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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4806/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. , (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) nella qualità di eredi di (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3 Persona_1
), con domicilio eletto a Messina presso lo studio dell'avv. Sergio Piccione, che CodiceFiscale_4 ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti, ricorrenti
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente contumace oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 i ricorrenti, quali eredi di adivano Persona_1
questo giudice del lavoro e, premesso che aveva proseguito il giudizio per ex art. Parte_1 CP_2
445 bis c.p.c. (n. 5139/2021 r.g.) promosso dal loro dante causa per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, conclusosi per mancanza di contestazioni con decreto di omologa del 4 maggio 2024 notificato al soccombente il giorno successivo, deducevano di avere trasmesso all' di Messina in data 23 aprile 2024 il modello AP70, con allegata CP_1 dichiarazione sostitutiva di non ricovero, e di non aver potuto inoltrare la domanda dei ratei maturati e non riscossi (modello AP23) poiché l' non provvedeva ad attribuire il numero di pensione. Lamentando CP_1
l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale nella liquidazione dell'indennità di accompagnamento, chiedevano, pertanto, di accertare il proprio diritto a richiedere la corresponsione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento e conseguentemente di condannare l' al pagamento in CP_1 loro favore, nella qualità di eredi legittimi del beneficiario, dei ratei maturati e non liquidati a favore di quest'ultimo, a titolo di indennità di accompagnamento, a far data dal 1 aprile 2022 fino al decesso del de cuius (19 luglio 2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella contumacia dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa di CP_3 opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi alla scrivente viene trattenuta in decisione.
2.- Dalla documentazione prodotta risulta che lo era cittadino residente nel territorio Pt_2 nazionale, non versava in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1 della legge n.
508/1988 (godimento di analoghe prestazioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione); e che la moglie, intervenuta volontariamente nel procedimento di
ATP, ha poi trasmesso unitamente agli altri eredi all'ente tutta la documentazione necessaria per la liquidazione e il pagamento in proprio favore dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento loro spettanti nella qualità.
L' va quindi condannato alla corresponsione pro quota in favore dei ricorrenti della CP_3 prestazione in questione per il periodo indicato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività processuale, in 1.310 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara che Pt_1
e nella qualità di eredi di hanno diritto alla
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettante al dante causa dal 1 aprile al 1 luglio 2022, e condanna l' , contumace, a pagare loro pro quota i relativi ratei, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991; condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidata in 1.310 euro, oltre CP_3 spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore in epigrafe indicato.
Messina, 3.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro