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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2048/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Campagnuolo;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Giordano, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P.M.;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: «Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)».
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 26.6.24 riferiva che l'affectio coniugalis Parte_1
nel matrimonio celebrato il 13.09.2002 era venuta meno da tempo, a seguito di contrasti intercorsi con la resistente;
chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito alle condizioni indicate in ricorso.
La resistente, costituendosi in giudizio, non negava il fallimento del matrimonio ma lo attribuiva al comportamento del ricorrente;
chiedeva assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del Parte_1
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.51.
Fallito il tentativo di conciliazione ed emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 cpc con ordinanza del 24 gennaio 2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione relativa allo stato.
Orbene, l'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c. prevede che la causa sia trattenuta in decisione, con riserva del giudice delegato di riferire al collegio, quando può essere decisa la domanda relativa allo stato e il procedimento deve continuare per la definizione delle altre questioni.
Discende dalla legge l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d, DPR 3.11.2000 n. 396.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore anche affiche questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi -provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente alla separazione:
1. pronunzia la separazione personale tra , nato a Benevento in [...] Parte_1
1.11.32 e nata in [...] in data [...], (registro del Controparte_1
Comune di Benevento–13.9.2002, atto n. 32, parte I, anno 2002);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in epigrafe pagina 2 di 3 indicato, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 6 marzo 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2048/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Campagnuolo;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Giordano, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P.M.;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: «Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)».
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 26.6.24 riferiva che l'affectio coniugalis Parte_1
nel matrimonio celebrato il 13.09.2002 era venuta meno da tempo, a seguito di contrasti intercorsi con la resistente;
chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito alle condizioni indicate in ricorso.
La resistente, costituendosi in giudizio, non negava il fallimento del matrimonio ma lo attribuiva al comportamento del ricorrente;
chiedeva assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del Parte_1
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.51.
Fallito il tentativo di conciliazione ed emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 cpc con ordinanza del 24 gennaio 2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione relativa allo stato.
Orbene, l'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c. prevede che la causa sia trattenuta in decisione, con riserva del giudice delegato di riferire al collegio, quando può essere decisa la domanda relativa allo stato e il procedimento deve continuare per la definizione delle altre questioni.
Discende dalla legge l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d, DPR 3.11.2000 n. 396.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore anche affiche questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi -provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente alla separazione:
1. pronunzia la separazione personale tra , nato a Benevento in [...] Parte_1
1.11.32 e nata in [...] in data [...], (registro del Controparte_1
Comune di Benevento–13.9.2002, atto n. 32, parte I, anno 2002);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in epigrafe pagina 2 di 3 indicato, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 6 marzo 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
pagina 3 di 3