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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22658 del R.G. anno 2024 tra
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Allocati Nerino Parte_1
e dall'avv. De Gennaro Luigi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
con sede in in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Romano Annantonia, Controparte_2 giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 il ricorrente conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo:
[...]
- di essere stata dipendente della convenuta dal 11.6.2001 con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, adibita a mansioni di operaia generica con inquadramento nel III livello di cui al CCNL Multiservizi e con qualifica di pulitrice;
- che la società aveva erogato ai propri dipendenti il trattamento retributivo nella misura fissa pari a 173 ore mensili, per ciascun mese dell'anno, indipendentemente dal numero di ore lavorative effettivamente prestate (mensilizzazione);
- che in realtà per ore lavorative dovevano intendersi anche quelle che per obbligo di legge o di contratto devono essere retribuite pur in mancanza di attività lavorativa (ferie, permessi, festività);
- che la società aveva provveduto ad elencare le ore lavorate nel mese, specificando nel cedolino paga quelle effettivamente prestate, nonché le ore di assenza per ferie, permessi, festività, sino a raggiungere la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate;
- che per far “quadrare” le risultanze contabili (divisore 173) la società aveva operato mensilmente una fittizia compensazione in busta paga, consistente nel portare rispettivamente a debito ovvero a credito (Conguaglio ore) il plus ovvero il minus orario prestato;
- che nell'arco dell'anno solare di riferimento le relative compensazioni a credito e a debito dovevano alla fine azzerarsi reciprocamente;
- che in realtà il sistema di calcolo era illegittimo e risultava penalizzante per il prestatore di lavoro;
- che dal conguaglio annuale tra ore lavorative ed ore retribuite era emersa una differenza oraria per la quale il dipendente non aveva ricevuto la retribuzione;
- che fino a tutto l'anno 2015 aveva effettuato a gennaio il conguaglio riferito all'anno precedente, con il quale venivano liquidate in busta paga le ore lavorative maturate in eccedenza alle 173 ore mensili;
- che il conguaglio ore anno era ottenuto con la mera somma algebrica delle ore mensilmente annotate a debito e a credito;
- che invece, dall'anno 2016, la società aveva cessato di operare il conguaglio su base annuale, con la conseguenza che essa non ha più correttamente adempiuto alla propria obbligazione retributiva;
- di aver infruttuosamente costituito in mora la società datrice di lavoro, anche a mezzo della propria O.S., senza alcun riscontro.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
A. Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, la ricorrente ha diritto a percepire dal 1.1.2016 ad oggi le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, come più sopra calcolato e per l'effetto
B. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo di € 511,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge.
C. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.12.2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- di essere una società in house, partecipata al 100% dal comune di i cui rapporti CP_1 erano regolati dai contratti di servizio, mentre nella gestione del personale, pur in una cornice privatistica con applicazione della contrattazione collettiva privata, era esclusa la possibilità di concedere e riconoscere attribuzioni patrimoniali ed economiche che non siano previste dalla normativa;
- che il conguaglio ore era ispirato ai principi della spending review;
- che la stessa non aveva effettuato alcuna prestazione di lavoro straordinario, né la società lo aveva autorizzato;
- che la retribuzione era mensilizzata, come da contrattazione collettiva (art. 19 CCNL);
- che con tale retribuzione erano aggiunte e decurtate, come competenze e detrazioni, solo le ore eccedenti o mancanti (straordinari, assenze non retribuite, ecc.), rispetto ad una data retribuzione mensile ordinaria;
- che tali ore eccedenti e/o mancanti erano computate a parte ed il calcolo delle relative maggiorazioni era operato con il metodo della paga oraria facendo applicazione dei divisori convenzionali previsti dal CCNL di riferimento;
- che tutto il resto era riportato sullo statino paga come mero valore figurativo
(conguaglio ore) e aveva la funzione di conciliare le discrepanze ottenute applicando il divisore di 26 giorni lavorati/mese anziché un divisore orario cd. mobile sulle ore effettivamente lavorate;
- che la retribuzione non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, poiché al lavoratore era erogata, ogni mese, una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate lavorative comprese nel mese, mentre le altre voci (festività, assenze retribuite, ecc.) erano riportate nello statino paga come valori figurativi in quanto già ricompresi nella retribuzione globale mensile ed erano conteggiate a parte;
- che circa l'anno 2016, nel quale asseritamente la società avrebbe cessato di effettuare il conguaglio su base annuale, tale circostanza non poteva costituire la base per la richiesta, poiché la ricorrente era stata assunta nel novembre 2016 come dichiarato;
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: in via principale dichiarare cessata la materia del contendere avendo parte ricorrente firmato accordo conciliativo prima del deposito del ricorso;
in via subordinata rigettare integralmente la domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto oltreché non provata;
Alla udienza del 26/03/2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi come la questione è stata oggetto di un contenzioso plurimo i cui esiti hanno consolidato un orientamento ampiamente condivisibile (tra le tante cfr. sentenza n. 1764/2020, GL Ghionni;
sentenza n. 3050/2020, GL sentenza n. 2321/2020 GL Per_1
Bonfiglio).
