TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8594/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
– PARTE RICORRENTE – Parte_1
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
1 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 06/08/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 25/01/2019, precisando che dalla loro unione è nato il figlio il 25/01/2017. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti, disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, all'udienza del 12/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/01/2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 1, parte II, serie A, anno 2019).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi,
2 deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
10/03/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8594/2024 introdotto con ricorso del 06/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 10/03/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8594/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
– PARTE RICORRENTE – Parte_1
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
1 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 06/08/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 25/01/2019, precisando che dalla loro unione è nato il figlio il 25/01/2017. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti, disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, all'udienza del 12/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/01/2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 1, parte II, serie A, anno 2019).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi,
2 deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
10/03/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8594/2024 introdotto con ricorso del 06/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 10/03/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3