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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 880/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to FAVUZZA NICOLO') ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.06.2025 per il deposito di note.
Va premesso che la presente fase di opposizione trae origine dal dissenso manifestato dalla ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU nominato nella precedente fase dell'ATP, nella parte in cui non ha riconosciuto alla stessa i requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, e non anche nella parte in cui il CTU ha riconosciuto lo status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 e di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi e persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età in misura pari al 100% (art. 6 D.L.
509/88 e L. 124/98), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.06.2021 (cfr. CTU ATP). In questa sede, pertanto, la materia del contendere va circoscritta alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in possesso del Parte_1 requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 18.06.2024 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 880/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to FAVUZZA NICOLO') ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.06.2025 per il deposito di note.
Va premesso che la presente fase di opposizione trae origine dal dissenso manifestato dalla ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU nominato nella precedente fase dell'ATP, nella parte in cui non ha riconosciuto alla stessa i requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, e non anche nella parte in cui il CTU ha riconosciuto lo status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 e di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi e persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età in misura pari al 100% (art. 6 D.L.
509/88 e L. 124/98), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.06.2021 (cfr. CTU ATP). In questa sede, pertanto, la materia del contendere va circoscritta alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in possesso del Parte_1 requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 18.06.2024 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)