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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11814 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 23/10/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 1140 / 2025 tra avv.IMPROTA Parte_1
NC e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) sin dalla data della revisione L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti (- esiti di malformazioni cardiovascolari e viscerali chirurgicamente corretti, con residue anomalie del ritmo cardiaco, in isomerismo sinistro e Azygos continuation;
- bronchiti recidivanti con sintomatologia asmatiforme in attuale obiettività polmonare negativa con farmaci in uso (saturazione di ossigeno al 100% e torace con ventilazione normale); - verosimile, non documentato, lieve disturbo dell'attenzione; - miopia elevata corretta con lenti in uso) Tali condizioni, parametrandole alla fascia di età del minore, non determinano, secondo il ctu i presupposti clinici e medico - legali per il riconoscimento, ex art 1, L. 11 febbraio 1980, n.18, dell'indennità di accompagnamento. Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento, con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate. delle proprie determinazioni. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali .
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento. Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo parte ricorrente dichiarato in ricorso un reddito reddito familiare superiore a quello previsto dalla legge ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento dei compensi di lite a favore dell' che liquida in complessivi € 2.884,50 oltre oneri di legge. CP_1
Pone definitivamente a carico dei ricorrenti in solido le spese di ctu liquidate con separato decreto .
Il Giudice