Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
821 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da
, ARe_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in ARe_2
Energiestrasse 9, 2433 Margarethen am Moos – AT (Austria), rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione nella causa 3144/2018 r.g. Tribunale di Vicenza, dall'Avv.
Marino Cavestro (c.f. , ed elettivamente domiciliato in Vicenza, viale C.F._1
Arnaldo Fusinato 78 (CAP 36100), il quale dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax n. 0444-542434, o pec al seguente indirizzo: Email_1
- ATTRICE APPELLANTE
1
C.F. E P.IVA , CP P.IVA_1
corrente in Isola Vicentina (VI), in via Scotte n.8 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Santoro (C.F. Controparte_2
) e Chiara Zerbaro (C.F. , giusta procura C.F._2 C.F._3
allegata al presente atto (doc. B), con indicazione dei seguenti recapiti per comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata: Email_2
. Email_3
CONVENUTA APPELLATA –
Oggetto: riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Picardi emessa in data 27 marzo 2024 e comunicata in data 29 marzo 2024, all'esito del procedimento di primo grado cui al numero di R.G. 3144/2018
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 17.03.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
Voglia l'ecc.ma Suprema Corte adita, contrariis reiectis,
Nel merito: - in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande svolte in primo grado
ARe da e quindi:
Nel merito - Accertarsi e dichiararsi fondata, in fatto ed in diritto, la domanda attorea, e, quindi, dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta in persona del legale CP rappresentante pro tempore nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa: - per l'effetto condannarsi, essa convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice dei danni subiti nella misura, allo stato indeterminata, che sarà accertata in corso di causa sulla base di quanto esposto in narrativa, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo. Sulla domanda riconvenzionale
2 Confermare il rigetto, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale formulata da controparte, ed accertare che nulla è dovuto ad in relazione all'attività di cui alla CP
fattura 1344 del 25.10.2016. Sulle domande subordinate
Rigettare, perché infondata, la domanda subordinata sub. C.
Rigettare, perché infondata, la domanda sub. D. In ogni caso - con refusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma
6 n. 2 e 3 cpc, per la parte non ammessa. - con rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA COSÌ CONCLUSO:
Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta voglia l'adita Corte In via principale Per
i motivi e la ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, respingere le censure e i motivi d'appello formulati dall'Appellante ARe_1
e per l'effetto confermare la Sentenza.
[...]
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga in qualche misura fondati
ARe i motivi di gravame di e ravvisi una responsabilità di accertare che non sussiste CP
alcun obbligo di risarcimento del danno ex art. 1227 co.
2. c.c. per i motivi esposti in narrativa.
In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga in qualche misura ARe fondati i motivi di gravame di e ravvisi una responsabilità risarcitoria di ridurre CP
l'ammontare del risarcimento ex art. 1227 c.c. per i motivi espressi in narrativa e per la somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria Si insiste inoltre per il rigetto della CTU richiesta da in quanto Pt_1
esplorativa e defatigante per i motivi esposti in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese di giustizia e onorari di lite maggiorati di IVA, CPA e rimborso forfetario ai sensi di legge del presente grado di giudizio.
3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. , di ARe_1
ARe seguito ha proposto appello avverso la sentenza n. 739/2024 pubbl. il 29/03/2024 con la quale il Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, nella causa promossa nei confronti di ha rigettato sia la domanda dell'attrice, sia la domanda riconvenzionale CP
proposta dalla convenuta compensando le spese di lite nella misura di ¼ e condannando parte attrice alla refusione della restante parte a favore della convenuta. ARe
2. Con la causa di primo grado conveniva in giudizio la società CP esponendo di avere acquistato da quest'ultima, nell'anno 2012 tre compressori modello
BVG90-MD-W – INV (OF) Ex, rispettivamente matricola 121673CV, 121674CV e
121675CV, per un importo totale di € 330.000,00, necessari per la produzione di biogas dell'impianto dell'attrice, sito in Austria, località Margarethen an Moos.
3. Poiché nell'anno 2016 erano insorti vari problemi ai compressori, che non era CP riuscita a risolvere, l'attrice, nell'agosto 2016, aveva affidato la manutenzione dei compressori e la riparazione di alcuni guasti non risolti da ad altra ditta, denominata “ME CP
Pneumatik Hydraulik & Industriebedarf, UR CH (di seguito UR), che aveva provveduto direttamente ad ordinare presso alcuni pezzi di ricambio. CP
4. rifiutava di fornire i pezzi richiesti dalla ditta UR in ragione di pendenze CP
relative ad una fattura contestata da e per altre fatture con società terze e, Pt_1
solamente in data 21.08.2017, a fronte di un pagamento anticipato della ditta UR, spediva i pezzi di ricambio. ARe 5. , lamentando la responsabilità di per la violazione degli artt. 1175 e 1218 CP
c.c., richiedeva, pertanto, il risarcimento del danno conseguente il ritardato invio dei pezzi che avevano determinato una minor produzione di biogas.
6. affermava che il rifiuto di invio dei pezzi di ricambio rientrava nella propria CP
libera scelta commerciale, considerato che ben avrebbe potuto rivolgersi ad altro Pt_3
4 fornitore, ed era giustificato dal mancato pagamento della fattura rimasta insoluta, per il pagamento della quale svolgeva domanda riconvenzionale.
7. Il Tribunale respingeva entrambe le domande.
8. Quanto alle domande dell'attrice, di accertamento della responsabilità della convenuta e di conseguente risarcimento del danno per la violazione della correttezza CP
commerciale da parte della convenuta, non sussisteva, secondo il primo giudice, alcun obbligo a contrarre posto che in linea generale non ogni comportamento di imprenditori in regime di libero mercato, pur al limite socialmente discutibile, potrebbe per ciò stesso divenire fonte di pregiudizio risarcibile. Non sussisteva, dunque, secondo il Tribunale, alcun inadempimento rispetto ad un ordine avente ad oggetto la fornitura di pezzi di ricambio, non accettato dalla venditrice.
9. Neppure è stato dimostrato che avesse occupato una posizione dominante sul CP
mercato, e quindi avesse finito per sfruttare abusivamente una tale posizione, né che si fosse resa autrice di un vero e proprio “boicottaggio” in danno dell'attrice, inducendo i propri partner ovvero altri soggetti del libero mercato di riferimento, ad omettere di fornire all'attrice i pezzi di ricambio di cui la stessa necessitava, con condotta non semplicemente improntata ai propositi di autotutela commerciale, bensì di interferenza illecita e scorretta sull'altrui libertà imprenditoriale.
10. Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, che aveva chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo di cui alla fattura n. 1344 del 25 ottobre 2016, riferita all'intervento di riparazione eseguito nell'agosto di quello stesso anno, secondo il Tribunale, non avrebbe dimostrato di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione, e CP
pertanto che la prestazione resa avesse dato risultati apprezzabili (di utilità) per la richiedente ovvero che, in caso contrario, ciò sarebbe dipeso da fatti e circostanze ad essa non imputabili.
Tanto più che lo stesso problema risulterebbe positivamente affrontato e risolto dalla ditta
UR, che ebbe a portare felicemente a compimento la riparazione. Né è stato dimostrato che
ARe il guasto sia dipeso da un improprio ed erroneo utilizzo del compressore da parte di . ARe 11. , ha impugnato la decisione del Tribunale lamentando:
1) Primo motivo: Errata valutazione dei presupposti per l'accertamento della violazione della buona fede e correttezza contrattuale da parte della convenuta;
5 2) Secondo motivo: Errata ed omessa valutazione delle prove in relazione al comportamento di;
CP
3) Terzo motivo: Omessa valutazione del danno
12. Si è costituita in giudizio l'appellata per chiedere di respingere le CP censure e i motivi d'appello formulati dall'Appellante
[...]
e per l'effetto confermare la Sentenza;
In via ARe_1
subordinata la appellata ha chiesto accertare che non sussiste alcun obbligo di risarcimento del danno ex art. 1227 co.
