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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1117
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1117/2025
PROMOSSO DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE EMANUELE giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
VIA CALLIPOLI 127, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSANNA PIAZZA giusta procura in atti.
RESISTENTE
Il Giudice Designato dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1172 c.c. premesso di essere proprietaria di un Parte_1
appartamento posto al secondo piano, sito nel Comune di , Via Callipoli, 127, facente parte CP_1
del complesso condominiale “ , ha esposto che il suddetto immobile ha subito e subisce Pt_1
infiltrazioni di umidità e che l'origine delle infiltrazioni è da ricercare nella terrazza condominiale,
priva di manutenzione, con conseguente pericolo di danni gravi e irreparabili sia per la struttura
Pagina 1 dell'immobile sia per le persone, considerando anche il rischio di distacco di materiale dall'alto.
Parte ricorrente ha di conseguenza chiesto di ordinare al la realizzazione delle opere CP_1
necessarie alla eliminazione della fonte di pericolo, come da relazione tecnica di parte, a firma dell'Arch. . Persona_1
Radicatosi il contradditorio, il sito in , via Callipoli, 127, ha Controparte_1 CP_1
chiesto il rigetto del ricorso nei propri confronti, previa richiesta di integrare il contraddittorio chiamando in causa sia i comproprietari della terrazza dalla quale sono penetrate le percolazioni che avrebbero causato i danni lamentati dalla ricorrente sia dell'impresa, unitamente al direttore dei lavori, alla quale sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione della riferita terrazza.
Orbene, preliminarmente il contraddittorio deve ritenersi integro e non occorre estenderlo nei confronti di altri soggetti.
Quanto ai comproprietari della terrazza unitamente alla ricorrente (la circostanza che la sia proprietaria della terrazza non è contestato), è di rilievo assorbente evidenziare che, a Pt_1
fronte dell'avversa contestazione, non vi sia prova della reale esistenza di altri comproprietari della terrazza indicata da parte ricorrente, perché la parte resistente ha prodotto una visura catastale, in base alla quale non meglio individuate “unità afferenti edificate in sopraelevazione” risultano ancora intestate a una persona deceduta oltre dieci anni fa ( , e un certificato di Controparte_2
famiglia da cui si può presumere, al più, la chiamata all'eredità dei prossimi congiunti, non la relativa accettazione. In ogni caso, nell'ipotesi di azione di danno temuto per pregiudizi provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva, il condominio è coobbligato con i proprietari esclusivi ma è
tenuto all'adempimento per l'intero nei confronti dei danneggiati (ex art. 2055 c.c.), per cui l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari della terrazza, qualora identificati,
può essere opportuna ma non è necessaria.
Quanto all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori, va osservato che, anche a voler ritenere ammissibile la chiamata di terzo in materia cautelare, la stessa deve condividere i presupposti della tutela urgente invocata (si pensi al danno temuto anche dalla parte resistente nei
Pagina 2 confronti di un terzo) e non avere ad oggetto questioni meramente economiche fra committente appaltatore e direttore dei lavori.
La questione in parola è peraltro irrilevante fra ricorrente e anche in sede di CP_1
merito, perché l'affidamento a terzi di un appalto di lavori aventi ad oggetto la cosa custodita non fa infatti venir meno di per sé l'obbligo di custodia sul bene e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sempre gravanti sul committente, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Le
attività di disposizione del bene, tra le quali rientra anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione o di ristrutturazione, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode su di essa: l'appalto non esclude la custodia ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Pertanto, l'affidamento di un appalto di lavori non è sufficiente ad esimere, di per sé, il committente dalla sua responsabilità, quando sia proprietario o possessore del bene, perché questi continua a restare nel possesso o nella giuridica detenzione del bene oggetto dell'appalto,
indipendentemente da quanto erroneamente ritenuto in contratto.
Pertanto, in sede di danno temuto, l'ordine di eseguire lavori finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo provenienti da beni condominiali non può che essere comunque pronunciato nei confronti del . CP_1
Ciò posto, nei limiti dell'oggetto del presente giudizio, la domanda deve trovare accoglimento già sulla base di quanto non contestato
Orbene, ritiene innanzitutto il decidente che l'azione proposta da parte ricorrente sia stata correttamente qualificata come denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.) e sia come tale ammissibile. La ricorrente ha infatti inteso agire, quale terzo danneggiato, a Parte_1
tutela del proprio immobile contro il pericolo grave e prossimo proveniente da cosa (parzialmente)
altrui o avente funzione condominiale, non rilevando che, sia in quanto condomina sia in quanto proprietaria della terrazza, anche la stessa ricorrente sia tenuta a contribuire alle spese.
Nel merito, come ricordato dalla stessa ricorrente, l'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2)
Pagina 3 la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Deve allora subito evidenziarsi che gran parte dei suddetti presupposti, e in particolare la sussistenza di un fenomeno infiltrativo attuale in danno della proprietà della ricorrente, le cause che hanno determinato le infiltrazioni, riconducibili alla terrazza e l'esigenza di rimuovere con urgenza le conseguenze dannose, non sono oggetto di contestazione.
Parte resistente non ha infatti negato, in primo luogo, che la terrazza necessiti di manutenzione per ripristinare la sua funzione di impermeabilizzazione, in quanto l'amministratore si sarebbe piuttosto attivato per provvedere alla esecuzione dei lavori.
Ed infatti il , dopo aver eseguito altre opere, con delibera del 01.12.2022 ha CP_1
deciso la coibentazione e la impermeabilizzazione della terrazza Lato Nord, dando incarico al geometra di elaborare il relativo computo metrico. Il 06.09.2023 l'Assemblea, Testimone_1
letto il computo metrico elaborato dal geometra , ha deciso di affidare i lavori inerenti sia Tes_1
alla impermeabilizzazione ed alla coibentazione del Lato Nord della terrazza sia quelli necessari per la pavimentazione di entrambi i lati della terrazza alla società per Controparte_3
il prezzo, complessivo di ribasso, di € 40.658,38 oltre Iva e competenze. Il 27.03.2024, l'assemblea dei condomini ha da ultimo esaminato ed approvato il Computo Metrico Riepilogativo elaborato dal geometra alla data del 06.03.2024 per € 182.498,46 di cui solo € 121.205,05 relativi alle Tes_1
parti comuni.
Ciò posto, parte resistente non ha negato né che la carenza di impermeabilizzazione della terrazza, quale fonte di infiltrazioni, né che la suddetta fonte di danno abbia minacciato e minacci l'integrità della proprietà della ricorrente.
Al contrario parte resistente, rilevando in proposito la responsabilità del Direttore dei lavori e della appaltatrice, ha descritto le vicende sfociate “anche nei danni presenti all'interno dell'appartamento della ricorrente”.
Pagina 4 Come già rilevato, tuttavia, in materia di responsabilità della committente nei confronti del danneggiato, non rileva né che il non sia rimasto inerte né l'eventuale responsabilità CP_1
dell'appaltatrice e del direttore dei lavori. Il provvedimento ex art. 1172 c.c., avente natura cautelare, deve inoltre essere comunque pronunciato nei confronti del che mantiene la CP_1
custodia della terrazza e che, ricorrendone i presupposti, ha anche l'onere di ottenere l'accesso alla terrazza eventualmente perso, e la parte ricorrente, a fronte di lavori deliberati ma non eseguiti,
conserva l'interesse ad ottenere un titolo per provvedere, se del caso, all'attuazione in danno del
Condominio. D'altronde subordinare la rimozione urgente delle cause di un pericolo in atto alla risoluzione di questioni meramente economiche significherebbe vanificare le esigenze cautelari che rilevano in questa sede.
Deve inoltre ritenersi sussistente, sempre in assenza contestazione, un pericolo di danno grave e prossimo per l'immobile di parte ricorrente a causa delle infiltrazioni, in base all'incontroverso stato di degrado del manto impermeabilizzante della terrazza. Appare in ogni caso evidente che la copertura non svolga più adeguatamente le sue funzioni, considerando che l'umidità penetra nel sottostante appartamento della ricorrente. Ai fini della sussistenza del pericolo rilevane in questa sede non è d'altra parte necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell'immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso. L'azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l'inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente.
