8 (ovvero il 50%) del medesimo
[...]
scoperto accessorio in comunione, attribuendo alla suddetta quota di spettanza la parte ovest dello scoperto ove insiste la scala d'accesso all'appartamento sito al piano superiore;
- in parziale riforma del capo 3) della sentenza di primo grado, condannarsi i IGnori
, e , in solido, a corrispondere alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 IGnora un conguaglio in denaro pari alla maggiore somma di € Controparte_1
7.770,25, anziché all'importo pari ad € 5.929,75 liquidati dal Tribunale di Venezia, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Competenze e spese del presente giudizio integralmente rifuse, con ogni accessorio di legge, spese generali al 15% comprese.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale, per interpello e testi, ex adverso riproposti in atto di citazione d'appello e non ammessi dal Tribunale di Venezia in quanto correttamente ritenuti superflui ai fini del decidere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
i fratelli , e , esponendo che: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- in forza della successione ereditaria apertasi a seguito della morte del loro padre
, deceduto in data 05.09.2014, le parti erano divenute comproprietarie, Controparte_4
per la quota indivisa di ¼ ciascuna, del compendio immobiliare sito nel Comune di
MA (Ve) e composto da: a) una unità residenziale sita al piano terreno con garage e magazzino e con scoperto comune all'unità immobiliare sita al piano primo;
b) un terreno agricolo confinante;
- l'attrice era proprietaria, unitamente al marito , per la quota indivisa del Controparte_2
50% ciascuno, dell'appartamento sovrastante l'unità al piano terra caduta in successione, al quale accedeva, mediante una scala, attraverso lo scoperto comune posto sul lato ovest e
4 che era stato edificato in forza di atto di costituzione di diritto di superficie stipulato col defunto padre in data 28.09.1983.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice domandava lo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo che le fossero assegnati in proprietà esclusiva i seguenti beni e/o porzioni di beni: a) porzione (striscia) dello scoperto pertinenziale all'abitazione, previo frazionamento del mapp. 378 sub. 1, posta lungo il lato ovest ove già insisteva la scala esterna che porta all'ingresso del piano superiore di proprietà della odierna istante;
b) il magazzino-deposito sito a nord dell'abitazione, con ingresso dal lato ovest dello scoperto pertinenziale, identificato al NCU: Sez. U Fg. 12 mapp. 378 sub 3 cat. C/2; c) il terreno agricolo identificato al NCT: sezione U Fg. 12 mapp. 70 mq 420 e mapp. 74 di mq 920;
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di non opporsi allo scioglimento della comunione, ma contestavano la proposta divisionale avanzata dall'attrice e chiedevano l'attribuzione in natura di beni corrispondenti alla quota di ognuno dei condividenti, o, in subordine, che fosse disposta la loro vendita giudiziale.
Interveniva volontariamente in giudizio , il quale assumeva che l'area Controparte_2
scoperta di pertinenza delle due unità abitative non doveva essere ricompresa per intero nel patrimonio ereditario del de cuius, essendo, per la porzione indivisa del 50%, di proprietà dei coniugi , in quanto , con l'atto di costituzione del Controparte_5 Controparte_4
diritto di superficie del 28.09.1983, in forza del quale i coniugi avevano edificato l'unità immobiliare sita al primo piano, aveva trasferito agli stessi anche la proprietà della quota del 50% del terreno circostante.
Egli chiedeva pertanto che, prima di procedere alla divisione del compendio ereditario, fosse disposto lo scioglimento della comunione ordinaria su detta area scoperta.
Con il deposito della prima memoria di trattazione ex art. 183 sesto comma c.p.c., CP_1
dichiarava di aderire alla domanda svolta dal marito.
[...]
I coniugi promuovevano quindi autonomo giudizio per far accertare la Controparte_5
comproprietà in capo agli stessi dell'area scoperta in questione e per chiederne la divisione in via pregiudiziale rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria.
Procedutosi alla riunione delle due cause ed esperita ctu, il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, decideva la controversia, così statuendo:
5 “1) Rigetta la domanda preliminare proposta dall'attrice e dal terzo intervenuto, di accertamento in loro favore, pro indiviso, della quota di 4/8 della proprietà dello scoperto adiacente all'edificio che ricomprende le unità abitative site in MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria oggetto della successione aperta in data 5 settembre 2014 in morte del IGnor e, per l'effetto, attribuisce: - Controparte_4 all'attrice IG.ra la porzione di scoperto ovest e nord della particella Controparte_1
378 del foglio 12, di superficie pari a 150,00 mq, indicata nell'allegato 21 della relazione del CTU depositata il 5.02.2020, nonché l'unità immobiliare 3 (magazzino-deposito- pollaio) ed il terreno agricolo (particella 70 e particella 74 del foglio 12), anch'essi indicati nell'allegato 21 della relazione del CTU depositata il 5.02.2020; - ai convenuti,
, e , in pari quote pro indiviso, l'unità immobiliare 1 Pt_1 Pt_2 Parte_3
(abitazione), l'unità immobiliare 2 (garage), compresi tutti i beni mobili presenti in tali unità immobiliari, e la restante porzione di scoperto posta a sud ed est della particella 378 del foglio 12, di superficie pari a 156,00 mq, il tutto come raffigurato nell'allegato 21 della relazione del CTU depositata il 5.02.2020;
3) condanna i convenuti, in solido, a pagare all'attrice un conguaglio in denaro pari ad euro 5.929,75, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal deposito della presente sentenza al saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti”.
2. Avverso l'indicata pronuncia , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 720 c.p.c., per avere il tribunale, aderendo all'ipotesi divisionale predisposta dal ctu, attribuito congiuntamente ai convenuti una frazione indivisa degli immobili oggetto di causa, pur non avendone gli stessi fatto richiesta, quando al contrario si sarebbe dovuto disporne la vendita giudiziale, essendo stato accertato che il compendio ereditario non è divisibile in natura in tante parti quanti sono i condividenti.
6 2.2 Con il secondo motivo lamentano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 cod. proc. civ., avendo il tribunale omesso di considerare che i convenuti avevano chiesto che fosse disposta la divisione giudiziale dei beni ricompresi nella comunione, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la propria quota in natura e, ove ciò non fosse stato possibile, che venisse ordinata la vendita giudiziaria ex art. 788 cod. proc. civ. con ripartizione della somma ricavata in proporzione delle quote delle parti.
2.3 Con il terzo motivo chiedono che, in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono, sia riformata la statuizione che ha posto a loro carico l'obbligo di versare all'attrice un conguaglio in denaro pari ad €5.929,75.
2.4 Con il quarto motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha compensato le spese di lite nel rapporto tra i convenuti e , pur essendo quest'ultimo Controparte_2
risultato soccombente, e chiedono la riforma del regolamento delle spese processuali anche nei confronti di , in conseguenza dell'accoglimento delle Controparte_1
censure che precedono.
3. Gli appellati si sono costituiti, chiedendo in via principale il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3.1 Essi hanno inoltre svolto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento, anche parziale, del gravame principale ex adverso proposto, ed affidato a due motivi.
3.1.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere disatteso la domanda con cui i coniugi avevano chiesto l'accertamento in loro favore, della proprietà pro indiviso, della quota di 4/8 dell'area scoperta adiacente all'edificio.
7 3.1.2 Con il secondo motivo chiedono che, in conseguenza dell'accoglimento della prima censura, il conguaglio in denaro ad essi riconosciuto dal giudice di prime cure venga rideterminato nella maggior somma di €7.770,25.
4. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati.
4.1 Il giudice di prime cure, dopo aver preso atto che a ciascuno dei quattro condividenti competeva una quota pari a ¼ dell'asse e della non comoda divisibilità dei beni, che ne impediva una distribuzione in parti uguali tra i coeredi, ha accolto la richiesta di attribuzione di determinati beni avanzata dall'attrice ed ha assegnato i restanti beni congiuntamente ai convenuti, a carico dei quali ha posto a titolo di conguaglio il pagamento della somma di €5.929,75, sebbene questi ultimi non avessero mai manifestato la volontà di rimanere in comunione pro indiviso, ma al contrario, avessero sempre richiesto l'attribuzione della quota in natura dei beni ereditari spettante ad ognuno di essi o, ove ciò non fosse stato possibile per la loro non comoda divisibilità, che ne fosse disposta la vendita giudiziale, con ripartizione della somma ricavata tra le parti in proporzione delle rispettive quote.
4.2 In punto di diritto, giova rammentare che nella comunione ereditaria, in quanto ha per oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall'art. 718 c.c., non IGnifica diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce il primo comma dell'art. 727, diritto a una porzione formata per, quanto possibile in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa. La divisione non avviene, per regola, dividendo i singoli beni della massa, ma distribuendoli nelle varie porzioni, secondo un criterio di proporzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa (Cass. n. 17862/2020; n. 8286/2019; n. 15105/2000).
Trattandosi di immobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lotti secondo il criterio indicato, o perché non si trovano in numero sufficiente a tale scopo o perché qualitativamente diversi o di valore troppo disuguale.
8 La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sono comodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall'art. 720 c.c.
È noto che tale norma detta una particolare disciplina per gli immobili non comodamente divisibili ovvero il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene.
Essi devono preferibilmente essere compresi nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
In base a tale disciplina, applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione oltre quella ereditaria, la vendita si pone con evidenza come ultima ratio (Cass. n. 14756/2016; n.
5679/2004), cui si potrà far ricorso solo se non ci sia neanche un condividente richiedente l'assegnazione dell'immobile indivisibile, non importa se titolare di una quota uguale o minore di quella degli altri.
In presenza di più richiedenti, la legge pone una preferenza in favore del titolare della maggior quota, che non esclude che il giudice possa attribuire il bene ad altro coerede, titolare di una quota minore, quando ciò gli sembri più consono all'interesse dei condividenti (Cass. n. 22857/2009; n. 7869/2019; n. 24832/2019).
In assenza di richieste di attribuzione, formulate dal singolo o da condividenti raggruppati, si apre inevitabilmente la via della vendita, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall'art. 720 c.c. si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992).
Inoltre, si deve categoricamente escludere che tale norma consenta l'attribuzione di una porzione unica a più aventi diritto congiuntamente, contro la loro volontà: è, infatti, principio acquisito che il c.d. il raggruppamento parziale delle porzioni, vale a dire la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca una nuova comunione fra taluni condividenti, in tanto è possibile, in quanto vi sia il consenso degli interessati, cioè di coloro che faranno parte della nuova comunione (Cass. n. 36736/2022; n. 20250/2016).
9 4.3 Nel caso in esame è pacifico che i beni caduti in successione, per la loro composizione e numero, non consentono la formazione di un progetto di divisione in natura, che preveda quote omogenee per tutti i condividenti: al riguardo si ricorda che «In tema di divisione, è configurabile la non comoda divisibilità degli immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c., qualora, in relazione alla struttura del bene e al numero dei condividenti, non sia possibile procedere alla omogenea divisione prevista dall'art. 718 c.c. , essendo all'uopo sufficiente che anche nei confronti di uno solo dei condividenti tale omogeneità non sia realizzabile» (Cass. n. 21178/2004).
Inoltre, non è contestato che l'attribuzione dei beni richiesti dall'attrice non eliminava la condizione di non comoda divisibilità della massa nei confronti degli altri partecipanti, e che pertanto si imponeva l'applicazione dell'art. 720 c.c. anche per gli altri beni, la cui attribuzione supponeva una esplicita istanza dei condividenti, singoli o raggruppati.
Ne consegue che avendo l'attrice chiesto in attribuzione solo alcuni dei beni indivisibili della massa, il tribunale , in assenza di altre istanze, non avrebbe potuto attribuire i restanti beni d'ufficio agli altri condividenti né individualmente, né tanto meno congiuntamente, ma avrebbe dovuto disporre la loro vendita (v. Cass. n. 36736 del 15/12/2022 sopracitata, la quale, in una fattispecie del tutto assimilabile a quella di cui qui si controverte, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c.,
l'espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro»).
5. L'accoglimento delle prime due censure comporta la fondatezza anche del terzo motivo di gravame principale.
10 6. Il primo motivo di appello incidentale condizionato formulato da e Controparte_1
è infondato. Controparte_2
Gli appellati contestano la decisione laddove ha escluso che , con l'atto di Controparte_4
costituzione del diritto di superficie del 28.09.1983, abbia trasferito ad essi la quota indivisa del 50% dell'area scoperta facente parte del compendio immobiliare.
In particolare essi assumono che la clausola inserita nel punto 2), la quale specifica che “è compresa nella cessione di sopralzo la proporzionale quota di comproprietà del suddetto terreno sottostante e delle altre parti comuni per legge (fondazioni, muri maestri, tetti)” si riferisce anche allo scoperto che circonda l'edificio e non solo al sedime sopra il quale lo stesso insiste, giacché la locuzione “suddetto terreno sottostante” deve essere interpretata in collegamento con la clausola precedente di cui al punto 1), ove si precisa che il concedente ha costruito il fabbricato sul quale viene costituito il diritto di superficie “sul terreno già identificato coi mappali 51/d – 51/h del foglio 12, di ettari 0.19.60”.
Tale assunto è privo di pregio.
L'utilizzo dell'aggettivo “sottostante” rende chiaro che i contraenti hanno inteso riferirsi solo alla parte di terreno che rappresenta la proiezione perpendicolare dell'edificio, dove il concedente aveva all'epoca già realizzato l'unità immobiliare al piano terra, e non a tutto lo scoperto circostante.
Ciò è reso evidente dal fatto che ha trasferito ai concessionari anche la Controparte_4 comproprietà “delle altre parti comuni per legge” individuate nelle “fondazioni, muri maestri e tetti”, ovvero di tutte le parti comuni di un edificio costituito da più unità, tra le quali rientra, ex art. 1117 cod. civ., anche il suolo su cui sorge l'edificio e delle quali il singolo condòmino acquista ope legis la proprietà comune, salvo che non risulti il contrario dal titolo.
Inoltre nella nota di trascrizione dell'atto si menziona solo la costituzione del diritto di superficie, mentre non si fa alcun cenno alla cessione della comproprietà dell'area circostante, che, a differenza delle parti comuni dell'edificio, non si trasferisce ope legis ai concessionari.
Per di più, va evidenziato che nella denuncia di cambiamento presentata in catasto il
20.02.1989 e quindi successivamente alla costituzione del diritto di superficie, CP_1
11 dichiarò di essere proprietario esclusivo delle particelle n. 70 e 74, corrispondenti CP_4
al terreno circostante il fabbricato in questione (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado dei convenuti relativo alla causa iscritta al n. 6727/2018 R.G.), essendo i due appartamenti intestati al ed ai coniugi individuati rispettivamente dalle particelle 378 CP_1 CP_2
sub 4 e 378 sub 1.
E dalla visura estratta nel 2006 risulta che il terreno in questione (particelle 70 e 74 Catasto
Terreni) è intestato interamente al de cuius, mentre i coniugi risultano intestatari solo del fabbricato identificato dalla particella 378, sub 4 (v. docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado dei convenuti relativo alla causa iscritta al n. 6727/2018 R.G.).
Infine, va sottolineato che quando il tecnico incaricato dagli appellati procedette all'accatastamento dell'appartamento al primo piano di loro proprietà, individuò il terreno circostante nella planimetria come “scoperto esclusivo del piano terra” (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado dei convenuti relativo alla causa iscritta al n. 6727/2018 R.G.) e che , quando instaurò la causa divisionale, produsse la dichiarazione Controparte_1
fiscale di successione del de cuius e la perizia di stima datata 7.11.2016 dell'arch. Per_1
, nei quali l'intera area scoperta viene inclusa tra i beni caduti in successione (v.
[...] docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado dell'attrice relativo alla causa iscritta al n.
11315/2017 R.G.).
7. Dal rigetto del primo motivo di appello incidentale condizionato consegue l'infondatezza anche del secondo.
8. In definitiva, ritenuta la non comoda divisibilità dell'asse ereditario e verificata l'indisponibilità di tutti partecipanti alla comunione ad includere nella propria porzione l'intera massa con addebito dell'eccedenza, non resta che procedere alla vendita giudiziale, trattandosi di rimedio residuale, adottabile quale extrema ratio nella sola ipotesi in cui nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti.
Si impone pertanto la rimessione della causa in istruttoria, che viene disposta con separata ordinanza.
12
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, non definitivamente pronunziando, accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale condizionato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara la non comoda divisibilità del compendio immobiliare ereditario in tante parti quanti sono i condividenti, a norma dell'art. 720 cod. proc. civ.;
2) accoglie la domanda di vendita giudiziale del compendio immobiliare ereditario avanzata da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere agli adempimenti necessari a dar corso alla vendita giudiziale.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 19.03.2025.
Il ConIGliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon ConIGliere estensore dott. Elena Garbo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2024 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Ventura e Federica Callegaro contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
appellati e appellanti incidentali rappresentati e difesi dall'avv. Irene Ceolin
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1756/2023 del Tribunale di Venezia emessa in
1 data 11.10.2023 e depositata in data 12.10.2023.
Conclusioni di , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Nel merito:
a) Previa ogni declaratoria di rito, in accoglimento dei motivi di appello svolti da
[...]
, e nel presente atto, riformarsi la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza gravata n. 1756/2023 del Tribunale di Venezia e, conseguentemente, accertata e dichiarata l'impossibilità di procedere all'attribuzione ai condividenti delle quote in natura, nonché l'inapplicabilità, per quanto dedotto in narrativa, dell'art. 720 c.c., ordinare la vendita giudiziaria ex art. 788 cpc, se del caso con rimessione della causa al
Giudice di Primo grado, disponendo i provvedimenti conseguenti, con revoca di ogni altra
e diversa statuizione;
b) rigettarsi l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati, stanti le argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio e ribadite nella memoria integrativa depositata in data 18.4.2024 dalla scrivente difesa.
In via istruttoria: stante la proposizione ex adverso di appello incidentale sulla sentenza gravata, si insiste per l'ammissione della prova orale, per interpello di CP_1
e testi, richiesta in memoria autorizzata ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. di data
[...]
05.02.2019 (resa nell'ambito del procedimento n. 6727/2018 R.G. Tribunale di Venezia) e qui ritrascritta:
1) Vero che nel 2012 la IG.ra , proprietaria del fondo sito in MA _3
(VE), Via Pialo 61, adiacente al fondo di causa, ha formalmente contestato ad
[...]
l'errato posizionamento del confine tra le proprietà confinanti, pretendendo che CP_4
lo stesso venisse riposizionato a discapito della proprietà di;
Controparte_4
2) Vero che ha indirizzato tali contestazioni solo nei confronti di _3 [...]
, evocandolo in giudizio;
CP_4
3) Vero che era al corrente della sussistenza di tale contenzioso, ma Controparte_1
ogni decisione al riguardo è stata presa solo da che, infatti, ha Controparte_4
partecipato alle trattative con controparte senza coinvolgere altri soggetti;
4) Vero che il contenzioso tra i confinanti è stato definito mediante accordo in virtù del quale ha realizzato un nuovo muro di confine tra le due proprietà, Controparte_4
2 assumendosene totalmente il costo.
5) Vero che la dichiarazione fiscale di successione di è stata predisposta Controparte_4 dall'arch. , includendo il 100% del terreno di causa;
Persona_1
6) Vero che tale dichiarazione è stata esaminata ed approvata anche dalla IG.ra
. Si indicano in qualità di testi la IG.ra e l'arch. Controparte_1 _3
, entrambi di MA (VE). Persona_1
In ogni caso, in accoglimento del presente appello, e in riforma della sentenza impugnata, condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese di lite del presente grado, accessori di legge inclusi”.
Conclusioni di e : Controparte_1 Controparte_2
“Nel merito:
1) Rigettare l'appello proposto dai IGnori , e Parte_1 Parte_2
essendo lo stesso inammissibile ed infondato per tutti i motivi in fatto ed Parte_3 in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.1756/2023 del
Tribunale di Venezia.
2) in via condizionata all'eventuale e denegato accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dagli IGnori , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
accoglimento del gravame proposto in via incidentale condizionato, ed in riforma parziale della sentenza n.1756/2023 depositata dal Tribunale di Venezia il 12 ottobre 2023:
- accertarsi che i 4/8 indivisi dello scoperto accessorio comune ai due fabbricati siti in
MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65, non sono caduti in successione in morte del IGnor
e che, conseguentemente, non fanno parte della comunione ereditaria Controparte_4
tra i fratelli , , e;
CP_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3
- accertarsi che i 4/8 indivisi dello scoperto accessorio comune ai due fabbricati siti in
MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65 sono di proprietà del IGnor e Controparte_2
della moglie , in regime di comunione legale, in parti tra loro uguali;
Controparte_1
- in via pregiudiziale rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa, disporsi e dichiararsi lo scioglimento della comunione ordinaria sullo scoperto accessorio comune ai due fabbricati siti in MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65 e, per
l'effetto, avuto riguardo della comoda divisibilità dello stesso, previo frazionamento del
3 mapp. 378 sub 1, assegnare in natura al IGnor e alla IGnora Controparte_2 CP_1
, tra loro in comunione legale, la quota pari ai 4/8 (ovvero il 50%) del medesimo
[...]
scoperto accessorio in comunione, attribuendo alla suddetta quota di spettanza la parte ovest dello scoperto ove insiste la scala d'accesso all'appartamento sito al piano superiore;
- in parziale riforma del capo 3) della sentenza di primo grado, condannarsi i IGnori
, e , in solido, a corrispondere alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 IGnora un conguaglio in denaro pari alla maggiore somma di € Controparte_1
7.770,25, anziché all'importo pari ad € 5.929,75 liquidati dal Tribunale di Venezia, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Competenze e spese del presente giudizio integralmente rifuse, con ogni accessorio di legge, spese generali al 15% comprese.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale, per interpello e testi, ex adverso riproposti in atto di citazione d'appello e non ammessi dal Tribunale di Venezia in quanto correttamente ritenuti superflui ai fini del decidere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1
i fratelli , e , esponendo che: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- in forza della successione ereditaria apertasi a seguito della morte del loro padre
, deceduto in data 05.09.2014, le parti erano divenute comproprietarie, Controparte_4
per la quota indivisa di ¼ ciascuna, del compendio immobiliare sito nel Comune di
MA (Ve) e composto da: a) una unità residenziale sita al piano terreno con garage e magazzino e con scoperto comune all'unità immobiliare sita al piano primo;
b) un terreno agricolo confinante;
- l'attrice era proprietaria, unitamente al marito , per la quota indivisa del Controparte_2
50% ciascuno, dell'appartamento sovrastante l'unità al piano terra caduta in successione, al quale accedeva, mediante una scala, attraverso lo scoperto comune posto sul lato ovest e
4 che era stato edificato in forza di atto di costituzione di diritto di superficie stipulato col defunto padre in data 28.09.1983.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice domandava lo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo che le fossero assegnati in proprietà esclusiva i seguenti beni e/o porzioni di beni: a) porzione (striscia) dello scoperto pertinenziale all'abitazione, previo frazionamento del mapp. 378 sub. 1, posta lungo il lato ovest ove già insisteva la scala esterna che porta all'ingresso del piano superiore di proprietà della odierna istante;
b) il magazzino-deposito sito a nord dell'abitazione, con ingresso dal lato ovest dello scoperto pertinenziale, identificato al NCU: Sez. U Fg. 12 mapp. 378 sub 3 cat. C/2; c) il terreno agricolo identificato al NCT: sezione U Fg. 12 mapp. 70 mq 420 e mapp. 74 di mq 920;
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di non opporsi allo scioglimento della comunione, ma contestavano la proposta divisionale avanzata dall'attrice e chiedevano l'attribuzione in natura di beni corrispondenti alla quota di ognuno dei condividenti, o, in subordine, che fosse disposta la loro vendita giudiziale.