2. c.c. e, in via di ulteriore subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento ex art. 1227 c.c..
13. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17 marzo 2025, senza ulteriore istruttoria sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe.
14. Non essendo stato impugnato il capo della sentenza che rigetta la domanda riconvenzionale di su tale questione la sentenza è passata in giudicato. CP
15. Il primo motivo d'appello è infondato.
16. Secondo la appellante l'esclusione della responsabilità di fondata sull'assenza CP di una “posizione dominante” nel mercato è ragionamento errato poiché tale argomentazione prescinderebbe dalla valutazione dei fatti - la fornitura dei pezzi di ricambio del compressore non poteva che essere fatta dal fornitore del compressore – risultando irrilevante sia l'esistenza o meno di posizioni dominanti, sia la prova di un “boicottaggio”, anche se, dall'esame testimoniale sarebbe emerso chiaramente che almeno un partner di in Germania CP
(RA DE) ricevuto l'ordine dei pezzi, si è rivolto alla stessa ed è stato bloccato nella fornitura.
17. La fonte di responsabilità sarebbe da ricercare, secondo parte appellante, sia nell'ingiustificato e pretestuoso rifiuto all'evasione dell'ordine, sia nella consapevolezza del danno che ne sarebbe derivato, sia nella conoscenza dei fatti che avrebbero determinato, come di fatto avvenuto, l'accertamento della non debenza della fatt. 1344/2016l, mentre l'esistenza o meno di una posizione dominante o di un boicottaggio sarebbero solo la conferma dell'esistenza della responsabilità.
18. Il collegio, tuttavia, condivide le argomentazioni del primo giudice per le seguenti ragioni.
6 19. ARe appellante ha invocato la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. cioè di quelle regole di condotta, in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione sino alla sua esecuzione, che si traducono nell'obbligo di reciproca lealtà di condotta.
20. Il Tribunale, dunque, al fine di accertare la violazione di tali principi, ha dovuto indagare
ARe se vi fosse stata, da parte di , una legittima aspettativa nella conclusione del contratto di fornitura, legittima aspettativa che non può prescindere dalla contrapposta valutazione delle ragioni che hanno determinato il rifiuto a concludere il contratto, da parte di CP
21. Nell'ambito della valutazione in concreto dei contrapposti interessi, il primo Giudice ha, condivisibilmente configurato l'esistenza di una responsabilità in capo ad CP solamente in presenza dell'ipotesi di: a) sfruttamento abusivo di una posizione dominante e b) il comportamento sleale (“boicottaggio”) volto ad ostacolare volontariamente e con mezzi scorretti l'attività imprenditoriale altrui.
22. Escludendo entrambe le ipotesi il Tribunale non ha potuto accertare alcuna responsabilità.
23. Quanto all'abuso della posizione dominante, l'ipotesi non ricorre “non avendo l'attrice mai, ed in alcun modo, confutato l'argomento difensivo di (che a pag. 9 della CP comparsa di risposta puntualizzava di non godere sul mercato di posizione dominante)”1.
24. La tutela della concorrenza in Italia è regolata dal Testo Unico sulla Concorrenza (D.lgs.
n. 287/1990) che rappresenta la principale normativa in materia. Questo testo normativo si pone l'obiettivo di garantire la libera concorrenza e prevenire eventuali pratiche anticoncorrenziali che possano compromettere il corretto funzionamento del mercato, con il divieto di abuso di posizione dominante: il testo vieta comportamenti da parte di imprese che detengono una posizione dominante sul mercato e che possano limitare la concorrenza.
25. Il Testo Unico sulla Concorrenza rappresenta lo strumento principale attraverso il quale l'Italia si impegna a garantire un sano e leale ambiente concorrenziale, tutelando sia le imprese che i consumatori da possibili distorsioni o abusi di potere sul mercato. La normativa italiana in materia di concorrenza si inserisce in un contesto più ampio di regole nazionali ed europee
7 volte a promuovere la concorrenza effettiva e a garantire il benessere dei soggetti coinvolti nel mercato.
26. La tutela della concorrenza a livello europeo è, inoltre principalmente affidata al diritto europeo della concorrenza, che si compone di diverse normative e regolamenti volti a garantire un mercato equo e aperto all'interno dell'Unione Europea. Tra i principali atti normativi europei in materia di concorrenza vi sono il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e il Regolamento sull'Antitrust.
27. In particolare, gli articoli 101 e 102 del TFUE vietano pratiche anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante.
28. Le principali norme che regolano la tutela della concorrenza in Italia sono il Decreto
Legislativo n. 10/2003 e l'Antitrust.
29. Alla luce di tale normativa, dunque, il rifiuto a contrarre opposto dal fornitore, può determinare una violazione del divieto di non concorrenza solo se il fornitore detenga una posizione dominante del mercato, la cui definizione non è contenuta nella citata normativa, ma
è stata elaborata dalla Commissione europea, che già con il proprio Memorandum del 1965 ha affermato che “si deve parlare di posizione domante su un dato mercato quando una o più imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indipendente, in modo che una concorrenza praticabile e sufficientemente efficace non possa svolgersi né mantenersi su tale mercato”.
30. Di qui la necessità di analizzare, come ha fatto il primo giudice, l'attività di CP
riconducibile al cd. boicottaggio, in relazione alla quale, tuttavia, nulla è emerso nel corso dell'istruttoria potendosi escludere alcuna “interferenza illecita e scorretta sull'altrui libertà imprenditoriale”2. ARe 31. lamenta altresì che il Tribunale avrebbe limitato la valutazione della condotta di ad “obblighi ulteriori ed inesistenti”, senza argomentare sulla “diversa valutazione CP della portata di due norme generali che il Giudice di prime cure ha valutato come particolari”3.
La appellante, tuttavia, non spiega quale sia la “diversa portata delle due norme generali” che
8 il giudice avrebbe omesso di valutare svolgendo difese che non contemplano alcun riferimento alla motivazione della decisione, ma autonomamente argomentano in via di principio.
32. Anche per tale profilo, dunque, il motivo non può essere accolto poiché il collegio aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando il giudice di primo grado risolve la lite sulla base di una motivazione, essendo essa idonea, se non criticata con l'appello,
a comunque sorreggere la decisione, l'appellante che svolge l'appello con argomentazioni che siano dirette a postulare che la decisione resa è erronea in fatto o in diritto senza farsi carico della motivazione resa dal giudice di primo grado, incorre nel fenomeno dell'acquiescenza tacita, perché pone in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione”4. ARe 33. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'“errata e omessa valutazione delle prove in relazione al comportamento di , sostenendo che dallo scambio di email e CP
dalle dichiarazioni rese dal TE (ex AD di , contrastanti con quanto Tes_1 CP documentalmente provato, emergerebbe che era a bloccare l'invio dei pezzi. CP
34. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto non provata la circostanza perché il TE di parte attrice rispondendo al capitolo di prova sub 12) della memoria ex art. 183 comma 6 CP_3
n. 2 c.p.c. di parte attrice (“Vero che ha fornito direttive ai propri partners distributori CP
di non fornire i pezzi alla ditta UR o comunque i pezzi specifici necessari per riparare i AR compressori installati presso l'impianto di come da mail che si rammostrano”), si è limitato a dichiarare “Posso dire che la ditta UR ci ha riferito che i pezzi non arrivavano.
Abbiamo contattato anche dei terzi ma non siamo riusciti ad avere i pezzi. ADR: abbiamo avuto contatti con UR, . ADR: Non conosco il nome dei distributori di CP Per_1
”. CP
35. Sia il legale rappresentante di sia il TE CP Testimone_2
direttore generale e componente del consiglio di amministrazione nonché socio della convenuta, hanno negato la circostanza riferendo, altresì che la ditta NE, che compare nelle email, non
è distributore ma concorrente di e, quindi, inverosimilmente, avrebbe acconsentito ad CP
un divieto di fornitura di ricambi proveniente dalla appellata.
9 36. Anche il TE , dipendente con mansioni commerciali di non Testimone_3 CP
ha riferito nulla di determinante al fine di sostenere un comportamento ostruzionistico da parte della appellata.
37. Non è, infatti, condivisibile quanto sostenuto dalla difesa della appellante secondo cui,
“al contrario, il TE , affermando che “non ricordo se le direttive provenissero da Tes_3
o in riferimento alla richiesta di Schroder” conferma che erano state date Pt_4 Tes_1
AR delle direttive ad un partner, di non fornire ricambi a , il che assume valore non tanto in relazione al c.d. boicottaggio, ma al fatto che aveva pretestuosamente rifiutato CP
l'ordine ed impedito l'approvvigionamento presso i propri partner”5. Il sig. , tuttavia, Tes_3 afferma: “Non ricordo di una direttiva tanto generale indirizzata ai partner di ADR CP all'epoca non avevo potere decisionale e chiedevo come procedere al mio responsabile sig.
o direttamente al sig. se ben ricordo c'era un nostro service partner Pt_4 CP_4
RA Schroder che ci aveva chiesto dei pezzi di ricambio per il compressore per fornirli ad
AR
, io chiesi cosa fare al responsabile ma non ricordo come è andata avanti la questione.
ADR Non ricordo la mail che mi viene esibita (doc.40 attoreo) ADR non ricordo se le direttive provenissero da o in riferimento alla richiesta di Schroder”6. Pt_4 CP_4
38. Anche per tale profilo, dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere ARe probatorio che incombeva ad la dimostrazione di una condotta di “che avesse CP
travalicato i limiti del semplice diniego di cooperazione commerciale trasformandosi in un vero
e proprio comportamento nocivo di sleale interferenza)”7, concludendo “che difettano convincenti riscontri che l'impossibilità per l'attrice (ovvero per la sua collaboratrice incaricata della manutenzione, ditta UR) di tempestivamente approvvigionarsi di pezzi di ricambio fosse ascrivibile a fatto intenzionale della convenuta non conforme a canoni di correttezza professionale”8.
Par 5 Pag. 7 memoria di replica;
6 Verbale udienza 15.07.2022. 7 Pag. 9 sentenza impugnata.
10 39. Il rigetto dei primi due motivi di gravame consente di ritenere assorbito il terzo motivo sulla questione concernente la quantificazione del pregiudizio economico da temporaneo calo della produzione di biogas, nonché di rigettare anche la richiesta istruttoria di CTU.
40. In conclusione, l'appello deve essere respinto e conseguentemente gli appellanti vanno condannati al pagamento dei compensi di lite in favore dell'altra parte, liquidati in dispositivo, con riferimento ai valori indicati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014
(Cass.Civ., nn.17405 e 17406/2012), come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022.
41. La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
42. sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012, e che l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.
821/2024 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da ARe_1
, nei confronti di avverso la sentenza n. 739/2024
[...] CP
pubbl. il 29/03/2024, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, che conferma integralmente;
2. condanna ARe_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di
[...] CP
i compensi di questo grado di giudizio che liquida, in complessivi € 6.000,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge
3. dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012, e che
11 l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 18 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 8 sentenza impugnata. 2 Pag. 8 e 9 sentenza impugnata.
Par 3 Pag. 2 memoria di replica . 4 cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12606 del 18/06/2015. 8 Pag. 9 sentenza impugnata.