Il , sul punto determinando un risparmio di costi e tempi processuali, come sopra CP_1
ricordato ha già individuato i lavori da eseguire, quantificandone i costi. A fronte di tale delibera,
parte ricorrente non ha sollevato contestazioni sulle opere da eseguire. Deve quindi ordinarsi al limitatamente alla terrazza e applicando nel riparto delle spese l'art. 1126 c.c., CP_1
l'esecuzione delle opere approvate il 27.03.2024 dall'assemblea dei condomini, con relativo
Computo Metrico Riepilogativo elaborato dal geometra alla data del 06.03.2024. Tes_1
Pagina 5 Il non ha infine sollevato contestazioni in ordine al ripristino dell'appartamento CP_1
della ricorrente, né in relazione all'urgenza cautelare né con riferimento alle opere individuate nella consulenza tecnica di parte richiamata nel ricorso introduttivo. In ogni caso, la necessità di intervenire senza ritardo, decritta dalla c.t.p. è all'evidenza comprovata dalla documentazione fotografica in atti, che certamente documenta un pericolo per cose e persone.
Non sussistono invece i presupposti per disporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172
c.c., una idonea garanzia per i danni non sussistendo elementi idonei a lasciar presumere che il non sia in grado di far fronte alle eventuali e future richieste risarcitorie nella misura CP_1
stimata.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono necessariamente seguire la soccombenza del nei confronti della parte ricorrente, pur dovendosi considerare, oltre CP_1
all'assenza dei costi di c.t.u., la riduzione di attività processuale conseguente alla condotta del antecedente alla causa e alla limitata contestazione (valore della controversia come da CP_1
ricorso, procedimento cautelare, parametro inferiore al medio e prossimo al minimo per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Giudice,
in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
1) ordina al resistente sito in , via Callipoli, 127 di eseguire, Controparte_1 CP_1
limitatamente alla terrazza e applicando nel riparto delle spese l'art. 1126 c.c., le opere approvate il 27.03.2024 dall'assemblea dei condomini, con relativo Computo Metrico
Riepilogativo elaborato dal geometra alla data del 06.03.2024, nonché le opere Tes_1
di ripristino dell'appartamento della ricorrente come da relazione Pt_1 Parte_1
tecnica di parte, a firma dell'Arch. ; Persona_1
Pagina 6 2) dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza, con inizio dei lavori entro il termine di giorni trenta dalla notificazione della stessa, provveda il competente ufficiale giudiziario su richiesta dell'avente diritto, sotto la direzione di un nominando c.t.u.., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia, terrà
specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
3) condanna il sito in , via Callipoli, 127, al pagamento Controparte_1 CP_1
delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida Parte_1
in euro 1.752,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 150,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 6 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 7
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1117/2025
PROMOSSO DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE EMANUELE giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
VIA CALLIPOLI 127, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSANNA PIAZZA giusta procura in atti.
RESISTENTE
Il Giudice Designato dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1172 c.c. premesso di essere proprietaria di un Parte_1
appartamento posto al secondo piano, sito nel Comune di , Via Callipoli, 127, facente parte CP_1
del complesso condominiale “ , ha esposto che il suddetto immobile ha subito e subisce Pt_1
infiltrazioni di umidità e che l'origine delle infiltrazioni è da ricercare nella terrazza condominiale,
priva di manutenzione, con conseguente pericolo di danni gravi e irreparabili sia per la struttura
Pagina 1 dell'immobile sia per le persone, considerando anche il rischio di distacco di materiale dall'alto.
Parte ricorrente ha di conseguenza chiesto di ordinare al la realizzazione delle opere CP_1
necessarie alla eliminazione della fonte di pericolo, come da relazione tecnica di parte, a firma dell'Arch. . Persona_1
Radicatosi il contradditorio, il sito in , via Callipoli, 127, ha Controparte_1 CP_1
chiesto il rigetto del ricorso nei propri confronti, previa richiesta di integrare il contraddittorio chiamando in causa sia i comproprietari della terrazza dalla quale sono penetrate le percolazioni che avrebbero causato i danni lamentati dalla ricorrente sia dell'impresa, unitamente al direttore dei lavori, alla quale sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione della riferita terrazza.
Orbene, preliminarmente il contraddittorio deve ritenersi integro e non occorre estenderlo nei confronti di altri soggetti.
Quanto ai comproprietari della terrazza unitamente alla ricorrente (la circostanza che la sia proprietaria della terrazza non è contestato), è di rilievo assorbente evidenziare che, a Pt_1
fronte dell'avversa contestazione, non vi sia prova della reale esistenza di altri comproprietari della terrazza indicata da parte ricorrente, perché la parte resistente ha prodotto una visura catastale, in base alla quale non meglio individuate “unità afferenti edificate in sopraelevazione” risultano ancora intestate a una persona deceduta oltre dieci anni fa ( , e un certificato di Controparte_2
famiglia da cui si può presumere, al più, la chiamata all'eredità dei prossimi congiunti, non la relativa accettazione. In ogni caso, nell'ipotesi di azione di danno temuto per pregiudizi provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva, il condominio è coobbligato con i proprietari esclusivi ma è
tenuto all'adempimento per l'intero nei confronti dei danneggiati (ex art. 2055 c.c.), per cui l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari della terrazza, qualora identificati,
può essere opportuna ma non è necessaria.
Quanto all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori, va osservato che, anche a voler ritenere ammissibile la chiamata di terzo in materia cautelare, la stessa deve condividere i presupposti della tutela urgente invocata (si pensi al danno temuto anche dalla parte resistente nei
Pagina 2 confronti di un terzo) e non avere ad oggetto questioni meramente economiche fra committente appaltatore e direttore dei lavori.
La questione in parola è peraltro irrilevante fra ricorrente e anche in sede di CP_1
merito, perché l'affidamento a terzi di un appalto di lavori aventi ad oggetto la cosa custodita non fa infatti venir meno di per sé l'obbligo di custodia sul bene e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sempre gravanti sul committente, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Le
attività di disposizione del bene, tra le quali rientra anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione o di ristrutturazione, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode su di essa: l'appalto non esclude la custodia ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Pertanto, l'affidamento di un appalto di lavori non è sufficiente ad esimere, di per sé, il committente dalla sua responsabilità, quando sia proprietario o possessore del bene, perché questi continua a restare nel possesso o nella giuridica detenzione del bene oggetto dell'appalto,
indipendentemente da quanto erroneamente ritenuto in contratto.
Pertanto, in sede di danno temuto, l'ordine di eseguire lavori finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo provenienti da beni condominiali non può che essere comunque pronunciato nei confronti del . CP_1
Ciò posto, nei limiti dell'oggetto del presente giudizio, la domanda deve trovare accoglimento già sulla base di quanto non contestato
Orbene, ritiene innanzitutto il decidente che l'azione proposta da parte ricorrente sia stata correttamente qualificata come denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.) e sia come tale ammissibile. La ricorrente ha infatti inteso agire, quale terzo danneggiato, a Parte_1
tutela del proprio immobile contro il pericolo grave e prossimo proveniente da cosa (parzialmente)
altrui o avente funzione condominiale, non rilevando che, sia in quanto condomina sia in quanto proprietaria della terrazza, anche la stessa ricorrente sia tenuta a contribuire alle spese.
Nel merito, come ricordato dalla stessa ricorrente, l'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2)
Pagina 3 la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Deve allora subito evidenziarsi che gran parte dei suddetti presupposti, e in particolare la sussistenza di un fenomeno infiltrativo attuale in danno della proprietà della ricorrente, le cause che hanno determinato le infiltrazioni, riconducibili alla terrazza e l'esigenza di rimuovere con urgenza le conseguenze dannose, non sono oggetto di contestazione.
Parte resistente non ha infatti negato, in primo luogo, che la terrazza necessiti di manutenzione per ripristinare la sua funzione di impermeabilizzazione, in quanto l'amministratore si sarebbe piuttosto attivato per provvedere alla esecuzione dei lavori.
Ed infatti il , dopo aver eseguito altre opere, con delibera del 01.12.2022 ha CP_1
deciso la coibentazione e la impermeabilizzazione della terrazza Lato Nord, dando incarico al geometra di elaborare il relativo computo metrico. Il 06.09.2023 l'Assemblea, Testimone_1
letto il computo metrico elaborato dal geometra , ha deciso di affidare i lavori inerenti sia Tes_1
alla impermeabilizzazione ed alla coibentazione del Lato Nord della terrazza sia quelli necessari per la pavimentazione di entrambi i lati della terrazza alla società per Controparte_3
il prezzo, complessivo di ribasso, di € 40.658,38 oltre Iva e competenze. Il 27.03.2024, l'assemblea dei condomini ha da ultimo esaminato ed approvato il Computo Metrico Riepilogativo elaborato dal geometra alla data del 06.03.2024 per € 182.498,46 di cui solo € 121.205,05 relativi alle Tes_1
parti comuni.
Ciò posto, parte resistente non ha negato né che la carenza di impermeabilizzazione della terrazza, quale fonte di infiltrazioni, né che la suddetta fonte di danno abbia minacciato e minacci l'integrità della proprietà della ricorrente.
Al contrario parte resistente, rilevando in proposito la responsabilità del Direttore dei lavori e della appaltatrice, ha descritto le vicende sfociate “anche nei danni presenti all'interno dell'appartamento della ricorrente”.
Pagina 4 Come già rilevato, tuttavia, in materia di responsabilità della committente nei confronti del danneggiato, non rileva né che il non sia rimasto inerte né l'eventuale responsabilità CP_1
dell'appaltatrice e del direttore dei lavori. Il provvedimento ex art. 1172 c.c., avente natura cautelare, deve inoltre essere comunque pronunciato nei confronti del che mantiene la CP_1
custodia della terrazza e che, ricorrendone i presupposti, ha anche l'onere di ottenere l'accesso alla terrazza eventualmente perso, e la parte ricorrente, a fronte di lavori deliberati ma non eseguiti,
conserva l'interesse ad ottenere un titolo per provvedere, se del caso, all'attuazione in danno del
Condominio. D'altronde subordinare la rimozione urgente delle cause di un pericolo in atto alla risoluzione di questioni meramente economiche significherebbe vanificare le esigenze cautelari che rilevano in questa sede.
Deve inoltre ritenersi sussistente, sempre in assenza contestazione, un pericolo di danno grave e prossimo per l'immobile di parte ricorrente a causa delle infiltrazioni, in base all'incontroverso stato di degrado del manto impermeabilizzante della terrazza. Appare in ogni caso evidente che la copertura non svolga più adeguatamente le sue funzioni, considerando che l'umidità penetra nel sottostante appartamento della ricorrente. Ai fini della sussistenza del pericolo rilevane in questa sede non è d'altra parte necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell'immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso. L'azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l'inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente.
Il , sul punto determinando un risparmio di costi e tempi processuali, come sopra CP_1
ricordato ha già individuato i lavori da eseguire, quantificandone i costi. A fronte di tale delibera,
parte ricorrente non ha sollevato contestazioni sulle opere da eseguire. Deve quindi ordinarsi al limitatamente alla terrazza e applicando nel riparto delle spese l'art. 1126 c.c., CP_1
l'esecuzione delle opere approvate il 27.03.2024 dall'assemblea dei condomini, con relativo
Computo Metrico Riepilogativo elaborato dal geometra alla data del 06.03.2024. Tes_1
Pagina 5 Il non ha infine sollevato contestazioni in ordine al ripristino dell'appartamento CP_1
della ricorrente, né in relazione all'urgenza cautelare né con riferimento alle opere individuate nella consulenza tecnica di parte richiamata nel ricorso introduttivo. In ogni caso, la necessità di intervenire senza ritardo, decritta dalla c.t.p. è all'evidenza comprovata dalla documentazione fotografica in atti, che certamente documenta un pericolo per cose e persone.
Non sussistono invece i presupposti per disporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172
c.c., una idonea garanzia per i danni non sussistendo elementi idonei a lasciar presumere che il non sia in grado di far fronte alle eventuali e future richieste risarcitorie nella misura CP_1
stimata.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono necessariamente seguire la soccombenza del nei confronti della parte ricorrente, pur dovendosi considerare, oltre CP_1
all'assenza dei costi di c.t.u., la riduzione di attività processuale conseguente alla condotta del antecedente alla causa e alla limitata contestazione (valore della controversia come da CP_1
ricorso, procedimento cautelare, parametro inferiore al medio e prossimo al minimo per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Giudice,
in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
1) ordina al resistente sito in , via Callipoli, 127 di eseguire, Controparte_1 CP_1
limitatamente alla terrazza e applicando nel riparto delle spese l'art. 1126 c.c., le opere approvate il 27.03.2024 dall'assemblea dei condomini, con relativo Computo Metrico
Riepilogativo elaborato dal geometra alla data del 06.03.2024, nonché le opere Tes_1
di ripristino dell'appartamento della ricorrente come da relazione Pt_1 Parte_1
tecnica di parte, a firma dell'Arch. ; Persona_1
Pagina 6 2) dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza, con inizio dei lavori entro il termine di giorni trenta dalla notificazione della stessa, provveda il competente ufficiale giudiziario su richiesta dell'avente diritto, sotto la direzione di un nominando c.t.u.., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia, terrà
specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
3) condanna il sito in , via Callipoli, 127, al pagamento Controparte_1 CP_1
delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida Parte_1
in euro 1.752,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 150,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 6 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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