Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23829 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05735/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5735 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gionatan Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 14 dicembre 2021 a firma, per il Ministero Dell’Interno, del Sottosegretario di Stato dott. Achille Variati, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 11/02/2016, ai sensi ex art. 9, comma 1, lettera A) legge n.91 del 5 febbraio 1992;
b) di ogni altro atto connesso, conseguente e collegato, ove lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IC Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 31 maggio 2021 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: è regolarmente e ininterrottamente residente in Italia a far data dal 15/11/2003, nel Comune di -OMISSIS- (MI), ove si è perfettamente integrato ed ha completato l’istruzione obbligatoria, conseguendo il diploma di scuola media secondaria superiore, godendo di idoneo alloggio ove risiede con (e di cui è regolarmente proprietario) la propria 1/8 famiglia; attualmente è socio esercente di un’attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti; in data 11/02/2016, ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) legge n. 91 del 5 febbraio 1992, sussistendone tutti i presupposti di legge, con istanza avente n°-OMISSIS-; tuttavia, in data 23/09/2020, gli è stata notificata la comunicazione riguardante “motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, in quanto dall’istruttoria sono emersi, a suo carico, omesse dichiarazioni circa “presunte” violazioni al codice penale, oltre a sempre “presunta” carenza circa i parametri reddituali di cui all’art. 2, comma 15, della legge 28/12/1995, n. 549, in quanto, nelle annualità 2018 e 2019, i redditi del nucleo familiare risulterebbero inferiori a detti parametri; in data 01/04/2021, gli è stato notificato provvedimento del Ministero dell’Interno del 14 dicembre 2021, avente protocollo n° -OMISSIS-, con cui è stato decretato il rigettato dell’istanza, adducendo, quale motivo ostativo, la “non coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana”, in virtù, nuovamente, dei precedenti allo stesso ascritti e contestati in quanto valutati come “fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza”; in particolare, quest’ultimo ha accennato ai parametri reddituali i quali sarebbero risultati inferiori a quelli previsti dalla norma di riferimento nelle annualità 2018 e 2019 ed ai presunti pregiudizi di carattere penale a suo carico emersi in corso di istruttoria.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati e tanto in forza delle seguenti doglianze in diritto:
I. Violazione di legge (art. 3, L. 7-8-1990, n. 241 e s.m.i. - D.L. 9-9-2002, n. 195, conv. in L. 9-10-2002, n. 222) - Eccesso di potere (Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Sproporzione - Irragionevolezza - Sviamento).
Con il primo motivo di ricorso, ha eccepito l’illegittimità dell’impugnato diniego sotto il profilo motivazionale, essendo tale provvedimento inidoneo a rappresentare compiutamente le ragioni della determinazione negativa.
Invero, nella specie, stanti le gravi conseguenze discendenti dal rigetto, l’onere motivazionale si presentava come più pregnante, con la conseguenza che l’Amministrazione era chiamata a valutare approfonditamente la questione, dando ampia e dettagliata motivazione alla propria decisione, cosa che, invece, non è avvenuta.
II. Violazione di legge (L. 7-8-1990, n. 241 e s.m.i. - D.L. 9-9-2002, n. 195, conv. in L. 9-10-2002, n. 222) - Violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Eccesso di potere (Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta – Sproporzione - Irragionevolezza - Sviamento).
Secondo la prospettazione ricorsuale, il predetto difetto di motivazione svelerebbe anche un profondo vizio di istruttoria.
Invero, dal tenore dell’atto impugnato, sarebbe chiaro che la P.A. avrebbe superficialmente preso atto dell’esistenza a suo carico di mere circostanze che certamente non comportano violazioni al codice penale, né dalle quali sono scaturiti procedimenti e/o condanne a carico dello stesso, facendone derivare automaticamente il rigetto dell’istanza.
III. Violazione di legge (art. 6, comma 1 e 3 - art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 92 del 1991) - Eccesso di potere (Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Sproporzione - Irragionevolezza - Sviamento) - Violazione art. 97 Cost. in tema di procedimento amministrativo.
Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che non costituirebbe legittimo motivo di diniego del riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione richiesto, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 92 del 1991, quello che riconduce il mancato inserimento sociale all’astratta tipologia del reato e alla sua pericolosità, tenuto conto che il ricorrente non avrebbe commesso alcun reato, nè sarebbe mai stato imputato in un procedimento penale.
IV. Errata applicazione dall’art. 2, comma 15, della legge 28/12/1995, n. 549.
Con ultimo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito l’erroneità della determinazione impugnata anche nella parte in cui ha rilevato, senza alcuna motivazione, l’insussistenza, dei requisititi reddituali ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza.
Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle sue attuali condizioni lavorative, familiari e di integrazione nella comunità nazionale.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno.
