Sentenza 5 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5/01 del Giudice di pace di FABRIANO, depositata il 08/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 22/01/2004 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, con le quali si chiede che, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in Camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c., accolga il ricorso con le statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 IE AT, con ricorso depositato il 5 luglio 2000, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Fabriano, avverso un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Ancona, emessa il 26 aprile 2000, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 502.300 per una violazione dall'art. 142, comma 8^, del codice della strada, accertata a mezzo autovelox. L'opponente deduce va, a sostegno del ricorso, tra l'altro, la mancata contestazione immediata dell'infrazione. In contraddittorio con il Prefetto di Ancona il Giudice di pace, con sentenza depositata il giorno 8 gennaio 2001, accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che la infrazione non era stata contestata immediatamente, come prescritto dall'art. 200 del codice della strada, affermando la illegittimità dell'uso di apparecchiature che non consentano l'immediata contestazione dell'infrazione, nonché il dovere dalla pubblica amministrazione di predisporre una doppia pattuglia per la contestazione immediata.
Avverso tale sentenza l'Ufficio territoriale del Governo di Ancona, in persona del Prefetto, ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all'opponente il 13 febbraio 2002. La parte intimata non ha presentato difesa.
La causa è stata fissata par l'esame in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione dagli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, poiché la contestazione successiva, con notifica dal verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossibilità di contestazione inmediata, fra i quali vi è il caso, ricorrente nella specie ed enunciato nel verbale, di utilizzazione di un'apparecchiatura che consentiva l'accertamento dall'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce, altresì, che non comunque è consentito al giudice di censurare, come ha fatto il Giudica di pace, le modalità di organizzazione del servizio. Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse e possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha accolto l'opposizione affermando la illegittimità dell'uso di apparecchiature che non consentano l'immediata contestazione dell'infrazione, nonché il dovere della pubblica amministrazione di predisporre una doppia pattuglia per la contestazione immediata.
Tale motivazione contrasta palesemente con la normativa e i principi sopra indicati, cosicché il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Fabriano, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Fabriano in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004