Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 luglio 2024 |
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Cos'è l'IVA L'Imposta sul valore aggiunto, meglio conosciuta come IVA, è una delle principali imposte indirette in Italia e nell'Unione Europea. Si tratta di un'imposta applicata sui consumi, che grava sul valore aggiunto in ogni fase del processo produttivo e di distribuzione di beni e servizi. Si tratta di un'imposta indiretta, che si applica sul valore aggiunto, che viene creato in ogni fase di produzione e distribuzione di un bene o servizio. In pratica, l'aliquota viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto dei beni o servizi, rendendo l'imposta proporzionale al valore aggiunto in ogni fase. Il consumatore finale è l'effettivo soggetto che …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1610Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI MESSINA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1053/2023 R.G., promossa DA Parte_1 Messina, in persona del [...] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalla dott.ssa Alessandra Meliadò; RICORRENTE CONTRO , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...] , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rappresentati e difesi, …Leggi di più...
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- 2. Trib. Foggia, sentenza 30/11/2025, n. 2470Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 5146/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 25/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A (C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1 Torremaggiore (Fg) il 07.11.1973, (C.F.: Parte_2 ) nato Torremaggiore (Fg) il 15.12.1943 e C.F._2 (C.F.: nata Serracapriola Parte_3 C.F._3 (Fg) il 12.04.1945, Avv. MATARANTE ALFREDO CIRO ricorrenti E CP_1 Avv. CONTURSI CHIARA resistente Oggetto: L. 104/1992 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
- Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l' articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) . Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. ((...)) , nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. ((11)) 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale; (3)
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all' articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5 , 7 , 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , salva diversa disciplina contrattuale.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 , e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 19, comma 01) che "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato il regolamento previsto dall' articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che le modifiche del comma 6 del presente articolo decorrono dall'anno accademico 2025/2026. - Art. 3. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che:
"Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , e' prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2010".