5. Con ordinanza cautelare n. 4811, dell’8 settembre 2021, è stata respinta la domanda di sospensione preliminarmente formulata.
6. Con ordinanza collegiale n. 321, del 15 novembre 2024, il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, onerare la parte ricorrente di produrre in giudizio la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione alle annualità 2018 e 2019.
7. Con ordinanza collegiale n. 14085, del 17 luglio 2025, il Tribunale ha disposto ulteriori incombenti istruttori.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 12 dicembre 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
9. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
10. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- nondimeno, “ l’Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza …deve comunque fornire un’adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 10 luglio 2024, n. 13955).
In particolare, circa l’onere motivazionale, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “ l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (...)” (cfr. T.A.R. Lazio, Sede di Roma, sentenza n. 9201 del 13.3.2024) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 giugno 2024, n. 11280).
11. Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia inficiato per difetto di istruttoria e di motivazione.
12. Invero, l’Amministrazione ha negato la concessione della cittadinanza italiana in quanto, dal rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Milano in data 10.01.2018, sono emersi a carico del coniuge del ricorrente i seguenti elementi pregiudizievoli: - in data 03.07.2017 deferimento all’A.G. per violazione dell’art. 186 c. 2 C.d.S. da parte della polizia municipale di -OMISSIS- (MI); -in data 16.02.2014, segnalato per violazione amministrativa ex art. 75 D.p.r. 309/90 (stupefacenti – uso personale), dalla Compagnia Nucleo Radiomobile Carabinieri di -OMISSIS- (MI).
Tuttavia, a sostegno del provvedimento, vi è l’esistenza di tali elementi pregiudizievoli a carico del coniuge del ricorrente che non sono stati oggetto di approfondimento e non hanno portato ad alcun tipo di procedimento penale, come dimostra il certificato prodotto in giudizio.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto documenti attestanti la sua incensuratezza e l’assenza di iscrizione nel registro degli indagati.
Peraltro, dalla disamina degli atti istruttori del procedimento depositati in giudizio, emerge che la Questura di Milano aveva espresso “parere favorevole” alla concessione della cittadinanza.
Vi è stato, quindi, un automatismo valutativo che denota difetto nell’istruttoria e nelle regole procedurali da seguire, che valgono sempre, anche nei procedimenti connotati da ampia discrezionalità.
In giurisprudenza, è stato infatti più volte affermato che “ premessa l'autonomia del procedimento penale dalla valutazione discrezionale che compete all'amministrazione, è necessario che questa si fondi su un'analisi circostanziata della condotta ed un esame dei requisiti necessari perché la cittadinanza possa essere concessa o negata, non potendosi fondare il provvedimento di diniego su un mero automatismo tra sussistenza della notizia di reato e reiezione dell'istanza. Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava infatti sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio. ” (Cons. Stato sez. I, 13/06/2023, n. 882).
Emerge, quindi, un evidente difetto di istruttoria nell’attività della Questura, in quanto la semplice esistenza di notizie di reato non avrebbe dovuto essere considerate alla stregua di pregiudizi penalmente rilevanti, meritevoli di essere posti quale causa ostativa alla concessione della cittadinanza italiana (Tar Lazio Roma, sez. V bis, sentenze del 29.07.2025, nn. 15021 e 15025).
13. L’impugnato decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza si fonda, tra l’altro, sulla ritenuta carenza del requisito reddituale per gli anni di imposta 2018 e 2019.
Tuttavia, nello stesso, non vi sono riferimenti puntuali alle risultanze istruttorie, ma si afferma genericamente la carenza del requisito reddituale.
In argomento, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che “ nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l'Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell'istante, ma deve anche verificare l'eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372; TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 18 agosto 2022, n. 11188) presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 cod. civ. ” (Tar Lazio Roma, sez. V bis, sentenza del 06/05/2025, n. 8702/2025).
Nella specie, il ricorrente ha dimostrato che il nucleo familiare in generale ha redditi.
Infatti, come documentato, nell’anno 2018, il nucleo familiare del ricorrente ha dichiarato redditi pari ad € 30.490,00 e, dunque, con tutta evidenza, superiori ai minimi richiesti; mentre, nel 2019, ha, altresì, dichiarato redditi pari ad € 14.866,73 e comunque superiori ai minimi stabiliti e certamente idonei al fine di una valutazione positiva dell’stanza presentata.
14. In conseguenza, il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che dalla presente pronuncia scaturisce soltanto l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale (e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale), tenendo concretamente conto della sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa nonché di tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
15. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. -OMISSIS- del 14 dicembre 2021 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 11/02/2016, ai sensi ex art. 9, comma 1, lettera A) legge n.91 del 5 febbraio 1992.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AV, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
IC Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di NO | IA BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.