Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 9 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 6241/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Fontanella, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, contumace Controparte_1
appellata
NONCHÉ
, contumace Controparte_2
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Mario Fontanella,
il quale precisa le conclusioni, riportandosi al rispettivo atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 9.42.
Il Giudice,
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all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 24.9.2021, Controparte_1
Con ha citato in giudizio, dinnanzi l'Ufficio Giudice di Pace di Barra,
l' la Controparte_4 Controparte_2
asserendo di essere venuta a conoscenza dell'esistenza, a suo carico, della cartella di pagamento n. 07120140124948824, della somma di euro 288,36,
relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2011, e di non averne mai ricevuto notifica;
domandava pertanto di accertare la nullità della stessa e l'inesistenza del credito, atteso il decorso del termine di prescrizione per la mancanza di atti interruttivi validamente notificati.
Nella contumacia della si costitutiva Controparte_2
l' , eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario,
l'incompetenza per materia, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, vista la ritualità di successivi atti di riscossione e della totalità
delle notifiche eseguite.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 6262/23, depositata il
1.12.2023, rilevata la sussistenza della propria giurisdizione e competenza per materia, ed accertata, ai sensi dell'art. 5 del D. L. 953/82, l'intervenuta
Pagina 2 di 7 prescrizione triennale del credito, ha accolto l'opposizione, annullando la cartella opposta, dichiarando estinta la pretesa creditoria e condannando il concessionario alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso suddetta pronuncia, in data 21.3.2024, ha spiegato appello l' , la quale ha domandato la riforma della Controparte_4
sentenza, sulla base dei seguenti rilievi: 1) sussistenza della giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria;
2) incompetenza per materia;
3)
violazione dell'art. 100 c.p.c.; 4) mancato decorso della prescrizione triennale.
Entrambe le parti appellate, benché ritualmente citate, sono rimaste contumaci, come dichiarato all'esito dell'udienza del 9.7.2024.
2. In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il primo motivo di gravame relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto di appello.
Come poc'anzi indicato, la cartella esattoriale opposta è relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2011. Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria. Invero, nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa automobilistica si connota come tributo
proprio in senso stretto (…)” (C. Cost., Sent. n. 118/2017).
Occorre, quindi, rammentare quanto previsto dall'art. 2 D. Lgs.
n.546/1992, secondo il quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
Pagina 3 di 7 denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte
all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si
assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la
notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in
modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti
inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso
sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di
nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante
ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito
ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come
tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità
della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo
Pagina 4 di 7 tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria
azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della
cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque
avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr.
Cass., S.U., n. 7822/20).
Sulla base di tali principi, la controversia appare devoluta alla cognizione del giudice speciale, poiché l'opponente, denunciando l'omessa o l'invalida notificazione della cartella esattoriale e facendone discendere la prescrizione del credito, non consente di ritenere definitivi gli effetti di essa e adduce, a sostegno della sua pretesa, circostanze estintive che si sarebbero in tesi verificate in data anteriore alla sua notificazione.
2.1. Egli, in verità, assume anche, in via subordinata, che la prescrizione possa essersi verificata nel lasso di tempo successivo alla ipotetica notificazione della cartella esattoriale, per come risultante dall'estratto di ruolo.
Anche così formulata, la domanda non appartiene tuttavia alla giurisdizione ordinaria.
I principi sopra enunciati vanno infatti rettamente intesi anche alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in
Pagina 5 di 7 presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Il tenore letterale dell'art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, secondo il quale restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento esige infatti, anche con riferimento alle domande fondate su fatti posteriori alla notificazione della cartella esattoriale, l'esistenza di atti dell'esecuzione forzata.
Pertanto, solo in presenza di tale ulteriore presupposto, nel caso di specie non ravvisabile, può affermarsi la giurisdizione ordinaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per la riforma della sentenza n. CP_2
6262/2023, emessa dal Giudice di Pace di Barra, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da per essere la stessa Controparte_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
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2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. condanna l'appellata alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14
in complessivi € 260,00 per il primo grado (dei quali € 60,00
per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva ed € 140,00
per la fase decisoria) e in complessivi in complessivi € 460,00
per il secondo grado (dei quali € 130,00 per la fase di studio, €
130,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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