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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.09.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2020 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione della carriera”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 19.02.2020 premettendo di essere Parte_1 stata assunta in data 01.09.2006 alle dipendenze del - quale docente di scuola primaria - CP_3 con contratto a tempo indeterminato la cui stipula era stata preceduta, a far data dall'A.S. 1995/1996, dal pressoché continuativo svolgimento della medesima attività di docenza in forza di una reiterata pluralità di contratti a tempo determinato, e di avere ottenuto ex art. 485 D.Lvo n.
297/1994 la ricostruzione della propria carriera con decreto del 20.12.2008, il quale non teneva tuttavia conto dell'intera anzianità di servizio maturata nel c.d. periodo pre-ruolo - riconosciutale nella misura di 6 anni e 8 mesi ai fini giuridici e in 1 anno e 4 mesi ai fini economici, in violazione del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato -, ha chiesto volersi: “dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio non di ruolo maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il conseguentemente dire CP_3 illegittimo l'accantonamento dell'anzianità pari a un anno e 4 mesi operato all'atto della conferma in ruolo con il provvedimento di ricostruzione della carriera del 14 gennaio 2009; dichiarare altresì il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 a far data dal 1° ottobre 2015; condannare infine l'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, da quantificarsi in € 2.660,50, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo al soddisfo.”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, Controparte_4 eccependo preliminarmente la prescrizione dei vantati crediti retributivi e incrementi stipendiali, per il periodo anteriore al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio, e deducendo comunque l'infondatezza della pretesa, le peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione Scolastica giustificando il differenziato trattamento giuridico ed economico - normativo e contrattuale - del servizio prestato in regime di precariato e del servizio prestato dal personale scolastico di ruolo, specie in difetto di continuità del prestato servizio pre-ruolo, atta ad incidere sull'esperienza professionale, e nessun diritto potendo vantare la ricorrente per il servizio prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'evocata direttiva UE, dovendosi peraltro escludere dal computo e scomputare dalle reclamate differenze retributive le somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine e il successivo e di monetizzazione delle ferie non godute. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.09.2024.
***
Va intanto premesso che la ricorrente - assunta dal a tempo indeterminato con CP_3
“qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare” con decorrenza dall'01.09.2006 (cfr. decreto di ricostruzione della carriera n. 462 del 20.12.2008, in atti) - ha svolto a far data dall'A.S.
1995/1996 gli ivi riportati incarichi di supplenza, quale docente di scuola primaria, e che a mezzo del richiamato decreto n. 462/2016 l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto un'anzianità di servizio pre-ruolo di 6 anni e 8 mesi ai fini giuridici e di 1 anno e 4 mesi ai fini economici, con inquadramento nella seconda fascia stipendiale di cui alla tabella 2 allegata al C.C.N.L. DEL 29.11.2007 “corrispondente all'anzianità di anni 3”, pur attestando il riconoscimento di n. 8 anni scolastici di servizio pre-ruolo, i rimanenti non avendo raggiunto la soglia di durata richiesta dall'ordinamento vigente. Nel merito, le questioni sottese alla ricostruzione della carriera del personale docente, previa integrale valorizzazione delle attività di docenza svolte nel periodo di precariato che ne ha preceduto l'immissione in ruolo, e al riconoscimento dei conseguenti incrementi stipendiali, va certamente risolta sulla scorta della disapplicazione, in ragione della primazia del diritto unionale sul diritto domestico, delle disposizioni del D.Lvo n. 297/1994 richiamate nel decreto in commento, ovvero dell'art. 485, primo comma, D.Lvo n. 297/1994 - a mente del quale “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate (…) in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo” - e dell'art. 489, per il quale - nel testo applicabile ratione temporis - “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”; tale ultima disposizione è tuttavia da leggere in combinato disposto con l'art. 11 comma 14, della L. n. 124/1999, ai sensi del quale “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Ancorché l'impianto normativo complessivamente considerato presenti al contempo elementi di vantaggio e di svantaggio per il docente - il parziale computo degli anni di servizio pre-ruolo essendo controbilanciato dall'equiparazione di almeno 180 giorni di lavoro effettivi ad un anno intero di servizio -, ne va nondimeno ritenuto il contrasto con il principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4 dell'Accordo Quadro accluso alla direttiva n. 1999/70/CE, per i cui commi primo e quarto “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. CASS. n. 31149/2019; CASS. n. 3474/2020). La Corte ha in particolare chiarito che “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 (...) deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”; nel calcolo dell'anzianità “occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”. Quanto alla rilevata discontinuità del servizio pre-ruolo, la Suprema Corte ha parimenti chiarito che, poiché “non è di regola pensabile che l'ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorquando di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato” - posto che “affermarlo significherebbe avallare l'idea che l'ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere” - anche il difetto “del titolo abilitante (…) è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo (…) non possono che essere tra loro accomunati” (cfr. CASS. n. 8672/2023). Per tutto quanto sopra esposto, in applicazione degli anzidetti principi, nell'impossibilità di parziale applicazione della disciplina di cui agli artt. 485 e 489 del D.Lvo n. 297/1994, il CP_3 (oggi ) è tenuto a procedere alla rinnovata Controparte_1 ricostruzione della carriera di facendo applicazione dei parametri esplicitati dalla Parte_1
Corte Suprema nella sopra richiamata sentenza n. 31149/2019, riconoscendo alla ricorrente l'integrale servizio pre-ruolo svolto. Quanto all'argomentata esclusione dal computo dell'anzianità dei servizi prestati negli anni scolastici interessati dai disposti blocchi stipendiali (i.e. negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, giusta disposto dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, e dall'art. 1, lett b) d.P.R. n. 122/2013, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, giusta disposto dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, per il quale “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”), l'eccezione deve ritenersi infondata, le risorse per il finanziamento della progressione stipendiale del personale scolastico essendo state recuperate quanto all'anno 2010 con il decreto del di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.01.2011 Controparte_1
e quanto agli anni 2011 e 2012 con i contratti collettivi del 13.03.2013 e del 07.08.2014. Diversamente è a dirsi, per contro, quanto al c.d. blocco stipendiale disposto per l'anno 2013 dall'art., lett. b) d.P.R. n. 122/2013 - per il quale “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013” -, l'annualità in commento dovendosi nondimeno riconoscere alla ricorrente ai fini giuridici, ovvero ai fini dell'inquadramento nella superiore fascia stipendiale, e non anche economici;
come affermato dalla S.C., infatti, “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigente di contenimento della spesa pubblica deve riguardare i soli effetti economici (essendo ciò funzionale ed efficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”, posto che una contraria interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge, che derogano ai principi comuni di autonomia negoziale delle parti sociali (…)” (cfr. CASS. n. 16133/2024). Dalla corretta ricostruzione di carriera procede il diritto della ricorrente a percepire le eventuali differenze stipendiali maturate in ragione del computo dell'anzianità di servizio secondo i parametri sopra indicati, detratto quanto eventualmente già corrisposto dal in esecuzione del CP_1 provvedimento di ricostruzione di carriera in questa sede contestato;
va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal in via preliminare, attesa la decennalità del termine CP_5 prescrizionale del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente in ragione della discriminatoria attuazione della direttiva 1999/70/CE - l'art. 10, comma 4 bis, del D.Lvo n. 368/2001, attuativo della direttiva, avendo escluso la propria applicazione al personale scolastico a tempo determinato
(cfr. CASS. n. 10813/2011; CASS. n. 30502/2019; CASS. SS.UU. n. 9147/2009) -, termine decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero - nel caso sub iudice - certamente non prima dell'emissione dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera del 20.12.2008, ed efficacemente interrotto dall'atto di costituzione in mora notificata al in data 18/25.09.2018 (in atti). CP_3 Non meritano infine accoglimento i rilievi svolti dall' in ordine all'affermato doveroso CP_6 scomputo, dalle differenze retributive spettanti, delle somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine ed il successivo (oggetto di allegazione generica e non provata) e di indennizzo per ferie non godute;
come infatti chiarito dalla giurisprudenza della S.C., in applicazione della richiamata direttiva U.E. il personale scolastico impiegato a tempo determinato ha diritto “a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati” (cfr. CASS. n. 38100/2022). In applicazione dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, va escluso, per le somme a tale titolo dovute, il cumulo tra interessi e rivalutazione.
La novità e la complessità della questione giuridica trattata - sulla quale, in data successiva alla proposizione del ricorso, è sopraggiunto l'intervento chiarificatore dei giudici di legittimità - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 462/2020 R.G., in accoglimento della domanda: dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della Parte_1 carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo;
dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione stipendiale in base Parte_1 all'anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio prestati con contratti a termine, secondo quanto previsto dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo, e per l'effetto condanna il a corrisponderle le Controparte_1 eventuali differenze retributive maturate, secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati in motivazione, oltre accessori di legge nella misura stabilita dall'art. 22, comma 36, L. n. 724/94, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 17 settembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.09.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2020 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione della carriera”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 19.02.2020 premettendo di essere Parte_1 stata assunta in data 01.09.2006 alle dipendenze del - quale docente di scuola primaria - CP_3 con contratto a tempo indeterminato la cui stipula era stata preceduta, a far data dall'A.S. 1995/1996, dal pressoché continuativo svolgimento della medesima attività di docenza in forza di una reiterata pluralità di contratti a tempo determinato, e di avere ottenuto ex art. 485 D.Lvo n.
297/1994 la ricostruzione della propria carriera con decreto del 20.12.2008, il quale non teneva tuttavia conto dell'intera anzianità di servizio maturata nel c.d. periodo pre-ruolo - riconosciutale nella misura di 6 anni e 8 mesi ai fini giuridici e in 1 anno e 4 mesi ai fini economici, in violazione del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato -, ha chiesto volersi: “dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio non di ruolo maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il conseguentemente dire CP_3 illegittimo l'accantonamento dell'anzianità pari a un anno e 4 mesi operato all'atto della conferma in ruolo con il provvedimento di ricostruzione della carriera del 14 gennaio 2009; dichiarare altresì il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 a far data dal 1° ottobre 2015; condannare infine l'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, da quantificarsi in € 2.660,50, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo al soddisfo.”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, Controparte_4 eccependo preliminarmente la prescrizione dei vantati crediti retributivi e incrementi stipendiali, per il periodo anteriore al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio, e deducendo comunque l'infondatezza della pretesa, le peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione Scolastica giustificando il differenziato trattamento giuridico ed economico - normativo e contrattuale - del servizio prestato in regime di precariato e del servizio prestato dal personale scolastico di ruolo, specie in difetto di continuità del prestato servizio pre-ruolo, atta ad incidere sull'esperienza professionale, e nessun diritto potendo vantare la ricorrente per il servizio prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'evocata direttiva UE, dovendosi peraltro escludere dal computo e scomputare dalle reclamate differenze retributive le somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine e il successivo e di monetizzazione delle ferie non godute. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.09.2024.
***
Va intanto premesso che la ricorrente - assunta dal a tempo indeterminato con CP_3
“qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare” con decorrenza dall'01.09.2006 (cfr. decreto di ricostruzione della carriera n. 462 del 20.12.2008, in atti) - ha svolto a far data dall'A.S.
1995/1996 gli ivi riportati incarichi di supplenza, quale docente di scuola primaria, e che a mezzo del richiamato decreto n. 462/2016 l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto un'anzianità di servizio pre-ruolo di 6 anni e 8 mesi ai fini giuridici e di 1 anno e 4 mesi ai fini economici, con inquadramento nella seconda fascia stipendiale di cui alla tabella 2 allegata al C.C.N.L. DEL 29.11.2007 “corrispondente all'anzianità di anni 3”, pur attestando il riconoscimento di n. 8 anni scolastici di servizio pre-ruolo, i rimanenti non avendo raggiunto la soglia di durata richiesta dall'ordinamento vigente. Nel merito, le questioni sottese alla ricostruzione della carriera del personale docente, previa integrale valorizzazione delle attività di docenza svolte nel periodo di precariato che ne ha preceduto l'immissione in ruolo, e al riconoscimento dei conseguenti incrementi stipendiali, va certamente risolta sulla scorta della disapplicazione, in ragione della primazia del diritto unionale sul diritto domestico, delle disposizioni del D.Lvo n. 297/1994 richiamate nel decreto in commento, ovvero dell'art. 485, primo comma, D.Lvo n. 297/1994 - a mente del quale “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate (…) in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo” - e dell'art. 489, per il quale - nel testo applicabile ratione temporis - “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”; tale ultima disposizione è tuttavia da leggere in combinato disposto con l'art. 11 comma 14, della L. n. 124/1999, ai sensi del quale “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Ancorché l'impianto normativo complessivamente considerato presenti al contempo elementi di vantaggio e di svantaggio per il docente - il parziale computo degli anni di servizio pre-ruolo essendo controbilanciato dall'equiparazione di almeno 180 giorni di lavoro effettivi ad un anno intero di servizio -, ne va nondimeno ritenuto il contrasto con il principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4 dell'Accordo Quadro accluso alla direttiva n. 1999/70/CE, per i cui commi primo e quarto “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. CASS. n. 31149/2019; CASS. n. 3474/2020). La Corte ha in particolare chiarito che “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 (...) deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”; nel calcolo dell'anzianità “occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”. Quanto alla rilevata discontinuità del servizio pre-ruolo, la Suprema Corte ha parimenti chiarito che, poiché “non è di regola pensabile che l'ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorquando di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato” - posto che “affermarlo significherebbe avallare l'idea che l'ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere” - anche il difetto “del titolo abilitante (…) è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo (…) non possono che essere tra loro accomunati” (cfr. CASS. n. 8672/2023). Per tutto quanto sopra esposto, in applicazione degli anzidetti principi, nell'impossibilità di parziale applicazione della disciplina di cui agli artt. 485 e 489 del D.Lvo n. 297/1994, il CP_3 (oggi ) è tenuto a procedere alla rinnovata Controparte_1 ricostruzione della carriera di facendo applicazione dei parametri esplicitati dalla Parte_1
Corte Suprema nella sopra richiamata sentenza n. 31149/2019, riconoscendo alla ricorrente l'integrale servizio pre-ruolo svolto. Quanto all'argomentata esclusione dal computo dell'anzianità dei servizi prestati negli anni scolastici interessati dai disposti blocchi stipendiali (i.e. negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, giusta disposto dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, e dall'art. 1, lett b) d.P.R. n. 122/2013, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, giusta disposto dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, per il quale “per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14”), l'eccezione deve ritenersi infondata, le risorse per il finanziamento della progressione stipendiale del personale scolastico essendo state recuperate quanto all'anno 2010 con il decreto del di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.01.2011 Controparte_1
e quanto agli anni 2011 e 2012 con i contratti collettivi del 13.03.2013 e del 07.08.2014. Diversamente è a dirsi, per contro, quanto al c.d. blocco stipendiale disposto per l'anno 2013 dall'art., lett. b) d.P.R. n. 122/2013 - per il quale “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013” -, l'annualità in commento dovendosi nondimeno riconoscere alla ricorrente ai fini giuridici, ovvero ai fini dell'inquadramento nella superiore fascia stipendiale, e non anche economici;
come affermato dalla S.C., infatti, “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigente di contenimento della spesa pubblica deve riguardare i soli effetti economici (essendo ciò funzionale ed efficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”, posto che una contraria interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge, che derogano ai principi comuni di autonomia negoziale delle parti sociali (…)” (cfr. CASS. n. 16133/2024). Dalla corretta ricostruzione di carriera procede il diritto della ricorrente a percepire le eventuali differenze stipendiali maturate in ragione del computo dell'anzianità di servizio secondo i parametri sopra indicati, detratto quanto eventualmente già corrisposto dal in esecuzione del CP_1 provvedimento di ricostruzione di carriera in questa sede contestato;
va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal in via preliminare, attesa la decennalità del termine CP_5 prescrizionale del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente in ragione della discriminatoria attuazione della direttiva 1999/70/CE - l'art. 10, comma 4 bis, del D.Lvo n. 368/2001, attuativo della direttiva, avendo escluso la propria applicazione al personale scolastico a tempo determinato
(cfr. CASS. n. 10813/2011; CASS. n. 30502/2019; CASS. SS.UU. n. 9147/2009) -, termine decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero - nel caso sub iudice - certamente non prima dell'emissione dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera del 20.12.2008, ed efficacemente interrotto dall'atto di costituzione in mora notificata al in data 18/25.09.2018 (in atti). CP_3 Non meritano infine accoglimento i rilievi svolti dall' in ordine all'affermato doveroso CP_6 scomputo, dalle differenze retributive spettanti, delle somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine ed il successivo (oggetto di allegazione generica e non provata) e di indennizzo per ferie non godute;
come infatti chiarito dalla giurisprudenza della S.C., in applicazione della richiamata direttiva U.E. il personale scolastico impiegato a tempo determinato ha diritto “a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati” (cfr. CASS. n. 38100/2022). In applicazione dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, va escluso, per le somme a tale titolo dovute, il cumulo tra interessi e rivalutazione.
La novità e la complessità della questione giuridica trattata - sulla quale, in data successiva alla proposizione del ricorso, è sopraggiunto l'intervento chiarificatore dei giudici di legittimità - giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 462/2020 R.G., in accoglimento della domanda: dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della Parte_1 carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo;
dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione stipendiale in base Parte_1 all'anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio prestati con contratti a termine, secondo quanto previsto dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo, e per l'effetto condanna il a corrisponderle le Controparte_1 eventuali differenze retributive maturate, secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati in motivazione, oltre accessori di legge nella misura stabilita dall'art. 22, comma 36, L. n. 724/94, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 17 settembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella