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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: UC SEBASTIANI Presidente RE DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2022/2025 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] (con l'avv. Sani) e Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata alla Spezia il 05.09.1957 (con l'avv. CP_1 C.F._2 Bertagna) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 17.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: che in data 30.10.2018 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
che in tal sede è stato disposto, fra le altre cose, quanto segue:
“La casa coniugale sita in La Spezia, via XX Settembre, 162 verrà assegnata alla moglie che vi abiterà unitamente alle figlie, e fino all' indipendenza economica delle stesse. A rimarrà Per_1 Per_2 Parte_1 la disponibilità del locale cantina della casa coniugale ove sono presenti alcuni suoi beni personali. L'affidamento della IG minore sarà congiunto a favore di entrambi i coniugi la custodia della Persona_3 stessa viene attribuita alla RE . Tenuto conto dell'età delle figlie, quindi della loro facoltà CP_1 decisionale e degli impegni di lavoro del padre quest'ultimo potrà frequentare le figlie prendendole seco più giorni durante la settimana informando la RE con un preavviso di almeno 48 ore. Il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo continuativo di uno o due settimane di ferie. corrisponderà a favore Parte_1 della moglie la somma mensile di Euro 350 per il contributo al mantenimento della IG CP_1
(oltre rivalutazione Istat) ed altrettanto per la IG . Le spese straordinarie relative al Per_2 Persona_4 mantenimento delle figlie sono divise al 50% tra i genitori”; che, nel frattempo, la IG (nata il Per_1 30.11.1995) ha raggiunto l'autosufficienza economica, mentre (nata il [...]) frequenta Per_2 ancora l'università a Firenze e pertanto non è ancora indipendente economicamente;
che, inoltre, i coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato diversi immobili con denaro comune, intestandoli formalmente all'uno o all'altro, senza una valutazione puntuale dei rispettivi valori venali e senza un'esatta corrispondenza con i rispettivi apporti patrimoniali;
di ritenere pertanto necessaria la parziale rivisitazione degli accordi economici e patrimoniali stabiliti dalle parti in sede di separazione consensuale. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato in data 30.10.2018 nei seguenti termini:
“a) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e definitivamente a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. b) A saldo e stralcio di ogni rapporto patrimoniale, il Sig. trasferisce alla Sig.ra Parte_1 [...]
che accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in La Spezia, Via XX CP_1
Settembre n. 162, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 33 Particella 267, Sub. 11 Categoria A/2, Classe 3, Rendita Euro 1452,54, con ogni accessorio, pertinenza, diritto e servitù attiva e passiva. Le parti si impegnano a rendere, avanti il notaio che rogherà l'atto, tutte le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente in materia urbanistica e di conformità catastale. c) A completa e definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa patrimoniale, anche di natura para-compensativa, la Sig.ra si impegna a versare al Sig. la somma CP_1 Parte_1 di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), da corrispondersi con le seguenti modalità, quanto ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) entro 15 giorni dalla pronuncia del provvedimento di omologa che modifica le condizioni e quanto ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) all'atto del trasferimento dell'immobile che dovrà avvenire entro il 10 marzo 2026 o , qualora il provvedimento di omologa non fosse ancora stato pronunciato per quella data, entro 30 gg dalla pronuncia del medesimo provvedimento. d) Con l'adempimento delle clausole sub b) e c), i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa o titolo derivante dal rapporto matrimoniale e dalla sua cessazione. e) Tale trasferimento, oggetto di specifica pattuizione nell'ambito dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, è effettuato in esecuzione di detto accordo e, in quanto funzionale alla definizione degli assetti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, usufruisce del regime agevolato previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, con esenzione da ogni imposta, tassa o tributo ai sensi della normativa vigente. f) Entrambi i genitori si impegnano a contribuire al mantenimento della IG , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, in misura pari al 50% ciascuno, versando direttamente alla stessa le somme necessarie per le sue esigenze ordinarie di vita, per le spese universitarie (tasse, libri, materiale ecc.) e per i costi di abitazione (canone di locazione, utenze, trasporto) nonché mediche già in corso, ivi compresi i farmaci connessi. Le spese straordinarie, previo accordo, saranno parimenti ripartite al 50%. Tale obbligo persisterà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG. g) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 04.12.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso. In tal sede, le parti hanno altresì precisato che sub b) è stato pattuito un impegno a trasferire l'immobile in questione e che la IG lavora alla Spezia dall'ottobre 2023 presso . Per_1 Pt_2 Tanto premesso, nel merito può osservarsi che le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che accogliere il ricorso, disponendo la modifica delle condizioni di separazione nei termini richiesti congiuntamente dalle parti PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- dispone che le condizioni di separazione tra le parti, di cui al decreto di omologa indicato in parte motiva, siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qua integralmente trascritti;
Si comunichi. La Spezia, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RE Di ER UC TI