Interveniva volontariamente in giudizio , il quale assumeva che l'area Controparte_2
scoperta di pertinenza delle due unità abitative non doveva essere ricompresa per intero nel patrimonio ereditario del de cuius, essendo, per la porzione indivisa del 50%, di proprietà dei coniugi , in quanto , con l'atto di costituzione del Controparte_5 Controparte_4
diritto di superficie del 28.09.1983, in forza del quale i coniugi avevano edificato l'unità immobiliare sita al primo piano, aveva trasferito agli stessi anche la proprietà della quota del 50% del terreno circostante.
Egli chiedeva pertanto che, prima di procedere alla divisione del compendio ereditario, fosse disposto lo scioglimento della comunione ordinaria su detta area scoperta.
Con il deposito della prima memoria di trattazione ex art. 183 sesto comma c.p.c., CP_1
dichiarava di aderire alla domanda svolta dal marito.
[...]
I coniugi promuovevano quindi autonomo giudizio per far accertare la Controparte_5
comproprietà in capo agli stessi dell'area scoperta in questione e per chiederne la divisione in via pregiudiziale rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria.
Procedutosi alla riunione delle due cause ed esperita ctu, il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, decideva la controversia, così statuendo:
5 “1) Rigetta la domanda preliminare proposta dall'attrice e dal terzo intervenuto, di accertamento in loro favore, pro indiviso, della quota di 4/8 della proprietà dello scoperto adiacente all'edificio che ricomprende le unità abitative site in MA (Ve) via Pialoi ai civici 63 – 65;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria oggetto della successione aperta in data 5 settembre 2014 in morte del IGnor e, per l'effetto, attribuisce: - Controparte_4 all'attrice IG.ra la porzione di scoperto ovest e nord della particella Controparte_1
378 del foglio 12, di superficie pari a 150,00 mq, indicata nell'allegato 21 della relazione del CTU depositata il 5.02.2020, nonché l'unità immobiliare 3 (magazzino-deposito- pollaio) ed il terreno agricolo (particella 70 e particella 74 del foglio 12), anch'essi indicati nell'allegato 21 della relazione del CTU depositata il 5.02.2020; - ai convenuti,
, e , in pari quote pro indiviso, l'unità immobiliare 1 Pt_1 Pt_2 Parte_3
(abitazione), l'unità immobiliare 2 (garage), compresi tutti i beni mobili presenti in tali unità immobiliari, e la restante porzione di scoperto posta a sud ed est della particella 378 del foglio 12, di superficie pari a 156,00 mq, il tutto come raffigurato nell'allegato 21 della relazione del CTU depositata il 5.02.2020;
3) condanna i convenuti, in solido, a pagare all'attrice un conguaglio in denaro pari ad euro 5.929,75, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal deposito della presente sentenza al saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti”.
2. Avverso l'indicata pronuncia , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno interposto tempestivo appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 720 c.p.c., per avere il tribunale, aderendo all'ipotesi divisionale predisposta dal ctu, attribuito congiuntamente ai convenuti una frazione indivisa degli immobili oggetto di causa, pur non avendone gli stessi fatto richiesta, quando al contrario si sarebbe dovuto disporne la vendita giudiziale, essendo stato accertato che il compendio ereditario non è divisibile in natura in tante parti quanti sono i condividenti.
6 2.2 Con il secondo motivo lamentano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 cod. proc. civ., avendo il tribunale omesso di considerare che i convenuti avevano chiesto che fosse disposta la divisione giudiziale dei beni ricompresi nella comunione, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la propria quota in natura e, ove ciò non fosse stato possibile, che venisse ordinata la vendita giudiziaria ex art. 788 cod. proc. civ. con ripartizione della somma ricavata in proporzione delle quote delle parti.
2.3 Con il terzo motivo chiedono che, in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono, sia riformata la statuizione che ha posto a loro carico l'obbligo di versare all'attrice un conguaglio in denaro pari ad €5.929,75.
2.4 Con il quarto motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha compensato le spese di lite nel rapporto tra i convenuti e , pur essendo quest'ultimo Controparte_2
risultato soccombente, e chiedono la riforma del regolamento delle spese processuali anche nei confronti di , in conseguenza dell'accoglimento delle Controparte_1
censure che precedono.
3. Gli appellati si sono costituiti, chiedendo in via principale il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3.1 Essi hanno inoltre svolto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento, anche parziale, del gravame principale ex adverso proposto, ed affidato a due motivi.
3.1.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere disatteso la domanda con cui i coniugi avevano chiesto l'accertamento in loro favore, della proprietà pro indiviso, della quota di 4/8 dell'area scoperta adiacente all'edificio.
