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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 22.5.2024 tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2634/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.140, c.f. , elettivamente domiciliata in S. Stefano di Camastra alla via F. C.F._1
Riso n. 9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco C.F. ), fax. N. C.F._2
0921337557, p.e.c. tche la rappresenta e difende in forza di Email_1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F.
), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente C.F._3 domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto
[...]
Org
, sita in Via San Paolo. 361 ex pec: Controparte_1 CP_1 Email_2
Resistente
OGGETTO: Trasferimento del lavoratore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 1.8.2023, unitamente a domanda cautelare ante causam Parte_2 ex art. 700 c.p.c, conveniva in giudizio il , esponendo: Controparte_1
- Di essere dipendente dell'anzidetta amministrazione, in qualità di docente di scuola
Org primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l' di
LO ,
- Di avere presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2023/2024di potere partecipare ai movimenti provinciali con diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7
L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall'art.1 dell'ordinanza ministeriale mobilità) per assistenza al genitore disabile.
- Successivamente alla pubblicazione dei bollettini relativi alla provincia di CP_1 apprendeva di non avere ottenuto l'auspicato trasferimento presso l' Organizzazione_3
prima preferenza indicata in domanda, che comprende tra le altre, la scuola elementare di
San Fratello, comune di residenza della ricorrente e del disabile che assiste come referente unico;
viceversa, presso il predetto istituto comprensivo ottenevano il trasferimento soggetti senza alcun diritto di precedenza;
- A seguito di reclamo l'amministrazione, con nota del 08.06.2023 n. prot. 12966, ha dichiarato di non aver riconosciuto il diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile in quanto
“ nella sezione preferenze ha indicato la scuola di tuttavia prima di esprimere Org_3
preferenze per altri comuni, ha omesso di indicare il comune di ( quale sede di Org_3
organico viciniore al comune di assistenza) pertanto nella domanda non si è potuto tenere conto della precedenza richiesta”.
Tutto ciò premesso, lamentava l'illegittimità della condotta dell'amministrazione scolastica.
Rilevava che nella domanda di mobilità 2023/24 aveva indicato come prima preferenza l'
[...]
unica scuola primaria sita all'interno dell'anzidetto comune viciniore a quello ove lei Org_3
risiede unitamente al genitore disabile.
A fronte di tale indicazione, rilevava che la condotta dell'amministrazione era da ritenersi frutto di interpretazione eccessivamente formalistica della disposizione, nonché contraria al principio del soccorso istruttorio, in ragione del quale la stessa amministrazione avrebbe potuto richiedere chiarimenti o integrazioni alla dipendente.
Deduceva, inoltre, che, se la precedenza fosse stata riconosciuta, avrebbe ottenuto il trasferimento presso la sede richiesta, assegnata nell'ambito delle medesime operazioni ad altra docente priva di diritto di precedenza. Tanto premesso, chiedeva di accertare il suo diritto a partecipare alla mobilità provinciale
2023/2024. con diritto di precedenza per assistenza al padre disabile grave e, conseguentemente Org accertare il suo il diritto ad essere trasferita presso l' di comprendente anche la Org_3
scuola elementare di San Fratello, comune in cui è residente il familiare da assistere, anche in soprannumero
Il si costituiva in giudizio con memoria del 11.8.2023, con la quale Controparte_1
sosteneva la legittimità della sua condotta e chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente, la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Instaurata la fase di merito, la ricorrente, con le odierne note di udienza comunicava che ad esito della domanda di mobilità del personale docente per l'a.s. 2024/2025, aveva ottenuto il trasferimento presso l' chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere. Organizzazione_3
Rilevava, tuttavia, che il trasferimento in questione è stato ottenuto successivamente al deposito del ricorso, atteso che il relativo bollettino è stato pubblicato sul sito dell'ambito territoriale di CP_1
in data 17/05/2024.
Conseguentemente, chiedeva l'accertamento della soccombenza dell'amministrazione e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Indi, all'odierna udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa va posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si deve prendere atto del fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto il bene della vita cui tendeva l'odierno ricorso, essendo stata trasferita ad esito della mobilità scolastica 2023/2024 presso l' Org_3
Tale circostanza, peraltro, risulta documentata dal bollettino pubblicato sul sito dell'ambito territoriale di in data 17/05/2024. CP_1
Conseguentemente, occorre rilevare che l'inequivocabile dichiarazione del procuratore della ricorrente può essere certamente essere interpretata alla stregua di una rinuncia all'azione, il cui effetto è quello di precludere ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, la rinuncia ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Dunque, deve ritenersi venuto meno del potere-dovere del giudice di pronunziare sulla domanda e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ. n.4505/2001). Pertanto, occorre valutare comunque la fondatezza originaria del ricorso, atteso che l'ottenimento del bene della vita da parte della ricorrente è dovuto a causa maturata dopo il deposito del ricorso e che parte ricorrente ha chiesto comunque l'accertamento della soccombenza di controparte ai fini della valutazione del regime delle spese di lite.
Tanto premesso, va rilevata l'originaria fondatezza del ricorso.
A tal proposito, va premesso il dato pacifico del possesso in capo alla ricorrente dei requisiti per partecipare alla mobilità provinciale con diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall'art.1 dell'ordinanza ministeriale mobilità) per assistenza al genitore disabile, atteso che la disabilità del padre è provata dalla documentazione in atti e nessuna contestazione è stata formulata circa la qualifica di referente unico per l'assistenza. Anzi, va considerato che l'amministrazione scolastica ha riconosciuto tale status, sia ai fini della fruizione di tre giorni di permesso retribuito mensili per la relativa assistenza, sia in occasione della procedura di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023.
Ciò detto, la ricorrente ha presentato domanda per la mobilità provinciale per l'a.s. 2023/2024, chiedendo di potere partecipare ai movimenti provinciali con diritto di precedenza ex art. 33, commi
5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall'art.1 dell'ordinanza ministeriale mobilità) per assistenza al genitore disabile.
Secondo l'amministrazione scolastica, tale precedenza non è stata ritenuta applicabile atteso che la ricorrente, nel formulare la domanda, pur indicando nella sezione preferenze la scuola di prima di esprimere preferenze per altri comuni, ha omesso di indicare il comune di Org_3
(quale sede di organico viciniore al comune di assistenza). Org_3
Tanto premesso, va rammentato che sul punto il CCNI prevede che : “Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. (…) In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per
l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.”
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, referente unica per l'assistenza al padre disabile, aveva indicato come prima preferenza l'I.C. di LO, unica scuola primaria sita all'interno del Comune di
LO, viciniore rispetto al comune di San Fratello ove è residente il congiunto da assistere.
Nel caso in oggetto, la preferenza sintetica dell'intero comune, che in tal caso doveva necessariamente corrispondere al comune di LO, viciniore rispetto a quello di residenza dell'assistito, coincideva perfettamente con la prima preferenza indicata in domanda relativa all'I.C. di LO, in mancanza di altra scuola primaria all'interno del predetto comune.
Da tale circostanza, si comprende che nella fattispecie, essendo l'I.C. di LO l'unica scuola richiedibile dalla ricorrente del il più vicino a San Fratello, la scelta di indicare la Parte_3
singola scuola o l'intero comune appare alternativa ai fini della validità della domanda in ordine alla precedenza richiesta, posto che l'indicazione della preferenza sintetica risponde alla finalità di indicare all'interno del comune più scuole di pari grado a quello di interesse.
L'amministrazione scolastica, invece, applicando in maniera meccanica la procedura relativa alle operazioni di mobilità, ha ignorato che la compilazione della domanda fosse affetta da un mero errore formale, facilmente superabile, in virtù delle predette considerazioni.
La stessa, invece, avrebbe dovuto operare alla luce del principio di salvezza della domanda, tenuto conto delle predette considerazioni.
Conseguentemente, avrebbe dovuto essere riconosciuto alla ricorrente il diritto di partecipare alla mobilità provinciale per l'a.s. 2023/24 con la precedenza richiesta.
Inoltre, dalle graduatorie in atti emerge che la stessa ricorrente, ove fosse stata applicata la precedenza in questione, avrebbe ottenuto la sede richiesta, ottenuta anche da una docente che, pur avendo punteggio superiore, era prima di diritto di precedenza.
Ricorrevano, pertanto, le condizioni per accogliere la domanda ove la ricorrente non avesse comunque ottenuto il trasferimento sperato in ragione di circostanze sopravvenute al ricorso.
In ragione di tali considerazioni, l'amministrazione resistente deve essere condannata a pagare a le spese di lite, che avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. (valore Parte_2
indeterminabile, parametro minimo, assenza di istruzione), si liquidano in complessivi € 3.689,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da nei confronti del in persona del Parte_2 CP_2
ministro pro tempore, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere. -Condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite che, si liquidano in € CP_1
3.689,00, a titolo di onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 23.5.2024.
Il Giudice del lavoro
Dott. Fabio Licata