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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 21 aprile 2017 al numero 3834, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 89 del 2016 pubblicata in
data 2 novembre 2016, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2013 al numero 905 (avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno)
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine Parte_1
della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace, dagli avv. ti Paolo
OM e GI FI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno alla vi F. Conforti n. 11;
APPELLANTE
E
già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace, dall'avv. Antonio
1 D'Adamo, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 126, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_3
stesa in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Corrado
Ferrante, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele
n. 203, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Lette le note sostitutive dell'udienza del 30 aprile 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in questa sede integralmente richiamate, il Tribunale ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01 agosto 2013 ha Controparte_3
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Montecorvino Rovella,
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni - nella misura Parte_1
di euro 5.000,00, “oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo e
comunque non oltre il limite della competenza per valore dell'adito Giudice”
– conseguenti allo sbalzo di tensione elettrica verificatosi in data 24 dicembre
2012, alle ore 16,30 circa.
Costituitasi in giudizio, ha escluso la propria responsabilità, Parte_1
imputabile solo alla società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica - richiamando, all'uopo, le condizioni generali di contratto-,
contestando l'esistenza e l'entità dei danni lamentati.
chiamata in causa dall'attore, ha: a) rappresentato Controparte_2
l'infondatezza della pretesa risarcitoria in ragione della non imputabilità
2 dell'inadempimento; b) evidenziato il concorso di responsabilità del danneggiato, che avrebbe dovuto proteggere le apparecchiature elettroniche
“tramite appositi dispositivi”; c) valorizzato il difetto di prova dei danni lamentati dalla parte attorea.
Svolta l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di pace di Salerno ha identificato quale Parte_1
soggetto responsabile, valorizzando, a tale scopo, la natura di parte del rapporto contrattuale intessuto con , e liquidando i danni Controparte_3
risarcibili in euro 2.605,30, “oltre interessi dalla domanda al soddisfo”, come determinati all'esito del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, il giudice di prime cure ha condannato la convenuta alla rifusione degli oneri di lite e di consulenza tecnica sostenuti da e Controparte_3
compensato le spese tra quest'ultimo ed Controparte_2
Avverso la sentenza resa dal giudice di pace di Salerno – contrassegnata da numero 89 del 2016 e depositata il 2 novembre 2016 -, con atto di citazione notificato il 12 e il 13 aprile 2017, (costituitasi il 21 aprile 2017) Parte_1
ha proposto appello, dolendosi della propria condanna e ribadendo, ancora una volta, sulla scorta del regolamento contrattuale (artt. 4 e 12 delle condizioni generali di contratto), la responsabilità di Controparte_2
in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica.
In data 12 settembre 2017 (già Controparte_1 Controparte_2
ha accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale, affermando la validità dell'impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure e chiedendo la conferma della pronuncia dallo stesso emessa.
Dal canto suo, ha valorizzato la definitività del capo della Controparte_3
sentenza relativo alla fondatezza della pretesa risarcitoria, chiedendo il rigetto
3 dell'appello e la conferma della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di Parte_1
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata, in data 6 luglio
2023, assegnata allo scrivente, il quale ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 2 novembre 2016 (termine ultimo fissato per il giorno 2 maggio
2017).
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione in data 21 aprile 2017, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016
e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile, in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
4 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alle controparti di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Tanto puntualizzato, è appena il caso di osservare che, secondo l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di
"parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329 cpv. c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita, e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica non già qualsivoglia affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che non sia stata espressamente o implicitamente investita da una censura specifica, bensì soltanto le statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Queste ultime sono costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, intesa come unitaria scansione logica che comprende e supera le singole sue componenti, ancorché ciascuna di esse possa essere, isolatamente considerata, oggetto d'impugnazione. Ne consegue che l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima
5 suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 16583 del 2012).
Ora, può certamente qualificarsi in termini di statuizione minima suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia,
integrando, dunque, una “parte della sentenza” rilevante ai fini dell'acquiescenza implicita ex art. 329 c.p.c., l'espressione del convincimento circa l'esclusione di profili di responsabilità risarcitoria in capo a
[...]
oggi (si confronti la terza pagina del Controparte_2 Controparte_2
testo della pronuncia, nella quale si legge quanto segue: “questo giudice non
può non identificare in contraente del rapporto di fornitura ed alla Pt_1
quale erano corrisposti i relativi pagamenti periodici per la fornitura di
energia elettrica.
Di conseguenza il rapporto fra ed esula dal Pt_1 Controparte_2
rapporto contrattuale de quo”).
Rispetto a siffatta statuizione non ha svolto alcuno Controparte_3
specifico motivo d'impugnazione (incidentale), avendo insistito, a ben vedere
(solo), per il rigetto dell'appello promosso da e la conferma della Parte_1
sentenza qui in scrutinio, prestando (implicita) acquiescenza, in definitiva,
alla decisione di rigetto della pretesa estesa, in virtù della chiamata in causa,
nei confronti di Controparte_2
Pertanto, questo giudice dell'appello vede limitata la propria cognizione al rapporto tra ed la quale ha promosso un Controparte_3 Parte_1
gravame imperniato su un unico polo argomentativo, scilicet il difetto di
6 titolarità, sul lato passivo, del rapporto obbligatorio di natura risarcitoria. Più
in dettaglio, l'appellante ha evidenziato che: 1) l'improvvisa assenza di energia elettrica si è verificata nella rete di distribuzione, circostanza che non potrebbe essere imputata alla società titolare del rapporto di fornitura, ma solo alla società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica;
2)
in ogni caso, la ponderata lettura delle condizioni generali di contratto avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a escludere la responsabilità
dell'appellante, in ragione del mandato irrevocabile, conferitole dall'attore, a stipulare il contratto col soggetto distributore e dell'impossibilità di formulazione un giudizio di responsabilità nei suoi confronti in virtù della norma di cui all'art. 1715 c.c.
Al riguardo, non colgono affatto nel segno le deduzioni argomentative espresse da circa la novità delle questioni poste con l'atto Controparte_3
di appello. È noto, infatti, che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. il divieto di ius
novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, non anche le mere difese. In
particolare, l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 8525 del 2020; Cass. n. 14515 del 2019;
Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005).
Nel caso di specie, le censure svolte dall'appellante non introducono fatti o temi di indagine nuovi, ma si limitano a negare la sussistenza e fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata da , attraverso - Controparte_3
fermi restando i fatti accertati – una diversa qualificazione del contratto in
7 termini (anche) di mandato irrevocabile senza rappresentanza. Si tratta, in buona sostanza, di mere difese, ammissibili in quanto tale anche se proposte per la prima volta in appello, non essendo le stesse soggette al campo di applicazione dell'art. 345 c.p.c.
Del resto, la Corte di cassazione ha già più volte affermato che in appello è
consentito alle parti proporre, ed al giudice rilevare d'ufficio (si confronti
Cass. n. 3052 del 2023): 1) un'interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta in primo grado (Cass. n. 7107 del 2017); 2) l'esistenza (o l'inesistenza) d'un collegamento negoziale (Cass. n. 17899 del 2015); 3) una qualificazione del contratto differente rispetto a quella sostenuta in primo grado, inquadrandolo in un diverso schema giuridico (Cass. n. 4744 del
2005), ipotesi che pare attagliarsi, specificamente, al caso di specie.
Ciò premesso, giova ora precisare che ha chiaramente Controparte_3
esperito una domanda di risarcimento del danno da inadempimento del contratto perfezionato con in applicazione della disposizione Parte_1
normativa di cui all'art. 1218 c.c., apparendo nitido il riferimento al contratto di somministrazione nel corpo della citazione introduttiva e tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi conclusivi depositati dinanzi al giudice di prime cure.
Dal canto suo, il giudice di pace ha, espressamente, qualificato la domanda quale azione (risarcitoria) da inadempimento del “rapporto di fornitura”
(così, testualmente, alla seconda pagina) di energia elettrica e, nel solco di siffatta direttrice ricostruttiva, ha “accantonato” il rapporto tra ed Parte_1
oggi evidenziandone – come Controparte_2 Controparte_2
già evidenziato – l'irrilevanza rispetto allo specifico profilo d'inadempimento rappresentato dall'attore.
8 Ora, mette conto segnalare che la Corte di cassazione ha più volte ammesso che la "qualificazione giuridica" sia suscettibile di passare in giudicato.
Corollario di questo orientamento è che, quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è precluso invocare una diversa qualificazione.
La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni. Essa ha, in particolare, tre limiti, e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda "non ha
condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito" (Cass.
sez. un. n. 16084 del 9.6.2021, p. 46 dei "Motivi della decisione"; Cass. n.
10745 del 2019; Cass. n. 14077 del 2018); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Cass. n. 16084 del 9.6.2021, in motivazione;
Cass. n. 2612 del 2021; Cass. n. 9048 del 2018); c) la qualificazione giuridica d'un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Cass. n. 4455 del 2017; Cass. n. 12159 del 2023);
d) si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta;
in questa ipotesi, in virtù
del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - "valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente
acquisiti, la corretta individuazione" della norma applicabile (ex multis, Cass.
n. 6341 del 2019).
In applicazione di tali principi la Corte di cassazione ha già più volte ammesso che possa prospettarsi per la prima volta in appello (Cass. n. 9294 del 2015;
già Cass. n. 1920 del 1973; già Cass. n. 1103 del 1964) o dinanzi alla Corte
9 di cassazione la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito (in tal senso si vedano Cass. n. 12159 del 2023, con riferimento al danno da fauna selvatica;
Cass. n. 15724 del 2011; Cass. n. 17764 del 2005, con riferimento al danno da cose in custodia).
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche che precedono, questo giudice dell'appello ritiene che, nel caso di specie, si sia formato il "giudicato interno"
(anche) sulla "qualificazione giuridica" della domanda. Ed infatti, detta qualificazione ha certamente condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine sul merito, investendo il dibattito processuale sulla scorta delle deduzioni argomentative sviluppate dall'odierna appallante, la quale, a ben vedere, non ha affatto mosso censure incompatibili con l'opzione qualificatoria prescelta dal primo giudice, sviluppando, anche dinanzi al
Tribunale, argomentazioni inerenti al profilo tematico del rapporto contrattuale.
Dunque, sullo sfondo della vicenda si colloca lo schema contrattuale della somministrazione previsto dall'art. 1559 c.c., nel quale la prestazione di erogazione di energia all'altro contraente è destinata a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi, attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
L'essenza di tale modello negoziale risiede nel fatto che il somministrante, a fronte del diritto di ricevere il corrispettivo con regolarità alle scadenze pattuite, assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione assunta nonché i rischi della fornitura che costituiscono l'alea normale del contratto scaturente dal proiettarsi delle
10 prestazioni in futuro (Cass. n. 2359 del 1968; Cass. n. 9312 del 1993; Cass.
n. 5144 del 1997).
, oggi appellato, si è mosso, dunque, nel solco della Controparte_3
responsabilità da inadempimento del contratto.
Se così è, giova richiamare il condivisibile principio affermato, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. sez. un. n. 13533 del 2001), dalla quale non vi
è motivo di discostarsi, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento,
la risoluzione per inadempimento o il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento o inesatto adempimento, atteso che grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa di controparte, costituito dall'avvenuto (esatto)
adempimento ovvero dalla non imputabilità del proprio inadempimento.
Orbene, appare chiaro che la circostanza del perfezionamento del contratto in parola non risulta contestata dalle parti e che, in ogni caso, siffatto perfezionamento è inferibile dalla bolletta per la fornitura di energia elettrica inerente al mese di dicembre dell'anno 2012, periodo al quale risalgono i fatti di causa
Altresì pacifica è la circostanza dell'“improvviso aumento del carico
energetico”, integrativa dell'inadempimento lamentato da Controparte_3
e ascritto, oltre che all'odierna appallante, anche a Controparte_2
oggi in forza dell'estensione della domanda risarcitoria Controparte_2
svolta dall'attore all'esito della prima udienza di comparizione dinanzi al giudice di pace.
11 Ora, proprio la lettura del contratto, rectius delle condizioni generali allegate,
consente di affermare, come eccepito dall'appellante, che il soggetto responsabile per la non corretta erogazione dell'energia elettrica è il distributore locale. Ed invero, dalla lettura dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto (si veda il terzo allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Part depositata da inanzi al giudice di primo grado) è inferibile che CP_3
, al momento del perfezionamento dell'accordo negoziale, abbia
[...]
anche conferito, in qualità di “Cliente”, a un mandato senza Parte_1
rappresentanza nei rapporti con il distributore con conseguente irresponsabilità per l'eventuale inadempimento del distributore medesimo col quale ha contrattato per conto del mandante, ai sensi dell'art. 1715 c.c.
(richiamato espressamente dall'art. 4 delle menzionate condizioni generali),
secondo cui “In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome, non risponde verso il mandante dell'adempimento delle
obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso
che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della
conclusione del contratto” (così anche Trib. Roma n. 18517 del 2017).
È stato osservato che l'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilità verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 c.c., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'è spazio per una responsabilità in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneità
rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario. Pertanto, il suddetto esonero copre tutta l'area dell'esecuzione del
12 mandato e non è limitato ad un solo momento di questa (Cass. n. 3230 del
1975).
Dunque, essendo venuto pacificamente in rilievo un'ipotesi di inadempimento del contratto di dispacciamento dell'energia elettrica,
perfezionato dall'appellante con – soggetto terzo Controparte_2
rispetto al contratto di somministrazione di energia elettrica - in nome proprio ma nell'interesse di , mancando uno specifico patto Controparte_3
contrario sul tema, nessuna responsabilità può essere imputata all'odierna
[.. appellante [del resto, le difese sviluppate anche in grado di appello da convincono del fatto che l'evento dannoso lamentato dalla Controparte_1
parte attorea sia eziologicamente correlato alle attività di distribuzione della corrente elettrica;
si confronti il modulo IGB prodotto dinanzi al giudice di prime cure da , redatto da un incaricato della compagine Controparte_2
sociale il 17 gennaio 2013 – ascoltato nel corso dell'udienza celebrata il 17
marzo 2015 -, nel quale viene dato atto della segnalazione del disservizio consistente nella “Tensione irregolare” e specificate le componenti guaste
(detto modulo, mostrato al testimone, è stato dallo stesso riconosciuto)].
Pertanto, l'appello merita accoglimento, dovendosi rigettare, per le assorbenti considerazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita nei confronti di mandataria di e, pertanto, immune da un Parte_1 Controparte_3
giudizio di responsabilità risarcitoria per l'inadempimento del terzo contraente, id est (si veda da ultimo Cass. n. 19455 del Controparte_2
2025).
, dal canto suo, non si è doluto della mancata condanna di Controparte_3
nei confronti della quale – come già evidenziato – è Controparte_2
stata estesa la domanda di risarcimento del danno, non promuovendo – si
13 ribadisce - alcun appello incidentale e pretendendo (solo) la conferma della decisione pronunciata dal giudice di pace. Ed invero, a fronte dell'implicita statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria nei confronti della chiamata in causa, – parzialmente soccombente - avrebbe dovuto Controparte_3
esperire un appello incidentale al precipuo fine di consentire, in sede di gravame, la rivalutazione della posizione dell'odierna appellata (Cass. n.
9889 del 2016; Cass. n. 9265 del 2020; arg. Cass. n. 35382 del 2022).
Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della riforma della sentenza di primo grado sul punto, la rivalutazione anche della statuizione sugli oneri di lite resa dal giudice di pace in relazione allo specifico rapporto processuale instaurato tra ed Controparte_3 Pt_1
in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c.
[...]
“rientrando nel potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito
e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n.
7616 del 2021).
In tale prospettiva, deve essere condannato alla rifusione Controparte_3
delle spese di lite sostenute da in relazione al primo grado di Parte_1
giudizio.
Differentemente, a fronte dell'accertamento della definitività dell'implicita statuizione di rigetto della domanda nei confronti di già Controparte_2
è preclusa a questo Tribunale, in mancanza di Controparte_2
appello incidentale sulla decisione di compensazione degli oneri di lite assunta, l'adozione di un nuovo regolamento delle spese in relazione al
14 rapporto processuale tra la ridetta e (arg. Controparte_2 Controparte_3
Cass. n. 14728 del 2025).
Quanto al grado appello, la convergenza degli atteggiamenti difensivi consente di condannare ed alla Controparte_3 Controparte_2
rifusione delle spese di lite sostenute in questo giudizio da Parte_1
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano – per entrambi i gradi di giudizio - verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte
di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate nel corso del processo di primo grado, vanno poste a definitivo carico di (Cass. n. 10804 del 2020). Controparte_3
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 89 del 2016 pubblicata in data 2 novembre 2016, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione di condanna resa nei confronti di rigetta la domanda Parte_1
risarcitoria esperita da nei confronti di quest'ultima; Controparte_3
b) condanna alla rifusione delle spese sostenute da Controparte_3 [...]
in relazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace, spese che Pt_1
si liquidano in euro 700,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
c) condanna ed alla rifusione Controparte_3 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dall'appellante in relazione a questo giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 181,38 per esborsi ed euro
1.280,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
d) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate nel corso del processo di primo grado, a carico di CP_3
.
[...]