7 3.1.2 Con il secondo motivo chiedono che, in conseguenza dell'accoglimento della prima censura, il conguaglio in denaro ad essi riconosciuto dal giudice di prime cure venga rideterminato nella maggior somma di €7.770,25.
4. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati.
4.1 Il giudice di prime cure, dopo aver preso atto che a ciascuno dei quattro condividenti competeva una quota pari a ¼ dell'asse e della non comoda divisibilità dei beni, che ne impediva una distribuzione in parti uguali tra i coeredi, ha accolto la richiesta di attribuzione di determinati beni avanzata dall'attrice ed ha assegnato i restanti beni congiuntamente ai convenuti, a carico dei quali ha posto a titolo di conguaglio il pagamento della somma di €5.929,75, sebbene questi ultimi non avessero mai manifestato la volontà di rimanere in comunione pro indiviso, ma al contrario, avessero sempre richiesto l'attribuzione della quota in natura dei beni ereditari spettante ad ognuno di essi o, ove ciò non fosse stato possibile per la loro non comoda divisibilità, che ne fosse disposta la vendita giudiziale, con ripartizione della somma ricavata tra le parti in proporzione delle rispettive quote.
4.2 In punto di diritto, giova rammentare che nella comunione ereditaria, in quanto ha per oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall'art. 718 c.c., non IGnifica diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce il primo comma dell'art. 727, diritto a una porzione formata per, quanto possibile in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa. La divisione non avviene, per regola, dividendo i singoli beni della massa, ma distribuendoli nelle varie porzioni, secondo un criterio di proporzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa (Cass. n. 17862/2020; n. 8286/2019; n. 15105/2000).
Trattandosi di immobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lotti secondo il criterio indicato, o perché non si trovano in numero sufficiente a tale scopo o perché qualitativamente diversi o di valore troppo disuguale.
8 La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sono comodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall'art. 720 c.c.
È noto che tale norma detta una particolare disciplina per gli immobili non comodamente divisibili ovvero il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene.
Essi devono preferibilmente essere compresi nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
In base a tale disciplina, applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione oltre quella ereditaria, la vendita si pone con evidenza come ultima ratio (Cass. n. 14756/2016; n.
5679/2004), cui si potrà far ricorso solo se non ci sia neanche un condividente richiedente l'assegnazione dell'immobile indivisibile, non importa se titolare di una quota uguale o minore di quella degli altri.
In presenza di più richiedenti, la legge pone una preferenza in favore del titolare della maggior quota, che non esclude che il giudice possa attribuire il bene ad altro coerede, titolare di una quota minore, quando ciò gli sembri più consono all'interesse dei condividenti (Cass. n. 22857/2009; n. 7869/2019; n. 24832/2019).
In assenza di richieste di attribuzione, formulate dal singolo o da condividenti raggruppati, si apre inevitabilmente la via della vendita, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall'art. 720 c.c. si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992).
Inoltre, si deve categoricamente escludere che tale norma consenta l'attribuzione di una porzione unica a più aventi diritto congiuntamente, contro la loro volontà: è, infatti, principio acquisito che il c.d. il raggruppamento parziale delle porzioni, vale a dire la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca una nuova comunione fra taluni condividenti, in tanto è possibile, in quanto vi sia il consenso degli interessati, cioè di coloro che faranno parte della nuova comunione (Cass. n. 36736/2022; n. 20250/2016).
9 4.3 Nel caso in esame è pacifico che i beni caduti in successione, per la loro composizione e numero, non consentono la formazione di un progetto di divisione in natura, che preveda quote omogenee per tutti i condividenti: al riguardo si ricorda che «In tema di divisione, è configurabile la non comoda divisibilità degli immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c., qualora, in relazione alla struttura del bene e al numero dei condividenti, non sia possibile procedere alla omogenea divisione prevista dall'art. 718 c.c. , essendo all'uopo sufficiente che anche nei confronti di uno solo dei condividenti tale omogeneità non sia realizzabile» (Cass. n. 21178/2004).
Inoltre, non è contestato che l'attribuzione dei beni richiesti dall'attrice non eliminava la condizione di non comoda divisibilità della massa nei confronti degli altri partecipanti, e che pertanto si imponeva l'applicazione dell'art. 720 c.c. anche per gli altri beni, la cui attribuzione supponeva una esplicita istanza dei condividenti, singoli o raggruppati.
Ne consegue che avendo l'attrice chiesto in attribuzione solo alcuni dei beni indivisibili della massa, il tribunale , in assenza di altre istanze, non avrebbe potuto attribuire i restanti beni d'ufficio agli altri condividenti né individualmente, né tanto meno congiuntamente, ma avrebbe dovuto disporre la loro vendita (v. Cass. n. 36736 del 15/12/2022 sopracitata, la quale, in una fattispecie del tutto assimilabile a quella di cui qui si controverte, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c.,
l'espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota;
analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro»).
5. L'accoglimento delle prime due censure comporta la fondatezza anche del terzo motivo di gravame principale.
10 6. Il primo motivo di appello incidentale condizionato formulato da e Controparte_1
è infondato. Controparte_2
Gli appellati contestano la decisione laddove ha escluso che , con l'atto di Controparte_4
costituzione del diritto di superficie del 28.09.1983, abbia trasferito ad essi la quota indivisa del 50% dell'area scoperta facente parte del compendio immobiliare.
In particolare essi assumono che la clausola inserita nel punto 2), la quale specifica che “è compresa nella cessione di sopralzo la proporzionale quota di comproprietà del suddetto terreno sottostante e delle altre parti comuni per legge (fondazioni, muri maestri, tetti)” si riferisce anche allo scoperto che circonda l'edificio e non solo al sedime sopra il quale lo stesso insiste, giacché la locuzione “suddetto terreno sottostante” deve essere interpretata in collegamento con la clausola precedente di cui al punto 1), ove si precisa che il concedente ha costruito il fabbricato sul quale viene costituito il diritto di superficie “sul terreno già identificato coi mappali 51/d – 51/h del foglio 12, di ettari 0.19.60”.
Tale assunto è privo di pregio.
L'utilizzo dell'aggettivo “sottostante” rende chiaro che i contraenti hanno inteso riferirsi solo alla parte di terreno che rappresenta la proiezione perpendicolare dell'edificio, dove il concedente aveva all'epoca già realizzato l'unità immobiliare al piano terra, e non a tutto lo scoperto circostante.
Ciò è reso evidente dal fatto che ha trasferito ai concessionari anche la Controparte_4 comproprietà “delle altre parti comuni per legge” individuate nelle “fondazioni, muri maestri e tetti”, ovvero di tutte le parti comuni di un edificio costituito da più unità, tra le quali rientra, ex art. 1117 cod. civ., anche il suolo su cui sorge l'edificio e delle quali il singolo condòmino acquista ope legis la proprietà comune, salvo che non risulti il contrario dal titolo.
Inoltre nella nota di trascrizione dell'atto si menziona solo la costituzione del diritto di superficie, mentre non si fa alcun cenno alla cessione della comproprietà dell'area circostante, che, a differenza delle parti comuni dell'edificio, non si trasferisce ope legis ai concessionari.
Per di più, va evidenziato che nella denuncia di cambiamento presentata in catasto il
20.02.1989 e quindi successivamente alla costituzione del diritto di superficie, CP_1
11 dichiarò di essere proprietario esclusivo delle particelle n. 70 e 74, corrispondenti CP_4
al terreno circostante il fabbricato in questione (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado dei convenuti relativo alla causa iscritta al n. 6727/2018 R.G.), essendo i due appartamenti intestati al ed ai coniugi individuati rispettivamente dalle particelle 378 CP_1 CP_2
sub 4 e 378 sub 1.
E dalla visura estratta nel 2006 risulta che il terreno in questione (particelle 70 e 74 Catasto
Terreni) è intestato interamente al de cuius, mentre i coniugi risultano intestatari solo del fabbricato identificato dalla particella 378, sub 4 (v. docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado dei convenuti relativo alla causa iscritta al n. 6727/2018 R.G.).
Infine, va sottolineato che quando il tecnico incaricato dagli appellati procedette all'accatastamento dell'appartamento al primo piano di loro proprietà, individuò il terreno circostante nella planimetria come “scoperto esclusivo del piano terra” (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado dei convenuti relativo alla causa iscritta al n. 6727/2018 R.G.) e che , quando instaurò la causa divisionale, produsse la dichiarazione Controparte_1
fiscale di successione del de cuius e la perizia di stima datata 7.11.2016 dell'arch. Per_1
, nei quali l'intera area scoperta viene inclusa tra i beni caduti in successione (v.
[...] docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado dell'attrice relativo alla causa iscritta al n.
11315/2017 R.G.).
7. Dal rigetto del primo motivo di appello incidentale condizionato consegue l'infondatezza anche del secondo.
8. In definitiva, ritenuta la non comoda divisibilità dell'asse ereditario e verificata l'indisponibilità di tutti partecipanti alla comunione ad includere nella propria porzione l'intera massa con addebito dell'eccedenza, non resta che procedere alla vendita giudiziale, trattandosi di rimedio residuale, adottabile quale extrema ratio nella sola ipotesi in cui nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti.
Si impone pertanto la rimessione della causa in istruttoria, che viene disposta con separata ordinanza.
12
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, non definitivamente pronunziando, accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale condizionato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara la non comoda divisibilità del compendio immobiliare ereditario in tante parti quanti sono i condividenti, a norma dell'art. 720 cod. proc. civ.;
2) accoglie la domanda di vendita giudiziale del compendio immobiliare ereditario avanzata da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere agli adempimenti necessari a dar corso alla vendita giudiziale.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 19.03.2025.
Il ConIGliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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