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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 649 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Frosinone, viale Tiravanti n. Parte_1
31, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Germani per delega a margine dell'atto di citazione attore e
, elettivamente domiciliato in Frosinone, viale America Controparte_1
Latina n. 115, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Taglienti, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuto
Oggetto: restituzione somme.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
Il sig. ha chiamato in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 esponendo che:
• In data 16.4.2010 aveva consegnato nelle mani del sig. due Controparte_1 assegni, n. 7015557241 di € 7.000,00, datato 16.4.2010, e n. 7015557242 di €
6.000,00, datato 16.4.2010, per un totale di € 13.000,00;
• Il sig. in data 20.4.2010 aveva incassato gli assegni;
CP_1
• Nonostante i numerosi tentativi di ottenere la restituzione di detti importi, nulla era mai stato restituito.
1 Tanto esposto in fatto, l'attore, premesso di aver esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare la debenza della somma di € 13.000,00 da parte del convenuto, e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione di detta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito, e ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della citazione per difetto di indicazione del petitum e della causa petendi;
nel merito, e ha dedotto che:
• La somma di cui l'attore chiede la restituzione era stata data con atto di liberalità dal medesimo in favore della figlia, e del compagno di Controparte_2 lei, l'odierno convenuto, in vista dell'imminente matrimonio (le pubblicazioni erano state fatte dal 14.4.2010 al 25.4.2010), che poi era stato celebrato in data
24.7.2010;
• In particolare, il sig. padre della sposa, aveva sempre manifestato Parte_1
l'intenzione di farle un regalo in occasione del matrimonio, per partecipare alle relative spese;
• La somma ricevuta era stata impiegata per acquisti inerenti al matrimonio;
• Né lui né la moglie avevano mai chiesto alcun prestito, anche perché all'epoca lui aveva un lavoro stabile ed era titolare di un conto corrente bancario in cui aveva depositata una cospicua somma;
• Prima della lettera del 28.11.2018 non avevano mai ricevuto alcuna richiesta di restituzione.
Pertanto, la parte convenuta ha chiesto al tribunale il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e condanna della controparte, per lite temeraria, al pagamento di una somma equitativamente determinata.
All'udienza del 9.7.2019 il difensore della parte attrice, su domanda del giudice, ha precisato che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata data al sig. a suo CP_1 tempo a titolo di grazioso prestito.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della parte convenuta e libero della parte attrice, e con l'escussione dei testimoni.
Infine, in vista dell'udienza del 29.10.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 Nella comparsa conclusionale la parte attrice ha chiesto,, in aggiunta a quanto già domandato nell'atto di introduttivo, e in via subordinata, qualora dovesse essere riconosciuta la fattispecie della donazione, dichiarare la stessa nulla per mancanza dei requisiti di forma ex art. 782 c..c., atteso il non modico valore della somma trasferita, e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione della somme ricevute.
2. Le ragioni della decisione.
1. Sull'eccezione di nullità della citazione.
L'eccezione è infondata.
La corte di cassazione, con la sentenza n. 11751/2013, ha affermato il seguente principio: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art.
163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”.
Nel caso di specie la nullità non è ravvisabile, perché dal testo dell'atto di citazione e dei documenti adesso allegati è possibile desumere sia la causa petendi (l'omesso adempimento all'obbligo di restituzione di una somma data a titolo di prestito) che il petitum
(la somma chiesta in restituzione); in particolare, nella lettera dell'11.12.2018, inviata dal sig. al sig. vi era esplicito riferimento al fatto che al momento della Parte_1 CP_1 dazione sarebbe stato concordato l'obbligo di restituzione, e che, quindi, la consegna era avvenuta a titolo di prestito.
Si aggiunga che alla prima udienza il giudice istruttore ha chiesto al difensore della parte attrice di precisare i fatti posti a fondamento della domanda, e questi ha dichiarato che, secondo la tesi attorea, la somma di cui chiedeva la restituzione era stata data a titolo di grazioso prestito.
Pertanto, non residuano dubbi sulla causa petendi dell'azione proposta dal sig.
Parte_1
2.2 Nel merito della controversia.
3 L'attore ha dedotto l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di restituzione dell'importo di € 13.000,00, ricevuto a titolo di mutuo, e ha chiesto la condanna all'esatto adempimento, e, cioè, alla restituzione della somma ricevuta.
La domanda è infondata, e va respinta, per le ragioni che seguono.
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, quanto al riparto dell'onere probatorio, la domanda deve essere vagliata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota sentenza n. 13533/2001, e cioè che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Inoltre, è opportuno precisare che la dazione di una somma di denaro non esaurisce l'onere probatorio della parte che ne pretende la restituzione assumendo che essa sia stata consegnata a titolo di mutuo, e che, secondo la giurisprudenza costante, “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. n. 8216/2012; in senso conforme, tra le tante: Cass. n. 9541/2010; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 2653/2003; Cass. n.
7343/1996; Cass. n. 8394/1995). La massima citata è stata precisata dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 17050/2014, nella parte motiva della quale si legge che: “I principi enunciati da questa Corte e richiamati dalla sentenza impugnata, per cui "L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il
4 quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295, fra le tante), vanno specificati nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando
l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene
a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”.
Occorre, allora, verificare se vi stata la dazione della somma di denaro, e se sia stato dimostrato il titolo sulla base del quale la dazione è avvenuta, avendo la parte attrice dedotto che il trasferimento sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, verifica che, alla luce della giurisprudenza riportata, deve essere effettuata anche alla luce delle difese svolte dalla parte convenuta, che, nel caso di specie, ha replicato specificamente deducendo che, invece, la dazione era avvenuta per spirito di liberalità, in ragione dell'imminente matrimonio della figlia del donante con colui che ha ricevuto la somma.
La parte convenuta non ha contestato di aver incassato sul proprio conto corrente gli assegni indicati in citazione e prodotti in copia dalla parte attrice, e ha dedotto che, seppure la donazione fosse destinata alla figlia del sig. gli assegni li aveva incassati lui Parte_1 perché quest'ultima non era all'epoca titolare di un conto corrente.
Dunque, alla luce della giurisprudenza richiamata, l'attore avrebbe dovuto dare prova rigorosa – ancor più in considerazione del rapporto familiare che lega le parti in causa - dell'esistenza di un titolo legittimante l'obbligo di restituzione delle somme versate.
Tale prova non è stata fornita.
Oltre ai predetti assegni, la parte attrice non ha prodotto alcun documento da cui risulti l'obbligo di restituzione.
5 E' vero che la Corte di cassazione (sentenza n. 28482/2024) ammette in materia il ricorso alla prova testimoniale, ma le dichiarazioni rese dai testi escussi sono risultate contrastanti.
In particolare:
• La teste moglie dell'attore, ha dichiarato che si trattava di un Testimone_1 prestito, di essere stata presente al momento della dazione, ad aprile 2010, che il marito inizialmente era restio ma il disse che l'avrebbe restituito, ma CP_1 nonostante le reiterate richieste, ciò non era avvenuto;
• La teste moglie del convenuto e figlia dell'attore, ha Controparte_2 affermato che gli assegni erano stati dati dal padre in serenità nel corso di una cena familiare come donazione spontanea, un regalo che diceva sempre che avrebbe fatto alla figlia quando si fosse sposata, che il fidanzato aveva somme da parte perché da più di dieci anni lavorava alla Klopmann, che non era il tipo da chiedere prestiti, e, comunque, se avesse avuto necessità lo avrebbe chiesto alla sua famiglia, che i soldi li aveva usati lei per comprare delle cose all'Ikea e per organizzare il matrimonio, che i rapporti con il padre erano stati buoni prima che arrivasse la lettera del 28 novembre 2018, che era del tutto inaspettata e l'aveva lasciata senza parole;
• Il teste fratello del convenuto, ha dichiarato che quando era Testimone_2 ragazzo la domenica andava a pranzo con i genitori dagli e Parte_1 Pt_1 parlava di un grande regalo che avrebbe fatto alla figlia (”la sua principessa”) per il matrimonio e durante una cena successiva alle pubblicazioni aveva detto Pt_1 che aveva fatto un bel regalo alla figlia, così si poteva sposare libera e contenta, che il fratello all'epoca aveva disponibilità economiche e ogni tanto dava CP_1 anche una mano ai genitori per le spese di casa, di non aver mai assistito ad alcuna richiesta di restituzione e, quando aveva saputo della causa, era rimasto incredulo;
• La teste figlia dell'attore, ha confermato il prestito, e ha Testimone_3 riferito di aver assistito alla richiesta da parte del che il denaro CP_1 serviva alla sorella per rifinire l'abitazione e che il padre aveva pagato una parte del pranzo di matrimonio e aveva comprato i mobili per la casa dei futuri sposi prima del matrimonio;
6 • La teste amica di ha detto che Testimone_4 Testimone_3 quando andava a trovarla sentiva parlare di un prestito a favore del sig.
