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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2873/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TT RA e dell'avv.to MERLO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MERLO CRISTINA e dell'avv.to MERLO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SS (TV) il
31/08/2002, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: nata a [...] il Persona_1
26/05/2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “ 1. Dichiarare la separazione dei coniugi
[...]
, C.F. , nata il [...] in [...]À DI Pt_1 C.F._1
IA (VE) e residente in [...] /F, SAN STINO DI
LIVENZA (VE), e C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
14/12/1971 in SAN STINO DI LIVENZA (VE) ed ivi residente in via San
Francesco D'Assisi n. 1 /F - matrimonio concordatario contratto nel Comune di
SS (TV) in data 31.8.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SS al progressivo n. 6 – p.
II, s. A dell'anno 2002 alle seguenti
CONDIZIONI
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
3. La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
vivrà con la madre, nella residenza che la stessa ha individuato in Viale Trieste
n. 56, San Stino di Livenza. La casa familiare sita in via San Francesco D'Assisi
n. 1 /F, San Stino di Livenza (VE), resterà nella disponibilità del signor
. CP_1
4. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia mediante versamento alla signora dell'importo di Per_1 Parte_1
€ 300,00 (Euro trecento/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data del rilascio della casa coniugale, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Pordenone. I versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
[...]. L'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà
percepito interamente dalla signora Parte_1
5. Quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della
2 crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, la signora cederà al signor Parte_1 CP_1
la piena proprietà della quota di sua spettanza pari al 50% dei
[...]
seguenti beni immobili siti nel Comune di San Stino di Livenza, così di seguito identificati al catasto fabbricati del Comune di San Stino di Livenza:
Foglio 24, M.N. 507 sub 3, Via Mazzolari, Piano S1-T-1-2, Cat. A/2, Cl. 3, vani
6,5, Sup. cat. Mq. 147, rendita catastale € 386,05;
Foglio 24, M.N. 507 sub 2, Via Mazzolari, Piano S1, Cat. C/6, Cl. 8, vani 6,5,
Cons. Mq. 30, Sup. cat. Mq. 35, rendita catastale € 57,33.
La predetta cessione avverrà a fronte della corresponsione da parte del signor e a favore della signora della somma complessiva di € CP_1 Pt_1
52.197,50= (tenuto conto del valore dell'immobile pari ad € 150.000, del mutuo residuo pari ad € 17.805= a maggio 2025, nonché del debito della signora Pt_1
nei confronti del signor di € 13.900 per l'acquisto della vettura di cui CP_1
in premessa). Tale somma verrà corrisposta: quanto ad € 24.000, già versati a mezzo bonifico bancario in data 19.5.2025; quanto ad € 28.197,50=, quale saldo,
al momento del rogito di cui infra.
I coniugi si impegnano a formalizzare la sopra indicata cessione innanzi al
Notaio che verrà consensualmente individuato entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di omologa di separazione, con spese notarili, regolarità
catastale ed urbanistica nonché costo dell'APE a carico del signor . CP_1
In relazione al mutuo cointestato ancora in essere acceso presso la Unicredit
Banca Spa con scadenza il 5.2027, e con residuo ad oggi di € 17.805=, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo: a partire dalla data del rogito il signor si accolla l'integrale pagamento del mutuo residuo e si Controparte_1
impegna ad ottenere, adoperandosi in ogni modo e con ogni mezzo richiesto dall'Istituto di credito, la liberazione della signora e da parte Parte_1
della Banca erogatrice;
l'accollo verrà formalizzato anche in sede di rogito per
3 la cessione dell'immobile di cui al presente punto.
Eventuali imposte e tasse maturate dal rogito notarile e di competenza del signor saranno a carico di quest'ultimo. I coniugi si danno CP_1
reciprocamente atto che la sopra citata cessione trova ragione e causa nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali in sede di separazione personale dei coniugi e chiedono che, agli effetti fiscali, il predetto trasferimento di proprietà immobiliare venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e di quanto stabilito da
C. Cost. n. 154 del 10.05.1999.
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti;
8. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
9. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. spese legali compensate fra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 13/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le
4 condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in SS (TV), in data
[...]
31/08/2002;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CESSALTO (TV) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002, atto n. 6, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2873/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TT RA e dell'avv.to MERLO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MERLO CRISTINA e dell'avv.to MERLO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SS (TV) il
31/08/2002, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: nata a [...] il Persona_1
26/05/2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “ 1. Dichiarare la separazione dei coniugi
[...]
, C.F. , nata il [...] in [...]À DI Pt_1 C.F._1
IA (VE) e residente in [...] /F, SAN STINO DI
LIVENZA (VE), e C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
14/12/1971 in SAN STINO DI LIVENZA (VE) ed ivi residente in via San
Francesco D'Assisi n. 1 /F - matrimonio concordatario contratto nel Comune di
SS (TV) in data 31.8.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SS al progressivo n. 6 – p.
II, s. A dell'anno 2002 alle seguenti
CONDIZIONI
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
3. La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
vivrà con la madre, nella residenza che la stessa ha individuato in Viale Trieste
n. 56, San Stino di Livenza. La casa familiare sita in via San Francesco D'Assisi
n. 1 /F, San Stino di Livenza (VE), resterà nella disponibilità del signor
. CP_1
4. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia mediante versamento alla signora dell'importo di Per_1 Parte_1
€ 300,00 (Euro trecento/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data del rilascio della casa coniugale, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Pordenone. I versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
[...]. L'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà
percepito interamente dalla signora Parte_1
5. Quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della
2 crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, la signora cederà al signor Parte_1 CP_1
la piena proprietà della quota di sua spettanza pari al 50% dei
[...]
seguenti beni immobili siti nel Comune di San Stino di Livenza, così di seguito identificati al catasto fabbricati del Comune di San Stino di Livenza:
Foglio 24, M.N. 507 sub 3, Via Mazzolari, Piano S1-T-1-2, Cat. A/2, Cl. 3, vani
6,5, Sup. cat. Mq. 147, rendita catastale € 386,05;
Foglio 24, M.N. 507 sub 2, Via Mazzolari, Piano S1, Cat. C/6, Cl. 8, vani 6,5,
Cons. Mq. 30, Sup. cat. Mq. 35, rendita catastale € 57,33.
La predetta cessione avverrà a fronte della corresponsione da parte del signor e a favore della signora della somma complessiva di € CP_1 Pt_1
52.197,50= (tenuto conto del valore dell'immobile pari ad € 150.000, del mutuo residuo pari ad € 17.805= a maggio 2025, nonché del debito della signora Pt_1
nei confronti del signor di € 13.900 per l'acquisto della vettura di cui CP_1
in premessa). Tale somma verrà corrisposta: quanto ad € 24.000, già versati a mezzo bonifico bancario in data 19.5.2025; quanto ad € 28.197,50=, quale saldo,
al momento del rogito di cui infra.
I coniugi si impegnano a formalizzare la sopra indicata cessione innanzi al
Notaio che verrà consensualmente individuato entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di omologa di separazione, con spese notarili, regolarità
catastale ed urbanistica nonché costo dell'APE a carico del signor . CP_1
In relazione al mutuo cointestato ancora in essere acceso presso la Unicredit
Banca Spa con scadenza il 5.2027, e con residuo ad oggi di € 17.805=, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo: a partire dalla data del rogito il signor si accolla l'integrale pagamento del mutuo residuo e si Controparte_1
impegna ad ottenere, adoperandosi in ogni modo e con ogni mezzo richiesto dall'Istituto di credito, la liberazione della signora e da parte Parte_1
della Banca erogatrice;
l'accollo verrà formalizzato anche in sede di rogito per
3 la cessione dell'immobile di cui al presente punto.
Eventuali imposte e tasse maturate dal rogito notarile e di competenza del signor saranno a carico di quest'ultimo. I coniugi si danno CP_1
reciprocamente atto che la sopra citata cessione trova ragione e causa nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali in sede di separazione personale dei coniugi e chiedono che, agli effetti fiscali, il predetto trasferimento di proprietà immobiliare venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e di quanto stabilito da
C. Cost. n. 154 del 10.05.1999.
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti;
8. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
9. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. spese legali compensate fra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 13/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le
4 condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in SS (TV), in data
[...]
31/08/2002;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CESSALTO (TV) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002, atto n. 6, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
5 Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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