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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/11/2024, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNELLA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 9 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. PANNELLA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTI Controparte_1 C.F._2
ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MINELLI N. 8 41026 PAVULLO NEL il difensore avv. NICOLETTI ELENA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/3/2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004 con . Controparte_1
Esponeva che dall'unione erano nati i figli , oggi di anni 20, , oggi di Persona_1 Persona_2
anni 18 e , oggi di anni 13; che successivamente, venuta meno, a seguito di insanabili Parte_2 contrasti, l'affectio coniugalis, le parti chiedevano, con ricorso avanti al Tribunale di Modena, di pronunciare la separazione personale tra gli stessi, con procedimento consensuale RG 2296/2021; che in data 16.06.2021 si teneva udienza in modalità scritta, mediante scambio e deposito telematico di note ed in data 23.06.2021 il Tribunale di Modena omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1525/2021 (doc. 2); che dopo la suddetta separazione coniugale, le parti non avevano avuto più alcun rapporto e non avevano convissuto o coabitato, neppure temporaneamente, e pertanto non si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Pt_2
madre e previsione di un calendario di frequentazione con il padre;
la conferma in capo al medesimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento di tramite corresponsione alla madre di un assegno Pt_2 mensile di 150 €.; la previsione dell'obbligo materno di contribuire al mantenimento del figlio
, non ancora autosufficiente e residente con il padre, tramite la corresponsione a Per_2 quest'ultimo di un assegno mensile di 150 €., e infine la revoca dell'obbligo per il di contribuire T_
al mantenimento della figlia maggiore in quanto divenuta autosufficiente. Per_1
Si costituiva nel presente procedimento con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 19/7/2024, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, ma chiedendo il rigetto della domanda di previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno per il figlio
, e l'aumento dei contributi paterni per il mantenimento delle figlie e ad €. Per_2 Pt_2 Per_1
200 ciascuno.
Udita la discussione orale dei Difensori delle parti all'udienza del 6/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004 con il rito civile deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla udienza, fissata con modalità scritta, di comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto n. cron. 1525/2021, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche pagina 2 di 7 dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va confermato l'affido condiviso della minore nata a [...] il [...], come Pt_2
richiesto congiuntamente dalle parti, con collocamento presso la madre.
in considerazione dell'età e di quanto emerso in sede di udienza di comparizione del 6.11.2024 Pt_2
in ordine alla recente interruzione della relazione con il padre (verosimilmente determinatasi anche in ragione della elevata conflittualità tra i genitori), potrà accordarsi direttamente con lui, determinando i giorni di visita compatibilmente con i propri desideri e impegni scolastici ed extrascolastici.
A fronte di tale disciplina non è stato necessario disporre l'ascolto della minore.
Persiste il contrasto sui rispettivi obblighi dei genitori di corrispondere il mantenimento per i figli con loro non conviventi, e segnatamente sull'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento di e determinato in sede di separazione nell'importo complessivo di 300 €. (150 per Pt_2 Per_1 figlia), e su quello in capo alla madre di contribuire al mantenimento di , anch'esso previsto Per_2
nel medesimo importo ma con la clausola di dispensa dal relativo pagamento nel momento in cui la resistente fosse priva di occupazione.
Ebbene, dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta risulta che il ha svolto sino all'aprile T_
2024 attività di operaio con reddito medio annuale dell'ultimo triennio di circa 20 mila € (doc. 4, doc.
5, doc. 6); recentemente, tuttavia, ha perso la propria occupazione, per ragioni non documentate (in udienza ha allegato il superamento del periodo di comporto per malattia), e attualmente percepisce un'indennità a titolo di NASPI (€ 1.038,00 per il mese di maggio, € 1.198,00+98,00 per il mese di giugno, € 1.198,00 per il mese di luglio - doc. 15).
Quanto alla la documentazione reddituale depositata attesta redditi da lavoro assai esigui CP_1
(inferiori ai 5.000 € annui) per gli anni 2020-2021-2023 (nulla per il 2022). Allega di non lavorare al momento e di non aver lavorato affatto nell'anno 2024.
Entrambi i coniugi non sono proprietari di beni immobili.
Ebbene, in assenza di problematiche di salute certificate e sussistendo, anche in considerazione dell'età delle parti (classi 1983 e 1984), indubbia capacità lavorativa generica, sussiste in capo ad entrambe l'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni che non abbiano raggiunto, non per loro colpa, l'indipendenza economica.
Pertanto, deve anzitutto ritenersi la obbligata a contribuire al mantenimento di , CP_1 Per_2 ancora studente, tramite corresponsione al padre dell'importo statuito in sede di separazione, non apparendo più giustificata un'esenzione della medesima per lo stato di disoccupazione che, a oltre tre anni dalla separazione, non può certamente reputarsi incolpevole.
pagina 3 di 7 Quanto alle figlie conviventi con la madre, sussistono i presupposti per dichiarare cessato, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della maggiore
Per_1
Invero, con riguardo all'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, va ribadito che quest'ultimo, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, “.. ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto
a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni..” (cfr., in termini, Cass., Sez. I, ordinanza n. 17.183 del 14 agosto 2020).
Una volta compiuti i diciotto anni, spetta dunque al figlio dimostrare di non essere autonomo economicamente per ragioni non a lui addebitabili, tra le quali la Suprema Corte ha ricompreso: “a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o non confacente alla propria specifica preparazione professionale..” (cfr. Cass., ordinanza
17183/20, cit.).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, non vi è prova che che ha interrotto gli studi quando aveva 16 anni (oggi Per_1 ne ha 21), si sia data da fare seriamente per reperire un'occupazione tale da renderla economicamente autonoma: del tutto insufficiente a fornire tale prova deve ritenersi la mera iscrizione al centro per l'impiego, e l'invio del curriculum presso negozi e attività commerciali in genere, che attestano una disponibilità a lavorare solamente formale se si pensa che l'unico lavoro reperito nell'anno 2023, presso la Rekeep s.p.a., è stato abbandonato dalla ragazza dopo due soli giorni perché, secondo quanto riferito dalla madre, non tollerava la vista del sangue nella sala operatoria da pulire.
Nessun impiego, nemmeno part-time o stagionale, risulta aver svolto nel corso dell'intero Per_1
anno 2024; anche il lavoro di babysitter recentemente reperito è immediatamente sfumato, anche a causa della mancanza della patente che la ragazza non è riuscita a prendere, avendo fallito la prova scritta per non essersi adeguatamente preparata.
In conclusione, non sussiste più il diritto di di essere mantenuta dai genitori. Per_1
Infine, quanto ad l'aumento delle esigenze della ragazza in ragione dell'età, unitamente allo Pt_2 sgravio per il dall'obbligo di contribuire al mantenimento di inducono a prevedere un T_ Per_1 aumento dell'assegno di mantenimento per la stessa stabilito, da determinarsi, con decorrenza dalla presente pronuncia, nell'importo di €. 250, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.
Le spese straordinarie per AL ed UR, disciplinate come da Protocollo del Tribunale che si riporta in dispositivo, vanno poste a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
Quanto ai dedotti inadempimenti del ricorrente con riguardo all'obbligo di corrispondere gli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione, la resistente è già munita di titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito.
