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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1267 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Russo, Viviana Cornacchia, Luigi Punzo, Anna Antonietta Manganelli e CP_1
coi quali ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico Morelli
[...]
n. 75 presso la sede del proprio ufficio legale;
- OPPONENTE - E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio D'Agnes Controparte_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Medaglie
D'Oro n. 38; - OPPOSTO -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
49/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro col quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore dell'ormai ex dipendente
[...]
la somma di € 9.356,08 a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ai CP_2
sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, relativi agli incarichi, assegnati negli anni
2020-2021, di direttore dei lavori di manutenzione nel Dipartimento di Salerno
degli impianti elevatori della Provincia di Salerno della Zona A e della Zona B,
nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie nel Dipartimento di Salerno - ZONA Nord - Lotto B, sostenendo l'assenza dei presupposti per la corresponsione in favore del degli incentivi de quibus. CP_2
In particolare, con riferimento alle funzioni svolte per la manutenzione nel
Dipartimento di Salerno degli impianti elevatori della Provincia di Salerno della
Zona A e della Zona B, evidenziava che, sebbene fosse intervenuta la determinazione dirigenziale n. 846 del 31.05.2022 per mezzo della quale veniva disposto il pagamento a titolo di incentivi della somma di € 7.072,35 a favore dell'opposto, la predetta determina, in quanto priva del visto di regolarità
contabile, non rappresenterebbe un atto esecutivo e, come tale, non farebbe sorgere un diritto di credito liquido ed esigibile. Rilevava, inoltre, che la determina de qua sarebbe affetta da un errore di calcolo, atteso che ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 gli incentivi per funzioni tecniche devono essere calcolati sull'importo dei lavori posti a base di gara, con esclusione di eventuali proroghe tecniche. In relazione, poi, all'incarico eseguito dal per la CP_2
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie nel Dipartimento di
Salerno - ZONA Nord - Lotto B, alcun provvedimento di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche sarebbe stato adottato, né tantomeno un provvedimento di approvazione della regolare esecuzione del contratto,
condizione necessaria per il pagamento degli incentivi suddetti. Chiedeva,
quindi, la revoca del decreto ingiuntivo;
in subordine la riduzione del quantum
richiesto dall'opposto, con vittoria di spese.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_2
sostenendo la spettanza e l'esigibilità del credito relativo agli incentivi tecnici maturati sia in relazione all'incarico espletato nelle ZONE A e B della Provincia
di Salerno, ammontanti ad €. 7.072,35, giusta determinazione dirigenziale del
31/05/2022, sia con riferimento a quello svolto nella ZONA NORD - lotto B del
Dipartimento di Salerno, pari ad €. 2.283,73, corrispondenti al 2% del totale complessivo dei lavori. Evidenziava che il diritto di credito de quo non dipenderebbe dall'adozione di una determinazione dirigenziale, bensì dal compimento dell'opera o lavoro o progetto per il quale è stato previsto l'incentivo. Rilevava, poi, l'infondatezza dell'eccepita mancanza del visto di regolarità contabile sulla determinazione dirigenziale n. 80 del 31/05/2022, attesa la necessità della relativa apposizione solo in caso di somme non rientranti negli stanziamenti finanziari di quadro economico, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, dato l'inserimento dei costi relativi agli incentivi nei quadri economici dei singoli appalti. Evidenziava, infine,
l'insussistenza dell'errore di calcolo, denunciato da controparte, degli incentivi per funzioni tecniche, essendo stati correttamente quantificati sulla base della somma iniziale posta a base di gara, incrementata delle maggiori risorse stanziate in virtù delle proroghe tecniche successivamente intervenute.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla Parte_1
è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che si
[...]
vengono a indicare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto del a percepire gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 D. CP_2
Lgs. 50/2016, per gli incarichi svolti alle dipendenze della negli anni Pt_1
2020 e 2021, come riconosciutogli in via monitoria col decreto ingiuntivo opposto in questa sede. Prima di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto de quo, occorre brevemente soffermarsi sull'inquadramento giuridico degli incentivi tecnici e sulla disciplina applicabile al caso concreto.
L'istituto dell'incentivo tecnico è stato introdotto per la prima volta con la legge n. 109/1994 (legge Merloni) la quale, all'art. 18, prevedeva un incentivo per il personale delle pubbliche amministrazioni coinvolto nelle attività di progettazione interna agli enti pubblici oltre che nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici, con lo scopo, da un lato, di valorizzare le professionalità
esistenti, e, dall'altro, di ottenere un risparmio di spesa in caso di ricorso dell'ente all'esterno. Successivamente, la materia è stata disciplinata dal d.lgs.
n. 163/2006, che ha mantenuto essenzialmente le finalità e la ratio di cui alla legge mentre una sostanziale rivisitazione dell'istituto si è avuta con Pt_2
l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
Da ultimo, il legislatore è intervenuto sulla materia de qua con il d.lgs. n. 36 del
31 marzo 2023, ad opera del quale, in attuazione dell'art. 1 della l. 21 giugno
2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato adottato il nuovo codice dei contratti pubblici;
in particolare, l'art. 45 del codice reca l'attuale disciplina delle funzioni tecniche.
Orbene, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie,
occorre rilevare che il d.lgs. n. 36 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ed ha acquistato efficacia a partire dal 1° luglio 2023.
L'articolo 226 “Abrogazioni e disposizioni finali” prevede al comma 2 che “a
decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229,
comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano
ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per
procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i
bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già
inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a
scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o
atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette
convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211,
di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a
oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati
prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza
di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati
inviati prima della suddetta data.” Il legislatore ha, dunque, inteso assoggettare alla vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2023, sicché, considerato che dalla documentazione versata in atti risulta che l'inizio e l'esecuzione delle procedure relative ai lavori oggetto della presente controversia - con riferimento ai quali va valutata la maturazione del diritto dell'opposto a percepire gli incentivi tecnici per i propri incarichi professionali - si collocano temporalmente sotto la vigenza del vecchio codice appalti, continua ad applicarsi al caso concreto la disciplina dettata dall'art. 113 del d. lgs. 50/2016.
La suddetta norma, rubricata "Incentivi per funzioni tecniche”, consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione,
esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, "ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara". Tale
fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni,
amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni tassativamente individuate dal legislatore: "attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico".
Il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, "con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti" ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%,
invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4
(acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
ecc.).
Il legislatore, dunque, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d. lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale e al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore da attribuire al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti, oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Quanto, poi, alla natura dell'emolumento e ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, valorizzando la ratio della disposizione, ascrive all'incentivo in esame carattere retributivo (ex multis: Cass. n. 21398/2019); tuttavia, poiché il legislatore ha rimesso la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la nascita del diritto
è condizionata, non alla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche all'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (cfr.: Cass. n.
13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche e normative alla fattispecie in esame, deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di credito del relativo agli incentivi tecnici maturati per gli incarichi di direttore dei lavori CP_2
di manutenzione nel Dipartimento di Salerno degli impianti elevatori della
Provincia di Salerno della Zona A e della Zona B.
Ed invero, è pacifico tra le parti lo svolgimento da parte del di una delle CP_2
funzioni incentivabili tassativamente elencate al comma 2 dell'art. 113 d. lgs.
50/2016, ovverosia del ruolo di direttore dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA A e dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori
ZONA B.
Parimenti incontestati sono gli ulteriori presupposti indicati dal legislatore ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici, ossia l'espletamento di una procedura di gara, la presenza di uno specifico stanziamento riconducibile ai capitoli dei singoli lavori nonché l'adozione di un apposito regolamento da parte dell'amministrazione.
Stessa parte opponente, invero, allega all'atto introduttivo del presente procedimento il Regolamento approvato con deliberazione C.d.A. CER 25/53
del 17.12.2020 applicabile agli incentivi relativi a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture esperiti dell'Agenzia a partire dalla data di costituzione della stessa,
alla luce di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Regolamento.
Dirimente ai fini del decidere risulta la statuizione di cui all'art. 7 del
Regolamento, rubricato “Modalità di erogazione dell'incentivo”, alla stregua della quale: “Gli incentivi per la quota di cui alle allegate tabelle, destinati al
personale operante nella fase esecutiva (D.L. e D.O. / DEC), nonché a quelli
preposti al collaudo delle opere ovvero verifica di conformità, vengono
corrisposti, subordinatamente al predetto accertamento del Dirigente, dopo
l'intervenuta approvazione del certificato di collaudo dell'opera o della regolare
esecuzione della prestazione.”.
Ebbene, la sussistenza del duplice requisito richiesto dalla normativa regolamentare adottata dall ossia l'accertamento positivo delle Pt_1
specifiche attività svolte dal dipendente e della regolare esecuzione della prestazione, risultano provate dalla documentazione versata in atti e in particolare: dalla determinazione dirigenziale n. 846 del 31.05.2022 con la quale è stato disposto il pagamento del saldo degli incentivi in favore dei dipendenti ivi individuati, tra i quali rientra l'odierno opposto, relativi ai lavori di manutenzione nel Dipartimento di Salerno degli impianti elevatori della
Provincia di Salerno Zona A e della Zona B;
dalla determinazione dirigenziale n. 110 del 05/09/2022 dell' avente ad oggetto “Approvazione Pt_1
certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti
elevatori ZONA A”; dalla determinazione dirigenziale n. 111 del 05/09/2022
dell' con oggetto “Approvazione certificato di regolare esecuzione dei Pt_1
lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA B”, nonché dai certificati di regolare esecuzione dei lavori de quibus rilasciati dall' in data Pt_1
1.9.2022.
Così accertato il diritto del al pagamento degli incentivi tecnici per la CP_2
funzione di direttore dei lavori effettivamente e correttamente svolta,
quantificati in € 7.072,35, giusta determinazione dirigenziale n. 846 del
31.05.2022, preme rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione attorea relativa all'assenza del visto di regolarità contabile sulla predetta determinazione che inficerebbe l'azionabilità in giudizio della pretesa creditoria dell'opposto. Ed
invero, parte opponente si è limitata a richiamare la mancanza del visto di regolarità contabile senza peraltro dimostrare la ricorrenza dei presupposti che ne rendono necessaria la apposizione. In particolare, all'art. 7 del Regolamento
dell'ente si legge: “In sede di provvedimento di liquidazione resta necessario
acquisire il Visto di regolarità contabile nel caso trattasi di somme non rientranti
negli stanziamenti finanziari di quadro economico ovvero nel fondo costituito ai
sensi del comma 2 art. 113.”. Ebbene, nessuna prova è stata fornita dall' in merito all'estraneità delle somme destinate al pagamento degli Pt_1
incentivi tecnici rispetto agli stanziamenti finanziari di quadro economico o al fondo di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016. Di contro, l'opposto ha dimostrato l'inserimento degli importi ripartiti nella determina dirigenziale n. 80
del 31/05/2022 nei quadri economici dei singoli appalti, mediante l'individuazione di specifici impegni di spesa assunti con precedenti determine dirigenziali.
Parimenti infondato è l'eccepito errore di calcolo in cui sarebbe incorso l'ente nella quantificazione degli incentivi per funzioni operata con la determinazione dirigenziale n. 846 del 31.05.2022, in quanto andrebbero scorporati dal computo de quo gli aumenti connessi alle proroghe tecniche.
Sennonché un divieto di rideterminazione della base di calcolo degli incentivi a fronte di proroghe tecniche ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016, quali sono quelle deliberate in relazione ai lavori in esame - come si evince dagli impegni di spesa per proroghe tecniche versate in atti - non è riscontrabile nella normativa legislativa e regolamentare. Inoltre, la necessità di ricalcolare l'importo a base di gara a seguito di modifiche intervenute durante l'esecuzione dei lavori è stata recentemente avvalorata dalla giurisprudenza contabile la quale ha ritenuto erogabile l'incentivo “qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o
lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente
dall'Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei
lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la
specificazione che l'incentivo stesso deve essere correlato all'importo della
perizia di variante” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n.
97/2014/SRCPIE/PAR). In altri termini, se l'incentivo è ispirato a una logica di
premialità dell'efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione
in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze
impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni
supplementari. In tali evenienze l'incentivo andrà calcolato con riferimento al
nuovo importo a base di gara (cfr. Corte dei Conti - Delibera n. CP_3
162/2018).
Dall'applicazione dei su richiamati principi, ai quali questo Giudicante ritiene di aderire, consegue la correttezza della determinazione del quantum liquidato a titolo di incentivi tecnici nella determina dirigenziale n. 80 del 31/05/2022 nella complessiva somma di € 23.834,82, regolarmente quantificata sulla base della somma iniziale posta a base di gara incrementata delle maggiori risorse stanziate in virtù delle proroghe tecniche successivamente intervenute e ripartita con le modalità e i criteri adottati nel Regolamento.
Alla luce delle motivazioni suesposte va, pertanto, dichiarata l'infondatezza in
parte qua della opposizione, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma di € 7.072,35 dovuta dall' in favore del a titolo di incentivi per funzioni tecniche Pt_1 CP_2
relative allo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA A e dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori
ZONA B.
L'opposizione è, invece, fondata con riferimento agli incentivi tecnici pari ad €
2.283,73, relativi all'incarico espletato dall'opposto per il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie nel Dipartimento di
Salerno - ZONA Nord - Lotto B, e va pertanto accolta in parte qua per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riferimento al predetto incarico, invero, deve evidenziarsi il difetto di una delle condizioni stabilite dal Regolamento ai fini della corresponsione degli incentivi tecnici. L'art. 7 del Regolamento prescrive che. “La corresponsione
dell'incentivo è disposta previo accertamento positivo delle specifiche attività
svolte dal dipendente da parte del Dirigente della struttura competente che lo
ha incaricato. In sede di provvedimento di liquidazione resta necessario
acquisire il Visto di regolarità contabile nel caso trattasi di somme non rientranti
negli stanziamenti finanziari di quadro economico ovvero nel fondo costituito ai
sensi del comma 2 art. 113.”.
Ebbene, se in relazione alle funzioni svolte dal per i lavori di CP_2
manutenzione degli impianti elevatori della della Zona A Controparte_4
e della Zona B il prescritto accertamento positivo è rinvenibile nel provvedimento di liquidazione (cfr. determinazione dirigenziale n. 846 del
31.05.2022 acquisita al fascicolo), lo stesso non è a dirsi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Dipartimento di Salerno - ZONA Nord - Lotto B. Difatti, se è vero che la regolare esecuzione dei lavori è stata approvata mediante la determinazione dirigenziale n. 113 del 9.9.2022 versata in atti, alcun riscontro della verifica delle specifiche attività svolte dal dipendente, propedeutico alla liquidazione degli incentivi in esame, è stato prodotto in giudizio.
La necessità della verifica preventiva de qua è stata a più riprese affermata anche dalla giurisprudenza contabile, a mente della quale: “Ai fini
dell'assunzione dell'impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli
incentivi richiesti è necessario che la liquidazione dell'incentivo sia preceduta
dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del
dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l'acquisizione di una
relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a
garantire il corretto accertamento propedeutico all'erogazione” (ex multis:
Corte dei conti, Sez. Toscana, delib. n. 43/2021). Come la Corte ha avuto modo di chiarire, ai fini dell'assunzione dell'impegno è rilevante il momento di effettivo svolgimento dell'attività, tuttavia il momento dell'impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione. Quest'ultima fase comporta la verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente. In difetto, dunque, del predetto accertamento dirigenziale da parte dell'ente non può riconoscersi il diritto del a percepire la somma di € 2.283,73 a CP_2
titolo di incentivi per le funzioni tecniche svolte con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Dipartimento di Salerno - ZONA
Nord - Lotto B.
Pertanto, l'opposizione va accolta parzialmente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 49/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione
Lavoro.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1267 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di , così Controparte_2
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 49/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e condanna l' al Parte_1
pagamento in favore di della sola somma di € 7.072,35 oltre Controparte_2
accessori di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Anna Laura Roberto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1267 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Russo, Viviana Cornacchia, Luigi Punzo, Anna Antonietta Manganelli e CP_1
coi quali ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico Morelli
[...]
n. 75 presso la sede del proprio ufficio legale;
- OPPONENTE - E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio D'Agnes Controparte_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Medaglie
D'Oro n. 38; - OPPOSTO -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
49/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro col quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore dell'ormai ex dipendente
[...]
la somma di € 9.356,08 a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ai CP_2
sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, relativi agli incarichi, assegnati negli anni
2020-2021, di direttore dei lavori di manutenzione nel Dipartimento di Salerno
degli impianti elevatori della Provincia di Salerno della Zona A e della Zona B,
nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie nel Dipartimento di Salerno - ZONA Nord - Lotto B, sostenendo l'assenza dei presupposti per la corresponsione in favore del degli incentivi de quibus. CP_2
In particolare, con riferimento alle funzioni svolte per la manutenzione nel
Dipartimento di Salerno degli impianti elevatori della Provincia di Salerno della
Zona A e della Zona B, evidenziava che, sebbene fosse intervenuta la determinazione dirigenziale n. 846 del 31.05.2022 per mezzo della quale veniva disposto il pagamento a titolo di incentivi della somma di € 7.072,35 a favore dell'opposto, la predetta determina, in quanto priva del visto di regolarità
contabile, non rappresenterebbe un atto esecutivo e, come tale, non farebbe sorgere un diritto di credito liquido ed esigibile. Rilevava, inoltre, che la determina de qua sarebbe affetta da un errore di calcolo, atteso che ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 gli incentivi per funzioni tecniche devono essere calcolati sull'importo dei lavori posti a base di gara, con esclusione di eventuali proroghe tecniche. In relazione, poi, all'incarico eseguito dal per la CP_2
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie nel Dipartimento di
Salerno - ZONA Nord - Lotto B, alcun provvedimento di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche sarebbe stato adottato, né tantomeno un provvedimento di approvazione della regolare esecuzione del contratto,
condizione necessaria per il pagamento degli incentivi suddetti. Chiedeva,
quindi, la revoca del decreto ingiuntivo;
in subordine la riduzione del quantum
richiesto dall'opposto, con vittoria di spese.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_2
sostenendo la spettanza e l'esigibilità del credito relativo agli incentivi tecnici maturati sia in relazione all'incarico espletato nelle ZONE A e B della Provincia
di Salerno, ammontanti ad €. 7.072,35, giusta determinazione dirigenziale del
31/05/2022, sia con riferimento a quello svolto nella ZONA NORD - lotto B del
Dipartimento di Salerno, pari ad €. 2.283,73, corrispondenti al 2% del totale complessivo dei lavori. Evidenziava che il diritto di credito de quo non dipenderebbe dall'adozione di una determinazione dirigenziale, bensì dal compimento dell'opera o lavoro o progetto per il quale è stato previsto l'incentivo. Rilevava, poi, l'infondatezza dell'eccepita mancanza del visto di regolarità contabile sulla determinazione dirigenziale n. 80 del 31/05/2022, attesa la necessità della relativa apposizione solo in caso di somme non rientranti negli stanziamenti finanziari di quadro economico, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, dato l'inserimento dei costi relativi agli incentivi nei quadri economici dei singoli appalti. Evidenziava, infine,
l'insussistenza dell'errore di calcolo, denunciato da controparte, degli incentivi per funzioni tecniche, essendo stati correttamente quantificati sulla base della somma iniziale posta a base di gara, incrementata delle maggiori risorse stanziate in virtù delle proroghe tecniche successivamente intervenute.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla Parte_1
è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che si
[...]
vengono a indicare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto del a percepire gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 D. CP_2
Lgs. 50/2016, per gli incarichi svolti alle dipendenze della negli anni Pt_1
2020 e 2021, come riconosciutogli in via monitoria col decreto ingiuntivo opposto in questa sede. Prima di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto de quo, occorre brevemente soffermarsi sull'inquadramento giuridico degli incentivi tecnici e sulla disciplina applicabile al caso concreto.
L'istituto dell'incentivo tecnico è stato introdotto per la prima volta con la legge n. 109/1994 (legge Merloni) la quale, all'art. 18, prevedeva un incentivo per il personale delle pubbliche amministrazioni coinvolto nelle attività di progettazione interna agli enti pubblici oltre che nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici, con lo scopo, da un lato, di valorizzare le professionalità
esistenti, e, dall'altro, di ottenere un risparmio di spesa in caso di ricorso dell'ente all'esterno. Successivamente, la materia è stata disciplinata dal d.lgs.
n. 163/2006, che ha mantenuto essenzialmente le finalità e la ratio di cui alla legge mentre una sostanziale rivisitazione dell'istituto si è avuta con Pt_2
l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
Da ultimo, il legislatore è intervenuto sulla materia de qua con il d.lgs. n. 36 del
31 marzo 2023, ad opera del quale, in attuazione dell'art. 1 della l. 21 giugno
2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato adottato il nuovo codice dei contratti pubblici;
in particolare, l'art. 45 del codice reca l'attuale disciplina delle funzioni tecniche.
Orbene, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie,
occorre rilevare che il d.lgs. n. 36 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ed ha acquistato efficacia a partire dal 1° luglio 2023.
L'articolo 226 “Abrogazioni e disposizioni finali” prevede al comma 2 che “a
decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229,
comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano
ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per
procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i
bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già
inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a
scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o
atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette
convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211,
di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a
oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati
prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza
di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati
inviati prima della suddetta data.” Il legislatore ha, dunque, inteso assoggettare alla vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2023, sicché, considerato che dalla documentazione versata in atti risulta che l'inizio e l'esecuzione delle procedure relative ai lavori oggetto della presente controversia - con riferimento ai quali va valutata la maturazione del diritto dell'opposto a percepire gli incentivi tecnici per i propri incarichi professionali - si collocano temporalmente sotto la vigenza del vecchio codice appalti, continua ad applicarsi al caso concreto la disciplina dettata dall'art. 113 del d. lgs. 50/2016.
La suddetta norma, rubricata "Incentivi per funzioni tecniche”, consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione,
esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, "ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara". Tale
fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni,
amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni tassativamente individuate dal legislatore: "attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico".
Il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, "con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti" ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%,
invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4
(acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
ecc.).
Il legislatore, dunque, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d. lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale e al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore da attribuire al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti, oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Quanto, poi, alla natura dell'emolumento e ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, valorizzando la ratio della disposizione, ascrive all'incentivo in esame carattere retributivo (ex multis: Cass. n. 21398/2019); tuttavia, poiché il legislatore ha rimesso la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la nascita del diritto
è condizionata, non alla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche all'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (cfr.: Cass. n.
13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche e normative alla fattispecie in esame, deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di credito del relativo agli incentivi tecnici maturati per gli incarichi di direttore dei lavori CP_2
di manutenzione nel Dipartimento di Salerno degli impianti elevatori della
Provincia di Salerno della Zona A e della Zona B.
Ed invero, è pacifico tra le parti lo svolgimento da parte del di una delle CP_2
funzioni incentivabili tassativamente elencate al comma 2 dell'art. 113 d. lgs.
50/2016, ovverosia del ruolo di direttore dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA A e dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori
ZONA B.
Parimenti incontestati sono gli ulteriori presupposti indicati dal legislatore ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici, ossia l'espletamento di una procedura di gara, la presenza di uno specifico stanziamento riconducibile ai capitoli dei singoli lavori nonché l'adozione di un apposito regolamento da parte dell'amministrazione.
Stessa parte opponente, invero, allega all'atto introduttivo del presente procedimento il Regolamento approvato con deliberazione C.d.A. CER 25/53
del 17.12.2020 applicabile agli incentivi relativi a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture esperiti dell'Agenzia a partire dalla data di costituzione della stessa,
alla luce di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Regolamento.
Dirimente ai fini del decidere risulta la statuizione di cui all'art. 7 del
Regolamento, rubricato “Modalità di erogazione dell'incentivo”, alla stregua della quale: “Gli incentivi per la quota di cui alle allegate tabelle, destinati al
personale operante nella fase esecutiva (D.L. e D.O. / DEC), nonché a quelli
preposti al collaudo delle opere ovvero verifica di conformità, vengono
corrisposti, subordinatamente al predetto accertamento del Dirigente, dopo
l'intervenuta approvazione del certificato di collaudo dell'opera o della regolare
esecuzione della prestazione.”.
Ebbene, la sussistenza del duplice requisito richiesto dalla normativa regolamentare adottata dall ossia l'accertamento positivo delle Pt_1
specifiche attività svolte dal dipendente e della regolare esecuzione della prestazione, risultano provate dalla documentazione versata in atti e in particolare: dalla determinazione dirigenziale n. 846 del 31.05.2022 con la quale è stato disposto il pagamento del saldo degli incentivi in favore dei dipendenti ivi individuati, tra i quali rientra l'odierno opposto, relativi ai lavori di manutenzione nel Dipartimento di Salerno degli impianti elevatori della
Provincia di Salerno Zona A e della Zona B;
dalla determinazione dirigenziale n. 110 del 05/09/2022 dell' avente ad oggetto “Approvazione Pt_1
certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti
elevatori ZONA A”; dalla determinazione dirigenziale n. 111 del 05/09/2022
dell' con oggetto “Approvazione certificato di regolare esecuzione dei Pt_1
lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA B”, nonché dai certificati di regolare esecuzione dei lavori de quibus rilasciati dall' in data Pt_1
1.9.2022.
Così accertato il diritto del al pagamento degli incentivi tecnici per la CP_2
funzione di direttore dei lavori effettivamente e correttamente svolta,
quantificati in € 7.072,35, giusta determinazione dirigenziale n. 846 del
31.05.2022, preme rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione attorea relativa all'assenza del visto di regolarità contabile sulla predetta determinazione che inficerebbe l'azionabilità in giudizio della pretesa creditoria dell'opposto. Ed
invero, parte opponente si è limitata a richiamare la mancanza del visto di regolarità contabile senza peraltro dimostrare la ricorrenza dei presupposti che ne rendono necessaria la apposizione. In particolare, all'art. 7 del Regolamento
dell'ente si legge: “In sede di provvedimento di liquidazione resta necessario
acquisire il Visto di regolarità contabile nel caso trattasi di somme non rientranti
negli stanziamenti finanziari di quadro economico ovvero nel fondo costituito ai
sensi del comma 2 art. 113.”. Ebbene, nessuna prova è stata fornita dall' in merito all'estraneità delle somme destinate al pagamento degli Pt_1
incentivi tecnici rispetto agli stanziamenti finanziari di quadro economico o al fondo di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016. Di contro, l'opposto ha dimostrato l'inserimento degli importi ripartiti nella determina dirigenziale n. 80
del 31/05/2022 nei quadri economici dei singoli appalti, mediante l'individuazione di specifici impegni di spesa assunti con precedenti determine dirigenziali.
Parimenti infondato è l'eccepito errore di calcolo in cui sarebbe incorso l'ente nella quantificazione degli incentivi per funzioni operata con la determinazione dirigenziale n. 846 del 31.05.2022, in quanto andrebbero scorporati dal computo de quo gli aumenti connessi alle proroghe tecniche.
Sennonché un divieto di rideterminazione della base di calcolo degli incentivi a fronte di proroghe tecniche ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016, quali sono quelle deliberate in relazione ai lavori in esame - come si evince dagli impegni di spesa per proroghe tecniche versate in atti - non è riscontrabile nella normativa legislativa e regolamentare. Inoltre, la necessità di ricalcolare l'importo a base di gara a seguito di modifiche intervenute durante l'esecuzione dei lavori è stata recentemente avvalorata dalla giurisprudenza contabile la quale ha ritenuto erogabile l'incentivo “qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o
lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente
dall'Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei
lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la
specificazione che l'incentivo stesso deve essere correlato all'importo della
perizia di variante” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n.
97/2014/SRCPIE/PAR). In altri termini, se l'incentivo è ispirato a una logica di
premialità dell'efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione
in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze
impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni
supplementari. In tali evenienze l'incentivo andrà calcolato con riferimento al
nuovo importo a base di gara (cfr. Corte dei Conti - Delibera n. CP_3
162/2018).
Dall'applicazione dei su richiamati principi, ai quali questo Giudicante ritiene di aderire, consegue la correttezza della determinazione del quantum liquidato a titolo di incentivi tecnici nella determina dirigenziale n. 80 del 31/05/2022 nella complessiva somma di € 23.834,82, regolarmente quantificata sulla base della somma iniziale posta a base di gara incrementata delle maggiori risorse stanziate in virtù delle proroghe tecniche successivamente intervenute e ripartita con le modalità e i criteri adottati nel Regolamento.
Alla luce delle motivazioni suesposte va, pertanto, dichiarata l'infondatezza in
parte qua della opposizione, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma di € 7.072,35 dovuta dall' in favore del a titolo di incentivi per funzioni tecniche Pt_1 CP_2
relative allo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ZONA A e dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori
ZONA B.
L'opposizione è, invece, fondata con riferimento agli incentivi tecnici pari ad €
2.283,73, relativi all'incarico espletato dall'opposto per il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie nel Dipartimento di
Salerno - ZONA Nord - Lotto B, e va pertanto accolta in parte qua per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riferimento al predetto incarico, invero, deve evidenziarsi il difetto di una delle condizioni stabilite dal Regolamento ai fini della corresponsione degli incentivi tecnici. L'art. 7 del Regolamento prescrive che. “La corresponsione
dell'incentivo è disposta previo accertamento positivo delle specifiche attività
svolte dal dipendente da parte del Dirigente della struttura competente che lo
ha incaricato. In sede di provvedimento di liquidazione resta necessario
acquisire il Visto di regolarità contabile nel caso trattasi di somme non rientranti
negli stanziamenti finanziari di quadro economico ovvero nel fondo costituito ai
sensi del comma 2 art. 113.”.
Ebbene, se in relazione alle funzioni svolte dal per i lavori di CP_2
manutenzione degli impianti elevatori della della Zona A Controparte_4
e della Zona B il prescritto accertamento positivo è rinvenibile nel provvedimento di liquidazione (cfr. determinazione dirigenziale n. 846 del
31.05.2022 acquisita al fascicolo), lo stesso non è a dirsi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Dipartimento di Salerno - ZONA Nord - Lotto B. Difatti, se è vero che la regolare esecuzione dei lavori è stata approvata mediante la determinazione dirigenziale n. 113 del 9.9.2022 versata in atti, alcun riscontro della verifica delle specifiche attività svolte dal dipendente, propedeutico alla liquidazione degli incentivi in esame, è stato prodotto in giudizio.
La necessità della verifica preventiva de qua è stata a più riprese affermata anche dalla giurisprudenza contabile, a mente della quale: “Ai fini
dell'assunzione dell'impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli
incentivi richiesti è necessario che la liquidazione dell'incentivo sia preceduta
dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del
dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l'acquisizione di una
relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a
garantire il corretto accertamento propedeutico all'erogazione” (ex multis:
Corte dei conti, Sez. Toscana, delib. n. 43/2021). Come la Corte ha avuto modo di chiarire, ai fini dell'assunzione dell'impegno è rilevante il momento di effettivo svolgimento dell'attività, tuttavia il momento dell'impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione. Quest'ultima fase comporta la verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente. In difetto, dunque, del predetto accertamento dirigenziale da parte dell'ente non può riconoscersi il diritto del a percepire la somma di € 2.283,73 a CP_2
titolo di incentivi per le funzioni tecniche svolte con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Dipartimento di Salerno - ZONA
Nord - Lotto B.
Pertanto, l'opposizione va accolta parzialmente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 49/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione
Lavoro.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1267 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di , così Controparte_2
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 49/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e condanna l' al Parte_1
pagamento in favore di della sola somma di € 7.072,35 oltre Controparte_2
accessori di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Anna Laura Roberto.