Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3140 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], _1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Lupo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP C.F._2
18/03/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Lupo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 27/10/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/10/2018 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile del _1 CP
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2018, numero 79, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP
secondo il rito civile, a Quartu Sant'Elena (CA) il _1
27.10.2018, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 79, parte I, dell'anno 2018.
2. Ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile.
Pag. 2 di 5 3. Confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 114/2024 pubblicata il 18.04.2024, fatte salve alcune modificazioni riguardanti gli incontri tra il padre e LI, come di seguito specificate.
4. La ex casa coniugale, sita a Quartu Sant'Elena nella Via Rattazzi n. 16, di proprietà esclusiva di , verrà concessa in locazione a terzi per il CP canone mensile non inferiore ad € 600,00, il quale, al netto della tassazione e delle imposte, verrà suddiviso in egual misura tra le parti, con la precisazione che la somma spettante a verrà erogata da a _1 CP titolo di contributo nel mantenimento della LI come meglio Persona_1 precisato al successivo punto n. 6.
5. Qualora la ex casa coniugale, sita a Quartu Sant'Elena nella Via Rattazzi n.
16, presso la quale, a seguito della separazione, il sig. è rimasto a CP vivere, dovesse essere dal medesimo concessa in locazione a terzi, lo stesso, una volta trasferitosi in altro alloggio, avrà l'obbligo di comunicare a il suo nuovo indirizzo di abitazione così come _1 _1
dovrà comunicare al sig. eventuali futuri cambi di
[...] CP residenza.
6. Al momento, in considerazione del fatto che non ha concesso in CP locazione a terzi la ex casa coniugale e che il predetto a breve diventerà padre del suo secondogenito, il sig. verserà a , CP _1
a titolo di contributo nel mantenimento della LI , l'importo Persona_1 mensile di € 300,00 oltre al 100% dell'assegno unico per i figli di € 324,00, come meglio precisato al successivo punto n. 9.
7. La LI rimarrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare tra loro per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
8. La LI resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna Per_1 ove fisserà la propria residenza anagrafica mentre il padre potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
- il fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre riporterà
presso la dimora materna;
Per_1
- durante la settimana la LI potrà vedere il padre per 2 pomeriggi e precisamente, salvo altri diversi accordi, il mercoledì e il giovedì dall'uscita dalla scuola (ore 16.00) alle ore 19.00 della sera.
Ulteriori giorni di visita e pernottamento della LI presso il padre, dovranno essere di volta in volta concordati tra i genitori.
Pag. 3 di 5 - Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la LI seguendo il criterio dell'alternanza cosicché se trascorrerà il Natale con la madre starà con il padre per Per_1
Capodanno, così come se trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre festeggerà con il padre il Lunedì dell'Angelo e così via alternativamente di anno in anno.
- Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore fino ad Per_1 un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
9. A titolo di contributo nel mantenimento della LI , il sig. Per_1 CP verserà a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma _1 minima di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico per i figli erogato dall' CP_2
Il sig. presta il proprio consenso a che, anche a seguito del CP divorzio, richieda direttamente all' l'erogazione a lei _1 CP_2 del 100% dell'assegno unico per i figli obbligandosi a consegnare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda, ivi compreso il modulo ISEE.
10. Qualora dovesse in futuro concedere in locazione la ex casa CP familiare ad un canone superiore ai 600,00 euro al mese, lo stesso corrisponderà a , sempre a titolo di mantenimento per la _1 LI , la metà del canone di locazione al netto della tassazione, con la Per_1 precisazione che la somma mensile dovuta da a CP _1
, a titolo di contributo nel mantenimento della LI, considerato
[...] anche che sta per diventare padre del suo secondogenito, non CP potrà mai scendere al di sotto dei 300,00 euro mensili rivalutabili annualmente oltre al 100% dell'assegno unico per i figli.
Ugualmente, per quanto riguarda l'assegno unico per i figli erogato dall' attualmente nella misura di 324,30 euro, percepito integralmente CP_2 dalla madre, si precisa che, qualora l' dovesse erogare un importo CP_2 inferiore ai 324,30 euro mensili, il sig. si impegna a CP corrispondere la differenza a in modo tale che questa _1 somma non scenda mai al di sotto dei 300,00 euro mensili.
11. Le spese straordinarie nell'interesse della LI saranno poste a carico Per_1 di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per l'iscrizione scolastica e universitaria, per l'iscrizione al campo estivo, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, per l'abbonamento trasporto pubblico, le spese mediche non coperte dal S.S.N. ivi compresi i medicinali da banco e quelle dentistiche e oculistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
Pag. 4 di 5 b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, sportive, per vacanze e gite scolastiche anche in giornata, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
12. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali delle parti, entrambe si manterranno autonomamente con i proventi dei propri redditi da lavoro sicché nessun assegno divorzile sarà dovuto l'uno nei confronti dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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