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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RE AB
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1375 /2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi e vertente tra:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARI VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA PIO XI 94/B
89133 RE DI AB , giusta procura in atti;
- Appellante –
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
Pasquale Piscopo e Sofia Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bruno
Sofia sito in VIA CICCARELLO 22/C RE AB , giusta procura in atti;
- Convenuto –
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 2324/2017 (n. RG 2789/2013) emessa in data 17.11.2017 e depositata il 21.11.2017 che ha accolto la domanda giudiziale proposta da e condannato al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_2 della somma di € 3.026,78 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Parte appellante premetteva in fatto che con atto di citazione del 04.06.2013 Parte_2
conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 3.016,78 quale compenso dovuto per la riparazione dell'autovettura Lancia Delta tg DV804WH di proprietà del A sostegno della pretesa creditoria, Pt_1 Parte_2
produceva una fattura (con indicazione delle riparazioni effettuate) ed una delega finalizzata alla riscossione diretta da parte di quest'ultimo, presso la Milano Assicurazioni S.p.A., tenuta al risarcimento del danno a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 16.04.2013. L'importo richiesto non veniva corrisposto dalla compagnia assicurativa poiché la stessa aveva ceduto senza autorizzazione alcuna, parte di tale credito alla per un presunto rapporto CP_1 creditorio tra quest'ultima ed il sig. Pt_1
In virtù di tale circostanza, il sig, riceveva il solo importo di € 203,22. Parte attrice Parte_2 in primo grado, a sostegno del credito vantato, produceva in giudizio, tra l'altro, un modello di delega alla liquidazione del danno e la fattura n. 18/2013. nel costituirsi nel Parte_1
giudizio di primo grado contestava la domanda attorea, evidenziando che i singoli interventi di riparazione di cui alla fattura non erano stati completamente eseguiti ma solo in parte.
[...]
deduceva che la propria autovettura del era stata riparata per un impegno di Parte_1 Pt_1 spese di € 700,44 (vds. preventivo datato 11/06/2013 Me.Li.ZA. snc).
Il evidenziava che, in ogni caso, l'importo avrebbe dovuto essere versato dalla Milano Pt_1
Assicurazioni tenuta a risarcire il danno e che la fattura prodotta in giudizio non era mai stata inviata al Il convenuto chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia Pt_1
ex art. 106 c.p.c. della Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di prime cure ammetteva la prova per testi capitolata da parte attrice e rigettava ogni richiesta formulata dal convenuto. All'udienza del 15.05.2015
compariva personalmente e proponeva ritualmente ex art. 221 c.p.c. querela Parte_1
di falso avente ad oggetto la sottoscrizione in bianco del modello di delega prodotto da parte attrice, sottoscrivendo in presenza del Giudice di Pace il verbale allegato. Tale querela di falso riguardava la circostanza che il documento-delega era stato firmato in bianco e successivamente riempito absque pactis. Il Giudice di prime cure, pur essendo stato sollecitato più volte dalla difesa del convenuto a proporre a norma del codice di rito atto di interpello ex art. 222 c.p.c., senza assumere alcuna determinazione sul punto, ritenendo la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni ed emetteva la sentenza oggi impugnata.
In diritto, parte appellante evidenziava che la fattura prodotta non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito ed evidenziava che il Giudice di Pace sulla querela di falso sollevata personalmente da parte convenuta aveva affermato che “… in merito alla sottoscrizione in bianco del documento attestante la delega di pagamento, la stessa è da ritenersi totalmente infondata e va rigettata. Da un'attenta analisi del testo del documento risulta che il Sig. al momento della sottoscrizione, poteva ben valutare ogni Parte_1
clausola scritta mentre risulta riempita a mano soltanto la parte anagrafica e la sottoscrizione non è stata oggetto di contestazione…”.
Parte appellante contestava che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere a norma degli artt. 221 e 22 c.p.c. In particolare, avrebbe dovuto procedere all'atto di interpello nei confronti di chi ha prodotto il documento oggetto della querela, con la conseguenza che se la parte che ha prodotto il documento non avesse avuto intenzione di avvalersene, il documento non sarebbe stato utilizzato. In caso contrario, il Giudice avrebbe dovuto sospendere il procedimento in corso e autorizzare la proposizione dell'azione inerente la querela di falso davanti al Tribunale competente.
Parte appellante contestava, inoltre, la mancata ammissione di CTU tecnica da parte del Giudice di prime cure che, invece, sarebbe stata necessaria al fine di verificare quali danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'odierno appellante, avesse effettivamente Parte_2
riparato.
contestava che il Giudice di Pace aveva violato l'art. 187 c.p.c. nella parte in Parte_1
cui aveva ritenuto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Parte appellante evidenziava, altresì, che aveva notificato al due distinti Parte_2 Pt_1
atti di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c., così, arrecando grave pregiudizio all'appellante. In ragione di ciò chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Tutto quanto sopra premesso, parte appellante formulava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, previa fissazione dell'udienza, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata atteso il fumus boni iuris nonché il danno grave ed irreparabile all'attività lavorativa dell'appellante. Ancora in via preliminare, vista la querela di falso, ritualmente proposta e depositata dal Sig.
, procedere all'atto di interpello previsto dall'art. 222 c.p.c. con ogni Parte_1
ulteriore conseguente statuizione.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dal Sig.
con atto di citazione del 04.06.2013, poiché totalmente infondata in fatto ed Parte_2
in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata e quale mezzo al fine, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, ove sarà ritenuto necessario e conducente, ammettere tutte le richieste già formulate nel giudizio di primo grado, ed in particolare voglia disporre CTU finalizzata ad accertare i lavori di riparazione realmente effettuati sull'autovettura Lancia Delta targata DV804WH di proprietà del Sig. , nonché l'importo relativo a seguito dell'incidente stradale Parte_1 verificatosi in data 16/04/2013”.
Si costituiva in giudizio l'appellato con comparsa di costituzione depositata il Parte_2
29.06.2018, deducendo che il Giudice di Pace aveva ampiamente motivato su tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dal in primo grado. Parte_1
In particolare, il Giudice di pace aveva osservato che “dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla prova testimoniale escussa – che è da ritenersi genuina ed attendibile in quanto priva di logiche contraddizioni, specifica e dettagliata – non contestata è la circostanza che il sig. ha effettuato i singoli interventi di riparazioni sulla Lancia Delta targata Parte_2
DV804WH…”.
Parte appellata osservava, quindi, che il Giudice di prime cure non aveva omesso alcunché nel motivare le eccezioni sollevate dall'appellante in relazione alla capacità probatoria della fattura commerciale.
Per quanto riguarda le eccezioni relative alla delega all'incasso presuntivamente firmata in bianco dal e successivamente compilata, osservava che la motivazione resa dal Giudice Pt_1
di Pace era esaustiva, avendo il Giudicante osservato che la delega risultava compilata a mano soltanto nella parte anagrafica e che la sottoscrizione non era stata oggetto di contestazione.
Quanto alla mancata autorizzazione alla chiamata del terzo in garanzia, parte appellata osservava che il Giudice di prime cure anche su tale aspetto aveva reso adeguata motivazione osservando che “i rapporti tra il sig. e la Milano Assicurazioni S.p.A. soggetto Pt_1
finanziatore del sig. sono irrilevanti e, comunque, non opponibili al sig. che Pt_1 Parte_2 ha diritto al pagamento della prestazione lavorativa effettuata”. Per quanto riguarda la mancata ammissione della ctu, il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto non meritevole di accoglimento tale richiesta in quanto l'istruttoria svolta aveva ampiamente documentato l'entità dei danni e delle riparazioni eseguite (indicate nella fattura in atti) attraverso l'assunzione della prova orale.
Parte appellata contestava, altresì, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora, osservando con particolare riguardo a quest'ultimo profilo che non aveva per nulla dimostrato e Parte_1
documentato la propria situazione patrimoniale.
Tutto quanto sopra premesso parte appellata formulava le seguenti conclusioni:
“Previo rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
n. 2324/17 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott. Francesco Palermo, in data
17 novembre 2017,
1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 2324/17 emessa da Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott. Francesco Palermo, in data 17 novembre 2017.
2. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
All'udienza del 13.09.2018, tenuta dal GOT, la causa veniva rinviata a successiva udienza.
Seguiva ulteriore rinvio per i medesimi motivi.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, il GI con ordinanza del 29.09.22
“rilevato che parte appellante ha dedotto di aver dichiarato in primo grado di proporre querela di falso in merito al modello di delega di pagamento allegato al n. 2 del fascicolo di parte attrice in primo grado ed ha eccepito che il Giudice di prime cure non ha interpellato la parte che ha prodotto il documento per appurare se essa intende avvalersene”, “considerato che
l'interpello deve essere rivolto alla parte personalmente o al suo procuratore speciale”, invitava parte appellata, per la successiva udienza, a chiarire se essa intendeva avvalersi o meno del documento indicato in parte motiva, riservandosi all'esito ogni valutazione sull'ammissibilità e la rilevanza della querela e sull'autorizzazione alla sua presentazione.
Alla successiva udienza era presente personalmente l'appellato sig. il quale Parte_2
dichiarava espressamente di volersi avvalere del modello di delega di pagamento allegato al n.
2 del fascicolo di parte attrice in primo grado che gli veniva esibito in visione. Con successiva ordinanza del 16.03.23, il GI “rilevato che l'appellato ha Parte_2
dichiarato espressamente di volersi avvalere del modello di delega di pagamento allegato al n.
2 del fascicolo di parte attrice in primo grado, come da verbale di udienza;
considerato che
la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art.
2702 cod. civ., solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto contra pacta;
ritenuto che
, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di una deduzione di riempimento avvenuto contra pacta;
ritenuto che
, pertanto, a fronte di un'ipotesi di riempimento "contra pacta" non sia esperibile la proposizione della querela di falso;
ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di c.t.u. tecnica formulata da parte appellante;
ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base dell'attività istruttoria già svolta e della documentazione in atti”, non autorizzava la presentazione della querela di falso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgeva in modalità cartolare ed il GI con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservava all'esito la decisione.
Il Tribunale osserva che il presente atto di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre osservare che alla prima udienza non è stata adottata determinazione espressa in merito alla richiesta ex art. 283 c.p.c. Tale richiesta, non reiterata da parte appellante nel corso dello svolgimento del processo, deve ritenersi implicitamente rigettata. Infatti, parte appellante a sostegno della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata si limitava ad affermare che l'odierno appellato gli aveva notificato due distinti atti di pignoramento di autoveicolo. Sennonchè, il pregiudizio dedotto difetta dei presupposti della gravità e irreparabilità, attesa le genericità delle deduzioni di parte appellante circa il pregiudizio arrecato eventualmente alle esigenze lavorative e l'assenza di documentazione volta a comprovare che si tratti, in ipotesi, dell'unica autovettura in uso all'appellante e/o al suo nucleo familiare.
Ciò premesso, occorre precisare che in corso di causa questo Tribunale dopo aver interpellato l'odierno appellato al fine di verificare se egli intendeva avvalersi del modello di delega sottoscritto da , non ha autorizzato la presentazione della querela di falso, Parte_1 ritenendo che, nel caso di specie, parte appellata si sia limitata ad una deduzione di riempimento avvenuto contra pacta.
Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto contra pacta.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 13 ottobre 1980, n. 5459) il principio secondo cui "La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto, atteso che l'abuso del riempitore, nella prima ipotesi, incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre, nella seconda ipotesi, si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato
(mandato ad scribendum), la quale implica solo non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare" (da ultimo, Cass. 1 settembre 2010, n. 18989).
Orbene, dall'esame del modello di delega allegato sin dal primo grado di giudizio da Parte_2
emerge che ha sottoscritto (circostanza non contestata) un modello di
[...] Parte_1
delega già dattiloscritto e precompilato in ogni sua parte, tranne l'indicazione dei dati anagrafici di ed e l'indicazione dell'importo di € 3.320,75 ed in cui Parte_1 Parte_2
espressamente , come da dichiarazione dattiloscritta e precompilata, delegava Parte_1
l'autocarrozzeria ad eseguire le riparazioni ed autorizzava l'impresa assicuratrice a versare l'importo all'autocarrozzeria. Inoltre, con dichiarazione precompilata ed inserita nello stesso modulo sottoscritto dal questi dichiarava quanto segue: “il sottoscritto si impegna Pt_1 peraltro a corrispondere al suddetto riparatore, l'importo delle riparazioni qualora non gli fosse pagato dall'Impresa di Assicurazioni”
Il Tribunale, pertanto, in applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra enunciati non ha autorizzato la presentazione della querela di falso, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di riempimento contra pacta che non integra una vera e propria falsità materiale, non incidendo sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, che è la condizione affinché la querela di falso sia esperibile. Infatti, la presenza di un accordo, sui contenuti in ordine al riempimento fa sì che nel procedimento di formazione della dichiarazione si possa determinare una mera disfunzione interna, la quale implica solo non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che sottoscrittore e primo prenditore intendevano dichiarare.
Ciò premesso, nel merito si osserva che il presente atto di appello è infondato.
L'odierno appellato a sostegno della pretesa creditoria ha allegato sin dal primo grado di giudizio, di essere titolare di un'autocarrozzeria e che in data 16.04.2013 a Reggio Calabria si era verificato un incidente tra l'autovettura Fiat Panda di proprietà di e Controparte_3
l'autovettura Lancia Delta tg. DV804WH di proprietà di ed assicurata con la Parte_1
Milano Assicurazioni S.p.A. denunciava il sinistro alla propria compagnia Parte_1 assicurativa e ricoverava la propria autovettura presso l'Autocarrozzeria dell'odierno appellato.
Successivamente, dopo la relativa perizia tecnica e dopo aver concordato telefonicamente il danno con la sig.ra addetta alla liquidazione sinistri della Milano Assicurazioni, in € Per_1
3.320,75 come da fattura emessa il 24.04.2013, sottoscriveva il modello di Parte_1
delega alla liquidazione del danno. Con tale atto il delegava a riscuotere Pt_1 Parte_2
tale somma. Sennonché la in data 2.05.2013 inviava a mezzo bonifico bancario CP_2 soltanto la somma di € 203,22, giustificando l'invio di tale ridotto importo con l'estinzione di un credito di € 3.016,78 vantato nei confronti di da parte di un'altra società Parte_1
finanziaria, tale Fin. Italia.
Il Tribunale osserva che nel corso del giudizio di primo grado gli esiti della prova orale, per come correttamente rilevato dal Giudice di Pace consentono di ritenere provata la pretesa creditoria di . Il Giudice di Pace non ha, quindi, ritenuto fondata la domanda Parte_2
attorea esclusivamente sulla base della fattura n. 18 del 24.04.2013 allegata da Parte_2
in cui sono analiticamente indicati i singoli interventi di riparazione, ma ha compiutamente valutato il complessivo quadro probatorio acquisito in corso di giudizio.
Sul punto, ha valorizzato il contenuto delle prove testimoniali specifiche e non contraddittorie in merito alla ricostruzione della vicenda. In specie, il teste escusso all'udienza Testimone_1
del 16.10.2014 ha confermato che ha ricoverato la propria autovettura Parte_1 incidentata presso l'Autocarrozzeria di Occhibelli Fiore. Inoltre, il teste CP_4 Tes_2
ha affermato di conoscere i fatti di causa “perché ero presente quando il sig. ha
[...] Pt_1
portato la sua autovettura alla carrozzeria Il Sig. ha chiesto un preventivo Parte_2 Pt_1 al sig. per la riparazione dell'autovettura”. Il teste ha poi confermato la circostanza Parte_2 di cui alla lett. e) dell'atto di citazione secondo cui dopo la perizia tecnica e dopo aver concordato il danno con la sig.ra addetta alla liquidazione sinistri della Per_1 CP_2 per l'importo di € 3.320,75, per come indicato nella fattura n. 18 emessa il 24.04.2013, il Pt_1 sottoscriveva l'allegato modello di delega alla liquidazione del danno, delegando Parte_2
alla riscossione di tale somma presso la (compagnia alla quale era stata inviata CP_2
copia della suddetta fattura).
Inoltre, l'allegato modello di delega sottoscritto dal e di cui parte appellata ha Pt_1
espressamente affermato di volersi avvalere. reca la dichiarazione espressa (precompilata e dattiloscritta) da parte dell'appellante di impegnarsi a corrispondere al riparatore l'importo delle riparazioni qualora non gli fosse pagato dall'Impresa di Assicurazione.
A fronte di tale complessivo quadro probatorio, l'odierno appellante si è Parte_1
limitato a contestare che gli interventi di riparazione effettivamente eseguiti non sarebbero stati tutti quelli di cui alla fattura in contestazione. Tuttavia, non ha fornito a sostegno di tale assunto alcun elemento di prova né precostituita né costituenda. Con la conseguenza che anche un'eventuale CTU si sarebbe rivelata meramente esplorativa.
ha confermato, quindi, di aver ricoverato la propria autovettura presso Parte_1
l'autocarrozzeria di e che questi abbia provveduto alle riparazioni, ma contesta Parte_2
che le riparazioni effettivamente eseguite non sarebbero tutte quelle di cui alla fattura in contestazione ma soltanto alcune. Sennonchè tale circostanza è rimasta una mera affermazione priva di riscontro probatorio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il presente atto di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda le spese di lite, seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di pace n. 2324/2017 (n. RG 2783/13) emessa il 17.11.2017 e depositata il 21.11.2017; 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Reggio Calabria, li 12/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta