Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Schepis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cuneo, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Cuneo, Cat.-OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art . 103, comma 1, del d.l. 34/2020 nonché di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. UC AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente è entrato clandestinamente in Italia e il -OMISSIS- ha presentato un’istanza per il rilascio di titolo autorizzativo al soggiorno ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, che è stata respinta il successivo -OMISSIS- a causa dei precedenti penali dello straniero.
2. Con ricorso, notificato il 27 ottobre 2022 e depositato il successivo 23 novembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 14 dicembre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare dello straniero e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe applicato un mero automatismo, fondando il suo giudizio esclusivamente sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 senza considerare il proprio inserimento sociale e lavorativo.
Il ricorso è compendiato da un’istanza di rimessione alla Corte costituzionale perché, a suo dire, l’art. 103, comma 10, lett. c, nel comprendere tra le fattispecie automaticamente ostative il c.d. piccolo spaccio, si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
5. Il ricorso è infondato.
Come noto, l’art. 103, coma 10, del d.l. 34/20 prevede che non sono ammessi alla procedura di emersione, tra l’altro, gli stranieri « che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite » o « che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ».
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza 88/23, « l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente ».
Con la successiva sentenza 43/24 la Corte ha altresì dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i "reati inerenti agli stupefacenti", non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ».
In particolare, essa ha precisato che « 6. - La tecnica normativa adottata dal comma 10, lettera c), dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nell'affiancare - sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato - a un paradigma evocativo della gravità di taluni reati (quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen.) un criterio di identificazione tipologica di ulteriori illeciti penali, finisce in effetti per ricomprendere, con la categoria dei "reati inerenti agli stupefacenti", anche una condotta - quella che integra gli estremi dell'illecito di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - che lo stesso legislatore disegna con i tratti di una ridotta offensività».
Ciò posto, il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente non abbia applicato nel caso di specie un mero automatismo ma abbia concretamente valutato la pericolosità sociale del ricorrente, la quale emerge altresì dal fatto che si tratta di « illeciti in materia di stupefacenti (ovvero la detenzione ai fini di spaccio di 26 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish) accertati a breve distanza temporale dall'ingresso irregolare del predetto sul T.N., nonché da attualità essendo stati recentemente oggetto di Decisione da parte dell'A.G ».
La posizione del ricorrente, secondo la valutazione operata dall’amministrazione, è ulteriormente aggravata dal fatto che egli ha « soggiornato irregolarmente sino alla citata istanza, non ottemperando ai numerosi provvedimenti amministrativi di Espulsione - emessi sotto diversi alias - dal Prefetto di Milano in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-, nonché agli Ordini a lasciare il T.N. emessi dal Questore di Milano in data -OMISSIS- e -OMISSIS-, riconducibili al predetto tramite il -OMISSIS- ».
Infine, l’amministrazione procedente ha valutato « la durata della presenza sul T.N., i legami familiari in Italia e all'estero, l'inserimento sociale e lavorativo, e ritenuto che da tali presupposti, considerati in un'ottica complessiva di bilanciamento, non conseguono elementi da cui inferire la possibilità di rilasciare altre tipologie di soggiorno ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 286/98 o cause di inespellibilità applicabili ex art. 19 del D. Lgs 286/98 ».
Ebbene, si tratta di una valutazione che non solo non è il frutto di un mero automatismo ostativo ma è altresì immune da censure di ordine logico.
6. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve esse respinto.
7. Del pari anche la questione di legittimità costituzionale non rileva ai fini de quibus posto che, come precedentemente affermato, la disposizione è già stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede un mero automatismo ostativo che, però, non è stato applicato nel caso di specie.
8. Alla luce della peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
EL RA, Presidente
UC AV, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AV | EL RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.