Così deciso in Salerno il 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
16
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 21 aprile 2017 al numero 3834, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 89 del 2016 pubblicata in
data 2 novembre 2016, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2013 al numero 905 (avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno)
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine Parte_1
della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace, dagli avv. ti Paolo
OM e GI FI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno alla vi F. Conforti n. 11;
APPELLANTE
E
già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace, dall'avv. Antonio
1 D'Adamo, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele n. 126, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_3
stesa in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Corrado
Ferrante, presso lo studio del quale, sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele
n. 203, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Lette le note sostitutive dell'udienza del 30 aprile 2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in questa sede integralmente richiamate, il Tribunale ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01 agosto 2013 ha Controparte_3
convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Montecorvino Rovella,
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni - nella misura Parte_1
di euro 5.000,00, “oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo e
comunque non oltre il limite della competenza per valore dell'adito Giudice”
– conseguenti allo sbalzo di tensione elettrica verificatosi in data 24 dicembre
2012, alle ore 16,30 circa.
Costituitasi in giudizio, ha escluso la propria responsabilità, Parte_1
imputabile solo alla società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica - richiamando, all'uopo, le condizioni generali di contratto-,
contestando l'esistenza e l'entità dei danni lamentati.
chiamata in causa dall'attore, ha: a) rappresentato Controparte_2
l'infondatezza della pretesa risarcitoria in ragione della non imputabilità
2 dell'inadempimento; b) evidenziato il concorso di responsabilità del danneggiato, che avrebbe dovuto proteggere le apparecchiature elettroniche
“tramite appositi dispositivi”; c) valorizzato il difetto di prova dei danni lamentati dalla parte attorea.
Svolta l'istruttoria orale e disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di pace di Salerno ha identificato quale Parte_1
soggetto responsabile, valorizzando, a tale scopo, la natura di parte del rapporto contrattuale intessuto con , e liquidando i danni Controparte_3
risarcibili in euro 2.605,30, “oltre interessi dalla domanda al soddisfo”, come determinati all'esito del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, il giudice di prime cure ha condannato la convenuta alla rifusione degli oneri di lite e di consulenza tecnica sostenuti da e Controparte_3
compensato le spese tra quest'ultimo ed Controparte_2
Avverso la sentenza resa dal giudice di pace di Salerno – contrassegnata da numero 89 del 2016 e depositata il 2 novembre 2016 -, con atto di citazione notificato il 12 e il 13 aprile 2017, (costituitasi il 21 aprile 2017) Parte_1
ha proposto appello, dolendosi della propria condanna e ribadendo, ancora una volta, sulla scorta del regolamento contrattuale (artt. 4 e 12 delle condizioni generali di contratto), la responsabilità di Controparte_2
in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica.
In data 12 settembre 2017 (già Controparte_1 Controparte_2
ha accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale, affermando la validità dell'impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure e chiedendo la conferma della pronuncia dallo stesso emessa.
Dal canto suo, ha valorizzato la definitività del capo della Controparte_3
sentenza relativo alla fondatezza della pretesa risarcitoria, chiedendo il rigetto
3 dell'appello e la conferma della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di Parte_1
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, la causa è stata, in data 6 luglio
2023, assegnata allo scrivente, il quale ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 2 novembre 2016 (termine ultimo fissato per il giorno 2 maggio
2017).
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione in data 21 aprile 2017, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016
e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile, in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
4 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alle controparti di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Tanto puntualizzato, è appena il caso di osservare che, secondo l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di
"parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329 cpv. c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita, e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica non già qualsivoglia affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che non sia stata espressamente o implicitamente investita da una censura specifica, bensì soltanto le statuizioni minime suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Queste ultime sono costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, intesa come unitaria scansione logica che comprende e supera le singole sue componenti, ancorché ciascuna di esse possa essere, isolatamente considerata, oggetto d'impugnazione. Ne consegue che l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima
5 suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 16583 del 2012).
Ora, può certamente qualificarsi in termini di statuizione minima suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia,
integrando, dunque, una “parte della sentenza” rilevante ai fini dell'acquiescenza implicita ex art. 329 c.p.c., l'espressione del convincimento circa l'esclusione di profili di responsabilità risarcitoria in capo a
[...]
oggi (si confronti la terza pagina del Controparte_2 Controparte_2
testo della pronuncia, nella quale si legge quanto segue: “questo giudice non
può non identificare in contraente del rapporto di fornitura ed alla Pt_1
quale erano corrisposti i relativi pagamenti periodici per la fornitura di
energia elettrica.
Di conseguenza il rapporto fra ed esula dal Pt_1 Controparte_2
rapporto contrattuale de quo”).
Rispetto a siffatta statuizione non ha svolto alcuno Controparte_3
specifico motivo d'impugnazione (incidentale), avendo insistito, a ben vedere
(solo), per il rigetto dell'appello promosso da e la conferma della Parte_1
sentenza qui in scrutinio, prestando (implicita) acquiescenza, in definitiva,
alla decisione di rigetto della pretesa estesa, in virtù della chiamata in causa,
nei confronti di Controparte_2
Pertanto, questo giudice dell'appello vede limitata la propria cognizione al rapporto tra ed la quale ha promosso un Controparte_3 Parte_1
gravame imperniato su un unico polo argomentativo, scilicet il difetto di
6 titolarità, sul lato passivo, del rapporto obbligatorio di natura risarcitoria. Più
in dettaglio, l'appellante ha evidenziato che: 1) l'improvvisa assenza di energia elettrica si è verificata nella rete di distribuzione, circostanza che non potrebbe essere imputata alla società titolare del rapporto di fornitura, ma solo alla società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica;
2)
in ogni caso, la ponderata lettura delle condizioni generali di contratto avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a escludere la responsabilità
dell'appellante, in ragione del mandato irrevocabile, conferitole dall'attore, a stipulare il contratto col soggetto distributore e dell'impossibilità di formulazione un giudizio di responsabilità nei suoi confronti in virtù della norma di cui all'art. 1715 c.c.
Al riguardo, non colgono affatto nel segno le deduzioni argomentative espresse da circa la novità delle questioni poste con l'atto Controparte_3
di appello. È noto, infatti, che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. il divieto di ius
novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, non anche le mere difese. In
particolare, l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 8525 del 2020; Cass. n. 14515 del 2019;
Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005).
Nel caso di specie, le censure svolte dall'appellante non introducono fatti o temi di indagine nuovi, ma si limitano a negare la sussistenza e fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata da , attraverso - Controparte_3
fermi restando i fatti accertati – una diversa qualificazione del contratto in
7 termini (anche) di mandato irrevocabile senza rappresentanza. Si tratta, in buona sostanza, di mere difese, ammissibili in quanto tale anche se proposte per la prima volta in appello, non essendo le stesse soggette al campo di applicazione dell'art. 345 c.p.c.
Del resto, la Corte di cassazione ha già più volte affermato che in appello è
consentito alle parti proporre, ed al giudice rilevare d'ufficio (si confronti
Cass. n. 3052 del 2023): 1) un'interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta in primo grado (Cass. n. 7107 del 2017); 2) l'esistenza (o l'inesistenza) d'un collegamento negoziale (Cass. n. 17899 del 2015); 3) una qualificazione del contratto differente rispetto a quella sostenuta in primo grado, inquadrandolo in un diverso schema giuridico (Cass. n. 4744 del
2005), ipotesi che pare attagliarsi, specificamente, al caso di specie.
Ciò premesso, giova ora precisare che ha chiaramente Controparte_3
esperito una domanda di risarcimento del danno da inadempimento del contratto perfezionato con in applicazione della disposizione Parte_1
normativa di cui all'art. 1218 c.c., apparendo nitido il riferimento al contratto di somministrazione nel corpo della citazione introduttiva e tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi conclusivi depositati dinanzi al giudice di prime cure.
Dal canto suo, il giudice di pace ha, espressamente, qualificato la domanda quale azione (risarcitoria) da inadempimento del “rapporto di fornitura”
(così, testualmente, alla seconda pagina) di energia elettrica e, nel solco di siffatta direttrice ricostruttiva, ha “accantonato” il rapporto tra ed Parte_1
oggi evidenziandone – come Controparte_2 Controparte_2
già evidenziato – l'irrilevanza rispetto allo specifico profilo d'inadempimento rappresentato dall'attore.
8 Ora, mette conto segnalare che la Corte di cassazione ha più volte ammesso che la "qualificazione giuridica" sia suscettibile di passare in giudicato.
Corollario di questo orientamento è che, quando il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stata impugnazione sul punto, è precluso invocare una diversa qualificazione.
La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni. Essa ha, in particolare, tre limiti, e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda "non ha
condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito" (Cass.
sez. un. n. 16084 del 9.6.2021, p. 46 dei "Motivi della decisione"; Cass. n.
10745 del 2019; Cass. n. 14077 del 2018); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Cass. n. 16084 del 9.6.2021, in motivazione;
Cass. n. 2612 del 2021; Cass. n. 9048 del 2018); c) la qualificazione giuridica d'un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Cass. n. 4455 del 2017; Cass. n. 12159 del 2023);
d) si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta;
in questa ipotesi, in virtù
del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - "valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente
acquisiti, la corretta individuazione" della norma applicabile (ex multis, Cass.
n. 6341 del 2019).
In applicazione di tali principi la Corte di cassazione ha già più volte ammesso che possa prospettarsi per la prima volta in appello (Cass. n. 9294 del 2015;
già Cass. n. 1920 del 1973; già Cass. n. 1103 del 1964) o dinanzi alla Corte
9 di cassazione la questione di quale sia la norma che debba essere applicata per stabilire le conseguenze di un determinato fatto illecito (in tal senso si vedano Cass. n. 12159 del 2023, con riferimento al danno da fauna selvatica;
Cass. n. 15724 del 2011; Cass. n. 17764 del 2005, con riferimento al danno da cose in custodia).
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche che precedono, questo giudice dell'appello ritiene che, nel caso di specie, si sia formato il "giudicato interno"
(anche) sulla "qualificazione giuridica" della domanda. Ed infatti, detta qualificazione ha certamente condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine sul merito, investendo il dibattito processuale sulla scorta delle deduzioni argomentative sviluppate dall'odierna appallante, la quale, a ben vedere, non ha affatto mosso censure incompatibili con l'opzione qualificatoria prescelta dal primo giudice, sviluppando, anche dinanzi al
Tribunale, argomentazioni inerenti al profilo tematico del rapporto contrattuale.
Dunque, sullo sfondo della vicenda si colloca lo schema contrattuale della somministrazione previsto dall'art. 1559 c.c., nel quale la prestazione di erogazione di energia all'altro contraente è destinata a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi, attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
L'essenza di tale modello negoziale risiede nel fatto che il somministrante, a fronte del diritto di ricevere il corrispettivo con regolarità alle scadenze pattuite, assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione assunta nonché i rischi della fornitura che costituiscono l'alea normale del contratto scaturente dal proiettarsi delle
10 prestazioni in futuro (Cass. n. 2359 del 1968; Cass. n. 9312 del 1993; Cass.
n. 5144 del 1997).
, oggi appellato, si è mosso, dunque, nel solco della Controparte_3
responsabilità da inadempimento del contratto.
Se così è, giova richiamare il condivisibile principio affermato, in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. sez. un. n. 13533 del 2001), dalla quale non vi
è motivo di discostarsi, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento,
la risoluzione per inadempimento o il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento o inesatto adempimento, atteso che grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa di controparte, costituito dall'avvenuto (esatto)
adempimento ovvero dalla non imputabilità del proprio inadempimento.
Orbene, appare chiaro che la circostanza del perfezionamento del contratto in parola non risulta contestata dalle parti e che, in ogni caso, siffatto perfezionamento è inferibile dalla bolletta per la fornitura di energia elettrica inerente al mese di dicembre dell'anno 2012, periodo al quale risalgono i fatti di causa
Altresì pacifica è la circostanza dell'“improvviso aumento del carico
energetico”, integrativa dell'inadempimento lamentato da Controparte_3
e ascritto, oltre che all'odierna appallante, anche a Controparte_2
oggi in forza dell'estensione della domanda risarcitoria Controparte_2
svolta dall'attore all'esito della prima udienza di comparizione dinanzi al giudice di pace.
11 Ora, proprio la lettura del contratto, rectius delle condizioni generali allegate,
consente di affermare, come eccepito dall'appellante, che il soggetto responsabile per la non corretta erogazione dell'energia elettrica è il distributore locale. Ed invero, dalla lettura dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto (si veda il terzo allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Part depositata da inanzi al giudice di primo grado) è inferibile che CP_3
, al momento del perfezionamento dell'accordo negoziale, abbia
[...]
anche conferito, in qualità di “Cliente”, a un mandato senza Parte_1
rappresentanza nei rapporti con il distributore con conseguente irresponsabilità per l'eventuale inadempimento del distributore medesimo col quale ha contrattato per conto del mandante, ai sensi dell'art. 1715 c.c.
(richiamato espressamente dall'art. 4 delle menzionate condizioni generali),
secondo cui “In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome, non risponde verso il mandante dell'adempimento delle
obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso
che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della
conclusione del contratto” (così anche Trib. Roma n. 18517 del 2017).
È stato osservato che l'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilità verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 c.c., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'è spazio per una responsabilità in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneità
rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario. Pertanto, il suddetto esonero copre tutta l'area dell'esecuzione del
12 mandato e non è limitato ad un solo momento di questa (Cass. n. 3230 del
1975).
Dunque, essendo venuto pacificamente in rilievo un'ipotesi di inadempimento del contratto di dispacciamento dell'energia elettrica,
perfezionato dall'appellante con – soggetto terzo Controparte_2
rispetto al contratto di somministrazione di energia elettrica - in nome proprio ma nell'interesse di , mancando uno specifico patto Controparte_3
contrario sul tema, nessuna responsabilità può essere imputata all'odierna
[.. appellante [del resto, le difese sviluppate anche in grado di appello da convincono del fatto che l'evento dannoso lamentato dalla Controparte_1
parte attorea sia eziologicamente correlato alle attività di distribuzione della corrente elettrica;
si confronti il modulo IGB prodotto dinanzi al giudice di prime cure da , redatto da un incaricato della compagine Controparte_2
sociale il 17 gennaio 2013 – ascoltato nel corso dell'udienza celebrata il 17
marzo 2015 -, nel quale viene dato atto della segnalazione del disservizio consistente nella “Tensione irregolare” e specificate le componenti guaste
(detto modulo, mostrato al testimone, è stato dallo stesso riconosciuto)].
Pertanto, l'appello merita accoglimento, dovendosi rigettare, per le assorbenti considerazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita nei confronti di mandataria di e, pertanto, immune da un Parte_1 Controparte_3
giudizio di responsabilità risarcitoria per l'inadempimento del terzo contraente, id est (si veda da ultimo Cass. n. 19455 del Controparte_2
2025).
, dal canto suo, non si è doluto della mancata condanna di Controparte_3
nei confronti della quale – come già evidenziato – è Controparte_2
stata estesa la domanda di risarcimento del danno, non promuovendo – si
13 ribadisce - alcun appello incidentale e pretendendo (solo) la conferma della decisione pronunciata dal giudice di pace. Ed invero, a fronte dell'implicita statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria nei confronti della chiamata in causa, – parzialmente soccombente - avrebbe dovuto Controparte_3
esperire un appello incidentale al precipuo fine di consentire, in sede di gravame, la rivalutazione della posizione dell'odierna appellata (Cass. n.
9889 del 2016; Cass. n. 9265 del 2020; arg. Cass. n. 35382 del 2022).
Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della riforma della sentenza di primo grado sul punto, la rivalutazione anche della statuizione sugli oneri di lite resa dal giudice di pace in relazione allo specifico rapporto processuale instaurato tra ed Controparte_3 Pt_1
in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c.
[...]
“rientrando nel potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un
nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito
e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n.
7616 del 2021).
In tale prospettiva, deve essere condannato alla rifusione Controparte_3
delle spese di lite sostenute da in relazione al primo grado di Parte_1
giudizio.
Differentemente, a fronte dell'accertamento della definitività dell'implicita statuizione di rigetto della domanda nei confronti di già Controparte_2
è preclusa a questo Tribunale, in mancanza di Controparte_2
appello incidentale sulla decisione di compensazione degli oneri di lite assunta, l'adozione di un nuovo regolamento delle spese in relazione al
14 rapporto processuale tra la ridetta e (arg. Controparte_2 Controparte_3
Cass. n. 14728 del 2025).
Quanto al grado appello, la convergenza degli atteggiamenti difensivi consente di condannare ed alla Controparte_3 Controparte_2
rifusione delle spese di lite sostenute in questo giudizio da Parte_1
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano – per entrambi i gradi di giudizio - verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte
di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate nel corso del processo di primo grado, vanno poste a definitivo carico di (Cass. n. 10804 del 2020). Controparte_3
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 89 del 2016 pubblicata in data 2 novembre 2016, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione di condanna resa nei confronti di rigetta la domanda Parte_1
risarcitoria esperita da nei confronti di quest'ultima; Controparte_3
b) condanna alla rifusione delle spese sostenute da Controparte_3 [...]
in relazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace, spese che Pt_1
si liquidano in euro 700,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
c) condanna ed alla rifusione Controparte_3 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dall'appellante in relazione a questo giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 181,38 per esborsi ed euro
1.280,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
d) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate nel corso del processo di primo grado, a carico di CP_3
.
[...]
Così deciso in Salerno il 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
16