Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg12120 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12120 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
MIELE CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza Medaglie D'Oro n.4,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. BELPRATO SIMONA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Biscardi n.31,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 07/10/2013,
[...]
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
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Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli (NA) alla Via delle
Filandare n. 23, in affitto, rimarrà alla sig.ra che vivrà con i Controparte_1
figli minori e resteranno in proprietà alla sig.ra gli arredi ed il mobilio CP_1
ivi contenuto;
3.i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. i minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a week and alterni dalle 19.30 del venerdì e fino alla domenica alle ore
19.30, quando li riporterà presso la dimora materna;
4/b) i compleanni e gli onomastici dei minori verranno festeggiati ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, i figli trascorreranno con il padre le giornate del 19 marzo, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, cosi come la madre trascorrerà con i figli minori le analoghe ricorrenze che la riguardano (festa della mamma, compleanno e onomastico);
4/c) relativamente alle festività natalizie, verranno festeggiate in modo alternato e cioè, 24-25- 26 con un genitore e 31-1 e 6 con l'altro, cosi come pure le festività pasquali, domenica con un genitore e lunedì con l'altro, il tutto ad anni alterni;
2 4/d) per ciò che riguarda le vacanze estive, il padre e i minori hanno il reciproco diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà avvenire nei primi o nei successivi 15 giorni del mese di agosto ad anni alterni, con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare e entro il 15 maggio il luogo prescelto ogni anno;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_1 Controparte_1
accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Che la Sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno unico Controparte_1
spettante per i figli minori e fino al compimento del 18° Persona_1 Per_2
anno di età di entrambe;
7. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie per i figli, saranno a carico della madre. Si specifica che per spese scolastiche si intende anche: iscrizione scolastica, eventuale mezzo di trasporto
(pulmino), spesa iniziale per la scuola (libri, quaderni e quant'altro necessario), viaggi organizzati, ecc. Per spese sportive: eventuali quote iscrizioni e/o associative a sport scelti dei genitori su espressa volontà dei figli. Resta inteso che, s fronte del pagamento delle spese elencate, le stesse dovranno essere documentate con scontrini e/o fatture.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché con la sottoscrizione della presente espressamente acconsentono al rilascio dei passaporti per i minori ciò anche ai fini del rinnovo del documento d'identità ai fini della validità per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli
3 interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.56, parte II, Parte_2
S.A, ufficio 24, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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