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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13095 R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto: simulazione, azione di riduzione per lesione di legittima, scioglimento di comunione ereditaria, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Cortese, domiciliatario in Napoli, alla Via
[...]
Santa Lucia n. 20;
-ATTRICE-
E
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Lisetta D'Onofrio, domiciliatario in Napoli, alla Via
[...]
Pietro Colletta n. 72;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale indicato: CP_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gargiulo, domiciliatario in Napoli, C.F._3 alla Via Andrea d'Isernia n. 20;
- CONVENUTO ED ATTORE IN RICONVENZIONALE -
Conclusioni: 2
per : come da atto di citazione e memoria integrativa, nonché “conclusioni Parte_1 rese in atti”; per : come da comparsa di risposta e “successive precisazioni di cui ai propri CP_2 atti e verbali di causa”; per : come da comparsa di risposta. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A). - Con atto di citazione notificato in data 14 e 19 maggio 2015, ha Parte_1
convenuto in giudizio i fratelli e . CP_1 CP_2
Ha esposto di essere coerede, unitamente ai convenuti, dei coniugi (nato a Persona_1
Napoli il 16 febbraio 1924 ed ivi deceduto in data 13 maggio 2011) e (nata a Persona_2
MP -SA- il 29 dicembre 1934 e deceduta in Napoli in data 24 marzo 2014), rispettivamente padre e madre delle parti, entrambi deceduti ab intestato.
Ha quindi proceduto, alla ricostruzione dei beni (immobili, conti correnti e mobili) relitti caduti nell'eredità del padre al punto 4. dell'atto di citazione, e in quella della madre al punto
5. del medesimo atto. Tra tali beni rientra, in particolare, l'appartamento sito in Napoli, alla via Girolamo Santacroce che, secondo quanto dedotto dall'attrice, è stato occupato in via esclusiva dal convenuto sin dal decesso della madre (marzo 2014), senza versare CP_1 alcun corrispettivo agli altri coeredi, né consentire loro l'accesso all'immobile, né provvedere al pagamento delle spese condominiali.
L'attrice ha altresì dedotto che il medesimo aveva già ricevuto, in vita dei CP_1
genitori, due distinti cespiti, mediante due contratti di compravendita stipulati entrambi nel
1996, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero da ritenersi atti simulati e dissimulanti in realtà donazioni indirette, con la conseguenza che “la divisione dei beni dovrà necessariamente tener conto di tali trasferimenti quali donazioni da portare in collazione … e ciò sia nell'eredità paterna che in quella materna”. I cespiti in questione erano: 1)
l'appartamento in Napoli, al Viale Michelangelo n. 55, censito al N.C.E.U. del Comune di
Napoli, sez. AVV, foglio 15, particella 739, subalterno 7, piano T-1, Categoria A/3, classe 3, vani 4,5, R.C. £. 1.102,500; 2) alcuni immobili siti in Pozzuoli (NA), alla via Agnano - San
Gennaro n. 90, riportati al N.C.T. del Comune di Pozzuoli alla partita 102661, foglio 57, particella 135, are 2; partita 102662, foglio 57, particella 21, are 4.20; partita 102662, foglio
57, particella 20, are 3.80; partita 1003892 denunziato per l'accatastamento con scheda n.
1067.
L'attrice, inoltre, ha indicato due ulteriori unità immobiliari site in Cariati (CS) alla via San
Paolo, facenti parte del medesimo fabbricato e poste una al piano terra e l'altra al terzo piano, 3
censita, la prima, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, al foglio 15, particella 3, subalterno 3 e la seconda con partita 1001332, già in comunione tra i tre fratelli, delle quali ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria, unitamente alla divisione degli altri beni caduti in successione.
CP_ Ha aggiunto che anche i beni in Cariati sono “gestit[i] dal germano , senza alcuna resa del conto”, che il convenuto si era appropriato, “quale delegato fittizio cointestatario, anche del 50% delle somme di cui ai c/c dei genitori” e che tutte le donazioni sopra indicate sono lesive della sua quota di legittima e vanno ridotte.
Conclusivamente, ha chiesto al Tribunale di: Parte_1
-. Accertare e dichiarare la “nullità per simulazione delle cessioni effettuate dai de cuius a favore” di , “accertando che trattasi di vere e proprie donazioni di beni CP_1
immobili, nonché di quelle oggetto della fittizia contestazione del conto corrente indicato”;
- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attrice per effetto delle donazioni effettuate dai de cuius a favore di , con riduzione delle stesse nelle due CP_1
distinte masse ereditarie;
- condannare alla reintegrazione nelle masse ereditarie “di quanto ricevuto in più CP_1
della sua quota in lesione della legittima dei coeredi o dichiarare che lo stesso null'altro deve avere dalla divisione ereditaria de quo, considerate le donazioni avute in vita dai genitori”;
- dichiarare aperta la successione ab intestato di entrambi i genitori;
- ricostruire le rispettive masse ereditarie, anche mediante CTU, con valutazione sia dei beni immobili, “compresi quelli donati direttamente o indirettamente da portarsi in collazione)” che dei beni mobili e “dei conti correnti o titoli” e disporre la divisione delle masse ereditarie, attraverso un progetto di divisione “che tenga conto anche dell'indennità dovuta dal coerede
per l'occupazione dell'appartamento in Napoli alla via G. Santacroce e CP_1 dell'immobile di Cariati (CS)”, procedendo all'assegnazione delle quote anche mediante sorteggio, ovvero alla vendita dei beni in caso di indivisibilità, riservandosi di richiedere l'attribuzione ex art. 720 c.p.c.;
-. condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per la mancata definizione CP_1
consensuale della divisione, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare al pagamento delle spese legali ovvero, in subordine, porle a carico CP_1
della massa.
Con comparsa di risposta depositata il 2 ottobre 2015, si è costituito in giudizio il convenuto
, il quale ha aderito alle domande formulate da relative alla CP_2 Parte_1
“declaratoria di divisione di tutti i beni relitti, oltre che quelli donati in vita dai comuni 4
genitori, unitamente al cespite di cui le parti risultano essere in comunione ordinaria, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande presentate dalla parte istante”, riportandosi, quanto al pagamento da parte di di una indennità di occupazione in via esclusiva CP_1 degli immobili in comunione, alle “conclusioni” dell'attrice “facendole proprie”, dichiarando di condividere “la richiesta di parte istante di tenere in debito conto, allorquando si addiverrà alla determinazione dell'intero compendio ereditario da dividere e delle quote spettanti a ciascun coerede, i due atti di compravendita” simulati.
In particolare, con specifico riguardo ai conti correnti intestati ai de cuius, ha precisato che l'importo di € 84.500,00 già giacente sul conto corrente intestato a (ma in Persona_1
comunione con la moglie, avendo i coniugi scelto il regime di comunione dei beni) presso
Unicredit s.p.a. (n. 000401007904) era stato trasferito per disposizione del de cuius e con l'approvazione di tutti i figli sul conto corrente della moglie per far fronte alle Persona_2 spese sanitarie da questa sostenute, essendo gravemente malata. L'operazione, materialmente eseguita dal convenuto , era stata autorizzata da entrambi i genitori, che gli CP_2
avevano conferito procura speciale.
Tuttavia, all'apertura della successione di sul conto corrente intrattenuto da Persona_2 quest'ultima presso (n. 56523078) risultavano presenti solo circa € Controparte_3
20.000,00, in quanto la de cuius, in vita, aveva elargito frequenti donazioni in denaro ai figli ed , che devono “essere dalle controparti rimborsat[e] all'eredità e Pt_1 CP_1 computat[e] nel calcolo aritmetico delle quote spettanti a ciascuno dei coeredi”.
Inoltre, ha rivendicato il rimborso delle spese sostenute per i genitori, pari a CP_2 complessivi € 51.500,00 (tra cui € 18.000,00 per la ristrutturazione dell'appartamento sito in
Via Santacroce n. 19/c, € 22.000,00 per funerali e tumulo del padre, € 6.500,00 per i funerali della madre, € 2.000,00 per spese di successione e € 3.000,00 per le dichiarazioni dei redditi dei propri genitori). Tali importi, anticipati dal convenuto, devono, secondo la sua prospettazione, essere considerati nelle masse ereditarie come debiti a carico di tutti i coeredi.
Infine, il convenuto ha dedotto che il 17.1.2011 i genitori avevano venduto un CP_2
immobile in Portici per la somma di € 75.000,00, versata direttamente all'attrice a titolo di donazione diretta di denaro e da computarsi, con gli interessi legali a far data dall'epoca di apertura della successione di , ai fini della formazione del compendio ereditario ai Persona_2 sensi dell'art. 751 c.c.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: 5
-. Accertare e dichiarare la nullità per simulazione dei rogiti a firma del notaio , Per_3
“effettuate dai de cuius a favore d[i] , … accertando che trattasi di vere e proprie CP_1 donazioni di beni immobili”;
-. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la donazione diretta della somma di €
75.000,00 effettuata dai de cuius a favore di;
Parte_1
-. Dichiarare e tenuti alla restituzione degli immobili e delle somme di Pt_1 CP_1
denaro ricevute in vita dai de cuius a titolo di donazione;
CP_
-. Accertare la lesione della sua quota di legittima a vantaggio di e in virtù Parte_1
delle donazioni sopra richiamate e ridurre le donazioni accertate nelle due distinte masse ereditarie;
-. Accertare le spese anticipate e “dichiararne il rimborso in favore del compendio ereditario, al fine di determinare l'esatta quota spettante al comparente”;
-. Condannare e “alla remissione negli assi ereditari di quanto CP_1 Parte_1
ricevuto in più rispetto alla quota loro dovuta, in lesione della legittima spettante al comparente o dichiarare che gli stessi null'altro devono avere dalla divisione ereditaria de quo, considerate le donazioni avute in vita dai genitori”;
-. Dichiarare aperte le successioni ab intestato di entrambi i de cuius;
-. Ricostruire il valore delle masse ereditarie e dei beni in comunione ordinaria, procedendo allo scioglimento delle comunioni e divisione, tenuto conto “anche dell'indennità dovuta dal coerede ” per le causali sopra esposte;
CP_1
-. Condannare al pagamento delle spese di lite e in subordine porle a carico della CP_1
massa ereditaria.
Con comparsa di risposta depositata il 22 ottobre 2015, si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande di simulazione e riduzione. Ha dedotto, inoltre, che nell'asse ereditario a dividersi “devono essere inseriti i gioielli di famiglia che sono in possesso dei coeredi”. Ha contestato di essere mai stato cointestatario dei conti correnti con i propri genitori e di aver avuto solo, nell'ottobre 2013, “per volontà della madre anche lui, insieme agli altri due figli, la firma su tale conto corrente” e che era “l'attrice, da quando aveva la firma”, “solita prelevare su tale conto continuamente somme per le esigenze proprie della sua famiglia”. Ha contestato, inoltre, qualsivoglia “gestione dell'immobile di Cosenza,
… posto che esso viene utilizzato in via esclusiva dalla attrice per la propria villeggiatura”.
Prodotta documentazione, ammessi ed assunti interrogatori formali e prove per testimoni, la causa, all'udienza del 17 settembre 2020, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa 6
concessione dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con sentenza non definitiva depositata il 24.5.2021 il Tribunale in composizione collegiale:
-. In accoglimento della domanda di (contenuta nel primo capoverso delle Parte_1 conclusioni dell'atto di citazione) ha accolto la domanda di simulazione proposta nei confronti del convenuto e ha dichiarato la simulazione relativa del contratto di CP_1
compravendita immobiliare concluso con atto per notaio del 26 luglio 1996 (rep. Per_3
19977, racc. 5999) tra il de cuius , quale venditore, e il convenuto , Persona_1 CP_1 quale acquirente, avente ad oggetto la proprietà dell'unità immobiliare ubicata al piano rialzato del fabbricato sito in Napoli, al Viale Michelangelo n. 55 e censita in N.C.E.U. del
Comune di Napoli alla partita 5907, sezione urbana AVV. (Avvocata), foglio 15, particella
739, subalterno 7, zona censuaria 6, categoria A/3, classe 3, R. C. Lit. 1.102.500;
-. Ha dichiarato, per l'effetto, che il contratto di compravendita sopra menzionato dissimula, in realtà, una donazione intercorsa tra il suddetto de cuius , quale donante, ed il Persona_1
convenuto , quale donatario, ed avente ad oggetto la proprietà dell'unità CP_1
immobiliare sopra indicata e descritta;
-. Ha dichiarato, altresì, la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare concluso con atto per notaio del 26 luglio 1996 (rep. 19978) tra i de cuius Per_3 [...]
e , quali venditori, ed il convenuto , quale acquirente, avente Per_1 Persona_2 CP_1
ad oggetto la proprietà degli immobili siti in Pozzuoli (NA), alla via Agnano - San Gennaro n.
90, censiti in N. C. T. del Comune di Pozzuoli alla partita 102661, foglio 57, particella 135, are 2; partita 102662, foglio 57, particella 21, are 4.20; partita 102662, foglio 57, particella
20, are 3.80; partita 1003892 denunziato per l'accatastamento con scheda n. 1067 del 22 novembre 1976;
-. Ha dichiarato, per l'effetto, che il contratto di compravendita sopra menzionato dissimula, in realtà, una donazione intercorsa tra i suddetti de cuius e quali Persona_1 Persona_2
donanti, ed il convenuto , quale donatario, ed avente ad oggetto la proprietà degli CP_1
immobili sopra indicati e descritti;
Con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , CP_2 diretta all'accertamento della donazione di denaro ricevuta dall'attrice , il Parte_1
Tribunale:
-. ha ritenuto “essersi trattato di una dazione non già di €. 75.000,00” “proveniente da ambedue i de cuius”, “bensì di €. 60.000,00” “effettuata dalla sola de cuius” alla Persona_2
FI ed odierna attrice;
Parte_1 7
-. ha rilevato che tale elargizione, secondo il più recente orientamento di legittimità, avendo ad oggetto una somma consistente, laddove fosse considerata come donazione diretta, avrebbe necessitato, giusta il disposto dell'art. 782 c.c., della forma solenne dell'atto pubblico, a pena di nullità;
-. ha ritenuto di dover sottoporre al contraddittorio delle parti la questione relativa alla nullità di tale dazione, rilevata d'ufficio.
Con separata ordinanza, pertanto, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio con riguardo al rilievo officioso sopra descritto, nonché per la delibazione delle ulteriori domande, riservando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese di lite.
Depositate dalle parti memorie sulla questione rilevata d'ufficio ex art. 101 comma 2 c.p.c., espletata una C.T.U. e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B).- Va dichiarata aperta la successione ab intestato di nato a [...] il Persona_1
16.2.1924 e ivi deceduto in data 13.5.2011.
CP_ Allo stesso sono succeduti, quali eredi, la moglie e i tre figli e Persona_2 Pt_1
[...]
. CP_2
Ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c., alla moglie era riservato un quarto del Persona_2
patrimonio del defunto, pari a 3/12, mentre ai figli, complessivamente, era riservata la quota di metà dello stesso, pari a 2/12 ciascuno.
C).- Va dichiarata, altresì, aperta la successione ab intestato di , nata a [...] Persona_2
(SA) il 29.12.1934 e deceduta in Napoli il 24.3.2014. CP_ Alla stessa sono succeduti, in qualità di eredi, i tre figli e . Pt_1 CP_2
Ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., ai figli era complessivamente riservata la quota di due terzi del patrimonio della defunta , pari a 2/9 ciascuno. Persona_2
D)- Al fine di quantificare la lesione della quota legittima spettante a e Parte_1 [...]
occorre procedere alla ricostruzione della consistenza degli assi ereditari dei de cuius CP_2
e , da valutare al momento dell'apertura della successione. Persona_1 Persona_2
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano ai defunti al tempo delle rispettive morti, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tali masse dei beni di cui i defunti hanno disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e
750 c.c. (e cioè con riferimento al tempo dell'apertura della successione), e sugli assi così formati va calcolata la quota di cui i defunti potevano disporre. 8
Giova precisare, peraltro, che l'accertamento della lesione delle quote di legittima spettanti a e va condotto in relazione alle singole masse ereditarie di Parte_1 CP_2 [...]
e Invero, atteso che “in presenza di beni provenienti da diversi titoli e Per_1 Persona_2
costituenti, quindi, autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte” (cfr. Cass. 17576/2016), anche il pregiudiziale accertamento della lesione della quota di riserva e la consequenziale domanda di riduzione dovranno essere vagliati in relazione alle singole masse.
E).- Dall'esame delle certificazioni notarili prodotte dalle parti in relazione ai beni ereditari
(cfr. certificazioni notarili prodotte dai convenuti) e della CTU redatta dal dott. Persona_4 depositata il 6.10.2024, espletata dal CTU anche a seguito di accessi presso l'Archivio
[...]
Notarile di Napoli, l' di Napoli, presso l' Controparte_4 [...]
presso l'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune Controparte_5 di San RE (BN), presso l' del Comune di CO (FR), Controparte_5 si evince che il relictum dell'eredità di al momento dell'apertura della Persona_1
successione era costituito da (cfr. CTU pagg. 26 e ss.).:
1) dalla quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare sita Napoli, alla Via G. Santacroce n. 19/C, attualmente così riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune: Sez. MON, foglio 1, p.lla
57, sub 28, Via Girolamo Santacroce n. 19, piano S1 - 7, zona censuaria 12, cat. A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale mq 156, rendita € 1.530,00; va considerato, peraltro, su questo bene il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite;
Persona_2
2) dalla quota pari ad 1/2 di alcuni beni siti in CO (FR), alla Via Taglia V n. 18, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto
Fabbricati Foglio 6, p.lla 65, sub 4, Via Taglia IV n. 18, piano S1 - T - 1, cat. A/4, classe 7, consistenza 6 vani, superficie catastale totale mq 173, rendita € 238,60; Al Catasto Terreni
Foglio 6, p.lla 65, ente urbano, are 2.72; Foglio 6, p.lla 64, seminativo arborato, cl. 3, are
89.27, R.D. € 34,58, R.A. € 20,75; Foglio 6, p.lla 66, seminativo arborato, cl. 3, are 28.00,
R.D. € 10,85, R.A. € 6,51; Foglio 6, p.lla 70, seminativo arborato, cl. 3, ha 1.20.67, R.D. €
46,74, R.A. € 28,04; Foglio 6, p.lla 180, seminativo arborato, cl. 3, are 20.50, R.D. € 7,94,
R.A. € 4,76; Foglio 6, p.lla 181, seminativo arborato, cl. 3, are 22.80, R.D. € 8,83, R.A. €
5,30;
3) Dai beni mobili individuati in contraddittorio con le parti nel corso del sopralluogo effettuato durante le operazioni peritali, riportati nel verbale di sopralluogo, e stimati dal CTU dott.ssa nella sua relazione, i cui risultati complessivi sono riassunti alla pag. Persona_5
13, in complessivi euro 67.300,00 all'anno 2011; 9
-. Dalla metà – per effetto dell'esistenza della comunione dei beni tra i coniugi e Persona_1
- del saldo giacente sul conto corrente intestato a presso la Banca Persona_2 Persona_1
Unicredit, Ag. Via Verdi 31 Napoli, n. 000401007904 al momento dell'apertura della successione, pari a € 42.000,00 (e cioè pari a metà del complessivo saldo di € 84.000,00, mentre la restante quota di 1/2 dovrà essere considerata nel relictum di (cfr. sul Persona_2
punto pagg. 26 e ss. della CTU per la ricostruzione del saldo, peraltro non contestata dalle parti, ove il CTU ha accertato che detta somma era presente sul conto al momento del decesso di e venne poi accreditata sul conto corrente di ). Persona_1 Persona_2
Non vi è prova dell'esistenza di altri beni caduti in successione di;
in particolare, Persona_1
è del tutto generico il riferimento di a “gioielli di famiglia” che dovrebbero CP_1 rientrare nella massa ereditaria di e , l'esistenza dei quali, peraltro, è Persona_1 Persona_2
rimasta del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
Non consta l'esistenza di debiti ereditari del de cuius . Persona_1
Alla massa vanno riunite fittiziamente le donazioni effettuate da e, in Persona_1
particolare, i beni donati al figlio , come accertato nella sentenza non definitiva CP_1
sopra citata, costituiti da:
1) unità immobiliare sita in Napoli al Viale Michelangelo n. 55, attualmente così riportata nel
Catasto Fabbricati del detto Comune: Sez. AVV, foglio 15, p.lla 739, sub 7, Viale
Michelangelo Buonarroti n. 55, piano T - 1, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 7, consistenza
4,5 vani, superficie catastale totale mq 85, rendita € 848,28;
2) quota pari ad 1/2 dei beni in Pozzuoli (NA), alla Via San Gennaro Agnano n. 90, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto
Fabbricati Foglio 57, p.lla 21, sub 10, Via San Gennaro Agnano n. 90, piano T, cat. A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale mq 48, rendita € 207,87; Al Catasto
Terreni Foglio 57, p.lla 20, incolto produttivo, cl. 2, are 3.80, R.D. € 0,08, R.A. € 0,02; Foglio
57, p.lla 135, vigneto, cl. 2, are 2.00, R.D. € 3,87, R.A. € 1,91.
Non fa parte del relictum, quale credito ereditario in favore dell'asse, la somma di € 60.000,00 che l'attrice – come avanti si vedrà – è tenuta a restituire alla massa ereditaria Parte_1
della madre;
pertanto deve procedersi in questa sede a ricalcolare le stime fatte Persona_2
dal CTU sottraendo il predetto valore (reciuts, la metà dello stesso, pari a € 30.000,00) dal relictum di . Persona_1
Il CTU dott. ha ricostruito il valore del relictum e del donatum al momento Persona_4 dell'apertura della successione di . Persona_1 10
All'esito delle valutazioni operate dal CTU – in seguito ad un ragionamento analiticamente e correttamente argomentato sia sotto il profilo logico che tecnico, secondo il metodo di stima sintetico comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, delle agenzie immobiliari operanti in zona e degli annunci di vendite pubblicati presso le stesse, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa – che il Collegio ritiene di condividere interamente, può ritenersi che (cfr. pagg. 70 e ss. della CTU):
-. il valore dei beni oggetto del relictum di , all'epoca dell'apertura della sua Persona_1 successione (13.5.2011) era pari a complessivi € 448.175,00 e precisamente:
1). € 225.478,75 il valore della quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare sita Napoli, alla Via
G. Santacroce n. 19/C, gravata dal diritto di abitazione spettante al coniuge superstite R_
, del valore stimato di € 83.396,25;
[...]
2). € 30.000,00 il valore della quota pari a 1/2 del fondo (fabbricato e terreni) in CO
(FR) alla via Taglia V n. 18;
3). € 67.300,00 il valore dei beni mobili riportati nel verbale di sopralluogo;
4). € 42.000,00 il valore della metà della giacenza sul conto corrente intestato a;
Persona_1
-. Il valore, all'epoca di apertura della successione di , delle donazioni effettuate Persona_1 da quest'ultimo era pari a complessivi € 423.300,00 e precisamente:
1) € 378.000,00 l'unità immobiliare in Napoli, al viale Michelangelo 55, piano rialzato, interno 3;
2) € 45.300,00 la quota pari a 1/2 dei beni in Pozzuoli (NA), alla via San Gennaro Agnano 90.
Il valore della massa di risultante dalla somma del valore del relictum e del Persona_1
donatum, valutata al momento dell'apertura della sua successione, pertanto, era pari a €
871.475,00 (€ 448.175,00 + € 423.300,00).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c., il valore della quota disponibile, pari a
1/4, era di € 217.868,75; il valore della quota di riserva spettante al coniuge, pari a 1/4, era di € 217.868,75; il valore della quota di riserva spettante ai figli di era di € Persona_1
145.245,83 (pari a 1/6 ciascuno).
Il valore della quota di riserva spettante a e a è, pertanto, pari a € Parte_1 CP_2
145.245,83 ciascuno.
Tanto premesso, deve escludersi la sussistenza di una lesione della quota di riserva spettante a e a , derivante dalle donazioni effettuate in vita da a Parte_1 CP_2 Persona_1 favore di . Invero, i beni facenti parte del relictum (€ 448.175,00), detratto il CP_1 valore del diritto di abitazione spettante alla coniuge superstite (€ 93.396,25), al Persona_2 11
momento dell'apertura della successione avevano un valore netto di € 364.778,75 sufficiente a soddisfare entrambe le quote di riserva dell'attrice e del convenuto Parte_1 [...]
(145.245,83 x 2= 290.491,66), senza necessità di dover ridurre le donazioni effettuate CP_2
dal de cuius.
Del resto, “in base all'art. 553 c.c., anche nel caso che i successori siano tutti legittimari, il legittimario essendo chiamato alla successione 'ab intestato sul relictum' in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c., qualora il
'relictum' sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra
'relictum' e 'donatum', operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi (cfr., all'uopo, Cass. civ. sez. II, 6 marzo 1980 n. 1521)”.
Di tali principi, peraltro, deve tenersi conto nel decidere la domanda di scioglimento della comunione, atteso che l'attrice e il convenuto potranno Parte_1 CP_2
soddisfare integralmente la loro quota di riserva sui beni ricompresi nel relictum di
[...]
. Per_1
Per le esposte ragioni, vanno rigettate le azioni di riduzione proposte da e dal Parte_1
convenuto . CP_2
F). Le donazioni effettuate in vita da in favore del figlio , Persona_1 CP_1 complessivamente pari a € 423.300,00, risultano superiori alla somma (del totale complessivo di € 363.114,58) della quota di legittima a lui spettante (€ 145.245,83) e dell'intera quota disponibile (€ 217.868,75), per l'eccedenza € 60.185,42.
In applicazione dei principi dell'azione di riduzione (artt. 555 e ss. c.c.) e, in particolare, della natura personale dell'azione di riduzione, detta eccedenza non può gravare sulle quote di riserva degli eredi che hanno agito in giudizio con l'azione di riduzione, ma deve essere assorbita sulla quota di riserva del coniuge superstite, Infatti, poiché né la Persona_2 R_
né i figli nella qualità di suoi eredi hanno esercitato l'azione di riduzione, la lesione della legittima si riflette integralmente sulla quota di riserva della che viene R_ automaticamente ridotta per effetto dell'eccesso donativo operato in favore del figlio
[...]
. CP_1
Alla quota del coniuge superstite va, inoltre, imputato il valore del diritto di abitazione, già stimato in € 93.396,25.
Di conseguenza: 12
-. ha già ricevuto integralmente quanto di sua spettanza, sia a titolo di legittima CP_1
sia a titolo di disponibile, e null'altro deve percepire dal relictum ereditario;
-. Gli altri condividenti hanno diritto a partecipare alla divisione dell'asse relitto in base alle rispettive quote residue, come rideterminate alla luce delle donazioni effettuate e dell'inattività del coniuge superstite rispetto all'azione di riduzione.
In particolare, le quote sul relictum, da assumere come criterio di riparto nell'eventuale divisione (o attribuzione ex art. 720 c.p.c., ovvero vendita dei beni indivisibili), sono le seguenti:
-. – figlio: € 145.245,83, pari al 39,82%; CP_2
-. – FI: € 145.245,83, pari al 39,82%; Parte_1
-. – coniuge superstite che non ha agito in riduzione: la quota residua del Persona_2
20,36% oltre al diritto di abitazione (che peraltro si è estinto con il decesso della stessa).
Il relictum dovrà, pertanto, essere ripartito secondo tali percentuali aggiornate, sulla base dei valori attuali dei beni, in sede di progetto divisionale o, in caso di non divisibilità, in sede di vendita o attribuzione.
G). e hanno chiesto procedersi alla divisione dell'intero asse Parte_1 CP_2
ereditario del de cuius , come individuato. Persona_1
Ai fini della divisione tra coeredi dei beni ricompresi nel compendio ereditario, è tuttavia necessario verificare preventivamente la commerciabilità degli immobili, con particolare riguardo alla regolarità edilizia e catastale, nonché alla trasferibilità delle rispettive quote di proprietà, in conformità alla normativa vigente.
Dalla relazione redatta dal CTU dott. si evince che l'unità immobiliare in Napoli Per_4
alla via G. Santacroce 19/C, della quale il de cuius era proprietario della quota di 1/2, risulta essere “stata realizzata in data anteriore all'1.9.1967”, come desumibile dalla “planimetria catastale risalente al 23.7.1957” che, secondo il CTU, “risulta ancora conforme all'attuale stato dei luoghi”.
Il CTU, pertanto, ha dichiarato che “la planimetria catastale del cespite n. 1 (appartamento al piano sesto, int. 26) è conforme all'attuale stato dei luoghi” (cfr. pag. 98 della relazione), aggiungendo, peraltro, che il terrazzo di copertura, parte integrante dell'unità immobiliare, non è accatastato.
Tuttavia, la dichiarazione di conformità resa dal CTU è incompleta e inidonea a costituire una valida attestazione di conformità catastale ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. n. 52 del
27.2.1985, in quanto omette il riferimento espresso alla corrispondenza dei dati catastali allo stato di fatto e alle planimetrie depositate in catasto, pure richiesta dalla norma. Inoltre, la 13
dichiarazione appare riferirsi anche al terrazzo che, per espressa ammissione dello stesso
CTU, non è invece “accatastato”, senza chiarire, peraltro, se lo stesso sia catastalmente rappresentato.
Per quanto riguarda, invece, i beni immobili siti in CO (FR), in particolare il fabbricato, anch'esso di proprietà del de cuius per la quota di 1/2, il CTU ha accertato che la costruzione del fabbricato è anteriore al 1966 (cfr. pag. 58 della relazione). Nondimeno, il CTU ha riferito che “il livello cantinato non è stato ispezionato, anche per le precarie condizioni del fabbricato che hanno indotto ad una certa prudenza” (cfr. pag. 50). Nonostante l'omessa ispezione, il CTU ha comunque dichiarato che “la planimetria catastale del cespite n. 2
(fabbricato) è conforme all'attuale stato dei luoghi” (cfr. pag. 99), rendendo così una dichiarazione contrastante con la mancata verifica dello stato dei luoghi del cantinato. Anche in questo caso, inoltre, manca ogni riferimento esplicito alla conformità dei dati catastali allo stato di fatto effettivo dell'immobile, con particolare riguardo al piano cantinato non ispezionato, e alla planimetria.
Alla luce delle predette carenze e incongruenze nelle dichiarazioni tecniche, si rende necessario richiedere al CTU chiarimenti integrativi affinché:
a) fornisca una puntuale attestazione di conformità catastale degli immobili, con esplicito riferimento alla corrispondenza tra dati catastali, planimetrie depositate e stato di fatto;
b) chiarisca se le unità immobiliari rientranti nel compendio ereditario siano pienamente commerciabili, anche alla luce della mancata ispezione del livello cantinato dell'immobile di
CO e dell'omessa rappresentazione catastale del terrazzo dell'appartamento di Napoli.
Tali chiarimenti si appalesano indispensabili ai fini della valutazione sulla divisibilità e alienabilità dei beni ereditari, presupposto necessario non solo per la redazione di un progetto divisionale legittimo e attuabile, ma anche per la vendita dei beni chiesta dalle parti a fronte dell'accertata individisibilità dei beni.
H). Venendo all'esame delle azioni di riduzione proposte in relazione all'eredità di R_
, dall'esame delle certificazioni notarili prodotte dalle parti in relazione ai beni ereditari
[...]
(cfr. certificazioni notarili prodotte dai convenuti) e della CTU redatta dal dott. Persona_4
depositata il 6.10.2024, espletata dal CTU anche a seguito degli accessi presso i
[...]
Pubblici Registri sopra richiamati, si evince che il relictum dell'eredità di al Persona_2 momento dell'apertura della sua successione (24.3.2014) era costituito:
1). Dalla quota astratta pari a 1/3 a lei spettante sui beni relitti già compresi nell'asse ereditario del marito , deceduto in precedenza;
tale quota, invero, va calcolata in Persona_1
base alla successione legittima apertasi in favore della coniuge superstite in concorso con più 14
figli, ai sensi dell'art. 581 c.c., non potendosi invece riconoscersi alla de cuius la quota di 1/4, come erroneamente ritenuto dal CTU, in quanto tale frazione rappresenta la quota di riserva spettante al coniuge legittimario nell'ipotesi in cui egli agisca in riduzione di donazioni (o disposizioni testamentarie) lesive, circostanza che nella specie non si è verificata. Le quote ereditarie, infatti, vanno individuate avendo esclusivo riguardo alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. S.U. n. 13429/2006), e ciò a prescindere, dunque, dalla circostanza che in seguito la de cuius non abbia esercitato un'azione di riduzione a lei spettante e che la sua quota ereditaria si sia ridotta per effetto della lesione da CP_ parte delle donazioni fatte dal de cuius al figlio;
2) Dal terreno in San RE (BN), attualmente così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: Foglio 3, p.lla 20, uliveto, cl. 1, are 84.30, R.D. € 39,18, R.A. € 21,77; Foglio
3, p.lla 22, uliveto, cl. 1, are 5.70, R.D. € 2,65, R.A. € 1,47.
3). Dalla quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via G. Santacroce n.
19/C; attualmente così riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune: Sez. MON, foglio 1,
p.lla 57, sub 28, Via Girolamo Santacroce n. 19, piano S1 - 7, zona censuaria 12, cat. A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale mq 156, rendita € 1.530,00.
4). Dalla quota pari ad 1/2 di alcuni beni siti in CO (FR), alla Via Taglia V n. 18, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto
Fabbricati Foglio 6, p.lla 65, sub 4, Via Taglia IV n. 18, piano S1 - T - 1, cat. A/4, classe 7, consistenza 6 vani, superficie catastale totale mq 173, rendita € 238,60; Al Catasto Terreni
Foglio 6, p.lla 65, ente urbano, are 2.72; Foglio 6, p.lla 64, seminativo arborato, cl. 3, are
89.27, R.D. € 34,58, R.A. € 20,75; Foglio 6, p.lla 66, seminativo arborato, cl. 3, are 28.00,
R.D. € 10,85, R.A. € 6,51; Foglio 6, p.lla 70, seminativo arborato, cl. 3, ha 1.20.67, R.D. €
46,74, R.A. € 28,04; Foglio 6, p.lla 180, seminativo arborato, cl. 3, are 20.50, R.D. € 7,94,
R.A. € 4,76; Foglio 6, p.lla 181, seminativo arborato, cl. 3, are 22.80, R.D. € 8,83, R.A. €
5,30;
5). Dalla somma di € 19.915,59 pari al saldo attivo del conto corrente presso Banca
Cariparma Ag. n. 10 Napoli, n. 56523078;
6). Dal dossier titoli a custodia n. 480405 con i titoli Eurizon Bil. Eu. Multi. ISIN
[...] avente controvalore al 24.3.2014 di € 4.909,21.
Nel relictum di va ricompresa altresì la somma di € 60.000,00 oggetto di dazione, Persona_2
mediante bonifico bancario (riscontrato dal CTU) alla FI . Parte_1
Con riferimento all'elargizione della predetta somma, giova precisare che l'accertamento della stessa e la quantificazione dell'importo oggetto di trasferimento sono già stati accertati 15
dal Tribunale nella sentenza non definitiva, non impugnata né fatta oggetto di riserva di appello, e che ha pertanto acquisito efficacia di giudicato, con conseguente preclusione della sua ulteriore discussione nel presente giudizio.
Deve ritenersi, pertanto, pienamente provata l'elargizione della somma di denaro da parte della de cuius in favore della FI . Parte_1
La natura donativa di tale dazione, peraltro, è stata ammessa dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Alla luce dell'entità significativa della somma trasferita, pertanto, l'elargizione deve qualificarsi come donazione diretta di denaro, soggetta, in quanto tale, alla forma solenne dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam dall'art. 782 c.c.
Nel caso in esame, difetta la forma prescritta dalla norma richiamata, non risultando che l'elargizione in esame sia stata preceduta o accompagnata da un atto pubblico redatto da notaio, né che la donazione sia stata successivamente formalizzata in forma valida.
Ne consegue che la donazione così effettuata deve ritenersi nulla ex art. 782 c.c., per mancanza della forma solenne necessaria, trattandosi di una liberalità non riconducibile né alla categoria delle donazioni indirette né a quella dei modi di liberalità atipici ma validi (es. adempimenti di obbligazioni naturali, liberalità d'uso), non ricorrendone in alcun modo i presupposti.
In applicazione del principio generale secondo cui quod nullum est, nullum producit effectum, la nullità della donazione comporta che l'effetto traslativo del diritto di proprietà sulla somma in oggetto non si è perfezionato, con la conseguente persistenza della somma medesima nel patrimonio della de cuius al momento della sua morte.
Per l'effetto, detta somma deve ritenersi rientrante nell'asse ereditario relitto da , Persona_2
quale credito ereditario ex art. 724 comma 2 c.c.
Non consta l'esistenza di debiti ereditari per la massa di . Persona_2
Alla massa vanno riunite fittiziamente le donazioni effettuate da a favore di Persona_2 [...]
, e, in particolare, i beni donati al figlio come accertato nella sentenza CP_1 CP_1
non definitiva sopra citata, costituiti dalla quota pari ad 1/2 dei beni in Pozzuoli (NA), alla
Via San Gennaro Agnano n. 90, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto Fabbricati Foglio 57, p.lla 21, sub 10, Via San Gennaro Agnano n.
90, piano T, cat. A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale mq 48, rendita €
207,87; al Catasto Terreni Foglio 57, p.lla 20, incolto produttivo, cl. 2, are 3.80, R.D. € 0,08,
R.A. € 0,02; Foglio 57, p.lla 135, vigneto, cl. 2, are 2.00, R.D. € 3,87, R.A. € 1,91. 16
Con riferimento alle ulteriori elargizioni in danaro che e assumono essere Pt_1 CP_2
state effettuate dalla de cuius in favore di altri coeredi, occorre svolgere le Persona_2
seguenti considerazioni.
In primo luogo, non risulta fornita alcuna prova in ordine all'asserita cointestazione simulata o fittizia dei conti correnti dei de cuius in capo a , che i predetti ritengono essere CP_1
stata effettuata al fine di dissimulare donazioni in suo favore. Al contrario, dalla documentazione bancaria acquisita agli atti e, in particolare, dalla relazione del CTU, è emerso in maniera chiara e univoca che tutti i conti correnti in esame risultavano intestati esclusivamente ai de cuius, e con conseguente infondatezza Persona_1 Persona_2 dell'allegazione circa l'intestazione fittizia a . CP_1
Inoltre, l'attrice nulla ha allegato in ordine alla circostanza che i bonifici Parte_1
eseguiti dalla madre in favore dei figli fossero sorretti da una causa donativa;
le sue censure, infatti, si sono concentrate esclusivamente sulla pretesa simulazione della cointestazione dei rapporti bancari, questione che, come detto, non trova riscontro probatorio.
Quanto poi alle elargizioni in denaro eseguite dalla de cuius a favore degli altri Persona_2
figli, e che nella propria comparsa di risposta ha qualificato come donazioni, si CP_2 rileva quanto segue. Dall'esame della CTU emerge che la de cuius, in vita, effettuò trasferimenti di denaro mediante bonifici bancari in favore di per un importo Parte_1 complessivo di € 28.000,00 e in favore dello stesso per un importo CP_2 complessivo di € 14.000,00, nonché a società riconducibile a per l'importo CP_2 complessivo di € 4.000,00. Tuttavia, né in relazione a tali trasferimenti è stata fornita adeguata prova della loro natura liberale, né risulta che gli stessi siano stati accompagnati da elementi sintomatici idonei a far ritenere sussistente un'intenzione di attribuire un'utilità a titolo gratuito.
