Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 209/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Giudice Dott. Maria Cristina Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 209 R. G. dell'anno 2025
tra
C.F. 1 ), nata a [...] i 06/12/1980 Parte 1 (C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA FABRIZI, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
'Parte 2 nato a [...] il [...], rappresentato e (C.F. C.F. 2
difeso dall'Avv. CINZIA FABRIZI, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
P.M.,
- intervenuto -
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia il tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 13/09/2008 avanti a ministro di culto cattolico,
trascritto alla parte II Serie A n° 47 dell'anno 2008 alle seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa della madre, trascorrendo equamente i tempi con gli stessi.
Il minore rimarrà con la madre il giovedì e il martedì, con il padre lunedì e mercoledì, i fine settimana (comprendenti i giorni di venerdì, sabato e domenica) alternati di settimana in settimana tra la dimora del padre e quella della madre.
I genitori manifestano reciproca disponibilità a variare i giorni e gli orari da trascorrere con il figlio in base alle prioritarie esigenze scolastiche e sportive dello stesso.
Verranno di volta in volta concordati i periodi relativi alle festività pasquali, natalizie e le ferie estive.
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in maniera diretta nei giorni di permanenza stabiliti, non rendendosi pertanto necessario quantificare l'erogazione di assegno di mantenimento, considerato che è sostanzialmente uguale il numero di giorni di affido a madre e padre nell' arco dell'anno.
Le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% ciascuno cioe' le spese mediche e specificatamente quelle dentistiche, quelle non coperte dal SSN (compresi i medicinali da banco), i ticket e quelle specialistiche concordate, salvo la necessità e l'urgenza, le spese scolastiche, vacanze studio e/o sportive le spese ricreative, educative e sportive concordate.
4. I coniugi danno altresi' atto di essere allo stato economicamente indipendenti e di non aver reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento;
la sig.ra Parte_1 è titolare di un negozio di erboristeria e il sig. Pt 2 attualmente non ha stabile occupazione, percepisce un contributo mensile di 500,00 € da parte del padre, è proprietario di un immobile a Milano, non effettua dichiarazione dei redditi (ved. all. docc. dichiarazioni dei redditi della sig.ra [...]
Pt 1 )
5. La casa famigliare già di proprietà della moglie ubicata in Cannobio, Via Vittorio Emanuele
26 rimane assegnata alla sig.ra Parte 1 con facoltà per il sig. Pt 2 di asportare tutti i beni di sua proprietà e gli effetti personali.
6.L'autovettura Fiat Panda 4x4 già intestata alla moglie rimane di sua proprietà esclusiva, cosi' come la Fiat Panda 4x4 intestata al marito rimane di sua proprietà esclusiva.
-Non vi sono altri beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio" Motivi della decisione
Con ricorso in data 30/01/2025, Parte_1 e Parte 2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/09/2008 in Valenzano (BA).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 13.9.1008 nel comune di
Valenzano (BA) e si sono separati consensualmente, giusta sentenza n° 12/2024 del
19/03/2024, pubbl. il 20/03/2024 RG n. 161/2024, passata in giudicato il 27.4.2024 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e non hanno reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento;
la sig.ra Parte_1 è titolare di un negozio di erboristeria e il sig. Pt 2 attualmente non ha stabile occupazione, percepisce un contributo mensile di 500,00 €. da parte del padre, è proprietario di un immobile a Milano, non effettua dichiarazione dei redditi.
Va dato atto, inoltre, che l'autovettura Fiat Panda 4x4 già intestata alla moglie rimarrà di sua proprietà esclusiva, così come la Fiat Panda 4x4 intestata al marito rimarrà di sua proprietà esclusiva.
Si dà atto, infine, che non vi sono altri beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione, e che le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e
Parte_2 in Valenzano (BA) il 13.9.2008, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n° 47 parte II Serie A dell'anno 2008 affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa della madre;
il minore rimarrà con la madre il giovedì e il martedì, con il padre lunedì
e mercoledì, i fine settimana (comprendenti i giorni di venerdì, sabato e domenica) alternati di settimana in settimana tra la dimora del padre e quella della madre.
I genitori potranno variare i giorni e gli orari da trascorrere con il figlio in base alle prioritarie esigenze scolastiche e sportive dello stesso.
Verranno di volta in volta concordati i periodi relativi alle festività pasquali, natalizie e le ferie estive.
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio in maniera diretta nei giorni di permanenza stabiliti.
Le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% ciascuno intendendosi come tali le spese mediche e specificatamente quelle dentistiche, quelle non coperte dal SSN
(compresi i medicinali da banco), i ticket e quelle specialistiche concordate, salvo la necessità e l'urgenza, le spese scolastiche, vacanze studio e/o sportive le spese ricreative, educative e sportive concordate. assegna la casa famigliare già di proprietà della moglie ubicata in Cannobio, Via Vittorio
Emanuele 26 in uso alla medesima, con facoltà per il Pt 2 di asportare tutti i beni di sua proprietà e gli effetti personali.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 12/05/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco