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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 610/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Kennedy n. 133 presso lo studio dell'Avv. Sergio Alfano che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti,
resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2025 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato servizio, nella qualità di docente a tempo determinato, alle dipendenze del negli anni Controparte_1 scolastici indicati in ricorso.
Lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo
DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) e chiedeva, pertanto, la condanna del
[...]
alla relativa liquidazione. Controparte_1
Nella resistenza del , all'udienza del 13 Controparte_1 maggio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Taranto, hanno chiarito che:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, risulta in atti che parte ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi:
- Nell'anno scolastico 2021/2022 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2022/2023 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2023/2024 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2024/2025 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno. Per l'anno scolastico 2020/2021 non sussiste, invece, il diritto alla
Carta docente, dal momento che parte ricorrente non ha ricevuto incarichi annuali o incarichi fino al termine delle attività didattiche.
Dalla documentazione in atti si evince piuttosto che parte ricorrente ha ricevuto solo incarichi temporanei, in relazione ai quali, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, non sorge né il diritto all'erogazione della Carta docente né il diritto al risarcimento del danno.
Alla stregua dei parametri individuati dalla Cassazione, non si è qui in presenza di un “lavoro identico o simile” a quello del docente a tempo indeterminato, e quindi di un “medesimo dato temporale”, tale da involgere il profilo del sostegno alla “didattica annua” e conseguentemente il principio di parità di trattamento. Non è possibile, infatti, ritenere che per tale annualità la ricorrente abbia reso una prestazione lavorativa “pienamente comparabile” e meritevole di un trattamento formativo analogo, tenuto conto del nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione del beneficio in questione e dimensione annuale derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Sul punto si fa presente che la S.C. con decreto n. 7254/2024 del 19 marzo 2024, nel dichiarare inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara, ha precisato che la sentenza n. 29961/2023, pur non affrontando “funditus” la questione delle supplenze temporanee, offre già linee guida orientative per interpretare i singoli casi concreti, e ha riportato i passi in cui ha già affermato che “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso” e che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee non
è idoneo di per sé il dato normativo dei 180 giorni.
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio come docente alle dipendenze del - ad CP_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Nessuna decadenza dal beneficio si è verificata in ragione della mancata richiesta nei termini di legge. Argomentando diversamente, ne deriverebbe un cortocircuito logico ove si pretendesse la registrazione sull'applicazione web dedicata ad un beneficio da parte di un soggetto che ne risulta escluso e che tale beneficio pretende di vedersi riconosciuto con l'attuale ricorso.
Il deve essere, dunque, Controparte_1 condannato ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda attorea e la conseguente reciproca soccombenza ne giustificano l'integrale compensazione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, la reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 31288/2019; Cass. n.
26918/2018; Cass. n. 1572/2018), deve essere ravvisata, sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta;
e ciò tanto allorché, come nel caso in esame, essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. Cass. n.
24724/2019; Cass. n. 21564/2018; Cass. n. 8458/2018; Cass.
7045/2018; Cass. n. 5313/2018; Cass. n. 1945/2018; Cass. n.
1576/2018; Cass. n. 127/2018; Cass. n. 31151/2017; Cass. n.
21569/2017; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 22871/2015; Cass. n.
21684/2013; Cass. n. 901/2012; Cass. n. 22381/2009).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna il ad erogare a parte ricorrente la Controparte_1 prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino