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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 25/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 787/2023 r.g. proposta da:
, in persona del Presidente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Attilio de Gregorio
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Maria Grazia Erbicella
APPELLATA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Controparte_2
Ceccio
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 997/2023 del 16/5/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/5/2023 il giudice del Tribunale sez. lavoro di Messina, decidendo sull'opposizione avverso il preavviso di fermo proposta dall'avv. , dichiarava Controparte_2
cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 29520080019687957e
29520090045918788, in quanto azzerate in applicazione dell'art. 4 del D.l. 119/2018 conv. in L. n.
136/2018. Rigettava, nel resto, condannando la ricorrente a rifondere tre quinti delle spese di lite in favore delle convenute e Controparte_3 Controparte_1
, con compensazione della restante parte.
[...]
Con ricorso depositato l'8/11/2023, la proponeva appello, contestando la sentenza per i motivi Pt_1
di cui si dirà infra.
Nella costituzione dell' e dell'avv. concesso termine Controparte_1 CP_2
per note fino al 25/2/2025, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lamenta che il giudice avrebbe errato nell'aver Controparte_3
ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento delle due cartelle nn. 29520080019687957e
29520090045918788, disattendendo la domanda di risarcimento danni da essa proposta nei Pt_1 confronti dell' in via riconvenzionale traversale. Precisa che Controparte_1
l'annullamento ex lege delle cartelle in base all'art. 4 del DL 119/18 non sarebbe “documentato” in quanto dalla lettura degli estratti di ruolo depositati da l 17/2/2022 non si evincerebbe il motivo CP_4 del disposto azzeramento. Risulterebbe, invece, documentato che l'Avv. avrebbe chiesto, CP_2
con tre distinte domande, di estinguere il debito previdenziale, portato dalle cartelle sottese al preavviso di fermo, a saldo e stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 185 della L. 145/2018, per cui semmai l'annullamento sarebbe dipeso dall'accoglimento di dette domande. Evidenzia tuttavia, sul punto, di avere dedotto in primo grado che detto annullamento sarebbe illegittimo, in quanto non sarebbe stato preceduto dall'apposita e necessaria delibera da parte della (richiesta ai sensi dell'art. 16 Pt_1
quinquies della L. 2018 sul c.d. saldo e stralcio) e che non sarebbe stata adottata, stante l'atto di accertamento che ne avrebbe precluso l'adozione. Vi sarebbe stato, pertanto, un ingiusto danno per l'ente che non potrebbe più incassare le somme portate da dette cartelle per essere ormai i crediti prescritti.
Sotto altro aspetto evidenzia l'illegittimità dell'annullamento anche ai sensi dell'art. 4 del D.L.
119/2018, essendo applicabile detta norma agli enti previdenziali pubblici mentre la Parte_1
sarebbe una Fondazione di diritto privato. Richiama sul punto giurisprudenza di merito. Rileva pure che ciascuno dei ruoli annullati sarebbe stato di importo superiore a 1000,00 euro.
Stante il palese inadempimento del mandato da parte dell'agente, deduce che il giudice avrebbe dovuto accogliere la propria domanda trasversale di risarcimento sulla quale oggi insiste. Richiama anche su detto punto giurisprudenza di merito che ha ritenuto ammissibile e fondata detta domanda qualora l'Agente incaricato della riscossione a causa di propria inerzia faccia prescrivere il credito. Resiste l' richiamando il tenore testuale della domanda Controparte_1
trasversale con la quale la avrebbe chiesto la condanna di esso agente al risarcimento, Pt_1 nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la prescrizione. Evenienza quest'ultima mai verificatasi, avendo il giudice di prime cure, per le suddette cartelle, dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'estinzione ope legis dei carichi iscritti a ruolo.
Orbene, osserva la Corte che, effettivamente, la con la comparsa di costituzione di Parte_1
primo grado, ha chiesto la condanna di Riscossione al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, nell'ipotesi residuale in cui “fosse acclarata all'esito del presente giudizio l'impossibilità di recuperare le somme iscritte a ruolo per la prescrizione del credito…. con la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari agli importi dichiarati prescritti”. E dette conclusioni sono state pure ribadite nelle note.
Di contro, in sentenza, il giudice, per le due cartelle di cui qui oggi si discute, ha in via preliminare rilevato, sulla scorta dei prodotti estratti di ruolo aggiornati, che le stesse erano state integralmente azzerate per effetto dell'applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (conv. in L. 136/2018).
Conseguentemente il giudice ha solo dichiarato la cessazione della materia del contendere, affrontando poi per i crediti delle residue cartelle il tema della prescrizione che ha comunque escluso.
In assenza di qualunque pronuncia di estinzione di crediti per prescrizione, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto, seppur implicitamente, assorbita ogni valutazione sulla pretesa risarcitoria così come espressamente fondata dalla su un dedotto inadempimento dell'Agente di Pt_1
Riscossione per non avere recuperato i crediti entro il termine prescrizionale.
Né oggi può essere proposta, nel presente grado, una ben diversa pretesa risarcitoria, così come volta a sostenere l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di per avere illegittimamente CP_4 disposto l'annullamento dei ruoli portati dalle due cartelle del 2008 e del 2009, nell'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 4 del Dl. 119/2018 ai crediti oggetto del presente giudizio.
Né il richiamo, in un passo dell'appello, all'ingiusto danno per l'Ente che non potrebbe più incassare,
“perché definitivamente prescritti, i relativi crediti”, può valere a ricondurre detta prospettazione a quella fatta valere in primo grado così come incentrata su una declaratoria di estinzione dei crediti per prescrizione, mai pronunciata.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che trattasi di deduzione assolutamente generica, non avendo la nel presente grado, neanche specificato i termini da applicare e se e quando detta prescrizione Pt_1
si sarebbe maturata.
La domanda risarcitoria non può pertanto essere accolta, non senza precisare come il giudice di prime cure abbia chiaramente ed espressamente ritenuto che nelle specie le cartelle fossero state rottamate per effetto dell'applicazione dell'art. 4 del DL 119/2018 con conseguente irrilevanza dei rilievi pure riproposti dall'appellante in ordine all'inapplicabilità della normativa prevista dal c.d. “saldo e stralcio” alla presente fattispecie.
Né, d'altra parte, questa Corte è chiamata comunque ad esaminare nel merito la questione della applicabilità dei presupposti previsti dalla rottamazione di cui all'art. 4 del Dl 119/2018, ai contributi dovuti alla o del superamento del limite di 1000,00 euro, avendo l'appellante formulato la Pt_1
domanda di declaratoria di illegittimità del disposto annullamento dei ruoli di cui alle due cartelle sempre e solo in funzione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale. Ne costituisce indubbia conferma non solo il tenore dell'appello, ove non emerge alcun interesse autonomo ad ottenere una pronuncia meramente accertativa, ma anche il contenuto della nota del 24/6/2024 con la quale la ha chiesto che fosse dichiarata inammissibile la comparsa di costituzione dell'avv. Pt_1 CP_2
per carenza di interesse, non avendo rivolto alcuna domanda nei suoi confronti.
Rimangono da regolare le spese del presente grado.
Stante la soccombenza va disposta la condanna della alla rifusione di quelle maturate in favore Pt_1 dell'Agente di Riscossione.
Nei rapporti con l'avv. Martines, citata nel presente grado solo quale litisconsorte processuale, va invece disposta la compensazione.
L'appellante è pure tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto. (Corte di Cassazione a sez. un del 20/2/2020 n. 4315).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 997/2023 emessa in data
[...]
16/5/2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento delle spese giudiziali del presente grado in favore Controparte_3 dell' che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 generali iva e cassa e compensa fra l'appellante e l'appellata le spese del presente Pt_1 CP_2
grado; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante.
Messina, 26/2/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini