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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 289-1/2025
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Pietro FABRIS - Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 351 di appello Rg. N. 289-1/2025 promosso da:
con l'Avv. Edilio Grappiolo Parte_1
Ricorrente- appellante
CONTRO
con l'Avv. Mojca Slokar Controparte_1
Resistente-Appellato
Vista la richiesta formulata dalla parte appellante di sospensiva della sentenza del Tribunale di Imperia,
n. 112/2025 del 03/03/2025 di sua condanna “…a rimborsare al Controparte_1 le somme dall'ente eventualmente ed effettivamente pagate alla società
[...]
n relazione ai lavori di cui sopra, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Controparte_2 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
2) condanna lo in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 3.809,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge”;
-vista la costituzione della parte resistente e la sua opposizione;
CP_1
-viste le note scritte depositate dalle parti sostitutive dell'udienza del 28/5/2025;
-dato atto che con provvedimento del Presidente di Sezione del 10/4/2025, assunto “inaudita altera parte”, è già stata disposta la sospensione della sentenza impugnata;
-visti gli artt. 283 e ss;
-ritenuto che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nella disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022
n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), può essere concessa se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
-ritenuto che il primo requisito ricorra nell'ipotesi in cui vi sia l'altissima probabilità di riforma della sentenza, mentre il secondo implichi la dimostrazione di un rischio del pregiudizio grave ed irreparabile, ossia come foriero di conseguenze, secondo quanto simmetricamente previsto dall'art. 373 c.p.c.;
-ritenuto che, a fronte della introduzione del principio dell'alternatività in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'invocata sospensiva (fumus boni iuris e periculum in mora), i motivi d'appello prospettati – particolarmente il secondo e quinto – appaiono degni di considerazione e necessitanti di approfondimento, non apparendo “prima facie” infondati, risultando, altresì, priva di fumus boni iuris l'eccezione della parte appellata di difetto di difetto di rappresentanza dello Studio appellante, anche alla luce delle produzioni svolte da detta parte con le note sostitutive dell'udienza sopra menzionate;
-ritenuto che, prima di verificare nel presente giudizio il fondamento dei motivi di appello, che attengono per l'appunto a diversi profili, tra i quali quello sopra indicato, appare opportuno accogliere la richiesta di sospensione della sentenza, tenuto altresì conto che, nelle more del presente giudizio di appello,
l'esecuzione della sentenza impugnata è sfociata, a seguito della notifica di pignoramento immobiliare azionato dal , in procedura esecutiva sul conto corrente bancario della parte appellante, il CP_1 che comporterebbe un grave pregiudizio per detta parte e che, pertanto, paiono indubbiamente sussistere, con riferimento al versante del “periculum in mora”, gravi motivi per subordinare l'eventuale dispiegarsi di tali effetti all'esito della definizione del giudizio di secondo grado;
PQM
CONFERMA il provvedimento del Presidente di Sezione del 10/4/2025, assunto “inaudita altera parte”, con cui è già stata disposta la sospensione della sentenza impugnata, disponendo la sospensione della sentenza impugnata.
Si comunichi
Genova, 3/6/2025
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Pietro FABRIS - Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 351 di appello Rg. N. 289-1/2025 promosso da:
con l'Avv. Edilio Grappiolo Parte_1
Ricorrente- appellante
CONTRO
con l'Avv. Mojca Slokar Controparte_1
Resistente-Appellato
Vista la richiesta formulata dalla parte appellante di sospensiva della sentenza del Tribunale di Imperia,
n. 112/2025 del 03/03/2025 di sua condanna “…a rimborsare al Controparte_1 le somme dall'ente eventualmente ed effettivamente pagate alla società
[...]
n relazione ai lavori di cui sopra, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Controparte_2 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo.
2) condanna lo in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 3.809,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge”;
-vista la costituzione della parte resistente e la sua opposizione;
CP_1
-viste le note scritte depositate dalle parti sostitutive dell'udienza del 28/5/2025;
-dato atto che con provvedimento del Presidente di Sezione del 10/4/2025, assunto “inaudita altera parte”, è già stata disposta la sospensione della sentenza impugnata;
-visti gli artt. 283 e ss;
-ritenuto che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nella disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022
n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), può essere concessa se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
-ritenuto che il primo requisito ricorra nell'ipotesi in cui vi sia l'altissima probabilità di riforma della sentenza, mentre il secondo implichi la dimostrazione di un rischio del pregiudizio grave ed irreparabile, ossia come foriero di conseguenze, secondo quanto simmetricamente previsto dall'art. 373 c.p.c.;
-ritenuto che, a fronte della introduzione del principio dell'alternatività in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'invocata sospensiva (fumus boni iuris e periculum in mora), i motivi d'appello prospettati – particolarmente il secondo e quinto – appaiono degni di considerazione e necessitanti di approfondimento, non apparendo “prima facie” infondati, risultando, altresì, priva di fumus boni iuris l'eccezione della parte appellata di difetto di difetto di rappresentanza dello Studio appellante, anche alla luce delle produzioni svolte da detta parte con le note sostitutive dell'udienza sopra menzionate;
-ritenuto che, prima di verificare nel presente giudizio il fondamento dei motivi di appello, che attengono per l'appunto a diversi profili, tra i quali quello sopra indicato, appare opportuno accogliere la richiesta di sospensione della sentenza, tenuto altresì conto che, nelle more del presente giudizio di appello,
l'esecuzione della sentenza impugnata è sfociata, a seguito della notifica di pignoramento immobiliare azionato dal , in procedura esecutiva sul conto corrente bancario della parte appellante, il CP_1 che comporterebbe un grave pregiudizio per detta parte e che, pertanto, paiono indubbiamente sussistere, con riferimento al versante del “periculum in mora”, gravi motivi per subordinare l'eventuale dispiegarsi di tali effetti all'esito della definizione del giudizio di secondo grado;
PQM
CONFERMA il provvedimento del Presidente di Sezione del 10/4/2025, assunto “inaudita altera parte”, con cui è già stata disposta la sospensione della sentenza impugnata, disponendo la sospensione della sentenza impugnata.
Si comunichi
Genova, 3/6/2025
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno