Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1010 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCECA RICCARDO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: reddito di cittadinanza, indebito.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 24/04/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso depositato in data 17/06/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'ente di CP_1
previdenza del 27.02.2023 che ha richiesto, a seguito di revoca della prestazione assistenziale reddito di cittadinanza, la restituzione dei pagamenti effettuati da maggio a settembre 2022, pari a euro 3316,10.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito che ai fini del reddito di cittadinanza gli aspetti ostativi al riconoscimento per i nuclei monocomponente, composti da soggetto infraseienne privo di redditi, subiscono eccezioni ,ossia in caso si
“soggetto privo di rapporto con i genitori previo accertamento giudiziale”.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, evidenziando il
1
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, così dispone: “3. Il Rdc e' riconosciuto dall ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, CP_1
l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al CP_1
comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o CP_1
maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell avvengono CP_1
entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi.
A tal fine l' rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il CP_1
tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' , al quale è tempestivamente comunicato l'esito CP_1
2 delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma
1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione CP_1
dell'Istituto.
4-ter. L' comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai CP_1
sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all' attraverso la CP_1
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' . Durante il decorso di tale CP_1
termine il pagamento delle somme è sospeso.
Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all' , il pagamento delle somme e' comunque disposto. Il responsabile CP_1
del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, prevede che “15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo emerge che, mentre l' è responsabile in via CP_1
primaria dei provvedimenti di concessione del beneficio, spetta ai comuni la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti di residenza e domicilio.
3 Tanto premesso, in ordine ai requisiti per l'accesso alla prestazione, va richiamato l'art. 2, d.l. n. 4/2019, il quale elenca requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (lettera a), requisiti reddituali e patrimoniali (lettera b), mancato godimento di alcune categorie di beni mobili durevoli (lettera c), assenza di misure cautelari penali personali e di condanne penali definitive (lettera c bis).
Nel caso di specie, l'unico requisito specificamente contestato dall' è quello CP_1
della residenza, negando l'esistenza di un valido nucleo familiare monoparentale.
La norma di riferimento è contenuta nell'art 2 comma 5, lett B del D.l. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019 , secondo cui “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non
è coniugato e non ha figli”.
Tale norma quindi esclude che possa costituirsi, ai fini del diritto al reddito di cittadinanza, un nucleo familiare a se stante da parte di un soggetto maggiorenne, ma di età inferiore a 26 anni, privo di redditi (o con redditi insufficienti per non essere fiscalmente a carico dei genitori) nonché non coniugato o privo di prole, come nel caso in esame, reddito inferiore a euro 4.000,00 (cfr. all dell'Isee CP_1
della ricorrente con reddito zero) e quindi al di sotto del limite di cui alla L. n.
205/2017 , commi 252 e 253 che ha elevato da 2.840,51 a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.
In altre parole, la norma determina un vero e proprio requisito [ulteriore] per la fruizione del reddito di cittadinanza da parte di soggetti maggiorenni, ma di età inferiore a 26 anni, privi di reddito o con redditi insufficienti nonchè non coniugati o privi di prole.
La disposizione,tuttavia, è stata oggetto di interpretazione con documento di prassi, messaggio . 14/10/2022.0003757, emesso ”.. In esito alle CP_1 CP_2
verifiche centralizzate svolte dalla Direzione Centrale Antifrode d'intesa con la
Direzione scrivente , è emerso uno specifico rischio di frode in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del riconoscimento del Rdc come nuclei “monocomponenti”.
4 Nel documento, si afferma che, “In particolare, è da ritenere legittimamente costituito il nucleo monocomponente così come dichiarato in DSU ove ricorra una delle seguente condizioni : 1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorennai di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il rdc o ai suoi genitori;
3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto); 4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice “
Pertanto, nel caso in esame, per stessa interpretazione dell'Istituto, la circostanza della assenza del rapporto [economico e affettivo ] anche con solo genitore è rilevante per la legittima costituzione del nucleo monocomponente ai fini del rdc del soggetto infraseienne.
Ciò posto, nel caso in esame, contrariamente all'assunto dell' , i documenti CP_1
allegati dal ricorrente sono sufficienti a dimostrare la circostanza della assenza di rapporti, evincibile dal fatto che la madre non versava l'assegno per il mantenimento, tanto da subire un processo presso il Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 570 bis cp (sll. n. 6 del ricorso); quanto ai rapporti con il padre
, a seguito di presentazione da parte della madre di un Persona_1
ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e più in particolare sull'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dell'istante , il padre, nonostante il figlio non soggiornasse più da lui già dall'anno 2019, si è fermamente opposto alla richiesta di mantenimento del figlio ed il relativo procedimento, iscritto al n. RG 424/2022 Tribunale di Marsala, si è concluso con il provvedimento del 21.07.2023 che obbligava il padre al mantenimento diretto verso il figlio;
il mantenimento non è stato poi corrisposto, a dire del ricorrente e la circostanza non è stata contestata dall' . CP_1
5 In tale quadro probatorio, la sola presenza del procedimento penale a carico della madre, ed il procedimento civile a carico del padre, sono certamente espressivi dell'assenza di rapporti genitore -figlio, tanto da doversi ricorrere al Giudice.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del 27/02/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l' insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del CP_1
27/02/2023;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente.
Trapani, 24/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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