In assenza di qualsivoglia riscontro circa la causa donandi correttamente il CTU ha escluso tali somme dal computo del donatum, ritenendo che non potessero integrare il novero delle donazioni rilevanti ai fini della collazione e della azione di riduzione. Né risultano sul punto formulate contestazioni da parte delle parti interessate. In particolare, , che nella CP_2
comparsa conclusionale ha espressamente dichiarato di condividere la ricostruzione contabile operata dal CTU, ha così prestato acquiescenza a tale impostazione.
Invero, le uniche considerazioni effettuate da in ordine alla ricostruzione CP_2 contabile riguardano invece l'accertamento del comportamento degli altri coeredi in epoca successiva al decesso di e in particolare circa l'appropriazione di somme di Persona_2
denaro presenti sul conto corrente intestato alla de cuius (secondo quanto accertato dal CTU, 17
tali prelievi si compongono di un prelievo in contanti per € 7.500,00 e di ulteriori
“prelevamenti con carte, tutte con numero diverso”, per complessivi € 11.900,00).
Tali circostanze, tuttavia, attengono alla gestione del patrimonio post mortem e devono essere oggetto di valutazione e accertamento in sede di formazione del relictum, ovvero nella fase di ricostruzione e riparto dell'asse ereditario ai fini della domanda di divisione. Esse non rilevano, invece, ai fini della decisione sull'azione di riduzione, che presuppone la verifica del valore del patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (art. 556 e ss c.c.).
In definitiva, non risultano sussistenti elementi idonei a far ritenere provate ulteriori donazioni da parte della de cuius in favore dei coeredi, ad eccezione di quelle effettuate al figlio
[...]
. CP_1
Il CTU dott. ha ricostruito il valore del relictum e del donatum al momento Persona_4 dell'apertura della successione di . Persona_2
All'esito delle valutazioni operate dal CTU – in seguito ad un ragionamento analiticamente e correttamente argomentato sia sotto il profilo logico che tecnico, secondo il metodo di stima sintetico comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, delle agenzie immobiliari operanti in zona e degli annunci di vendite pubblicati presso le stesse, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa – che il Collegio ritiene di condividere interamente, può ritenersi quanto segue.
1) Il valore del relictum di al momento dell'apertura della successione Persona_2
(24.3.2014) risulta così composto:
-. € 277.987,50: valore della quota di 1/2 della piena proprietà dell'appartamento sito in
Napoli alla via G. Santacroce 19/C;
-. € 18.000,00: valore della piena proprietà del fondo rustico in San RE (BN);
-. € 27.000,00: valore della quota di a 1/2 della piena proprietà del fondo rustico in
CO (FR);
-. € 19.915,59: saldo attivo del conto corrente acceso intestato a presso la Persona_2
banca Controparte_3
-. € 4.909,21: controvalore del dossier titoli a custodia presso il medesimo istituto.
A tali valori, individuati dal CTU, vanno aggiunti:
-. € 60.000,00, a titolo di credito ereditario vantato verso , derivante dalla Parte_1
nullità della donazione diretta, accertata in giudizio, per mancanza della forma solenne;
-. Quota ereditaria pari a 1/3 dei beni relitti dal marito, . Persona_1 18
Sul punto, occorre precisare che, al momento dell'apertura della successione di R_
, il conto corrente già rientrante nel relictum del de cuius risultava
[...] Persona_1
estinto, con conseguente insussistenza di quel valore (pari a € 42.000,00) nel patrimonio relitto al momento del decesso della moglie.
Pertanto, il valore da considerare per la determinazione della quota astratta spettante a sulla successione del marito è € 406.175,00, pari alla differenza tra il relictum Persona_2 originario di € 448.175,00 e l'importo non più esistente di € 42.000,00.
Di conseguenza, la quota di 1/3 spettante a sui beni del marito risulta pari a € Persona_2
135.391,67 (cioè 1/3 di € 406.175,00).
In conclusione, il valore complessivo del relictum di all'epoca dell'apertura Persona_2
della sua successione, era pari a 543.203,97.
2). Il valore dei beni donati da al figlio , all'epoca dell'apertura Persona_2 CP_1
della sua successione (24.3.2014), era pari a 40.770,00.
Il valore massa di risultante dalla somma del valore del relictum e del donatum, Persona_2 valutata al momento dell'apertura della sua successione, pertanto, era pari ad euro
583.973,97.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., il valore della quota disponibile, pari a
1/3, era di euro 194.657,99; il valore della quota di riserva spettante ai figli della , R_
complessivamente pari ai 2/3 del patrimonio, era di euro 389.315,98.
Il valore della quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli, pertanto, è pari a euro
129.771,99 (quota di legittima individuale).
Va rigettata, pertanto, l'azione di riduzione proposta da e nei Parte_1 CP_2 confronti della donazione ricevuta da poiché quest'ultimo ha ricevuto solo € CP_1
40.770,00, ben al di sotto della sua legittima e della disponibile, non superando detta donazione la quota di riserva né intaccando quella degli altri coeredi.
Di detta donazione, peraltro, dovrà tenersi conto in sede di divisione del relictum di R_
, secondo i principi propri della collazione;
così come dovrà tenersi conto
[...] dell'imputazione alla quota di della somma di € 60.000,00 ex art. 724 comma 2 Parte_1
c.c.
I). e hanno chiesto procedersi alla divisione dell'intero asse Parte_1 CP_2
ereditario della de cuius . Persona_2
Preliminarmente, deve essere disattesa l'istanza formulata da volta a richiedere CP_2
al CTU un approfondimento sui prelievi eseguiti dopo il decesso della e R_ 19
l'individuazione dei soggetti che li hanno effettuati. L'istanza, infatti, risulta inammissibile in quanto genericamente esplorativa e priva di una adeguata allegazione documentale.
Invero, il convenuto, nella qualità di erede, avrebbe potuto autonomamente acquisire copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato alla de cuius, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario), norma che riconosce agli eredi il diritto di ottenere dalla banca tutte le informazioni inerenti ai rapporti contrattuali intercorsi con il de cuius. Non può dunque ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio volta a supplire all'inerzia della parte nella ricerca e produzione della prova documentale.
La consulenza tecnica d'ufficio, si ricorda, non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio, bensì strumento volto a supportare il giudice nella valutazione di fatti già allegati e provati dalle parti o nella soluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche. Ne consegue che il ricorso alla CTU non può essere ammesso per ovviare a carenze probatorie o per esplorare circostanze non provate né sufficientemente dedotte (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2011, n. 3130; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2013, n. 12990).
Ciò chiarito, ai fini della divisione dell'asse ereditario di – come già osservato in Persona_2 relazione all'eredità di – si rende necessario verificare, in via preliminare, la Persona_1
commerciabilità degli immobili ricompresi nel compendio ereditario, con specifico riferimento alla loro regolarità edilizia e catastale, nonché alla trasferibilità delle quote di proprietà, conformemente alla normativa vigente.
Per quanto riguarda, in particolare, gli immobili siti in Napoli e in CO (FR) compresi nell'eredità di valgono le medesime osservazioni già formulate al paragrafo G), Persona_2
in merito alle criticità evidenziate nella relazione tecnica del CTU circa la regolarità catastale e l'effettiva ispezione dei locali.
Pertanto, anche con riferimento alle porzioni immobiliari cadute in successione di R_
, dovranno essere richiesti al CTU i chiarimenti già indicati nel suddetto paragrafo G), al
[...]
fine di accertarne la commerciabilità e consentire la corretta formazione delle quote ereditarie.
L). e hanno chiesto, altresì, procedersi allo scioglimento della Parte_1 CP_2
comunione ordinaria esistente tra i tre germani.
Dalla CTU espletata (cfr. pag. 38) si evince che i beni in comunione ordinaria sono costituiti da un piccolo appartamento al piano terzo e da un vano-magazzino al piano terra, alla Via San
Paolo n. 45, in Cariati (CS), attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati del detto
Comune: Foglio 15, p.lla 3, sub 23, Contrada San Paolo, interno 19, piano 3, cat. A/3, classe
2, consistenza 2 vani, superficie catastale totale mq 46, rendita € 86,76; Foglio 15, p.lla 3, sub 20
3, Contrada San Paolo, interno 3, piano T, cat. C/2, classe 1, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq 18, rendita € 18,59.
Non vi è prova, peraltro, dell'esistenza di altri immobili in comunione ordinaria, quali il
“gozzo in legno” menzionato nell'atto di citazione, non avendo le parti, come avanti si dirà, consentito, peraltro, al CTU di ispezionare l'interno degli immobili in questione, in particolare il vano – magazzino che conterrebbe la predetta imbarcazione.
Come già osservato in relazione ai beni ereditari, anche in tal caso si rende necessario verificare, in via preliminare, la commerciabilità degli immobili in comunione, con specifico riferimento alla loro regolarità edilizia e catastale, nonché alla trasferibilità delle quote di proprietà, conformemente alla normativa vigente.
Dalla CTU espletata emerge che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in questione è stato realizzato in virtù della concessione edilizia n. 1742 del 17.03.1982, prat. n.
5/1982 (cfr. CTU pag. 60).
Peraltro, sempre dalla relazione di CTU emerge (cfr. CTU pag. 38) che “le due unità immobiliari non sono state ispezionate, in quanto nessuno dei comunisti ha messo a disposizione le chiavi per poter accedere, né hanno ritenuto opportuno incaricare qualcuno per il cambio serrature e rendere possibile l'ispezione”.
Come già rappresentato nell'ordinanza del 25.6.2024, era interesse delle parti collaborare con il CTU al fine di consentire l'ispezione degli immobili in comunione, poiché “l'impossibilità per il CTU di accedere agli immobili predetti comporterà che il CTU dovrà eseguire il suo incarico in base alla sola documentazione in atti, con tutte le conseguenze derivanti dal mancato esame diretto dei luoghi”.
La conseguenza più evidente dalla mancata messa a disposizione degli immobili da parte dei condividenti è che il CTU non ha potuto accertare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. n. 52 del 27.2.1985, tenuto conto, peraltro, che “dall'esame dei grafici allegati alla licenza edilizia si desume … che il piano terra, nella concessione era interamente adibito ad uso abitativo” e che, invece, di fatto “l'unità immobiliare al piano terra in questione … è un vano-magazzino, per cui, presumibilmente, saranno intervenute modifiche all'atto della realizzazione, così come sembrerebbe che il fabbricato sia composto da sei piani fuori terra, e non quattro, come in progetto” (cfr. CTU pag. 60).
Se tant'è, non vi è prova dell'esistenza della c.d. conformità oggettiva del compendio immobiliare oggetto di comunione ordinaria, atteso che l'impossibilità per il CTU, per il comportamento delle parti, di verificare la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie 21
allo stato di fatto – peraltro presentante gli abusi edilizi sopra specificamente descritti – non consente di menzionare, nella sentenza che dovrebbe disporre il trasferimento delle quote immobiliari a seguito di divisione o nel decreto di trasferimento a seguito di vendita, la citata conformità catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva).
Invero, la norma citata prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Vanno dunque disattese le domande di scioglimento della comunione ordinaria proposte dall'attrice e dal convenuto . Parte_1 CP_2
M). Riconosciuta la necessità di acquisire dal CTU i chiarimenti indicati, la causa va dunque rimessa sul ruolo a tal fine. 22
La decisione della domanda di rendiconto, peraltro, va riservata all'esito della divisione o della vendita dei beni, essendo noto che il rendiconto deve avvenire ex art. 723 c.c. “dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili”, con formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
N). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda proposta da volta all'accertamento della cointestazione Parte_1
fittizia dei conti correnti intestati ai de cuius e asseritamente Persona_1 Persona_2
dissimulante una donazione in favore di;
CP_1
2). Rigetta l'azione di riduzione proposta da in relazione alle successioni di Parte_1
e ; Persona_1 Persona_2
3). Rigetta l'azione di riduzione proposta da in relazione alle successioni di CP_2
e ; Persona_1 Persona_2
4). Dichiara aperta la successione ab intestato di , nato a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduto in data 13.5.2011;
5). Accerta che non ha diritto ad ulteriori attribuzioni nell'ambito della CP_1 successione del padre , in qualità di erede di quest'ultimo; Persona_1
6). Accerta, per le causali di cui in motivazione, che in relazione all'eredità di Persona_1
spettano le seguenti quote di comproprietà sui beni relitti: : 39,82%; CP_2 [...]
39,82%; (e per essa ai suoi eredi , e Pt_1 Persona_2 Parte_1 CP_2 [...]
): 20,36%; CP_1
7). Dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] il Persona_2
29.12.1934 e deceduta in Napoli il 24.3.2014;
8). Dichiara la nullità ex art. 782 c.c. della donazione diretta dell'importo di € 60.000,00 effettuata dalla de cuius in favore di;
Persona_2 Parte_1
9). Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ordinaria tra , Parte_1 [...]
e relativamente agli immobili indicati in motivazione al capo sub L); CP_2 CP_1
10). Dispone la rimessione della causa sul ruolo, per l'ulteriore attività istruttoria indicata in motivazione;
23
11). Riserva la statuizione sulle spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13095 R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto: simulazione, azione di riduzione per lesione di legittima, scioglimento di comunione ereditaria, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Cortese, domiciliatario in Napoli, alla Via
[...]
Santa Lucia n. 20;
-ATTRICE-
E
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Lisetta D'Onofrio, domiciliatario in Napoli, alla Via
[...]
Pietro Colletta n. 72;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale indicato: CP_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gargiulo, domiciliatario in Napoli, C.F._3 alla Via Andrea d'Isernia n. 20;
- CONVENUTO ED ATTORE IN RICONVENZIONALE -
Conclusioni: 2
per : come da atto di citazione e memoria integrativa, nonché “conclusioni Parte_1 rese in atti”; per : come da comparsa di risposta e “successive precisazioni di cui ai propri CP_2 atti e verbali di causa”; per : come da comparsa di risposta. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A). - Con atto di citazione notificato in data 14 e 19 maggio 2015, ha Parte_1
convenuto in giudizio i fratelli e . CP_1 CP_2
Ha esposto di essere coerede, unitamente ai convenuti, dei coniugi (nato a Persona_1
Napoli il 16 febbraio 1924 ed ivi deceduto in data 13 maggio 2011) e (nata a Persona_2
MP -SA- il 29 dicembre 1934 e deceduta in Napoli in data 24 marzo 2014), rispettivamente padre e madre delle parti, entrambi deceduti ab intestato.
Ha quindi proceduto, alla ricostruzione dei beni (immobili, conti correnti e mobili) relitti caduti nell'eredità del padre al punto 4. dell'atto di citazione, e in quella della madre al punto
5. del medesimo atto. Tra tali beni rientra, in particolare, l'appartamento sito in Napoli, alla via Girolamo Santacroce che, secondo quanto dedotto dall'attrice, è stato occupato in via esclusiva dal convenuto sin dal decesso della madre (marzo 2014), senza versare CP_1 alcun corrispettivo agli altri coeredi, né consentire loro l'accesso all'immobile, né provvedere al pagamento delle spese condominiali.
L'attrice ha altresì dedotto che il medesimo aveva già ricevuto, in vita dei CP_1
genitori, due distinti cespiti, mediante due contratti di compravendita stipulati entrambi nel
1996, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero da ritenersi atti simulati e dissimulanti in realtà donazioni indirette, con la conseguenza che “la divisione dei beni dovrà necessariamente tener conto di tali trasferimenti quali donazioni da portare in collazione … e ciò sia nell'eredità paterna che in quella materna”. I cespiti in questione erano: 1)
l'appartamento in Napoli, al Viale Michelangelo n. 55, censito al N.C.E.U. del Comune di
Napoli, sez. AVV, foglio 15, particella 739, subalterno 7, piano T-1, Categoria A/3, classe 3, vani 4,5, R.C. £. 1.102,500; 2) alcuni immobili siti in Pozzuoli (NA), alla via Agnano - San
Gennaro n. 90, riportati al N.C.T. del Comune di Pozzuoli alla partita 102661, foglio 57, particella 135, are 2; partita 102662, foglio 57, particella 21, are 4.20; partita 102662, foglio
57, particella 20, are 3.80; partita 1003892 denunziato per l'accatastamento con scheda n.
1067.
L'attrice, inoltre, ha indicato due ulteriori unità immobiliari site in Cariati (CS) alla via San
Paolo, facenti parte del medesimo fabbricato e poste una al piano terra e l'altra al terzo piano, 3
censita, la prima, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, al foglio 15, particella 3, subalterno 3 e la seconda con partita 1001332, già in comunione tra i tre fratelli, delle quali ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria, unitamente alla divisione degli altri beni caduti in successione.
CP_ Ha aggiunto che anche i beni in Cariati sono “gestit[i] dal germano , senza alcuna resa del conto”, che il convenuto si era appropriato, “quale delegato fittizio cointestatario, anche del 50% delle somme di cui ai c/c dei genitori” e che tutte le donazioni sopra indicate sono lesive della sua quota di legittima e vanno ridotte.
Conclusivamente, ha chiesto al Tribunale di: Parte_1
-. Accertare e dichiarare la “nullità per simulazione delle cessioni effettuate dai de cuius a favore” di , “accertando che trattasi di vere e proprie donazioni di beni CP_1
immobili, nonché di quelle oggetto della fittizia contestazione del conto corrente indicato”;
- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attrice per effetto delle donazioni effettuate dai de cuius a favore di , con riduzione delle stesse nelle due CP_1
distinte masse ereditarie;
- condannare alla reintegrazione nelle masse ereditarie “di quanto ricevuto in più CP_1
della sua quota in lesione della legittima dei coeredi o dichiarare che lo stesso null'altro deve avere dalla divisione ereditaria de quo, considerate le donazioni avute in vita dai genitori”;
- dichiarare aperta la successione ab intestato di entrambi i genitori;
- ricostruire le rispettive masse ereditarie, anche mediante CTU, con valutazione sia dei beni immobili, “compresi quelli donati direttamente o indirettamente da portarsi in collazione)” che dei beni mobili e “dei conti correnti o titoli” e disporre la divisione delle masse ereditarie, attraverso un progetto di divisione “che tenga conto anche dell'indennità dovuta dal coerede
per l'occupazione dell'appartamento in Napoli alla via G. Santacroce e CP_1 dell'immobile di Cariati (CS)”, procedendo all'assegnazione delle quote anche mediante sorteggio, ovvero alla vendita dei beni in caso di indivisibilità, riservandosi di richiedere l'attribuzione ex art. 720 c.p.c.;
-. condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per la mancata definizione CP_1
consensuale della divisione, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare al pagamento delle spese legali ovvero, in subordine, porle a carico CP_1
della massa.
Con comparsa di risposta depositata il 2 ottobre 2015, si è costituito in giudizio il convenuto
, il quale ha aderito alle domande formulate da relative alla CP_2 Parte_1
“declaratoria di divisione di tutti i beni relitti, oltre che quelli donati in vita dai comuni 4
genitori, unitamente al cespite di cui le parti risultano essere in comunione ordinaria, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande presentate dalla parte istante”, riportandosi, quanto al pagamento da parte di di una indennità di occupazione in via esclusiva CP_1 degli immobili in comunione, alle “conclusioni” dell'attrice “facendole proprie”, dichiarando di condividere “la richiesta di parte istante di tenere in debito conto, allorquando si addiverrà alla determinazione dell'intero compendio ereditario da dividere e delle quote spettanti a ciascun coerede, i due atti di compravendita” simulati.
In particolare, con specifico riguardo ai conti correnti intestati ai de cuius, ha precisato che l'importo di € 84.500,00 già giacente sul conto corrente intestato a (ma in Persona_1
comunione con la moglie, avendo i coniugi scelto il regime di comunione dei beni) presso
Unicredit s.p.a. (n. 000401007904) era stato trasferito per disposizione del de cuius e con l'approvazione di tutti i figli sul conto corrente della moglie per far fronte alle Persona_2 spese sanitarie da questa sostenute, essendo gravemente malata. L'operazione, materialmente eseguita dal convenuto , era stata autorizzata da entrambi i genitori, che gli CP_2
avevano conferito procura speciale.
Tuttavia, all'apertura della successione di sul conto corrente intrattenuto da Persona_2 quest'ultima presso (n. 56523078) risultavano presenti solo circa € Controparte_3
20.000,00, in quanto la de cuius, in vita, aveva elargito frequenti donazioni in denaro ai figli ed , che devono “essere dalle controparti rimborsat[e] all'eredità e Pt_1 CP_1 computat[e] nel calcolo aritmetico delle quote spettanti a ciascuno dei coeredi”.
Inoltre, ha rivendicato il rimborso delle spese sostenute per i genitori, pari a CP_2 complessivi € 51.500,00 (tra cui € 18.000,00 per la ristrutturazione dell'appartamento sito in
Via Santacroce n. 19/c, € 22.000,00 per funerali e tumulo del padre, € 6.500,00 per i funerali della madre, € 2.000,00 per spese di successione e € 3.000,00 per le dichiarazioni dei redditi dei propri genitori). Tali importi, anticipati dal convenuto, devono, secondo la sua prospettazione, essere considerati nelle masse ereditarie come debiti a carico di tutti i coeredi.
Infine, il convenuto ha dedotto che il 17.1.2011 i genitori avevano venduto un CP_2
immobile in Portici per la somma di € 75.000,00, versata direttamente all'attrice a titolo di donazione diretta di denaro e da computarsi, con gli interessi legali a far data dall'epoca di apertura della successione di , ai fini della formazione del compendio ereditario ai Persona_2 sensi dell'art. 751 c.c.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: 5
-. Accertare e dichiarare la nullità per simulazione dei rogiti a firma del notaio , Per_3
“effettuate dai de cuius a favore d[i] , … accertando che trattasi di vere e proprie CP_1 donazioni di beni immobili”;
-. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la donazione diretta della somma di €
75.000,00 effettuata dai de cuius a favore di;
Parte_1
-. Dichiarare e tenuti alla restituzione degli immobili e delle somme di Pt_1 CP_1
denaro ricevute in vita dai de cuius a titolo di donazione;
CP_
-. Accertare la lesione della sua quota di legittima a vantaggio di e in virtù Parte_1
delle donazioni sopra richiamate e ridurre le donazioni accertate nelle due distinte masse ereditarie;
-. Accertare le spese anticipate e “dichiararne il rimborso in favore del compendio ereditario, al fine di determinare l'esatta quota spettante al comparente”;
-. Condannare e “alla remissione negli assi ereditari di quanto CP_1 Parte_1
ricevuto in più rispetto alla quota loro dovuta, in lesione della legittima spettante al comparente o dichiarare che gli stessi null'altro devono avere dalla divisione ereditaria de quo, considerate le donazioni avute in vita dai genitori”;
-. Dichiarare aperte le successioni ab intestato di entrambi i de cuius;
-. Ricostruire il valore delle masse ereditarie e dei beni in comunione ordinaria, procedendo allo scioglimento delle comunioni e divisione, tenuto conto “anche dell'indennità dovuta dal coerede ” per le causali sopra esposte;
CP_1
-. Condannare al pagamento delle spese di lite e in subordine porle a carico della CP_1
massa ereditaria.
Con comparsa di risposta depositata il 22 ottobre 2015, si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande di simulazione e riduzione. Ha dedotto, inoltre, che nell'asse ereditario a dividersi “devono essere inseriti i gioielli di famiglia che sono in possesso dei coeredi”. Ha contestato di essere mai stato cointestatario dei conti correnti con i propri genitori e di aver avuto solo, nell'ottobre 2013, “per volontà della madre anche lui, insieme agli altri due figli, la firma su tale conto corrente” e che era “l'attrice, da quando aveva la firma”, “solita prelevare su tale conto continuamente somme per le esigenze proprie della sua famiglia”. Ha contestato, inoltre, qualsivoglia “gestione dell'immobile di Cosenza,
… posto che esso viene utilizzato in via esclusiva dalla attrice per la propria villeggiatura”.
Prodotta documentazione, ammessi ed assunti interrogatori formali e prove per testimoni, la causa, all'udienza del 17 settembre 2020, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa 6
concessione dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con sentenza non definitiva depositata il 24.5.2021 il Tribunale in composizione collegiale:
-. In accoglimento della domanda di (contenuta nel primo capoverso delle Parte_1 conclusioni dell'atto di citazione) ha accolto la domanda di simulazione proposta nei confronti del convenuto e ha dichiarato la simulazione relativa del contratto di CP_1
compravendita immobiliare concluso con atto per notaio del 26 luglio 1996 (rep. Per_3
19977, racc. 5999) tra il de cuius , quale venditore, e il convenuto , Persona_1 CP_1 quale acquirente, avente ad oggetto la proprietà dell'unità immobiliare ubicata al piano rialzato del fabbricato sito in Napoli, al Viale Michelangelo n. 55 e censita in N.C.E.U. del
Comune di Napoli alla partita 5907, sezione urbana AVV. (Avvocata), foglio 15, particella
739, subalterno 7, zona censuaria 6, categoria A/3, classe 3, R. C. Lit. 1.102.500;
-. Ha dichiarato, per l'effetto, che il contratto di compravendita sopra menzionato dissimula, in realtà, una donazione intercorsa tra il suddetto de cuius , quale donante, ed il Persona_1
convenuto , quale donatario, ed avente ad oggetto la proprietà dell'unità CP_1
immobiliare sopra indicata e descritta;
-. Ha dichiarato, altresì, la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare concluso con atto per notaio del 26 luglio 1996 (rep. 19978) tra i de cuius Per_3 [...]
e , quali venditori, ed il convenuto , quale acquirente, avente Per_1 Persona_2 CP_1
ad oggetto la proprietà degli immobili siti in Pozzuoli (NA), alla via Agnano - San Gennaro n.
90, censiti in N. C. T. del Comune di Pozzuoli alla partita 102661, foglio 57, particella 135, are 2; partita 102662, foglio 57, particella 21, are 4.20; partita 102662, foglio 57, particella
20, are 3.80; partita 1003892 denunziato per l'accatastamento con scheda n. 1067 del 22 novembre 1976;
-. Ha dichiarato, per l'effetto, che il contratto di compravendita sopra menzionato dissimula, in realtà, una donazione intercorsa tra i suddetti de cuius e quali Persona_1 Persona_2
donanti, ed il convenuto , quale donatario, ed avente ad oggetto la proprietà degli CP_1
immobili sopra indicati e descritti;
Con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , CP_2 diretta all'accertamento della donazione di denaro ricevuta dall'attrice , il Parte_1
Tribunale:
-. ha ritenuto “essersi trattato di una dazione non già di €. 75.000,00” “proveniente da ambedue i de cuius”, “bensì di €. 60.000,00” “effettuata dalla sola de cuius” alla Persona_2
FI ed odierna attrice;
Parte_1 7
-. ha rilevato che tale elargizione, secondo il più recente orientamento di legittimità, avendo ad oggetto una somma consistente, laddove fosse considerata come donazione diretta, avrebbe necessitato, giusta il disposto dell'art. 782 c.c., della forma solenne dell'atto pubblico, a pena di nullità;
-. ha ritenuto di dover sottoporre al contraddittorio delle parti la questione relativa alla nullità di tale dazione, rilevata d'ufficio.
Con separata ordinanza, pertanto, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio con riguardo al rilievo officioso sopra descritto, nonché per la delibazione delle ulteriori domande, riservando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese di lite.
Depositate dalle parti memorie sulla questione rilevata d'ufficio ex art. 101 comma 2 c.p.c., espletata una C.T.U. e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B).- Va dichiarata aperta la successione ab intestato di nato a [...] il Persona_1
16.2.1924 e ivi deceduto in data 13.5.2011.
CP_ Allo stesso sono succeduti, quali eredi, la moglie e i tre figli e Persona_2 Pt_1
[...]
. CP_2
Ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c., alla moglie era riservato un quarto del Persona_2
patrimonio del defunto, pari a 3/12, mentre ai figli, complessivamente, era riservata la quota di metà dello stesso, pari a 2/12 ciascuno.
C).- Va dichiarata, altresì, aperta la successione ab intestato di , nata a [...] Persona_2
(SA) il 29.12.1934 e deceduta in Napoli il 24.3.2014. CP_ Alla stessa sono succeduti, in qualità di eredi, i tre figli e . Pt_1 CP_2
Ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., ai figli era complessivamente riservata la quota di due terzi del patrimonio della defunta , pari a 2/9 ciascuno. Persona_2
D)- Al fine di quantificare la lesione della quota legittima spettante a e Parte_1 [...]
occorre procedere alla ricostruzione della consistenza degli assi ereditari dei de cuius CP_2
e , da valutare al momento dell'apertura della successione. Persona_1 Persona_2
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano ai defunti al tempo delle rispettive morti, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tali masse dei beni di cui i defunti hanno disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e
750 c.c. (e cioè con riferimento al tempo dell'apertura della successione), e sugli assi così formati va calcolata la quota di cui i defunti potevano disporre. 8
Giova precisare, peraltro, che l'accertamento della lesione delle quote di legittima spettanti a e va condotto in relazione alle singole masse ereditarie di Parte_1 CP_2 [...]
e Invero, atteso che “in presenza di beni provenienti da diversi titoli e Per_1 Persona_2
costituenti, quindi, autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte” (cfr. Cass. 17576/2016), anche il pregiudiziale accertamento della lesione della quota di riserva e la consequenziale domanda di riduzione dovranno essere vagliati in relazione alle singole masse.
E).- Dall'esame delle certificazioni notarili prodotte dalle parti in relazione ai beni ereditari
(cfr. certificazioni notarili prodotte dai convenuti) e della CTU redatta dal dott. Persona_4 depositata il 6.10.2024, espletata dal CTU anche a seguito di accessi presso l'Archivio
[...]
Notarile di Napoli, l' di Napoli, presso l' Controparte_4 [...]
presso l'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune Controparte_5 di San RE (BN), presso l' del Comune di CO (FR), Controparte_5 si evince che il relictum dell'eredità di al momento dell'apertura della Persona_1
successione era costituito da (cfr. CTU pagg. 26 e ss.).:
1) dalla quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare sita Napoli, alla Via G. Santacroce n. 19/C, attualmente così riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune: Sez. MON, foglio 1, p.lla
57, sub 28, Via Girolamo Santacroce n. 19, piano S1 - 7, zona censuaria 12, cat. A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale mq 156, rendita € 1.530,00; va considerato, peraltro, su questo bene il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite;
Persona_2
2) dalla quota pari ad 1/2 di alcuni beni siti in CO (FR), alla Via Taglia V n. 18, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto
Fabbricati Foglio 6, p.lla 65, sub 4, Via Taglia IV n. 18, piano S1 - T - 1, cat. A/4, classe 7, consistenza 6 vani, superficie catastale totale mq 173, rendita € 238,60; Al Catasto Terreni
Foglio 6, p.lla 65, ente urbano, are 2.72; Foglio 6, p.lla 64, seminativo arborato, cl. 3, are
89.27, R.D. € 34,58, R.A. € 20,75; Foglio 6, p.lla 66, seminativo arborato, cl. 3, are 28.00,
R.D. € 10,85, R.A. € 6,51; Foglio 6, p.lla 70, seminativo arborato, cl. 3, ha 1.20.67, R.D. €
46,74, R.A. € 28,04; Foglio 6, p.lla 180, seminativo arborato, cl. 3, are 20.50, R.D. € 7,94,
R.A. € 4,76; Foglio 6, p.lla 181, seminativo arborato, cl. 3, are 22.80, R.D. € 8,83, R.A. €
5,30;
3) Dai beni mobili individuati in contraddittorio con le parti nel corso del sopralluogo effettuato durante le operazioni peritali, riportati nel verbale di sopralluogo, e stimati dal CTU dott.ssa nella sua relazione, i cui risultati complessivi sono riassunti alla pag. Persona_5
13, in complessivi euro 67.300,00 all'anno 2011; 9
-. Dalla metà – per effetto dell'esistenza della comunione dei beni tra i coniugi e Persona_1
- del saldo giacente sul conto corrente intestato a presso la Banca Persona_2 Persona_1
Unicredit, Ag. Via Verdi 31 Napoli, n. 000401007904 al momento dell'apertura della successione, pari a € 42.000,00 (e cioè pari a metà del complessivo saldo di € 84.000,00, mentre la restante quota di 1/2 dovrà essere considerata nel relictum di (cfr. sul Persona_2
punto pagg. 26 e ss. della CTU per la ricostruzione del saldo, peraltro non contestata dalle parti, ove il CTU ha accertato che detta somma era presente sul conto al momento del decesso di e venne poi accreditata sul conto corrente di ). Persona_1 Persona_2
Non vi è prova dell'esistenza di altri beni caduti in successione di;
in particolare, Persona_1
è del tutto generico il riferimento di a “gioielli di famiglia” che dovrebbero CP_1 rientrare nella massa ereditaria di e , l'esistenza dei quali, peraltro, è Persona_1 Persona_2
rimasta del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
Non consta l'esistenza di debiti ereditari del de cuius . Persona_1
Alla massa vanno riunite fittiziamente le donazioni effettuate da e, in Persona_1
particolare, i beni donati al figlio , come accertato nella sentenza non definitiva CP_1
sopra citata, costituiti da:
1) unità immobiliare sita in Napoli al Viale Michelangelo n. 55, attualmente così riportata nel
Catasto Fabbricati del detto Comune: Sez. AVV, foglio 15, p.lla 739, sub 7, Viale
Michelangelo Buonarroti n. 55, piano T - 1, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 7, consistenza
4,5 vani, superficie catastale totale mq 85, rendita € 848,28;
2) quota pari ad 1/2 dei beni in Pozzuoli (NA), alla Via San Gennaro Agnano n. 90, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto
Fabbricati Foglio 57, p.lla 21, sub 10, Via San Gennaro Agnano n. 90, piano T, cat. A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale mq 48, rendita € 207,87; Al Catasto
Terreni Foglio 57, p.lla 20, incolto produttivo, cl. 2, are 3.80, R.D. € 0,08, R.A. € 0,02; Foglio
57, p.lla 135, vigneto, cl. 2, are 2.00, R.D. € 3,87, R.A. € 1,91.
Non fa parte del relictum, quale credito ereditario in favore dell'asse, la somma di € 60.000,00 che l'attrice – come avanti si vedrà – è tenuta a restituire alla massa ereditaria Parte_1
della madre;
pertanto deve procedersi in questa sede a ricalcolare le stime fatte Persona_2
dal CTU sottraendo il predetto valore (reciuts, la metà dello stesso, pari a € 30.000,00) dal relictum di . Persona_1
Il CTU dott. ha ricostruito il valore del relictum e del donatum al momento Persona_4 dell'apertura della successione di . Persona_1 10
All'esito delle valutazioni operate dal CTU – in seguito ad un ragionamento analiticamente e correttamente argomentato sia sotto il profilo logico che tecnico, secondo il metodo di stima sintetico comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, delle agenzie immobiliari operanti in zona e degli annunci di vendite pubblicati presso le stesse, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa – che il Collegio ritiene di condividere interamente, può ritenersi che (cfr. pagg. 70 e ss. della CTU):
-. il valore dei beni oggetto del relictum di , all'epoca dell'apertura della sua Persona_1 successione (13.5.2011) era pari a complessivi € 448.175,00 e precisamente:
1). € 225.478,75 il valore della quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare sita Napoli, alla Via
G. Santacroce n. 19/C, gravata dal diritto di abitazione spettante al coniuge superstite R_
, del valore stimato di € 83.396,25;
[...]
2). € 30.000,00 il valore della quota pari a 1/2 del fondo (fabbricato e terreni) in CO
(FR) alla via Taglia V n. 18;
3). € 67.300,00 il valore dei beni mobili riportati nel verbale di sopralluogo;
4). € 42.000,00 il valore della metà della giacenza sul conto corrente intestato a;
Persona_1
-. Il valore, all'epoca di apertura della successione di , delle donazioni effettuate Persona_1 da quest'ultimo era pari a complessivi € 423.300,00 e precisamente:
1) € 378.000,00 l'unità immobiliare in Napoli, al viale Michelangelo 55, piano rialzato, interno 3;
2) € 45.300,00 la quota pari a 1/2 dei beni in Pozzuoli (NA), alla via San Gennaro Agnano 90.
Il valore della massa di risultante dalla somma del valore del relictum e del Persona_1
donatum, valutata al momento dell'apertura della sua successione, pertanto, era pari a €
871.475,00 (€ 448.175,00 + € 423.300,00).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c., il valore della quota disponibile, pari a
1/4, era di € 217.868,75; il valore della quota di riserva spettante al coniuge, pari a 1/4, era di € 217.868,75; il valore della quota di riserva spettante ai figli di era di € Persona_1
145.245,83 (pari a 1/6 ciascuno).
Il valore della quota di riserva spettante a e a è, pertanto, pari a € Parte_1 CP_2
145.245,83 ciascuno.
Tanto premesso, deve escludersi la sussistenza di una lesione della quota di riserva spettante a e a , derivante dalle donazioni effettuate in vita da a Parte_1 CP_2 Persona_1 favore di . Invero, i beni facenti parte del relictum (€ 448.175,00), detratto il CP_1 valore del diritto di abitazione spettante alla coniuge superstite (€ 93.396,25), al Persona_2 11
momento dell'apertura della successione avevano un valore netto di € 364.778,75 sufficiente a soddisfare entrambe le quote di riserva dell'attrice e del convenuto Parte_1 [...]
(145.245,83 x 2= 290.491,66), senza necessità di dover ridurre le donazioni effettuate CP_2
dal de cuius.
Del resto, “in base all'art. 553 c.c., anche nel caso che i successori siano tutti legittimari, il legittimario essendo chiamato alla successione 'ab intestato sul relictum' in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c., qualora il
'relictum' sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra
'relictum' e 'donatum', operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi (cfr., all'uopo, Cass. civ. sez. II, 6 marzo 1980 n. 1521)”.
Di tali principi, peraltro, deve tenersi conto nel decidere la domanda di scioglimento della comunione, atteso che l'attrice e il convenuto potranno Parte_1 CP_2
soddisfare integralmente la loro quota di riserva sui beni ricompresi nel relictum di
[...]
. Per_1
Per le esposte ragioni, vanno rigettate le azioni di riduzione proposte da e dal Parte_1
convenuto . CP_2
F). Le donazioni effettuate in vita da in favore del figlio , Persona_1 CP_1 complessivamente pari a € 423.300,00, risultano superiori alla somma (del totale complessivo di € 363.114,58) della quota di legittima a lui spettante (€ 145.245,83) e dell'intera quota disponibile (€ 217.868,75), per l'eccedenza € 60.185,42.
In applicazione dei principi dell'azione di riduzione (artt. 555 e ss. c.c.) e, in particolare, della natura personale dell'azione di riduzione, detta eccedenza non può gravare sulle quote di riserva degli eredi che hanno agito in giudizio con l'azione di riduzione, ma deve essere assorbita sulla quota di riserva del coniuge superstite, Infatti, poiché né la Persona_2 R_
né i figli nella qualità di suoi eredi hanno esercitato l'azione di riduzione, la lesione della legittima si riflette integralmente sulla quota di riserva della che viene R_ automaticamente ridotta per effetto dell'eccesso donativo operato in favore del figlio
[...]
. CP_1
Alla quota del coniuge superstite va, inoltre, imputato il valore del diritto di abitazione, già stimato in € 93.396,25.
Di conseguenza: 12
-. ha già ricevuto integralmente quanto di sua spettanza, sia a titolo di legittima CP_1
sia a titolo di disponibile, e null'altro deve percepire dal relictum ereditario;
-. Gli altri condividenti hanno diritto a partecipare alla divisione dell'asse relitto in base alle rispettive quote residue, come rideterminate alla luce delle donazioni effettuate e dell'inattività del coniuge superstite rispetto all'azione di riduzione.
In particolare, le quote sul relictum, da assumere come criterio di riparto nell'eventuale divisione (o attribuzione ex art. 720 c.p.c., ovvero vendita dei beni indivisibili), sono le seguenti:
-. – figlio: € 145.245,83, pari al 39,82%; CP_2
-. – FI: € 145.245,83, pari al 39,82%; Parte_1
-. – coniuge superstite che non ha agito in riduzione: la quota residua del Persona_2
20,36% oltre al diritto di abitazione (che peraltro si è estinto con il decesso della stessa).
Il relictum dovrà, pertanto, essere ripartito secondo tali percentuali aggiornate, sulla base dei valori attuali dei beni, in sede di progetto divisionale o, in caso di non divisibilità, in sede di vendita o attribuzione.
G). e hanno chiesto procedersi alla divisione dell'intero asse Parte_1 CP_2
ereditario del de cuius , come individuato. Persona_1
Ai fini della divisione tra coeredi dei beni ricompresi nel compendio ereditario, è tuttavia necessario verificare preventivamente la commerciabilità degli immobili, con particolare riguardo alla regolarità edilizia e catastale, nonché alla trasferibilità delle rispettive quote di proprietà, in conformità alla normativa vigente.
Dalla relazione redatta dal CTU dott. si evince che l'unità immobiliare in Napoli Per_4
alla via G. Santacroce 19/C, della quale il de cuius era proprietario della quota di 1/2, risulta essere “stata realizzata in data anteriore all'1.9.1967”, come desumibile dalla “planimetria catastale risalente al 23.7.1957” che, secondo il CTU, “risulta ancora conforme all'attuale stato dei luoghi”.
Il CTU, pertanto, ha dichiarato che “la planimetria catastale del cespite n. 1 (appartamento al piano sesto, int. 26) è conforme all'attuale stato dei luoghi” (cfr. pag. 98 della relazione), aggiungendo, peraltro, che il terrazzo di copertura, parte integrante dell'unità immobiliare, non è accatastato.
Tuttavia, la dichiarazione di conformità resa dal CTU è incompleta e inidonea a costituire una valida attestazione di conformità catastale ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. n. 52 del
27.2.1985, in quanto omette il riferimento espresso alla corrispondenza dei dati catastali allo stato di fatto e alle planimetrie depositate in catasto, pure richiesta dalla norma. Inoltre, la 13
dichiarazione appare riferirsi anche al terrazzo che, per espressa ammissione dello stesso
CTU, non è invece “accatastato”, senza chiarire, peraltro, se lo stesso sia catastalmente rappresentato.
Per quanto riguarda, invece, i beni immobili siti in CO (FR), in particolare il fabbricato, anch'esso di proprietà del de cuius per la quota di 1/2, il CTU ha accertato che la costruzione del fabbricato è anteriore al 1966 (cfr. pag. 58 della relazione). Nondimeno, il CTU ha riferito che “il livello cantinato non è stato ispezionato, anche per le precarie condizioni del fabbricato che hanno indotto ad una certa prudenza” (cfr. pag. 50). Nonostante l'omessa ispezione, il CTU ha comunque dichiarato che “la planimetria catastale del cespite n. 2
(fabbricato) è conforme all'attuale stato dei luoghi” (cfr. pag. 99), rendendo così una dichiarazione contrastante con la mancata verifica dello stato dei luoghi del cantinato. Anche in questo caso, inoltre, manca ogni riferimento esplicito alla conformità dei dati catastali allo stato di fatto effettivo dell'immobile, con particolare riguardo al piano cantinato non ispezionato, e alla planimetria.
Alla luce delle predette carenze e incongruenze nelle dichiarazioni tecniche, si rende necessario richiedere al CTU chiarimenti integrativi affinché:
a) fornisca una puntuale attestazione di conformità catastale degli immobili, con esplicito riferimento alla corrispondenza tra dati catastali, planimetrie depositate e stato di fatto;
b) chiarisca se le unità immobiliari rientranti nel compendio ereditario siano pienamente commerciabili, anche alla luce della mancata ispezione del livello cantinato dell'immobile di
CO e dell'omessa rappresentazione catastale del terrazzo dell'appartamento di Napoli.
Tali chiarimenti si appalesano indispensabili ai fini della valutazione sulla divisibilità e alienabilità dei beni ereditari, presupposto necessario non solo per la redazione di un progetto divisionale legittimo e attuabile, ma anche per la vendita dei beni chiesta dalle parti a fronte dell'accertata individisibilità dei beni.
H). Venendo all'esame delle azioni di riduzione proposte in relazione all'eredità di R_
, dall'esame delle certificazioni notarili prodotte dalle parti in relazione ai beni ereditari
[...]
(cfr. certificazioni notarili prodotte dai convenuti) e della CTU redatta dal dott. Persona_4
depositata il 6.10.2024, espletata dal CTU anche a seguito degli accessi presso i
[...]
Pubblici Registri sopra richiamati, si evince che il relictum dell'eredità di al Persona_2 momento dell'apertura della sua successione (24.3.2014) era costituito:
1). Dalla quota astratta pari a 1/3 a lei spettante sui beni relitti già compresi nell'asse ereditario del marito , deceduto in precedenza;
tale quota, invero, va calcolata in Persona_1
base alla successione legittima apertasi in favore della coniuge superstite in concorso con più 14
figli, ai sensi dell'art. 581 c.c., non potendosi invece riconoscersi alla de cuius la quota di 1/4, come erroneamente ritenuto dal CTU, in quanto tale frazione rappresenta la quota di riserva spettante al coniuge legittimario nell'ipotesi in cui egli agisca in riduzione di donazioni (o disposizioni testamentarie) lesive, circostanza che nella specie non si è verificata. Le quote ereditarie, infatti, vanno individuate avendo esclusivo riguardo alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. S.U. n. 13429/2006), e ciò a prescindere, dunque, dalla circostanza che in seguito la de cuius non abbia esercitato un'azione di riduzione a lei spettante e che la sua quota ereditaria si sia ridotta per effetto della lesione da CP_ parte delle donazioni fatte dal de cuius al figlio;
2) Dal terreno in San RE (BN), attualmente così riportato nel Catasto Terreni del detto Comune: Foglio 3, p.lla 20, uliveto, cl. 1, are 84.30, R.D. € 39,18, R.A. € 21,77; Foglio
3, p.lla 22, uliveto, cl. 1, are 5.70, R.D. € 2,65, R.A. € 1,47.
3). Dalla quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via G. Santacroce n.
19/C; attualmente così riportata nel Catasto Fabbricati del detto Comune: Sez. MON, foglio 1,
p.lla 57, sub 28, Via Girolamo Santacroce n. 19, piano S1 - 7, zona censuaria 12, cat. A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale mq 156, rendita € 1.530,00.
4). Dalla quota pari ad 1/2 di alcuni beni siti in CO (FR), alla Via Taglia V n. 18, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto
Fabbricati Foglio 6, p.lla 65, sub 4, Via Taglia IV n. 18, piano S1 - T - 1, cat. A/4, classe 7, consistenza 6 vani, superficie catastale totale mq 173, rendita € 238,60; Al Catasto Terreni
Foglio 6, p.lla 65, ente urbano, are 2.72; Foglio 6, p.lla 64, seminativo arborato, cl. 3, are
89.27, R.D. € 34,58, R.A. € 20,75; Foglio 6, p.lla 66, seminativo arborato, cl. 3, are 28.00,
R.D. € 10,85, R.A. € 6,51; Foglio 6, p.lla 70, seminativo arborato, cl. 3, ha 1.20.67, R.D. €
46,74, R.A. € 28,04; Foglio 6, p.lla 180, seminativo arborato, cl. 3, are 20.50, R.D. € 7,94,
R.A. € 4,76; Foglio 6, p.lla 181, seminativo arborato, cl. 3, are 22.80, R.D. € 8,83, R.A. €
5,30;
5). Dalla somma di € 19.915,59 pari al saldo attivo del conto corrente presso Banca
Cariparma Ag. n. 10 Napoli, n. 56523078;
6). Dal dossier titoli a custodia n. 480405 con i titoli Eurizon Bil. Eu. Multi. ISIN
[...] avente controvalore al 24.3.2014 di € 4.909,21.
Nel relictum di va ricompresa altresì la somma di € 60.000,00 oggetto di dazione, Persona_2
mediante bonifico bancario (riscontrato dal CTU) alla FI . Parte_1
Con riferimento all'elargizione della predetta somma, giova precisare che l'accertamento della stessa e la quantificazione dell'importo oggetto di trasferimento sono già stati accertati 15
dal Tribunale nella sentenza non definitiva, non impugnata né fatta oggetto di riserva di appello, e che ha pertanto acquisito efficacia di giudicato, con conseguente preclusione della sua ulteriore discussione nel presente giudizio.
Deve ritenersi, pertanto, pienamente provata l'elargizione della somma di denaro da parte della de cuius in favore della FI . Parte_1
La natura donativa di tale dazione, peraltro, è stata ammessa dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Alla luce dell'entità significativa della somma trasferita, pertanto, l'elargizione deve qualificarsi come donazione diretta di denaro, soggetta, in quanto tale, alla forma solenne dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam dall'art. 782 c.c.
Nel caso in esame, difetta la forma prescritta dalla norma richiamata, non risultando che l'elargizione in esame sia stata preceduta o accompagnata da un atto pubblico redatto da notaio, né che la donazione sia stata successivamente formalizzata in forma valida.
Ne consegue che la donazione così effettuata deve ritenersi nulla ex art. 782 c.c., per mancanza della forma solenne necessaria, trattandosi di una liberalità non riconducibile né alla categoria delle donazioni indirette né a quella dei modi di liberalità atipici ma validi (es. adempimenti di obbligazioni naturali, liberalità d'uso), non ricorrendone in alcun modo i presupposti.
In applicazione del principio generale secondo cui quod nullum est, nullum producit effectum, la nullità della donazione comporta che l'effetto traslativo del diritto di proprietà sulla somma in oggetto non si è perfezionato, con la conseguente persistenza della somma medesima nel patrimonio della de cuius al momento della sua morte.
Per l'effetto, detta somma deve ritenersi rientrante nell'asse ereditario relitto da , Persona_2
quale credito ereditario ex art. 724 comma 2 c.c.
Non consta l'esistenza di debiti ereditari per la massa di . Persona_2
Alla massa vanno riunite fittiziamente le donazioni effettuate da a favore di Persona_2 [...]
, e, in particolare, i beni donati al figlio come accertato nella sentenza CP_1 CP_1
non definitiva sopra citata, costituiti dalla quota pari ad 1/2 dei beni in Pozzuoli (NA), alla
Via San Gennaro Agnano n. 90, attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati e Terreni del detto Comune: Al Catasto Fabbricati Foglio 57, p.lla 21, sub 10, Via San Gennaro Agnano n.
90, piano T, cat. A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale mq 48, rendita €
207,87; al Catasto Terreni Foglio 57, p.lla 20, incolto produttivo, cl. 2, are 3.80, R.D. € 0,08,
R.A. € 0,02; Foglio 57, p.lla 135, vigneto, cl. 2, are 2.00, R.D. € 3,87, R.A. € 1,91. 16
Con riferimento alle ulteriori elargizioni in danaro che e assumono essere Pt_1 CP_2
state effettuate dalla de cuius in favore di altri coeredi, occorre svolgere le Persona_2
seguenti considerazioni.
In primo luogo, non risulta fornita alcuna prova in ordine all'asserita cointestazione simulata o fittizia dei conti correnti dei de cuius in capo a , che i predetti ritengono essere CP_1
stata effettuata al fine di dissimulare donazioni in suo favore. Al contrario, dalla documentazione bancaria acquisita agli atti e, in particolare, dalla relazione del CTU, è emerso in maniera chiara e univoca che tutti i conti correnti in esame risultavano intestati esclusivamente ai de cuius, e con conseguente infondatezza Persona_1 Persona_2 dell'allegazione circa l'intestazione fittizia a . CP_1
Inoltre, l'attrice nulla ha allegato in ordine alla circostanza che i bonifici Parte_1
eseguiti dalla madre in favore dei figli fossero sorretti da una causa donativa;
le sue censure, infatti, si sono concentrate esclusivamente sulla pretesa simulazione della cointestazione dei rapporti bancari, questione che, come detto, non trova riscontro probatorio.
Quanto poi alle elargizioni in denaro eseguite dalla de cuius a favore degli altri Persona_2
figli, e che nella propria comparsa di risposta ha qualificato come donazioni, si CP_2 rileva quanto segue. Dall'esame della CTU emerge che la de cuius, in vita, effettuò trasferimenti di denaro mediante bonifici bancari in favore di per un importo Parte_1 complessivo di € 28.000,00 e in favore dello stesso per un importo CP_2 complessivo di € 14.000,00, nonché a società riconducibile a per l'importo CP_2 complessivo di € 4.000,00. Tuttavia, né in relazione a tali trasferimenti è stata fornita adeguata prova della loro natura liberale, né risulta che gli stessi siano stati accompagnati da elementi sintomatici idonei a far ritenere sussistente un'intenzione di attribuire un'utilità a titolo gratuito.
In assenza di qualsivoglia riscontro circa la causa donandi correttamente il CTU ha escluso tali somme dal computo del donatum, ritenendo che non potessero integrare il novero delle donazioni rilevanti ai fini della collazione e della azione di riduzione. Né risultano sul punto formulate contestazioni da parte delle parti interessate. In particolare, , che nella CP_2
comparsa conclusionale ha espressamente dichiarato di condividere la ricostruzione contabile operata dal CTU, ha così prestato acquiescenza a tale impostazione.
Invero, le uniche considerazioni effettuate da in ordine alla ricostruzione CP_2 contabile riguardano invece l'accertamento del comportamento degli altri coeredi in epoca successiva al decesso di e in particolare circa l'appropriazione di somme di Persona_2
denaro presenti sul conto corrente intestato alla de cuius (secondo quanto accertato dal CTU, 17
tali prelievi si compongono di un prelievo in contanti per € 7.500,00 e di ulteriori
“prelevamenti con carte, tutte con numero diverso”, per complessivi € 11.900,00).
Tali circostanze, tuttavia, attengono alla gestione del patrimonio post mortem e devono essere oggetto di valutazione e accertamento in sede di formazione del relictum, ovvero nella fase di ricostruzione e riparto dell'asse ereditario ai fini della domanda di divisione. Esse non rilevano, invece, ai fini della decisione sull'azione di riduzione, che presuppone la verifica del valore del patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (art. 556 e ss c.c.).
In definitiva, non risultano sussistenti elementi idonei a far ritenere provate ulteriori donazioni da parte della de cuius in favore dei coeredi, ad eccezione di quelle effettuate al figlio
[...]
. CP_1
Il CTU dott. ha ricostruito il valore del relictum e del donatum al momento Persona_4 dell'apertura della successione di . Persona_2
All'esito delle valutazioni operate dal CTU – in seguito ad un ragionamento analiticamente e correttamente argomentato sia sotto il profilo logico che tecnico, secondo il metodo di stima sintetico comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, delle agenzie immobiliari operanti in zona e degli annunci di vendite pubblicati presso le stesse, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa – che il Collegio ritiene di condividere interamente, può ritenersi quanto segue.
1) Il valore del relictum di al momento dell'apertura della successione Persona_2
(24.3.2014) risulta così composto:
-. € 277.987,50: valore della quota di 1/2 della piena proprietà dell'appartamento sito in
Napoli alla via G. Santacroce 19/C;
-. € 18.000,00: valore della piena proprietà del fondo rustico in San RE (BN);
-. € 27.000,00: valore della quota di a 1/2 della piena proprietà del fondo rustico in
CO (FR);
-. € 19.915,59: saldo attivo del conto corrente acceso intestato a presso la Persona_2
banca Controparte_3
-. € 4.909,21: controvalore del dossier titoli a custodia presso il medesimo istituto.
A tali valori, individuati dal CTU, vanno aggiunti:
-. € 60.000,00, a titolo di credito ereditario vantato verso , derivante dalla Parte_1
nullità della donazione diretta, accertata in giudizio, per mancanza della forma solenne;
-. Quota ereditaria pari a 1/3 dei beni relitti dal marito, . Persona_1 18
Sul punto, occorre precisare che, al momento dell'apertura della successione di R_
, il conto corrente già rientrante nel relictum del de cuius risultava
[...] Persona_1
estinto, con conseguente insussistenza di quel valore (pari a € 42.000,00) nel patrimonio relitto al momento del decesso della moglie.
Pertanto, il valore da considerare per la determinazione della quota astratta spettante a sulla successione del marito è € 406.175,00, pari alla differenza tra il relictum Persona_2 originario di € 448.175,00 e l'importo non più esistente di € 42.000,00.
Di conseguenza, la quota di 1/3 spettante a sui beni del marito risulta pari a € Persona_2
135.391,67 (cioè 1/3 di € 406.175,00).
In conclusione, il valore complessivo del relictum di all'epoca dell'apertura Persona_2
della sua successione, era pari a 543.203,97.
2). Il valore dei beni donati da al figlio , all'epoca dell'apertura Persona_2 CP_1
della sua successione (24.3.2014), era pari a 40.770,00.
Il valore massa di risultante dalla somma del valore del relictum e del donatum, Persona_2 valutata al momento dell'apertura della sua successione, pertanto, era pari ad euro
583.973,97.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c., il valore della quota disponibile, pari a
1/3, era di euro 194.657,99; il valore della quota di riserva spettante ai figli della , R_
complessivamente pari ai 2/3 del patrimonio, era di euro 389.315,98.
Il valore della quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli, pertanto, è pari a euro
129.771,99 (quota di legittima individuale).
Va rigettata, pertanto, l'azione di riduzione proposta da e nei Parte_1 CP_2 confronti della donazione ricevuta da poiché quest'ultimo ha ricevuto solo € CP_1
40.770,00, ben al di sotto della sua legittima e della disponibile, non superando detta donazione la quota di riserva né intaccando quella degli altri coeredi.
Di detta donazione, peraltro, dovrà tenersi conto in sede di divisione del relictum di R_
, secondo i principi propri della collazione;
così come dovrà tenersi conto
[...] dell'imputazione alla quota di della somma di € 60.000,00 ex art. 724 comma 2 Parte_1
c.c.
I). e hanno chiesto procedersi alla divisione dell'intero asse Parte_1 CP_2
ereditario della de cuius . Persona_2
Preliminarmente, deve essere disattesa l'istanza formulata da volta a richiedere CP_2
al CTU un approfondimento sui prelievi eseguiti dopo il decesso della e R_ 19
l'individuazione dei soggetti che li hanno effettuati. L'istanza, infatti, risulta inammissibile in quanto genericamente esplorativa e priva di una adeguata allegazione documentale.
Invero, il convenuto, nella qualità di erede, avrebbe potuto autonomamente acquisire copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato alla de cuius, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario), norma che riconosce agli eredi il diritto di ottenere dalla banca tutte le informazioni inerenti ai rapporti contrattuali intercorsi con il de cuius. Non può dunque ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio volta a supplire all'inerzia della parte nella ricerca e produzione della prova documentale.
La consulenza tecnica d'ufficio, si ricorda, non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio, bensì strumento volto a supportare il giudice nella valutazione di fatti già allegati e provati dalle parti o nella soluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche. Ne consegue che il ricorso alla CTU non può essere ammesso per ovviare a carenze probatorie o per esplorare circostanze non provate né sufficientemente dedotte (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2011, n. 3130; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2013, n. 12990).
Ciò chiarito, ai fini della divisione dell'asse ereditario di – come già osservato in Persona_2 relazione all'eredità di – si rende necessario verificare, in via preliminare, la Persona_1
commerciabilità degli immobili ricompresi nel compendio ereditario, con specifico riferimento alla loro regolarità edilizia e catastale, nonché alla trasferibilità delle quote di proprietà, conformemente alla normativa vigente.
Per quanto riguarda, in particolare, gli immobili siti in Napoli e in CO (FR) compresi nell'eredità di valgono le medesime osservazioni già formulate al paragrafo G), Persona_2
in merito alle criticità evidenziate nella relazione tecnica del CTU circa la regolarità catastale e l'effettiva ispezione dei locali.
Pertanto, anche con riferimento alle porzioni immobiliari cadute in successione di R_
, dovranno essere richiesti al CTU i chiarimenti già indicati nel suddetto paragrafo G), al
[...]
fine di accertarne la commerciabilità e consentire la corretta formazione delle quote ereditarie.
L). e hanno chiesto, altresì, procedersi allo scioglimento della Parte_1 CP_2
comunione ordinaria esistente tra i tre germani.
Dalla CTU espletata (cfr. pag. 38) si evince che i beni in comunione ordinaria sono costituiti da un piccolo appartamento al piano terzo e da un vano-magazzino al piano terra, alla Via San
Paolo n. 45, in Cariati (CS), attualmente così riportati nel Catasto Fabbricati del detto
Comune: Foglio 15, p.lla 3, sub 23, Contrada San Paolo, interno 19, piano 3, cat. A/3, classe
2, consistenza 2 vani, superficie catastale totale mq 46, rendita € 86,76; Foglio 15, p.lla 3, sub 20
3, Contrada San Paolo, interno 3, piano T, cat. C/2, classe 1, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq 18, rendita € 18,59.
Non vi è prova, peraltro, dell'esistenza di altri immobili in comunione ordinaria, quali il
“gozzo in legno” menzionato nell'atto di citazione, non avendo le parti, come avanti si dirà, consentito, peraltro, al CTU di ispezionare l'interno degli immobili in questione, in particolare il vano – magazzino che conterrebbe la predetta imbarcazione.
Come già osservato in relazione ai beni ereditari, anche in tal caso si rende necessario verificare, in via preliminare, la commerciabilità degli immobili in comunione, con specifico riferimento alla loro regolarità edilizia e catastale, nonché alla trasferibilità delle quote di proprietà, conformemente alla normativa vigente.
Dalla CTU espletata emerge che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in questione è stato realizzato in virtù della concessione edilizia n. 1742 del 17.03.1982, prat. n.
5/1982 (cfr. CTU pag. 60).
Peraltro, sempre dalla relazione di CTU emerge (cfr. CTU pag. 38) che “le due unità immobiliari non sono state ispezionate, in quanto nessuno dei comunisti ha messo a disposizione le chiavi per poter accedere, né hanno ritenuto opportuno incaricare qualcuno per il cambio serrature e rendere possibile l'ispezione”.
Come già rappresentato nell'ordinanza del 25.6.2024, era interesse delle parti collaborare con il CTU al fine di consentire l'ispezione degli immobili in comunione, poiché “l'impossibilità per il CTU di accedere agli immobili predetti comporterà che il CTU dovrà eseguire il suo incarico in base alla sola documentazione in atti, con tutte le conseguenze derivanti dal mancato esame diretto dei luoghi”.
La conseguenza più evidente dalla mancata messa a disposizione degli immobili da parte dei condividenti è che il CTU non ha potuto accertare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. n. 52 del 27.2.1985, tenuto conto, peraltro, che “dall'esame dei grafici allegati alla licenza edilizia si desume … che il piano terra, nella concessione era interamente adibito ad uso abitativo” e che, invece, di fatto “l'unità immobiliare al piano terra in questione … è un vano-magazzino, per cui, presumibilmente, saranno intervenute modifiche all'atto della realizzazione, così come sembrerebbe che il fabbricato sia composto da sei piani fuori terra, e non quattro, come in progetto” (cfr. CTU pag. 60).
Se tant'è, non vi è prova dell'esistenza della c.d. conformità oggettiva del compendio immobiliare oggetto di comunione ordinaria, atteso che l'impossibilità per il CTU, per il comportamento delle parti, di verificare la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie 21
allo stato di fatto – peraltro presentante gli abusi edilizi sopra specificamente descritti – non consente di menzionare, nella sentenza che dovrebbe disporre il trasferimento delle quote immobiliari a seguito di divisione o nel decreto di trasferimento a seguito di vendita, la citata conformità catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122 (che sanziona con la nullità gli atti che non contengano, tra l'altro, la dichiarazione di conformità oggettiva).
Invero, la norma citata prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020).
Vanno dunque disattese le domande di scioglimento della comunione ordinaria proposte dall'attrice e dal convenuto . Parte_1 CP_2
M). Riconosciuta la necessità di acquisire dal CTU i chiarimenti indicati, la causa va dunque rimessa sul ruolo a tal fine. 22
La decisione della domanda di rendiconto, peraltro, va riservata all'esito della divisione o della vendita dei beni, essendo noto che il rendiconto deve avvenire ex art. 723 c.c. “dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili”, con formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
N). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda proposta da volta all'accertamento della cointestazione Parte_1
fittizia dei conti correnti intestati ai de cuius e asseritamente Persona_1 Persona_2
dissimulante una donazione in favore di;
CP_1
2). Rigetta l'azione di riduzione proposta da in relazione alle successioni di Parte_1
e ; Persona_1 Persona_2
3). Rigetta l'azione di riduzione proposta da in relazione alle successioni di CP_2
e ; Persona_1 Persona_2
4). Dichiara aperta la successione ab intestato di , nato a [...] il [...] e ivi Persona_1
deceduto in data 13.5.2011;
5). Accerta che non ha diritto ad ulteriori attribuzioni nell'ambito della CP_1 successione del padre , in qualità di erede di quest'ultimo; Persona_1
6). Accerta, per le causali di cui in motivazione, che in relazione all'eredità di Persona_1
spettano le seguenti quote di comproprietà sui beni relitti: : 39,82%; CP_2 [...]
39,82%; (e per essa ai suoi eredi , e Pt_1 Persona_2 Parte_1 CP_2 [...]
): 20,36%; CP_1
7). Dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] il Persona_2
29.12.1934 e deceduta in Napoli il 24.3.2014;
8). Dichiara la nullità ex art. 782 c.c. della donazione diretta dell'importo di € 60.000,00 effettuata dalla de cuius in favore di;
Persona_2 Parte_1
9). Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ordinaria tra , Parte_1 [...]
e relativamente agli immobili indicati in motivazione al capo sub L); CP_2 CP_1
10). Dispone la rimessione della causa sul ruolo, per l'ulteriore attività istruttoria indicata in motivazione;
23
11). Riserva la statuizione sulle spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI