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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2011/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2011/2025 V.G. promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Broccato e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Fonte, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Mestre (VE), via Torino 65;
e
, C.F. , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Valentina Gasparini, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, via
Torre Belfredo n. 31;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 07.05.2025 i ricorrenti adivano il Tribunale di Venezia esponendo in estrema sintesi: che in data 13.05.2006 avevano contratto matrimonio concordatario in Venezia;
che dalla loro unione erano nate le figlie il 06.09.2009 e il 25.07.2014; che la comunione Persona_1 Persona_2
materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- la casa familiare, in comproprietà fra i coniugi e sita in Scorzè (VE), Via Guardi 95, verrà assegnata alla NO che ci vivrà con le figlie minori e il mu-tuo cointestato, gravante sull'immobile, verrà pagato Parte_2
interamente dalla NO Parte_2
- Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori;
Persona_1 Persona_2
- Le figlie, pertanto, ferma restando la residenza anagrafica presso la madre, staranno con entrambi i genitori alternandosi su base bisettimanale secondo il seguente schema: settimana 1) il padre terrà con sé le figlie dal martedì all'uscita da scuola fino al venerdì quando le riaccompagnerà a scuola.
La madre terrà con sé le figlie dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì quando le riaccompagnerà a scuola;
settimana 2) il padre terrà con sé le figlie il lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì quando le riaccompagnerà a scuola. La madre terrà con sé le figlie dal martedì all'uscita da scuola fino al venerdì quando le riaccompagnerà a scuola e di nuovo il padre le terrà con sé dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, in modo tale da consentire alle minori di trascorrere parte di ogni settimana con entrambi i genitori (si veda piano genitoriale); il calendario dei giorni di permanenza con l'uno e con l'altro genitore– che dovranno essere sempre equipollenti – sarà stabilito dai ricorrenti di comune accordo all'inizio di ogni mese in considerazione degli impegni artistici del Sig. il calendario dei giorni di Pt_1
permanenza con l'uno e con l'altro genitore– che dovranno essere sempre equi-pollenti – sarà stabilito dai ricorrenti di comune accordo all'inizio di ogni mese in considera-zione degli impegni artistici del Sig. Pt_1
- Nel periodo Natalizio, fermi restando i giorni di competenza le minori trascorreranno alternativamente ogni anno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. A Pasqua, sempre fermo restando i giorni di competenza, alternativamente il giorno di Pasqua con l'uno e dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore pagina 2 di 4 quarantacinque giorni, anche non continuativi, anche dimorando nelle case di villeggiatura dei nonni materni e/o paterni e/o degli zii paterni in località di mare o montagna;
- Alla NO sarà devoluto per intero l'assegno unico per i fi-gli minori pari a € 400 mensili circa Parte_2
(cifra arrotondata per difetto);
- Il Sig. sosterrà il 70% delle spese straordinarie per le figlie minori così come previste e classificate dal protocollo Pt_1
dell'intestato Tribunale da intendersi ivi trascritto.
- i coniugi danno atto della propria reciproca indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- quanto alle condizioni economiche, i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
- le detrazioni per i figli a carico nelle rispettive dichiarazioni dei redditi saranno portate al 50% da ciascun coniuge;
- i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio.
- Spese compensate”.
All'udienza del 22.07.2025, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 05.06.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
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Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 2011/2025, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
-dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso il 04.09.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
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