Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5451 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla Via Reggia di Portici n. 69, presso lo studio dell'Avv. Daniele Ramondino che lo rappresenta e difende in virtù che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. P.IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 P.IVA_2
Caserta, alla Via Fulvio Renella n.88, presso lo studio dell'avv. Lucia
Piscitelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come da atto per notaio di Treviso del Persona_1
18.12.2014 rep.n.186905 racc.30367
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la
[...]
quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: - che il giorno 02.06.2018, alle ore 18:00 circa, si trovava in Giugliano in
Campania (Na), alla guida del motociclo Honda SH targato DZ45089, di proprietà del sig. ed assicurato per la R.C.A. con polizza n. CP_2
830723942 rilasciata dalla Controparte_3
percorrendo la Via Lago Patria verso l' Asse Mediano;
- che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, mentre stava circolando a velocità moderata per file parallele mantenendo la destra, era stato colliso da un veicolo Mercedes B di colore scuro, non meglio identificato, che procedendo nello stesso senso e nella stessa fila, lo aveva tamponato da tergo;
- che la collisione era avvenuta tra la parte anteriore del veicolo
Mercedes B e la parte posteriore del motociclo Honda SH targato DZ45089 che, di conseguenza, era caduto al suolo sul lato sinistro in uno ad esso conducente;
- che il veicolo investitore si era allontanato repentinamente dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ed impedendo ai presenti di rilevare il numero di targa;
- che nell'occorso aveva riportato lesioni personali per le quali era ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Maria delle Grazie Di Pozzuoli (Na) dove era stato trasportato con l'ausilio di un'autoambulanza del 118; -che i sanitari che lo ebbero in cura gli diagnosticarono “trauma cranio facciale con escoriazioni
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piramide nasale e zigomatica. Trauma contusivo toraco addominale complicato con fratture costali multiple”. Sottoposto a ulteriori accertamenti a seguito di ricovero, furono evidenziate: “frattura arco anteriore seconda e terza costa. Frattura scomposta arco posteriore quarta
e quinta costa. Frattura scomposta arco medio sesta, settima e ottava.
Frattura arco posteriore nona e decima costa. Frattura dell'arco anteriore della prima costa a destra. Frattura scomposta pluriframmentaria del corpo scapolare di sinistra. Frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio di clavicola a sinistra”; - che, all'esame TC era risultata una
“rima di frattura dell'arco zigomatico di sinistra”; - che un'ulteriore Rx aveva permesso di individuare una “irregolarità del profilo corticale a carico della testa femorale di sinistra”; - che, dopo le dimissioni, era stato nuovamente ricoverato, in data 06.07.2018, presso l'Ospedale Monaldi di
Napoli per “pleuropolmonite sinistra post traumatica”; - che, all'esito di ulteriori controlli clinici ed esami strumentali, raggiunta la guarigione clinica, era stato sottoposto a perizia medica dal Dott. ; - Persona_2
che la “malattia” aveva avuto una durata complessiva di giorni 180 di cui
60 di inabilità temporanea totale, 60 di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50% ed ulteriori giorni 60 di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 25%, fino alla guarigione, con postumi valutati in sede medico legale nella misura del 35% in termini di danno biologico;
- che in data 03.08.2018 aveva presentato denuncia querela contro ignoti per i reati di lesioni personali gravi e omissione di soccorso;
- che il motociclo Honda
SH targato DZ45089, lasciato sul luogo dell'incidente incustodito, era stato trafugato da ignoti;
- che aveva adempiuto al disposto degli artt. 145, 148 e
283 co. 1 a) del D. Lgs. n°209/2005, rimettendo alla Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e alla Consap S.p.a., rituale richiesta di risarcimento danni completa di ogni indicazione di legge
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e corredata da tutti i necessari allegati;
- che vano, tuttavia, era risultato ogni tentativo di bonario componimento;
- che privo di ogni positivo riscontro si era rivelato anche l'invito, formulato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, posto che la convenuta compagnia assicuratrice, senza addurre fondate ragioni giustificative, aveva ritenuto di non aderirvi .
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “Voglia il Giudice adito, accertati i fatti sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del conducente il veicolo
[...]
rimasto non identificato e per l'effetto, condannare la CP_4
convenuta , al risarcimento di tutti i danni patiti da Controparte_1
in ragione delle lesioni personali riportate Parte_1 nell'occorso sinistro - danni come di seguito quantificati - I.T.T. gg. 60 €
7.350,00 - I.T.P. gg. 60 al 50% € 3.675,00 - I.T.P. gg. 60 al 25% € 1.837,50
- I.P. 35 % in termini di danno biologico € 182.338,98 - Aumento personalizzato ai sensi art. 138 Cod. ass. € 48.488,13 - Spese mediche documentate € 1.094,00 Per un totale di € 244.783,61 Ai fini di una migliore determinazione del danno subito dalla vittima del reato di lesioni colpose, voglia il Magistrato liquidare un ulteriore importo da commisurare in via equitativa alla intensità e alla durata nel tempo della sofferenza soggettiva patita (cfr. Cass. VI sez. civ. ordinanza n°23146/2019 depositata il 17/09/2019). Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario. Si chiede inoltre al Magistrato di riconoscere come voce di spesa gli onorari per l'assistenza stragiudiziale pari ad € 800,00 oltre IVA
e CPA, oltre che le spese della fase di negoziazione quantificate in €
1.600,00, come da D.M. n°37/2018. (…)” (cfr. pag.
3-4 dell'atto di
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citazione)
Si costituiva in giudizio quale impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore che, contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa, ne eccepiva: - la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., stante l'omissione e/o incertezza dei requisiti di cui all'art. 318 c.p.c.; -
l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda;
-
l'infondatezza della pretesa con riferimento sia all'an che al quantum; - in via subordinata, l'estinzione e/o la riduzione del diritto al risarcimento del danno, in ragione di quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere all' , a norma dell'art. 142 cod. assic.. CP_5
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via pregiudiziale - dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- dichiarare l'improponibilità,
l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea per le motivazioni sopra specificate;
In via principale , rigettare la domanda attorea poiché infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
In via subordinata dichiararsi la pari responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, ai sensi del 2° c. dell'art.
2054 c.c. e liquidarsi il danno secondo equità con compensazione delle spese e competenze di giudizio.” (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi
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della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta ed ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda, avendo l'attore inviato richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all'impresa designata ed alla Consap ai sensi degli artt. 283 e 287 del d.lgs.
n. 209/2005.
Va, altresì, dato atto della procedibilità della domanda per l'avvenuto esperimento del procedimento di negoziazione assistita (cfr. pec del del
31.08.2018 e del 10.11.2020).
Tanto premesso in rito, venendo al merito, si osserva quanto segue.
Considerato il caso in esame, giova rammentare innanzitutto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass.
8 marzo 1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del
13/07/2011). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto
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riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo
Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità
Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860 e Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle
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autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e
7 del Codice della Strada, che risultano, invece, perseguibili d'ufficio. Ne deriva che, come chiarito del resto anche dalla giurisprudenza di merito
(cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912), la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt.
367 (simulazione di reato) e 368 (calunnia) del Codice Penale;
sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare, l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o
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nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e 334 del Codice di Procedura
Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati. Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre
1969, n. 990 il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale;
comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso,
Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza
30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata). La mancata denuncia, infatti, o comunque la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi. Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito,
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non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia. D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, se è vero che non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è necessario e sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste ultime o disposte dall'Autorità
Giudiziaria, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo (cfr., in tal senso, Cass. 10 aprile 1986, n. 2514; Cass.
1° agosto 1987, n. 6672; Cass. 7 febbraio 1989, n. 775; Cass. 8 marzo
1990, n. 1860; Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001).
Peraltro, lo scrivente magistrato condivide integralmente le osservazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità le quali ritengono che non sussiste alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di polizia perché la circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto può essere provata anche in altro modo, tra cui la dichiarazione testimoniale, attraverso tracce ambientali o dichiarazioni orali (cfr. fra le tante Sez. 3, Sentenza n. 24449 del
18/11/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007).
La richiamata giurisprudenza ritiene che indubbiamente la denuncia, pur non essendo indispensabile, laddove conduca ad un esito negativo delle indagini di polizia (ed all'archiviazione dell'azione penale) costituisce la piena prova della mancata identificazione. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo – pirata. Non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo
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cui il danneggiato dovrebbe versare in atti il decreto d'archiviazione dell'indagine penale, sia perché ciò significherebbe che il requisito previsto dalla citata norma sia assicurato solo laddove le indagini conducano all'archiviazione dell'azione penale (mentre si è detto che è sufficiente una verifica dell'impossibilità ad identificare l'autore della condotta illecita) sia perché in tal modo surrettiziamente l'azione civile (o quanto meno il suo accoglimento) sarebbe postergata alla chiusura delle indagini ed all'archiviazione dell'azione penale, il che appare sicuramente in contrasto con il diritto d'azione garantito ex art. 24 della Costituzione. In altri termini, laddove manchi o la denuncia – querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). Allo stesso modo, deve ritenersi, ad avviso di questo giudice, che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità ed abbia fornito dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo
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pirata e del suo conducente. E ciò in quanto, come si è già detto, l'attore è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Orbene, fermo quanto precede, la domanda va rigettata poichè il complessivo materiale probatorio sul quale questo Tribunale è chiamato a delibare non conforta la veridicità del fatto storico su cui si fonda la pretesa di danno dell'attore.
Innanzitutto, del denunziato tamponamento, cioè la collisione tra il lato anteriore del veicolo rimasto non identificato con la parte posteriore del motociclo condotto dal non è stata prodotta alcuna fotografia dalla Pt_1 quale desumere, per l'appunto, che il dedotto sinistro si verificò così come riportato dall'attore nell'atto di citazione e dai testi escussi. La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione del motociclo a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare di entrambi l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. ord. Cass. n. 28924/2022 del
05.10.2022). Risulta altresì singolare che, a seguito del sinistro occorso secondo le modalità descritte e dalle conseguenze particolarmente gravi per la persona dell'attore, non vi sia stato alcun intervento da parte delle
Autorità, né risulti, invero, alcun riferimento in tal senso nella ricostruzione dei fatti operata dall'attore.
Assume, altresì, particolare rilevanza la circostanza che il Pt_1
risulti coinvolto, tra gli anni 2008 e 2018, in ben 14 sinistri, oltre a quello per cui è causa (cfr. lista BD tempestivamente depositata dalla CP_6
convenuta al momento della sua costituzione in giudizio). Ebbene, a tal proposito, risulta altresì condivisibile l'osservazione di parte convenuta, laddove avanza dubbi e perplessità sul come il possa essere stato Pt_1
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coinvolto come vittima e/o responsabile in tal quantità di sinistri stradali.
A ciò, poi, si aggiungono le deposizioni rese dai testimoni escussi su indicazione del che sono risultate tra loro contraddittorie, Pt_1
inverosimili e, dunque, nel complesso, non idonee a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo.
Invero, le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 22.09.2023, ovvero la sig.ra e il sig. — entrambi, peraltro, legati Parte_2 Controparte_7 da stretti vincoli familiari con l'attore, essendo, rispettivamente, figlia e genero — pur apparendo a un primo esame convergenti, rivelano, ad un'analisi più attenta, elementi di contraddizione e profili di inverosimiglianza tali da comprometterne la credibilità e, conseguentemente, la loro attendibilità.
Innanzitutto, le dichiarazioni fornite risultano contraddittorie e difformi rispetto ai fatti esposti dall'attore in merito alla posizione del motociclo condotto dal al momento dell'incidente. Pt_1
In particolare, la figlia ha dichiarato che l'attore, al momento del sinistro, si trovava nella corsia di destra (“(…) mio padre era sulla corsia di destra mentre noi sulla corsia di sorpasso(…)” ) , mentre il genero ha affermato dapprima che il al momento del sinistro, si trovava nella corsia di Pt_1
sinistra per poi correggere il tiro affermando di non ricordarne bene la posizione (“(…) Mentre io mi trovavo sulla corsia di destra, lui si trovava un po' più avanti sul lato sinistro. Devo tuttavia aggiungere e precisare che mentre ricordo il traffico che causava rallentamenti non ricordo bene se lui si trovasse a destra e noi a sinistra o viceversa (…)”)
Un'ulteriore incertezza è poi emersa con riferimento alla direzione di marcia del Invero, mentre l'attore ha genericamente dichiarato che al Pt_1
momento del sinistro si trovava in Via Lago Patria con direzione verso l'Asse Mediano, il teste ha dichiarato che al momento del Parte_2
sinistro si trovavano sulla strada che portava a casa verso Casoria, dal
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ritorno del mare. (“(…)il sinistro si è verificato il 02.06.2018 intorno alle ore 18,00 in Giugliano alla via Lago Patria sulla strada che portava a casa verso Casoria, dal ritorno del mare. (…) Andavamo in direzione Casoria
(…)”).
Ulteriori incertezze sono emerse anche riguardo alla dinamica dell'intervento dei sanitari, poiché né l'attore né i testi, ossia la figlia e il genero, hanno fornito indicazioni su chi fu a chiamare l'ambulanza. In particolare, entrambi i testi escussi hanno dichiarato che “fu chiamata
l'ambulanza”, senza specificare se furono loro a effettuare la chiamata e, in particolare, chi dei due. Risulta particolarmente anomalo, invero, che nessuno dei due abbia dichiarato esplicitamente di esserne stato l'autore, atteso che, in una situazione di tale gravità e considerato il forte legame di parentela, sarebbe stato del tutto naturale che uno dei soggetti coinvolti si occupasse direttamente della richiesta di soccorso.
A ciò, ancora, si aggiunga la circostanza alquanto singolare che il sig. ha dichiarato di non essere neppure sceso dalla sua auto dopo CP_7
essersi fermato in seguito al sinistro, nonostante le gravi condizioni del suocero, ciò sollevando ulteriori dubbi sulla veridicità della sua testimonianza (“(…) dato che ero sconvolto dall'accaduto da non riuscire neanche a scendere dalla macchina;
(...) io non mi avvicinai a mio suocero
(…)”).
L'attore, ancora, nel proprio atto introduttivo non ha indicato se indossasse o meno il casco al momento del sinistro, circostanza che è stata introdotta per la prima volta solo in sede istruttoria dai testi escussi.
Parimenti, l'attore non ha fornito alcuna descrizione in merito ai punti d'urto del proprio corpo con l'asfalto a seguito della caduta né indicazioni precise sull'altezza della via in cui ebbe a verificarsi il sinistro, né tale circostanza è stata chiarita dai testi. Anche l'assenza di tali elementi fattuali nella narrazione originaria e l'estrema genericità delle indicazioni rese in
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giudizio concorrono a compromettere l'attendibilità complessiva della ricostruzione dei fatti così come prospettata da parte attrice.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata a firma del dott. nella quale le lesioni riportate dal Tes_1 Pt_1
sono state ritenute compatibili con la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nella fattispecie in esame, le risultanze cui è pervenuto il
CTU vanno disattese in quanto, in conseguenza di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore. A ciò si aggiunga la sussistenza di una considerevole plurisinistrosità a suo carico, senza trascurare le incongruenze della ricostruzione fattuale ed il mancato intervento delle
Autorità.
Pertanto, anche a volere ritenere che il riportò le lamentate Pt_1
lesioni in seguito ad un evento traumatico, conseguente ad un probabile sinistro stradale verificatosi il 02.06.2018, nondimeno pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro stradale dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio, vieppiù ove si consideri che (come già sopra rilevato) mancano rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e del motociclo coinvolto, in grado di corroborare quanto dedotto dall'attore.
In conclusione, l'inattendibilità delle testimonianze acquisite e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica, la stessa verità dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dal ciò Pt_1
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comportando il rigetto della domanda risarcitoria.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 52.000,01 ed euro 260.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico dell'attore le spese relative alla disposta
Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
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2) CONDANNA al pagamento nei confronti delle Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
3) PONE definitivamente a carico di carico dell'attore le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 29/05/2025
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(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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