e della mancata restituzione;
CP_1
• Il teste padre del convenuto, ha detto che il sig. Testimone_5 Parte_1 spesso si recava a casa sua e si parlava dei sacrifici che lui stava facendo per aiutare la figlia (stava costruendo la casa per gli sposi), e duceva che Parte_1 voleva fare un bel regalo alla figlia, della cifra non parlava ma diceva che aveva dei soldi da parte, che il figlio lavorava e aveva un conto cointestato con lui di €
20.000,00, per cui non aveva bisogno di prestiti, che dopo le CP_2 pubblicazioni gli disse che il padre le aveva fatto un regalo, sui 12.000,00-
15.000,00 euro;
• Il teste , nipote dell'attore e amico del convenuto, ha riferito Testimone_6 che l'attore diceva che avrebbe fatto un grosso regalo alla figlia per il matrimonio,
“perché la trattava come una principessa, si vantava di questa cosa”, parlava di
15.000,00 euro, all'epoca lavorava in uno stabilimento di macelleria e si vantava di avere disponibilità economiche consistenti, che il convenuto non aveva problemi economici, i suoi genitori stavano bene, il padre faceva l'autista di pullman e la madre lavorava in banca.
Da quanto sopra emerge un quadro probatorio estremamente contraddittorio, che non consente un'adeguata valutazione positiva dei presupposti di una restituzione è fondata sull'asserita concessione di un mutuo.
Va detto che le valutazioni delle risultanze istruttorie svolte dalla parte attrice nella comparsa conclusionale non sono condivisibili, perché vero è che la teste
[...] ha riferito che il padre, in vista del matrimonio dell'altra figlia, aveva acquistato Tes_3 il mobilio per l a casa coniugale e pagato in parte il ricevimento (e, quindi, sostenuto altre spese a titolo fi regalia), ma è anche vero che tale circostanza non è stata riportata dagli altri testi, e nemmeno dallo stesso attore nel corso dell'interrogatorio libero, per cui la dichiarazione, da sé sola considerata, è insufficiente;
ancora, il fatto che i testi di parte convenuta abbiano reso dichiarazioni coincidenti non è necessariamente indicativo della non attendibilità dei medesimi, ben potendo, invece, in assenza di altri elementi atti a vagliare negativamente detta attendibilità, significare che le dichiarazioni rese sono veritiere;
quanto alla teste estranea all'ambito familiare, vero è che ha detto di aver sentito il sig. Tes_4 parlare di un prestito in favore del ma è anche vero che la teste Parte_1 CP_1
7 non ha specificato quando ciò sarebbe avvenuto, per cui, ancora una volta, la dichiarazione non è dirimente nel senso voluto dall'attore.
Per queste ragioni, la domanda formulata in citazione va respinta.
Solo nella comparsa conclusionale la parte attrice ha chiesto, in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento della liberalità, dichiararsene la nullità per mancanza di forma, con il conseguente diritto di ripetizione della somma consegnata in virtù di un negozio nullo, dovendosi, a suo dire, escludere che si sia trattato di donazione di modico valore.
La domanda è inammissibile, perché formulata tardivamente.
Trattandosi, infatti, di domanda riconvenzionale, resa necessaria dalle difese del convenuto (che sin dalla comparsa di risposta ha invocato la fattispecie della donazione), avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza.
Orbene, la nullità è rilevabile d'ufficio, ma essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (così Cass. n. 5689/2023).
Premesso che, come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
14203/2017, anche la donazione obnuziale è un negozio formale che richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico, la Corte di legittimità (tra le tante sent. n. 3858/2020) ha anche affermato che “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”.
Nel caso di specie, l'importo oggetto del trasferimento, € 13.000,00, non è tale da consentire, da sé solo considerato, una conclusione di incidenza apprezzabile sul patrimonio del donante, per cui sarebbe stata ancora più necessaria la valutazione dell'elemento soggettivo.
Sennonché, non sono presenti in atti elementi sufficienti a verificare quali fossero le condizioni economiche del donante al momento della donazione. Gli unici elementi emersi dalla prova testimoniale sarebbero, in ogni caso, nel senso della non incidenza della dazione in modo apprezzabile sul patrimonio del sig. stando a quanto dichiarato dal Parte_1
8 teste (il fatto che quest'ultimo si vantasse, all'epoca, di avere disponibilità Tes_6 economiche consistenti).
In conclusione, le domande formulate nell'atto di citazione vanno respinte e quelle formulate in via subordinata nella comparsa conclusionale della parte attrice vanno dichiarate inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, non sono emersi elementi che consentano di ritenere che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente a tal fine la formulazione di pretese rivelatesi infondate (Cass. n.
21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta tutte le domande formulate dalla parte attrice nell'atto di citazione ribadite nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
2. Dichiara inammissibili le domande subordinate formulate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale;
3. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta.
Frosinone, lì 5.6.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Ciccolo)
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 649 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Frosinone, viale Tiravanti n. Parte_1
31, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Germani per delega a margine dell'atto di citazione attore e
, elettivamente domiciliato in Frosinone, viale America Controparte_1
Latina n. 115, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Taglienti, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuto
Oggetto: restituzione somme.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
Il sig. ha chiamato in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 esponendo che:
• In data 16.4.2010 aveva consegnato nelle mani del sig. due Controparte_1 assegni, n. 7015557241 di € 7.000,00, datato 16.4.2010, e n. 7015557242 di €
6.000,00, datato 16.4.2010, per un totale di € 13.000,00;
• Il sig. in data 20.4.2010 aveva incassato gli assegni;
CP_1
• Nonostante i numerosi tentativi di ottenere la restituzione di detti importi, nulla era mai stato restituito.
1 Tanto esposto in fatto, l'attore, premesso di aver esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare la debenza della somma di € 13.000,00 da parte del convenuto, e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione di detta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito, e ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della citazione per difetto di indicazione del petitum e della causa petendi;
nel merito, e ha dedotto che:
• La somma di cui l'attore chiede la restituzione era stata data con atto di liberalità dal medesimo in favore della figlia, e del compagno di Controparte_2 lei, l'odierno convenuto, in vista dell'imminente matrimonio (le pubblicazioni erano state fatte dal 14.4.2010 al 25.4.2010), che poi era stato celebrato in data
24.7.2010;
• In particolare, il sig. padre della sposa, aveva sempre manifestato Parte_1
l'intenzione di farle un regalo in occasione del matrimonio, per partecipare alle relative spese;
• La somma ricevuta era stata impiegata per acquisti inerenti al matrimonio;
• Né lui né la moglie avevano mai chiesto alcun prestito, anche perché all'epoca lui aveva un lavoro stabile ed era titolare di un conto corrente bancario in cui aveva depositata una cospicua somma;
• Prima della lettera del 28.11.2018 non avevano mai ricevuto alcuna richiesta di restituzione.
Pertanto, la parte convenuta ha chiesto al tribunale il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e condanna della controparte, per lite temeraria, al pagamento di una somma equitativamente determinata.
All'udienza del 9.7.2019 il difensore della parte attrice, su domanda del giudice, ha precisato che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata data al sig. a suo CP_1 tempo a titolo di grazioso prestito.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della parte convenuta e libero della parte attrice, e con l'escussione dei testimoni.
Infine, in vista dell'udienza del 29.10.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 Nella comparsa conclusionale la parte attrice ha chiesto,, in aggiunta a quanto già domandato nell'atto di introduttivo, e in via subordinata, qualora dovesse essere riconosciuta la fattispecie della donazione, dichiarare la stessa nulla per mancanza dei requisiti di forma ex art. 782 c..c., atteso il non modico valore della somma trasferita, e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione della somme ricevute.
2. Le ragioni della decisione.
1. Sull'eccezione di nullità della citazione.
L'eccezione è infondata.
La corte di cassazione, con la sentenza n. 11751/2013, ha affermato il seguente principio: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art.
163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”.
Nel caso di specie la nullità non è ravvisabile, perché dal testo dell'atto di citazione e dei documenti adesso allegati è possibile desumere sia la causa petendi (l'omesso adempimento all'obbligo di restituzione di una somma data a titolo di prestito) che il petitum
(la somma chiesta in restituzione); in particolare, nella lettera dell'11.12.2018, inviata dal sig. al sig. vi era esplicito riferimento al fatto che al momento della Parte_1 CP_1 dazione sarebbe stato concordato l'obbligo di restituzione, e che, quindi, la consegna era avvenuta a titolo di prestito.
Si aggiunga che alla prima udienza il giudice istruttore ha chiesto al difensore della parte attrice di precisare i fatti posti a fondamento della domanda, e questi ha dichiarato che, secondo la tesi attorea, la somma di cui chiedeva la restituzione era stata data a titolo di grazioso prestito.
Pertanto, non residuano dubbi sulla causa petendi dell'azione proposta dal sig.
Parte_1
2.2 Nel merito della controversia.
3 L'attore ha dedotto l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di restituzione dell'importo di € 13.000,00, ricevuto a titolo di mutuo, e ha chiesto la condanna all'esatto adempimento, e, cioè, alla restituzione della somma ricevuta.
La domanda è infondata, e va respinta, per le ragioni che seguono.
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, quanto al riparto dell'onere probatorio, la domanda deve essere vagliata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota sentenza n. 13533/2001, e cioè che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Inoltre, è opportuno precisare che la dazione di una somma di denaro non esaurisce l'onere probatorio della parte che ne pretende la restituzione assumendo che essa sia stata consegnata a titolo di mutuo, e che, secondo la giurisprudenza costante, “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. n. 8216/2012; in senso conforme, tra le tante: Cass. n. 9541/2010; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 2653/2003; Cass. n.
7343/1996; Cass. n. 8394/1995). La massima citata è stata precisata dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 17050/2014, nella parte motiva della quale si legge che: “I principi enunciati da questa Corte e richiamati dalla sentenza impugnata, per cui "L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il
4 quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. civ. Sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295, fra le tante), vanno specificati nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando
l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene
a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”.
Occorre, allora, verificare se vi stata la dazione della somma di denaro, e se sia stato dimostrato il titolo sulla base del quale la dazione è avvenuta, avendo la parte attrice dedotto che il trasferimento sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, verifica che, alla luce della giurisprudenza riportata, deve essere effettuata anche alla luce delle difese svolte dalla parte convenuta, che, nel caso di specie, ha replicato specificamente deducendo che, invece, la dazione era avvenuta per spirito di liberalità, in ragione dell'imminente matrimonio della figlia del donante con colui che ha ricevuto la somma.
La parte convenuta non ha contestato di aver incassato sul proprio conto corrente gli assegni indicati in citazione e prodotti in copia dalla parte attrice, e ha dedotto che, seppure la donazione fosse destinata alla figlia del sig. gli assegni li aveva incassati lui Parte_1 perché quest'ultima non era all'epoca titolare di un conto corrente.
Dunque, alla luce della giurisprudenza richiamata, l'attore avrebbe dovuto dare prova rigorosa – ancor più in considerazione del rapporto familiare che lega le parti in causa - dell'esistenza di un titolo legittimante l'obbligo di restituzione delle somme versate.
Tale prova non è stata fornita.
Oltre ai predetti assegni, la parte attrice non ha prodotto alcun documento da cui risulti l'obbligo di restituzione.
5 E' vero che la Corte di cassazione (sentenza n. 28482/2024) ammette in materia il ricorso alla prova testimoniale, ma le dichiarazioni rese dai testi escussi sono risultate contrastanti.
In particolare:
• La teste moglie dell'attore, ha dichiarato che si trattava di un Testimone_1 prestito, di essere stata presente al momento della dazione, ad aprile 2010, che il marito inizialmente era restio ma il disse che l'avrebbe restituito, ma CP_1 nonostante le reiterate richieste, ciò non era avvenuto;
• La teste moglie del convenuto e figlia dell'attore, ha Controparte_2 affermato che gli assegni erano stati dati dal padre in serenità nel corso di una cena familiare come donazione spontanea, un regalo che diceva sempre che avrebbe fatto alla figlia quando si fosse sposata, che il fidanzato aveva somme da parte perché da più di dieci anni lavorava alla Klopmann, che non era il tipo da chiedere prestiti, e, comunque, se avesse avuto necessità lo avrebbe chiesto alla sua famiglia, che i soldi li aveva usati lei per comprare delle cose all'Ikea e per organizzare il matrimonio, che i rapporti con il padre erano stati buoni prima che arrivasse la lettera del 28 novembre 2018, che era del tutto inaspettata e l'aveva lasciata senza parole;
• Il teste fratello del convenuto, ha dichiarato che quando era Testimone_2 ragazzo la domenica andava a pranzo con i genitori dagli e Parte_1 Pt_1 parlava di un grande regalo che avrebbe fatto alla figlia (”la sua principessa”) per il matrimonio e durante una cena successiva alle pubblicazioni aveva detto Pt_1 che aveva fatto un bel regalo alla figlia, così si poteva sposare libera e contenta, che il fratello all'epoca aveva disponibilità economiche e ogni tanto dava CP_1 anche una mano ai genitori per le spese di casa, di non aver mai assistito ad alcuna richiesta di restituzione e, quando aveva saputo della causa, era rimasto incredulo;
• La teste figlia dell'attore, ha confermato il prestito, e ha Testimone_3 riferito di aver assistito alla richiesta da parte del che il denaro CP_1 serviva alla sorella per rifinire l'abitazione e che il padre aveva pagato una parte del pranzo di matrimonio e aveva comprato i mobili per la casa dei futuri sposi prima del matrimonio;
6 • La teste amica di ha detto che Testimone_4 Testimone_3 quando andava a trovarla sentiva parlare di un prestito a favore del sig.
e della mancata restituzione;
CP_1
• Il teste padre del convenuto, ha detto che il sig. Testimone_5 Parte_1 spesso si recava a casa sua e si parlava dei sacrifici che lui stava facendo per aiutare la figlia (stava costruendo la casa per gli sposi), e duceva che Parte_1 voleva fare un bel regalo alla figlia, della cifra non parlava ma diceva che aveva dei soldi da parte, che il figlio lavorava e aveva un conto cointestato con lui di €
20.000,00, per cui non aveva bisogno di prestiti, che dopo le CP_2 pubblicazioni gli disse che il padre le aveva fatto un regalo, sui 12.000,00-
15.000,00 euro;
• Il teste , nipote dell'attore e amico del convenuto, ha riferito Testimone_6 che l'attore diceva che avrebbe fatto un grosso regalo alla figlia per il matrimonio,
“perché la trattava come una principessa, si vantava di questa cosa”, parlava di
15.000,00 euro, all'epoca lavorava in uno stabilimento di macelleria e si vantava di avere disponibilità economiche consistenti, che il convenuto non aveva problemi economici, i suoi genitori stavano bene, il padre faceva l'autista di pullman e la madre lavorava in banca.
Da quanto sopra emerge un quadro probatorio estremamente contraddittorio, che non consente un'adeguata valutazione positiva dei presupposti di una restituzione è fondata sull'asserita concessione di un mutuo.
Va detto che le valutazioni delle risultanze istruttorie svolte dalla parte attrice nella comparsa conclusionale non sono condivisibili, perché vero è che la teste
[...] ha riferito che il padre, in vista del matrimonio dell'altra figlia, aveva acquistato Tes_3 il mobilio per l a casa coniugale e pagato in parte il ricevimento (e, quindi, sostenuto altre spese a titolo fi regalia), ma è anche vero che tale circostanza non è stata riportata dagli altri testi, e nemmeno dallo stesso attore nel corso dell'interrogatorio libero, per cui la dichiarazione, da sé sola considerata, è insufficiente;
ancora, il fatto che i testi di parte convenuta abbiano reso dichiarazioni coincidenti non è necessariamente indicativo della non attendibilità dei medesimi, ben potendo, invece, in assenza di altri elementi atti a vagliare negativamente detta attendibilità, significare che le dichiarazioni rese sono veritiere;
quanto alla teste estranea all'ambito familiare, vero è che ha detto di aver sentito il sig. Tes_4 parlare di un prestito in favore del ma è anche vero che la teste Parte_1 CP_1
7 non ha specificato quando ciò sarebbe avvenuto, per cui, ancora una volta, la dichiarazione non è dirimente nel senso voluto dall'attore.
Per queste ragioni, la domanda formulata in citazione va respinta.
Solo nella comparsa conclusionale la parte attrice ha chiesto, in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento della liberalità, dichiararsene la nullità per mancanza di forma, con il conseguente diritto di ripetizione della somma consegnata in virtù di un negozio nullo, dovendosi, a suo dire, escludere che si sia trattato di donazione di modico valore.
La domanda è inammissibile, perché formulata tardivamente.
Trattandosi, infatti, di domanda riconvenzionale, resa necessaria dalle difese del convenuto (che sin dalla comparsa di risposta ha invocato la fattispecie della donazione), avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza.
Orbene, la nullità è rilevabile d'ufficio, ma essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (così Cass. n. 5689/2023).
Premesso che, come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
14203/2017, anche la donazione obnuziale è un negozio formale che richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico, la Corte di legittimità (tra le tante sent. n. 3858/2020) ha anche affermato che “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”.
Nel caso di specie, l'importo oggetto del trasferimento, € 13.000,00, non è tale da consentire, da sé solo considerato, una conclusione di incidenza apprezzabile sul patrimonio del donante, per cui sarebbe stata ancora più necessaria la valutazione dell'elemento soggettivo.
Sennonché, non sono presenti in atti elementi sufficienti a verificare quali fossero le condizioni economiche del donante al momento della donazione. Gli unici elementi emersi dalla prova testimoniale sarebbero, in ogni caso, nel senso della non incidenza della dazione in modo apprezzabile sul patrimonio del sig. stando a quanto dichiarato dal Parte_1
8 teste (il fatto che quest'ultimo si vantasse, all'epoca, di avere disponibilità Tes_6 economiche consistenti).
In conclusione, le domande formulate nell'atto di citazione vanno respinte e quelle formulate in via subordinata nella comparsa conclusionale della parte attrice vanno dichiarate inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, non sono emersi elementi che consentano di ritenere che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente a tal fine la formulazione di pretese rivelatesi infondate (Cass. n.
21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta tutte le domande formulate dalla parte attrice nell'atto di citazione ribadite nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
2. Dichiara inammissibili le domande subordinate formulate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale;
3. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta.
Frosinone, lì 5.6.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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