Infine, non vi è prova (né specifica allegazione) dei danni di cui la resistente chiede il risarcimento, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004, tra T_
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 - n. 14 - Parte I;
pagina 5 di 7 affida la figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, disponendo che le decisioni di Pt_2
maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra gli stessi;
dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso la madre;
dispone che frequenti il padre liberamente, accordandosi direttamente con il genitore in ragione Pt_2
dei propri desideri e impegni scolastici ed extrascolastici. dispone che corrisponda a , con decorrenza dalla presente sentenza, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 20 di ogni Per_2 mese, l'assegno mensile di €. 150, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito specificate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 6 di 7 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dichiara cessato, a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo di di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1
Dispone che corrisponda a , con decorrenza dalla presente sentenza, a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia in via anticipata entro il giorno 20 di ogni Pt_2 mese, l'assegno mensile di €. 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra specificate.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Modena, camera di consiglio del 13.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNELLA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 9 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. PANNELLA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTI Controparte_1 C.F._2
ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MINELLI N. 8 41026 PAVULLO NEL il difensore avv. NICOLETTI ELENA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/3/2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004 con . Controparte_1
Esponeva che dall'unione erano nati i figli , oggi di anni 20, , oggi di Persona_1 Persona_2
anni 18 e , oggi di anni 13; che successivamente, venuta meno, a seguito di insanabili Parte_2 contrasti, l'affectio coniugalis, le parti chiedevano, con ricorso avanti al Tribunale di Modena, di pronunciare la separazione personale tra gli stessi, con procedimento consensuale RG 2296/2021; che in data 16.06.2021 si teneva udienza in modalità scritta, mediante scambio e deposito telematico di note ed in data 23.06.2021 il Tribunale di Modena omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1525/2021 (doc. 2); che dopo la suddetta separazione coniugale, le parti non avevano avuto più alcun rapporto e non avevano convissuto o coabitato, neppure temporaneamente, e pertanto non si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Pt_2
madre e previsione di un calendario di frequentazione con il padre;
la conferma in capo al medesimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento di tramite corresponsione alla madre di un assegno Pt_2 mensile di 150 €.; la previsione dell'obbligo materno di contribuire al mantenimento del figlio
, non ancora autosufficiente e residente con il padre, tramite la corresponsione a Per_2 quest'ultimo di un assegno mensile di 150 €., e infine la revoca dell'obbligo per il di contribuire T_
al mantenimento della figlia maggiore in quanto divenuta autosufficiente. Per_1
Si costituiva nel presente procedimento con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 19/7/2024, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, ma chiedendo il rigetto della domanda di previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno per il figlio
, e l'aumento dei contributi paterni per il mantenimento delle figlie e ad €. Per_2 Pt_2 Per_1
200 ciascuno.
Udita la discussione orale dei Difensori delle parti all'udienza del 6/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004 con il rito civile deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla udienza, fissata con modalità scritta, di comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto n. cron. 1525/2021, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche pagina 2 di 7 dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va confermato l'affido condiviso della minore nata a [...] il [...], come Pt_2
richiesto congiuntamente dalle parti, con collocamento presso la madre.
in considerazione dell'età e di quanto emerso in sede di udienza di comparizione del 6.11.2024 Pt_2
in ordine alla recente interruzione della relazione con il padre (verosimilmente determinatasi anche in ragione della elevata conflittualità tra i genitori), potrà accordarsi direttamente con lui, determinando i giorni di visita compatibilmente con i propri desideri e impegni scolastici ed extrascolastici.
A fronte di tale disciplina non è stato necessario disporre l'ascolto della minore.
Persiste il contrasto sui rispettivi obblighi dei genitori di corrispondere il mantenimento per i figli con loro non conviventi, e segnatamente sull'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento di e determinato in sede di separazione nell'importo complessivo di 300 €. (150 per Pt_2 Per_1 figlia), e su quello in capo alla madre di contribuire al mantenimento di , anch'esso previsto Per_2
nel medesimo importo ma con la clausola di dispensa dal relativo pagamento nel momento in cui la resistente fosse priva di occupazione.
Ebbene, dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta risulta che il ha svolto sino all'aprile T_
2024 attività di operaio con reddito medio annuale dell'ultimo triennio di circa 20 mila € (doc. 4, doc.
5, doc. 6); recentemente, tuttavia, ha perso la propria occupazione, per ragioni non documentate (in udienza ha allegato il superamento del periodo di comporto per malattia), e attualmente percepisce un'indennità a titolo di NASPI (€ 1.038,00 per il mese di maggio, € 1.198,00+98,00 per il mese di giugno, € 1.198,00 per il mese di luglio - doc. 15).
Quanto alla la documentazione reddituale depositata attesta redditi da lavoro assai esigui CP_1
(inferiori ai 5.000 € annui) per gli anni 2020-2021-2023 (nulla per il 2022). Allega di non lavorare al momento e di non aver lavorato affatto nell'anno 2024.
Entrambi i coniugi non sono proprietari di beni immobili.
Ebbene, in assenza di problematiche di salute certificate e sussistendo, anche in considerazione dell'età delle parti (classi 1983 e 1984), indubbia capacità lavorativa generica, sussiste in capo ad entrambe l'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni che non abbiano raggiunto, non per loro colpa, l'indipendenza economica.
Pertanto, deve anzitutto ritenersi la obbligata a contribuire al mantenimento di , CP_1 Per_2 ancora studente, tramite corresponsione al padre dell'importo statuito in sede di separazione, non apparendo più giustificata un'esenzione della medesima per lo stato di disoccupazione che, a oltre tre anni dalla separazione, non può certamente reputarsi incolpevole.
pagina 3 di 7 Quanto alle figlie conviventi con la madre, sussistono i presupposti per dichiarare cessato, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della maggiore
Per_1
Invero, con riguardo all'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, va ribadito che quest'ultimo, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, “.. ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto
a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni..” (cfr., in termini, Cass., Sez. I, ordinanza n. 17.183 del 14 agosto 2020).
Una volta compiuti i diciotto anni, spetta dunque al figlio dimostrare di non essere autonomo economicamente per ragioni non a lui addebitabili, tra le quali la Suprema Corte ha ricompreso: “a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o non confacente alla propria specifica preparazione professionale..” (cfr. Cass., ordinanza
17183/20, cit.).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, non vi è prova che che ha interrotto gli studi quando aveva 16 anni (oggi Per_1 ne ha 21), si sia data da fare seriamente per reperire un'occupazione tale da renderla economicamente autonoma: del tutto insufficiente a fornire tale prova deve ritenersi la mera iscrizione al centro per l'impiego, e l'invio del curriculum presso negozi e attività commerciali in genere, che attestano una disponibilità a lavorare solamente formale se si pensa che l'unico lavoro reperito nell'anno 2023, presso la Rekeep s.p.a., è stato abbandonato dalla ragazza dopo due soli giorni perché, secondo quanto riferito dalla madre, non tollerava la vista del sangue nella sala operatoria da pulire.
Nessun impiego, nemmeno part-time o stagionale, risulta aver svolto nel corso dell'intero Per_1
anno 2024; anche il lavoro di babysitter recentemente reperito è immediatamente sfumato, anche a causa della mancanza della patente che la ragazza non è riuscita a prendere, avendo fallito la prova scritta per non essersi adeguatamente preparata.
In conclusione, non sussiste più il diritto di di essere mantenuta dai genitori. Per_1
Infine, quanto ad l'aumento delle esigenze della ragazza in ragione dell'età, unitamente allo Pt_2 sgravio per il dall'obbligo di contribuire al mantenimento di inducono a prevedere un T_ Per_1 aumento dell'assegno di mantenimento per la stessa stabilito, da determinarsi, con decorrenza dalla presente pronuncia, nell'importo di €. 250, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT.
Le spese straordinarie per AL ed UR, disciplinate come da Protocollo del Tribunale che si riporta in dispositivo, vanno poste a carico di entrambe le parti in misura del 50%.
Quanto ai dedotti inadempimenti del ricorrente con riguardo all'obbligo di corrispondere gli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione, la resistente è già munita di titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito.
Infine, non vi è prova (né specifica allegazione) dei danni di cui la resistente chiede il risarcimento, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004, tra T_
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 - n. 14 - Parte I;
pagina 5 di 7 affida la figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, disponendo che le decisioni di Pt_2
maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra gli stessi;
dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso la madre;
dispone che frequenti il padre liberamente, accordandosi direttamente con il genitore in ragione Pt_2
dei propri desideri e impegni scolastici ed extrascolastici. dispone che corrisponda a , con decorrenza dalla presente sentenza, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 20 di ogni Per_2 mese, l'assegno mensile di €. 150, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito specificate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 6 di 7 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dichiara cessato, a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo di di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1
Dispone che corrisponda a , con decorrenza dalla presente sentenza, a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia in via anticipata entro il giorno 20 di ogni Pt_2 mese, l'assegno mensile di €. 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra specificate.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Modena, camera di consiglio del 13.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
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