Peraltro, la questione è stata già sottoposta all'attenzione dello scrivente (cfr. sent. n.
491/2025), i cui argomenti sottostanti devono applicarsi anche al caso di specie, in assenza di deduzioni atte a confutarli.
Altrettanto in via preliminare, deve rilevarsi l'assenza del deposito dell'asserito accordo conciliativo riportato nelle conclusioni della convenuta che giustificherebbe la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, la natura di società in house della convenuta non la esime dalla applicazione del
CCNL, peraltro applicato tra le parti come da busta paga ed ammissione delle stesse, di tal che nessun rilievo ha il concetto di retribuzione minima ex art. 36 della Costituzione, dovendosi solo verificate la applicazione del CCNL.
L'art. 19 del CCNL prevede che la retribuzione contrattualmente prevista remunera 40 ore di lavoro settimanale (La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173.
La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali).
Le maggiorazioni dell'orario di lavoro sono normalmente retribuite come lavoro straordinario.
L'orario di lavoro è però soggetto a flessibilità (cfr. art 4 del D.lgs. 66/03), mantenendosi una retribuzione fissa mensile e compensando in un periodo più o meno ampio le ore prestate in più o in meno.
La retribuzione però remunera sempre e solo n. 40 ore, dovendosi retribuire separatamente le ore prestate in più come risultanti in un periodo di tempo più o meno ampio.
In tal senso le previsioni degli artt. 30 e 31 del CCNL. In particolare, l'art. 31 (orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno) dispone: “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della
r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale,
e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
Nel caso di cui trattasi si verte in tema di orario di lavoro multiperiodale vista la variazione oraria continua: d'altro canto la parte convenuta, ritenendo applicabile l'art. 19 del CCNL, ha pacificamente ammesso che la retribuzione doveva essere corrisposta in funzione di 26 giorni mensili (con percezione su base oraria dell'eccedenza), trattandosi di lavoratrice full-time su sei giorni (art. 31 del CCNL).
Ciò si evince con palese chiarezza dalle buste paga in atti che indicano una retribuzione fissa mensile (quella retribuzione relativa all'orario contrattuale normale per 40 ore) a fronte di una prestazione superiore o inferiore a 40 ore settimanali e la voce conguaglio ore.
Il meccanismo del conguaglio ore non opera, per disposizione contrattuale per un tempo indefinito ove eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Nel caso di specie non si è fatto luogo a recupero per le ore indicate dalla stessa società nelle buste paga.
Invero, in un primo momento, la società ha riportato a gennaio di ogni anno il relativo conguaglio, con percezione dell'importo nel medesimo cedolino paga.
Il dato è incontestato (cfr. pag. 9 e 10 mem. cost.); la società si limita a riferire circa la data di assunzione della ricorrente, non smentendo il cambio di prassi.
Nondimeno, la contestazione dei conteggi di parte ricorrente si limita a ritenere soddisfatto il debito orario di 2080 ore annue. Invero parte convenuta non tiene conto della circostanza che il debito orario non è di 40 ore settimanali, bensì di 40 ore settimanali detratti i giorni di festività infrasettimanale cadenti quella settimana che riducono il debito orario annuale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Capodanno, Epifania del Signore, lunedì dopo Pasqua, Assunzione - 15 agosto-, Ognissanti -1° novembre-, Immacolata Concezione - 8 dicembre -, S. Natale, S.
Stefano).
Ne deriva che le allegazioni della convenuta, supportate dai fogli presenza in atti, non sono condivisibili. In media il debito orario si riduce mediamente di 68 ore (probabilità che cadano nei 5 giorni di lavoro settimanale).
In materia, giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
Tanto premesso, in ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante, non può che applicarsi l'art. 19 del medesimo CCNL sopra citato. Quindi, la retribuzione doveva essere corrisposta in funzione di 26 giorni mensili (con percezione su base oraria dell'eccedenza), trattandosi di lavoratrice full-time su sei giorni (art. 31 del CCNL).
Di contro, il datore di lavoro ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui la lavoratrice ha lavorato un minor numero di ore e quelli in cui invece le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite, escludendo le ore eccedenti il normare orario di lavoro, come peraltro conferma in memoria (pag. 6 memoria cost.).
Dunque, la voce conguaglio ore percepita dal lavoratore non è affatto un valore meramente figurativo ma una somma di danaro concretamente corrispondente ad ore di lavoro il cui pagamento viene differito e che la retribuzione de quo è oraria (cfr. comma
4 art. 31 CCNL). Pertanto, posto che la ricorrente è un'impiegata full-time, è possibile riscontrare un conguaglio mensile all'interno dei cedolini paga il cui valore non è stato erogato correttamente, emergendo, invero, alcune differenze retributive. Di tal ché, occorre individuare nei conguagli la differenza e liquidarla.
In effetti, in alcuni cedolini vi è un monte ore ordinarie superiore, ed in altri un monte ore inferiore. Dagli stessi emerge che nei mesi in cui le ore da retribuire sono inferiori a 173,
l'operazione viene svolta nella maniera inversa, portando la differenza oraria a credito anziché
a debito. Pertanto, facendo la somma delle ore e moltiplicando per la paga oraria (pari ad euro
7,42) emerge un credito in favore dell'istante.
Invero, dai conteggi allegati, i quali appaiono correttamente eseguiti e non specificamente contestati dalla società, deve rilevarsi che per il mese di gennaio 2018, in realtà, le ore eccedenti sono pari ad 11 e non a 3 come riportano nella tabella prodotta da parte istante.
Per tutti i restanti periodi, i conteggi di parte ricorrente riportano meramente il conguaglio
“figurativo” così come operato dallo stesso datore di lavoro, liquidato con il sistema orario, detraendo le trattenute consistenti proprio nei precedenti conguagli negativi. Su questi, emergono valori positivi.
Dal medesimo esame delle buste paga si rileva che quando occorreva riportare nella colonna delle trattenute il corrispondente conguaglio mensile, lo stesso veniva decurtato nelle competenze totali, mentre le eccedenze venivano differite al conguaglio di gennaio;
e sono proprio tali somme a non essere state mai erogate.
Quindi per i crediti rivendicati per tale causale, risulta dedotto dal ricorrente che il totale delle ore lavorate in più rispetto a quelle contrattuali retribuite è pari alla differenza tra il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” ed il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di “conguaglio ore”.
Invero, i conteggi allegati non sono stati specificamente contestati dalla società, ma deve rilevarsi altresì che per il mese di gennaio 2018, in realtà, le ore eccedenti sono pari ad 11 e non a 3 (differenza di 8) come riportano nella tabella prodotta da parte istante (cfr. buste paga in atti). A ciò deve aggiungersi che la somma algebrica delle differenze su base annuale è stata effettuata in modo erroneo, ossia il risultato è maggiore di €. 511,90.
Di tal chè può procedersi alla condanna di parte convenuta per l'importo richiesto in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di €. 511,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del ricorrente che si liquidano in €.
384,00 oltre rimborso spese generali, iva e CPA, oltre rimborso di €. 21,50 a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 26/03/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)