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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 30.9.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. dall'avv.
Vito Carabotta presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla via Zara n. 20
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Corrado De Angelis ed
Erminio Caringi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Terracina alla piazza della Repubblica n. 44.
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 5928/2021, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla Controparte_1 [...]
l pagamento della somma complessiva di euro 33.877,43 oltre Parte_1 interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute, relative a contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli, con relativo estratto autentico notarile.
Con d.i. 2092/2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, eccepiva Parte_1 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di
Monza; nel merito, deduceva l'inesatta esecuzione dell'obbligazione, per essere la fornita merce priva dei requisiti essenziali di freschezza e qualità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
[...
affermando la corretta competenza del Tribunale di Latina in quanto foro di adempimento dell'obbligazione; nel merito deduceva l'avvenuta consegna della merce e la mancanza di prova dei vizi contestati.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opponente, espletata prova testimoniale, all'udienza del 30.9.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, l'art. 20 c.p.c. stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione, è facoltativamente competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
La giurisprudenza ha precisato che devono considerarsi, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., come da adempiere al domicilio del creditore le obbligazioni liquide, ossia delle quali il
- 2 - titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, riducendosi sostanzialmente ai casi di incontestazione o accertamento giudiziale, condizione di liquidità che sussiste nel caso de quo, essendo l'importo determinato nelle fatture versate in atti. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n. 17989).
Orbene, essendo il creditore opposto sedente nel comune di San Felice
Circeo sin dal momento dell'emissione e scadenza delle fatture in atti, la competenza del Tribunale di Latina deve essere affermata.
Nel merito l'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture in formato elettronico.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Invero parte opponente non ha contestato l'effettiva consegna della merce né l'importo delle fatture in atti.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'opponente-convenuto in senso sostanziale
è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica, determinando la
- 3 - superfluità della prova sui tali circostanze di fatto (Cass. 19896/2015).
Parte opponente si è limitata ad eccepire i vizi di parte della fornitura, affermando la carenza di qualità della merce e dell'assoluta freschezza e idoneità alla vendita, trattandosi nel caso di specie di fornitura di angurie, tanto che sarebbero state rifiutate dal destinatario finale.
Orbene sul piano processuale, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Uguale criterio di riparto degli oneri assertivi deve considerarsi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (tale orientamento ha trovato conferma in molte pronunce, tra le molte cfr. Cass. sent. n. 982 del 2002; Cass. sent. n.13925 del 2002; Cass. sent. n. 2387 del 2004; Cass. sent. n. 8615 del 2006; Cass. sent.
n.13674 del 2006).
Era, pertanto, onere del debitore opponente, che eccepiva l'esistenza di vizi nella fornitura, offrirne la prova.
Orbene, parte opponente ha dedotto che, successivamente alla consegna e alla vendita dei prodotti a terzi, questi ultimi hanno lamentato vizi qualitativi, versando in atti mail di denuncia dei detti vizi (cfr. all.ti alla memoria ex art. 183 VI c c.p.c.).
Tuttavia, all'esito del giudizio non è risultata provata l'esistenza di vizi al momento della consegna della merce tra le parti, né è emersa la prova che i
- 4 - vizi riguardassero le angurie oggetto della fornitura di cui alle fatture azionate.
Ed infatti il teste ha riferito che “la cooperativa ha Testimone_1 fornito la nel periodo di luglio ed agosto di angurie. Le stesse Parte_1 provenivano dalla , essendo l'unica che aveva la Controparte_2 coltivazione di angurie nel periodo richiesto. Preciso che la CP_2 non è socia conferitrice della Ero presente quando abbiamo CP_1 caricato i camion della con i prodotti della . … erano Pt_1 Parte_2 circa 15 camion completi… Ricordo che la effettuava il controllo Pt_1 quando arrivavano a . Dei 15 camion uno è stato contestato e rimandato Pt_1 indietro. … Il camion in oggetto non è stato fatturato alla Milano… ricordo che per telefono una settimana dopo dal carico il titolare della mi Pt_1 chiamò e si lamentò che i cocomeri si erano riscaldati nel camion. Non mi specificò che tipo di danno o vizi si erano verificati.”
Degli asseriti vizi non è emersa contestazione certa (riferisce il teste
“Non mi specificò che tipo di danno o vizi si erano verificati”) in ordine alla specificità della stessa, non risultando, quindi, provato in che termini l'opponente si sarebbe lamentato della asserita mancanza di qualità richiesta, risultando dallo scambio mail una generica contestazione per “merce molto matura”, “ha preso una botta di caldo”, tutte circostanze generiche e non idonee ad individuare uno specifico difetto della merce che, in ogni caso, dalle foto versate in atti sembra interessare una esigua parte del carico essendo oltretutto emerso che un intero camion sia stato ritirato dalla opposta e non fatturato.
La circostanza che le contestazioni siano pervenute dopo la vendita e la distribuzione della merce, in assenza di prova della presenza dei vizi nell'immediatezza del carico effettuato dall'opposta, comporta, pertanto, che non sia possibile ricondurne l'eziologia ad una condotta inadempiente della opposta, essendo emerso che le prime generiche rimostranze telefoniche avvennero dopo circa una settimana dalla consegna della merce.
Da tutto quanto sopra, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio,
- 5 - gravante su parte opponente, circa l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato.
Inammissibile è la prova testimoniale articolata da parte opponente in quanto generica e non finalizzata alla prova specifica di fatti rilevanti (“Vero è che la merce fornita ed inviata a mezzo autocarro era priva dei requisiti previsti?”, “Vero è che i destinatari finali hanno rifiutato la merce, siccome inidonea all'uso per cui era stata acquistata?”), non essendo possibile dall'esame del capitolato di prova in alcun modo individuare, le tipologie di vizi contestati, né per relationem.
Secondo il Supremo Collegio, la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18).
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, di guisa che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Civ., n. 14364/18,
Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537).
“L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei
- 6 - difensori”. (Cass. 11765/2019).
Non colgono nel segno le censure sollevate circa la legittimazione, posto che la fornitura era effettuata dall'opposta, non rilevando dove la stessa abbia reperito le merci, avendo assolto all'impegno assunto con la controparte di effettuare le forniture nel periodo pattuito.
Priva altresì di rilevanza è la contestazione circa forma del contratto;
a tal proposito va infatti precisato come, per constante interpretazione dell'art. 62
d.l. 1/2012 ratione temporis applicabile (recepita nel successivo d.lgs 8 novembre 2021, n. 198), per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari. In sostanza, anche una e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono validamente integrare la forma scritta. In ogni caso, quando il contratto di cessione è costituito dal documento di trasporto o dalla fattura, questi devono altresì riportare la dicitura “assolve gli obblighi di cui art. 62, comma 1, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27”, come risulta dai ddt versati in atti.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte
- 7 - Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass.
Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 2092/2021, emesso dal Tribunale di Latina in data 17.11.2021, che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 30.9.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. dall'avv.
Vito Carabotta presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla via Zara n. 20
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Corrado De Angelis ed
Erminio Caringi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Terracina alla piazza della Repubblica n. 44.
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 5928/2021, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla Controparte_1 [...]
l pagamento della somma complessiva di euro 33.877,43 oltre Parte_1 interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute, relative a contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli, con relativo estratto autentico notarile.
Con d.i. 2092/2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, eccepiva Parte_1 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di
Monza; nel merito, deduceva l'inesatta esecuzione dell'obbligazione, per essere la fornita merce priva dei requisiti essenziali di freschezza e qualità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
[...
affermando la corretta competenza del Tribunale di Latina in quanto foro di adempimento dell'obbligazione; nel merito deduceva l'avvenuta consegna della merce e la mancanza di prova dei vizi contestati.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opponente, espletata prova testimoniale, all'udienza del 30.9.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, l'art. 20 c.p.c. stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione, è facoltativamente competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
La giurisprudenza ha precisato che devono considerarsi, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., come da adempiere al domicilio del creditore le obbligazioni liquide, ossia delle quali il
- 2 - titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, riducendosi sostanzialmente ai casi di incontestazione o accertamento giudiziale, condizione di liquidità che sussiste nel caso de quo, essendo l'importo determinato nelle fatture versate in atti. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n. 17989).
Orbene, essendo il creditore opposto sedente nel comune di San Felice
Circeo sin dal momento dell'emissione e scadenza delle fatture in atti, la competenza del Tribunale di Latina deve essere affermata.
Nel merito l'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture in formato elettronico.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Invero parte opponente non ha contestato l'effettiva consegna della merce né l'importo delle fatture in atti.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'opponente-convenuto in senso sostanziale
è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica, determinando la
- 3 - superfluità della prova sui tali circostanze di fatto (Cass. 19896/2015).
Parte opponente si è limitata ad eccepire i vizi di parte della fornitura, affermando la carenza di qualità della merce e dell'assoluta freschezza e idoneità alla vendita, trattandosi nel caso di specie di fornitura di angurie, tanto che sarebbero state rifiutate dal destinatario finale.
Orbene sul piano processuale, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Uguale criterio di riparto degli oneri assertivi deve considerarsi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (tale orientamento ha trovato conferma in molte pronunce, tra le molte cfr. Cass. sent. n. 982 del 2002; Cass. sent. n.13925 del 2002; Cass. sent. n. 2387 del 2004; Cass. sent. n. 8615 del 2006; Cass. sent.
n.13674 del 2006).
Era, pertanto, onere del debitore opponente, che eccepiva l'esistenza di vizi nella fornitura, offrirne la prova.
Orbene, parte opponente ha dedotto che, successivamente alla consegna e alla vendita dei prodotti a terzi, questi ultimi hanno lamentato vizi qualitativi, versando in atti mail di denuncia dei detti vizi (cfr. all.ti alla memoria ex art. 183 VI c c.p.c.).
Tuttavia, all'esito del giudizio non è risultata provata l'esistenza di vizi al momento della consegna della merce tra le parti, né è emersa la prova che i
- 4 - vizi riguardassero le angurie oggetto della fornitura di cui alle fatture azionate.
Ed infatti il teste ha riferito che “la cooperativa ha Testimone_1 fornito la nel periodo di luglio ed agosto di angurie. Le stesse Parte_1 provenivano dalla , essendo l'unica che aveva la Controparte_2 coltivazione di angurie nel periodo richiesto. Preciso che la CP_2 non è socia conferitrice della Ero presente quando abbiamo CP_1 caricato i camion della con i prodotti della . … erano Pt_1 Parte_2 circa 15 camion completi… Ricordo che la effettuava il controllo Pt_1 quando arrivavano a . Dei 15 camion uno è stato contestato e rimandato Pt_1 indietro. … Il camion in oggetto non è stato fatturato alla Milano… ricordo che per telefono una settimana dopo dal carico il titolare della mi Pt_1 chiamò e si lamentò che i cocomeri si erano riscaldati nel camion. Non mi specificò che tipo di danno o vizi si erano verificati.”
Degli asseriti vizi non è emersa contestazione certa (riferisce il teste
“Non mi specificò che tipo di danno o vizi si erano verificati”) in ordine alla specificità della stessa, non risultando, quindi, provato in che termini l'opponente si sarebbe lamentato della asserita mancanza di qualità richiesta, risultando dallo scambio mail una generica contestazione per “merce molto matura”, “ha preso una botta di caldo”, tutte circostanze generiche e non idonee ad individuare uno specifico difetto della merce che, in ogni caso, dalle foto versate in atti sembra interessare una esigua parte del carico essendo oltretutto emerso che un intero camion sia stato ritirato dalla opposta e non fatturato.
La circostanza che le contestazioni siano pervenute dopo la vendita e la distribuzione della merce, in assenza di prova della presenza dei vizi nell'immediatezza del carico effettuato dall'opposta, comporta, pertanto, che non sia possibile ricondurne l'eziologia ad una condotta inadempiente della opposta, essendo emerso che le prime generiche rimostranze telefoniche avvennero dopo circa una settimana dalla consegna della merce.
Da tutto quanto sopra, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio,
- 5 - gravante su parte opponente, circa l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato.
Inammissibile è la prova testimoniale articolata da parte opponente in quanto generica e non finalizzata alla prova specifica di fatti rilevanti (“Vero è che la merce fornita ed inviata a mezzo autocarro era priva dei requisiti previsti?”, “Vero è che i destinatari finali hanno rifiutato la merce, siccome inidonea all'uso per cui era stata acquistata?”), non essendo possibile dall'esame del capitolato di prova in alcun modo individuare, le tipologie di vizi contestati, né per relationem.
Secondo il Supremo Collegio, la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18).
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, di guisa che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Civ., n. 14364/18,
Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537).
“L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei
- 6 - difensori”. (Cass. 11765/2019).
Non colgono nel segno le censure sollevate circa la legittimazione, posto che la fornitura era effettuata dall'opposta, non rilevando dove la stessa abbia reperito le merci, avendo assolto all'impegno assunto con la controparte di effettuare le forniture nel periodo pattuito.
Priva altresì di rilevanza è la contestazione circa forma del contratto;
a tal proposito va infatti precisato come, per constante interpretazione dell'art. 62
d.l. 1/2012 ratione temporis applicabile (recepita nel successivo d.lgs 8 novembre 2021, n. 198), per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari. In sostanza, anche una e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono validamente integrare la forma scritta. In ogni caso, quando il contratto di cessione è costituito dal documento di trasporto o dalla fattura, questi devono altresì riportare la dicitura “assolve gli obblighi di cui art. 62, comma 1, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27”, come risulta dai ddt versati in atti.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte
- 7 - Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass.
Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 2092/2021, emesso dal Tribunale di Latina in data 17.11.2021, che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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