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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 33-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 ivi residente in [...] (C.F. ) e da C.F._1
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Santa IA di IA (CT), Via G. Mameli n. 13 (C.F. ), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rapisarda, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti” Catania nella persona della professionista nominata, dott.ssa ; Persona_1 rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei debitori, coniugi separati non conviventi, riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella riepilogativa di cui alla a relazione integrativa datata 21.2.2025 con la quale sono stati esclusi alcuni debiti non aventi natura consumistica) di euro 120.174,98, per il e di euro 91.383,39, per la;
Parte_1 Parte_2
rilevato che il nucleo familiare del è composto dallo stesso mentre Parte_1 quello della è composto dalla stessa e dal figlio Parte_2 Parte_3
il quale svolge attività lavorativa a Roma presso il centro informatico
[...] amministrativo del C.I.A.N. - Guardia di finanza;
rilevato che il ha prestato servizio presso la Guardia di Finanza ed è Parte_1 stato collocato in quiescenza dal 21/02/2017, il relativo trattamento mensile netto ascende ad € 1.656,02 (a causa del pignoramento di € 150,00 mensili) pari (nel
2023) ad euro 25.241,00 netti;
rilevato che la svolge l'attività di agente di polizia municipale e lo Parte_2 stipendio netto mensile ascende ad € 2.585,64 (se pure subisce una trattenuta per cessione del quinto di € 200,00) pari (nel 2023) ad euro 26.309,00 netti;
rilevato che il è proprietario di due immobili (casa di abitazione e Parte_1 garage) siti in Via Orazio Longo, 33 95038 Santa IA di IA (CT) nonché della quota del 50% del terreno sito in Via Orazio Longo Santa IA di IA
(meglio descritti nella relazione particolareggiata), tali beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 515/2014 promossa da Parte_4
, già ed il relativo valore di mercato –
[...] Controparte_1 desunto dalle risultanze della base d'asta della procedura esecutiva - è quantificato, per i primi due beni, in misura pari all'offerta minima prevista di € 114.750,00 mentre per la quota del terreno il valore stimato dall'CC (sempre sulla base della procedura esecutiva che lo ha attinto per la sola quota indivisa) è quantificato in misura pari all'offerta minima prevista di € 5.250,00; rilevato che il è proprietario di un motoveicolo con targa - DL32877, il Parte_1 valore stimato dall' è pari ad € 300,00; CP_2 rilevato che la è proprietaria di quattro immobili (appartamento in Parte_2
Santa IA di IA Via Goffredo Mameli n. 13 piano terra, acquisito in regime di separazione dei beni in data 29/10/2019, Garage ubicato in Santa
IA di IA Via Pier Santi Mattarella consistenza mq 62, proprietà 1/3,
Garage ubicato in Santa IA di IA Via Pier Santi Mattarella consistenza mq 68, proprietà 1/3, Fabbricato in corso di costruzione ubicato in Santa IA di IA proprietà 1/3) i quali sono stati stimati dall'CC (con apposita perizia di stima) in complessivi € 66.882,17; rilevato che la è proprietaria di un'autovettura con targa GC700XH, Parte_2 il cui valore stimato dall'O.C.C è pari ad € 11.000,00;
ritenuto che
, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore): che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere in individuata nell'anno 2012, allorquando gli stessi erano gravati dal pagamento della rata del mutuo fondiario contratto nel 2005 con la Banca AR Italiana Soc.
AT (oggi BA BPM) da utilizzare per il completamento della prima casa e da un secondo mutuo, contratto nel 2007, sempre con la Banca AR
Pag. 2 di 9 Italiana società AT (oggi BA BPM) per l'importo di € 100.000,00) in quanto il , per supportare il figlio , socio della Parte_1 Pt_5 CP_3 avallava un pagherò cambiario in bianco rilasciato in favore della a CP_1 garanzia delle fatture per forniture di merci emesse da questa alla CP_3 ma tale effetto veniva riempito indicando la somma di € 100.000,00, a garanzia delle obbligazioni scadute ed impagate della ditta e ad esso faceva CP_3 seguito la notifica di atto di precetto con cui veniva intimato alla CP_3 al e al di pagare la somma di € Parte_1 Parte_6
100.494,59 e quindi l'avvio della procedura esecutiva sui beni immobili del ricorrente;
rilevato che – successivamente – il BA AR CI (oggi BA BPM) avendo appreso dell'atto di pignoramento, risolveva in anticipo i mutui ed ogni contratto stipulato dai ricorrenti con apposita richiesta di pagamento, del 29/12/2014, della complessiva somma di € 159.115,90 senza consentire di pagare ratealmente il debito secondo gli originari piani di ammortamento indi – dopo la cessione del credito alla questa notificava atto di precetto per Controparte_4
l'importo di € 162.536,79 intervenendo nella procedura esecutiva in qualità di creditore privilegiato;
rilevato inoltre che il – quale fidejussore nel rapporto di conto corrente Parte_1 intestato alla intrattenuto presso il Credito Etneo Banca di credito CP_3 cooperativo – riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 3268/14, emesso dal
Tribunale di Catania, divenuto esecutivo in data 14/01/2016, per il pagamento di complessivi € 13.054,50, cui faceva seguito l'atto di pignoramento presso terzi di
€ 150,00 mensili;
rilevato infine che il , per sopravvenuti problemi di salute che non Parte_1 consentivano di restare in servizio presso la Guardia di Finanza, veniva collocato in quiescenza ma l' non acquisiva la richiesta di passaggio della delega CP_5 dallo stipendio alla pensione sicchè non venivano versate alcune rate della cessione di quinto dello stipendio stipulata il 05/03/2013 con la IBL Banca s.p.a. (che prevedeva il rimborso mediante 120 rate mensili da € 230,00 ciascuna) per un importo dovuto di € 4.370,00, cui faceva seguito la decadenza dal beneficio del termine e l'invito a pagare la somma residua di € 16.757,27, con la successiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per un importo di € 18.047,65;
ritenuto che
le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate – in specie l'avvio dell'azione esecutiva per il credito, contestato, portato dalla cambiale in bianco
Pag. 3 di 9 rilasciata in favore della - abbiano creato un progressivo squilibrio della CP_1 posizione debitoria, divenuta non più sostenibile con la decadenza dal beneficio del termine per i contratti di mutuo stipulati con il BA AR CI e successivamente per la cessione di quinto stipulata con IBL Banca, il che ha impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;
ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
ritenuto che
la proposta prevede, quanto al , il pagamento complessivo Parte_1 di euro 70.043,83 (con una rata mensile di € 660,79) da corrispondere entro il termine massimo di 106 rate (dopo le prime 14 rate destinate all'accantonamento del compenso spettante all'CC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi) secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue
(contenuto nella relazione finale):
ritenuto che la proposta, quanto alla , prevede il pagamento Parte_2 complessivo di euro 59.735,78 (con una rata mensile di € 711,14) da corrispondere entro il termine massimo di 84 rate (dopo le prime 11 rate destinate all'accantonamento del compenso spettante all'CC, come si dirà innanzi) secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione finale), tenuto conto della prevista erogazione del TFS al collocamento in quiescenza, grazie al quale la stessa potrà saldare il debito residuo, secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione finale):
Pag. 4 di 9
ritenuto che
, quanto alle spese prededucibili (che graveranno sui ricorrenti in ragione di metà ciascuno) si prevede il pagamento di euro 2.777,77 per spese legali funzionali alla procedura (nella misura del 75%, mentre la parte rimanente di euro 925,93 viene considerata come credito privilegiato) e l'accantonamento di euro 13.114,61 (al netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.); ritenuto che con la proposta in esame si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 58% il creditore ipotecario, al 17% i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed al 12% i creditori chirografari, il tutto nell'arco temporale complessivo di 120 mesi con il versamento delle rate mensili
– da parte di ciascuno dei ricorrenti – rispettivamente di euro 660,79 (il
) e di euro 711,14 (la ), come si prevede in seno alla Parte_1 Parte_2 relazione finale, da intendersi qui richiamata;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata hanno presentato osservazioni i seguenti creditori: Agenzia Entrate-
Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Controparte_4 di Catania, IBL Banca s.p.a., in relazione ad alcune delle quali (come si dirà innanzi nell'esame separato delle rispettive osservazioni) l'O.C.C. ha ritenuto che apporre alcune modifiche migliorative per i creditori (con l'implicito assenso dei ricorrenti che l'hanno versata in atti); ritenuto che l' si è limitata a rilevare di avere Controparte_6 trasmesso ai vari enti impositori la proposta di ristrutturazione per consentire agli stessi di formulare le loro eventuali osservazioni (come in concreto avvenuto per l'Agenzia delle Entrate, del che innanzi); ritenuto che le osservazioni del creditore ipotecario si Controparte_4 risolvono, per un verso, nella richiesta di rettifica dell'importo del proprio credito
Pag. 5 di 9 vantato (sulla base di apposita precisazione dello stesso) e, per altro verso, nella contestazione della durata del piano e della entità della soddisfazione prevista;
ritenuto che
, sul primo aspetto delle osservazioni, il gestore ha dato atto di avere quantificato in modo erroneo il credito residuo complessivo, pari ad €
214.909,34, di cui si prevede il pagamento da parte dei ricorrenti nella misura della metà ciascuno oltre agli interessi legali;
ritenuto che
– quanto al secondo profilo delle osservazioni – la proposta non prevede il soddisfacimento integrale del credito in questione ma il pagamento, da parte del , della somma di € 62.750,00 (che con gli interessi ascende ad Parte_1
€ 63.522,43) e, da parte della , di € 57.500,00 (che con gli interessi Parte_2 ascende ad € 58.113,05) per un importo totale € 121.635,48, con una dilazione sino a 106 mesi per il e sino ad 84 mesi per la dopo il Parte_1 Parte_2 periodo di accantonamento delle somme destinate all'CC, (rispettivamente di 14 ed 11 rate, ma con l'aggiunta degli interessi); ritenuto che l'entità della proposta e la sua articolazione cronologica (a fronte della quale è prevista la corresponsione degli interessi) inducono a disattendere la contestazione della creditrice in quanto l'importo risulta superiore a quello realizzabile con la liquidazione controllata, dovendosi tenere conto dell'attuale valore di mercato (desumibile dall'andamento dei tentativi di vendita degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, pignorati dalla creditrice, P.E.I. n.
515/2014) costituiti dalla casa di abitazione e dal garage siti in Santa IA di
IA Via Orazio Longo n. 33, e dalla quota del 50% del terreno ubicato in
Santa IA di IA via Orazio Longo n. 33; ritenuto infatti che – come posto in evidenza nella relazione integrativa e nella relazione finale – l'offerta minima per la partecipazione all'ultimo tentativo di vendita del lotto unico, costituito della casa di abitazione e dal garage ascende ad
€ 114.750,00 mentre per la quota del terreno l'importo offerto dal è di Parte_1
€ 5.250,00, a fronte di una stima dell'intero cespite di euro 7.000,00;
ritenuto che
– sempre al fine di valutare la convenienza della proposta rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria – la proposta dalla prevede la Parte_2 percezione fra 6 anni circa del TFS con il versamento in anticipo a favore del creditore ipotecario rispetto alla durata finale di 7 anni e 11 mesi ipotizzati nel piano;
ritenuto che
anche le osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania attengono, per un verso, alla convenienza della proposta (che originariamente prevedeva la percentuale del 15.73% per la porzione di credito privilegiato e del 2% per la porzione chirografaria) e, per altro
Pag. 6 di 9 verso, alla mancanza di “meritevolezza” del e, da ultimo, alla partita di Parte_1
€ 502,99, dovuta dal a seguito di liquidazione del Mod.730/2021 anno Parte_1
2020 iscritta a ruolo e consegnata all'Agenzia Entrate Riscossione;
ritenuto che
, quanto al primo profilo, appaiono condivisibili le considerazioni del gestore della crisi, secondo cui il credito privilegiato dell'Agenzia non avrebbe potuto trovare più ampia soddisfazione rispetto alla percentuale del 17% nell'arco temporale di 120 mesi dall'omologazione del piano (percentuale migliorativa riconosciuta in esito alle osservazioni ai creditori privilegiati), dovendosi tenere conto della circostanza che il non è proprietario di Parte_1 beni mobili registrati aventi apprezzabile valore di mercato e che i crediti dell'Agenzia non potrebbero ottenere alcun soddisfacimento dalla vendita dell'immobile (tenuto conto dell'esistenza del creditore ipotecario non integralmente soddisfatto) nonché dell'esistenza di due pignoramenti sulla pensione dello stesso, che sono stati definiti con provvedimenti di assegnazione
(a favore del Credito Etneo BCC oggi e – a seguire - da IBL Banca CP_7
SpA) e del limite di pignorabilità di tale emolumento di € 1.000,00 mensili sicchè l'avvio dell'azione esecutiva per il credito erariale in questione si sarebbe collocato dopo il soddisfacimento dei suddetti creditori;
ritenuto che la prospettazione di carenza di “meritevolezza” si impunta sul mancato versamento di alcuni tributi (in specie tasse auto), circostanza che non appare idonea a superare le considerazioni (sopra illustrate) che inducono ad escludere la sussistenza della colpa grave dei ricorrenti;
ritenuto che – quanto all'ultimo profilo delle osservazioni – il gestore ha dato atto della fondatezza della doglianza, inserendo tale credito nel piano come privilegiato con una percentuale di soddisfo del 17% mentre per la porzione chirografaria la percentuale di soddisfo è stata incrementata dal 2% al 15%;
ritenuto che le osservazioni della IBL Banca s.p.a. attengono alla convenienza della proposta ma, trattandosi di creditore chirografario, le stesse non trovano fondamento normativo, dandosi tuttavia atto che il gestore ha incrementato la percentuale di soddisfo dci crediti chirografari al 15% per cento;
ritenuto pertanto che le osservazioni non accolte dal gestore vanno disattese;
ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti (pari ad euro 887,55 per il e ad euro 876,20 per la ) nonchè con le Parte_1 Parte_2 rispettive entrate mensili medie, pari a circa euro 1.632,41 netti mensili per il e ad euro 1.678,55 netti mensili per la;
Parte_1 Parte_2
Pag. 7 di 9
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt.
68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili previste per ciascuno dei ricorrenti saranno versate mensilmente da ciascuno sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura della stessa Contr professionista designata dall' secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'CC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano
è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'CC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di e Parte_1
e dispone che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare Parte_2 esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'CC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura della professionista nominata dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 -
66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Pag. 8 di 9 Catania, 27 maggio 2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 33-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 ivi residente in [...] (C.F. ) e da C.F._1
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Santa IA di IA (CT), Via G. Mameli n. 13 (C.F. ), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rapisarda, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi “Commercialisti” Catania nella persona della professionista nominata, dott.ssa ; Persona_1 rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei debitori, coniugi separati non conviventi, riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella riepilogativa di cui alla a relazione integrativa datata 21.2.2025 con la quale sono stati esclusi alcuni debiti non aventi natura consumistica) di euro 120.174,98, per il e di euro 91.383,39, per la;
Parte_1 Parte_2
rilevato che il nucleo familiare del è composto dallo stesso mentre Parte_1 quello della è composto dalla stessa e dal figlio Parte_2 Parte_3
il quale svolge attività lavorativa a Roma presso il centro informatico
[...] amministrativo del C.I.A.N. - Guardia di finanza;
rilevato che il ha prestato servizio presso la Guardia di Finanza ed è Parte_1 stato collocato in quiescenza dal 21/02/2017, il relativo trattamento mensile netto ascende ad € 1.656,02 (a causa del pignoramento di € 150,00 mensili) pari (nel
2023) ad euro 25.241,00 netti;
rilevato che la svolge l'attività di agente di polizia municipale e lo Parte_2 stipendio netto mensile ascende ad € 2.585,64 (se pure subisce una trattenuta per cessione del quinto di € 200,00) pari (nel 2023) ad euro 26.309,00 netti;
rilevato che il è proprietario di due immobili (casa di abitazione e Parte_1 garage) siti in Via Orazio Longo, 33 95038 Santa IA di IA (CT) nonché della quota del 50% del terreno sito in Via Orazio Longo Santa IA di IA
(meglio descritti nella relazione particolareggiata), tali beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 515/2014 promossa da Parte_4
, già ed il relativo valore di mercato –
[...] Controparte_1 desunto dalle risultanze della base d'asta della procedura esecutiva - è quantificato, per i primi due beni, in misura pari all'offerta minima prevista di € 114.750,00 mentre per la quota del terreno il valore stimato dall'CC (sempre sulla base della procedura esecutiva che lo ha attinto per la sola quota indivisa) è quantificato in misura pari all'offerta minima prevista di € 5.250,00; rilevato che il è proprietario di un motoveicolo con targa - DL32877, il Parte_1 valore stimato dall' è pari ad € 300,00; CP_2 rilevato che la è proprietaria di quattro immobili (appartamento in Parte_2
Santa IA di IA Via Goffredo Mameli n. 13 piano terra, acquisito in regime di separazione dei beni in data 29/10/2019, Garage ubicato in Santa
IA di IA Via Pier Santi Mattarella consistenza mq 62, proprietà 1/3,
Garage ubicato in Santa IA di IA Via Pier Santi Mattarella consistenza mq 68, proprietà 1/3, Fabbricato in corso di costruzione ubicato in Santa IA di IA proprietà 1/3) i quali sono stati stimati dall'CC (con apposita perizia di stima) in complessivi € 66.882,17; rilevato che la è proprietaria di un'autovettura con targa GC700XH, Parte_2 il cui valore stimato dall'O.C.C è pari ad € 11.000,00;
ritenuto che
, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore): che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere in individuata nell'anno 2012, allorquando gli stessi erano gravati dal pagamento della rata del mutuo fondiario contratto nel 2005 con la Banca AR Italiana Soc.
AT (oggi BA BPM) da utilizzare per il completamento della prima casa e da un secondo mutuo, contratto nel 2007, sempre con la Banca AR
Pag. 2 di 9 Italiana società AT (oggi BA BPM) per l'importo di € 100.000,00) in quanto il , per supportare il figlio , socio della Parte_1 Pt_5 CP_3 avallava un pagherò cambiario in bianco rilasciato in favore della a CP_1 garanzia delle fatture per forniture di merci emesse da questa alla CP_3 ma tale effetto veniva riempito indicando la somma di € 100.000,00, a garanzia delle obbligazioni scadute ed impagate della ditta e ad esso faceva CP_3 seguito la notifica di atto di precetto con cui veniva intimato alla CP_3 al e al di pagare la somma di € Parte_1 Parte_6
100.494,59 e quindi l'avvio della procedura esecutiva sui beni immobili del ricorrente;
rilevato che – successivamente – il BA AR CI (oggi BA BPM) avendo appreso dell'atto di pignoramento, risolveva in anticipo i mutui ed ogni contratto stipulato dai ricorrenti con apposita richiesta di pagamento, del 29/12/2014, della complessiva somma di € 159.115,90 senza consentire di pagare ratealmente il debito secondo gli originari piani di ammortamento indi – dopo la cessione del credito alla questa notificava atto di precetto per Controparte_4
l'importo di € 162.536,79 intervenendo nella procedura esecutiva in qualità di creditore privilegiato;
rilevato inoltre che il – quale fidejussore nel rapporto di conto corrente Parte_1 intestato alla intrattenuto presso il Credito Etneo Banca di credito CP_3 cooperativo – riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 3268/14, emesso dal
Tribunale di Catania, divenuto esecutivo in data 14/01/2016, per il pagamento di complessivi € 13.054,50, cui faceva seguito l'atto di pignoramento presso terzi di
€ 150,00 mensili;
rilevato infine che il , per sopravvenuti problemi di salute che non Parte_1 consentivano di restare in servizio presso la Guardia di Finanza, veniva collocato in quiescenza ma l' non acquisiva la richiesta di passaggio della delega CP_5 dallo stipendio alla pensione sicchè non venivano versate alcune rate della cessione di quinto dello stipendio stipulata il 05/03/2013 con la IBL Banca s.p.a. (che prevedeva il rimborso mediante 120 rate mensili da € 230,00 ciascuna) per un importo dovuto di € 4.370,00, cui faceva seguito la decadenza dal beneficio del termine e l'invito a pagare la somma residua di € 16.757,27, con la successiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per un importo di € 18.047,65;
ritenuto che
le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate – in specie l'avvio dell'azione esecutiva per il credito, contestato, portato dalla cambiale in bianco
Pag. 3 di 9 rilasciata in favore della - abbiano creato un progressivo squilibrio della CP_1 posizione debitoria, divenuta non più sostenibile con la decadenza dal beneficio del termine per i contratti di mutuo stipulati con il BA AR CI e successivamente per la cessione di quinto stipulata con IBL Banca, il che ha impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;
ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
ritenuto che
la proposta prevede, quanto al , il pagamento complessivo Parte_1 di euro 70.043,83 (con una rata mensile di € 660,79) da corrispondere entro il termine massimo di 106 rate (dopo le prime 14 rate destinate all'accantonamento del compenso spettante all'CC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi) secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue
(contenuto nella relazione finale):
ritenuto che la proposta, quanto alla , prevede il pagamento Parte_2 complessivo di euro 59.735,78 (con una rata mensile di € 711,14) da corrispondere entro il termine massimo di 84 rate (dopo le prime 11 rate destinate all'accantonamento del compenso spettante all'CC, come si dirà innanzi) secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione finale), tenuto conto della prevista erogazione del TFS al collocamento in quiescenza, grazie al quale la stessa potrà saldare il debito residuo, secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue (contenuto nella relazione finale):
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ritenuto che
, quanto alle spese prededucibili (che graveranno sui ricorrenti in ragione di metà ciascuno) si prevede il pagamento di euro 2.777,77 per spese legali funzionali alla procedura (nella misura del 75%, mentre la parte rimanente di euro 925,93 viene considerata come credito privilegiato) e l'accantonamento di euro 13.114,61 (al netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.); ritenuto che con la proposta in esame si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 58% il creditore ipotecario, al 17% i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed al 12% i creditori chirografari, il tutto nell'arco temporale complessivo di 120 mesi con il versamento delle rate mensili
– da parte di ciascuno dei ricorrenti – rispettivamente di euro 660,79 (il
) e di euro 711,14 (la ), come si prevede in seno alla Parte_1 Parte_2 relazione finale, da intendersi qui richiamata;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata hanno presentato osservazioni i seguenti creditori: Agenzia Entrate-
Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Controparte_4 di Catania, IBL Banca s.p.a., in relazione ad alcune delle quali (come si dirà innanzi nell'esame separato delle rispettive osservazioni) l'O.C.C. ha ritenuto che apporre alcune modifiche migliorative per i creditori (con l'implicito assenso dei ricorrenti che l'hanno versata in atti); ritenuto che l' si è limitata a rilevare di avere Controparte_6 trasmesso ai vari enti impositori la proposta di ristrutturazione per consentire agli stessi di formulare le loro eventuali osservazioni (come in concreto avvenuto per l'Agenzia delle Entrate, del che innanzi); ritenuto che le osservazioni del creditore ipotecario si Controparte_4 risolvono, per un verso, nella richiesta di rettifica dell'importo del proprio credito
Pag. 5 di 9 vantato (sulla base di apposita precisazione dello stesso) e, per altro verso, nella contestazione della durata del piano e della entità della soddisfazione prevista;
ritenuto che
, sul primo aspetto delle osservazioni, il gestore ha dato atto di avere quantificato in modo erroneo il credito residuo complessivo, pari ad €
214.909,34, di cui si prevede il pagamento da parte dei ricorrenti nella misura della metà ciascuno oltre agli interessi legali;
ritenuto che
– quanto al secondo profilo delle osservazioni – la proposta non prevede il soddisfacimento integrale del credito in questione ma il pagamento, da parte del , della somma di € 62.750,00 (che con gli interessi ascende ad Parte_1
€ 63.522,43) e, da parte della , di € 57.500,00 (che con gli interessi Parte_2 ascende ad € 58.113,05) per un importo totale € 121.635,48, con una dilazione sino a 106 mesi per il e sino ad 84 mesi per la dopo il Parte_1 Parte_2 periodo di accantonamento delle somme destinate all'CC, (rispettivamente di 14 ed 11 rate, ma con l'aggiunta degli interessi); ritenuto che l'entità della proposta e la sua articolazione cronologica (a fronte della quale è prevista la corresponsione degli interessi) inducono a disattendere la contestazione della creditrice in quanto l'importo risulta superiore a quello realizzabile con la liquidazione controllata, dovendosi tenere conto dell'attuale valore di mercato (desumibile dall'andamento dei tentativi di vendita degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, pignorati dalla creditrice, P.E.I. n.
515/2014) costituiti dalla casa di abitazione e dal garage siti in Santa IA di
IA Via Orazio Longo n. 33, e dalla quota del 50% del terreno ubicato in
Santa IA di IA via Orazio Longo n. 33; ritenuto infatti che – come posto in evidenza nella relazione integrativa e nella relazione finale – l'offerta minima per la partecipazione all'ultimo tentativo di vendita del lotto unico, costituito della casa di abitazione e dal garage ascende ad
€ 114.750,00 mentre per la quota del terreno l'importo offerto dal è di Parte_1
€ 5.250,00, a fronte di una stima dell'intero cespite di euro 7.000,00;
ritenuto che
– sempre al fine di valutare la convenienza della proposta rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria – la proposta dalla prevede la Parte_2 percezione fra 6 anni circa del TFS con il versamento in anticipo a favore del creditore ipotecario rispetto alla durata finale di 7 anni e 11 mesi ipotizzati nel piano;
ritenuto che
anche le osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania attengono, per un verso, alla convenienza della proposta (che originariamente prevedeva la percentuale del 15.73% per la porzione di credito privilegiato e del 2% per la porzione chirografaria) e, per altro
Pag. 6 di 9 verso, alla mancanza di “meritevolezza” del e, da ultimo, alla partita di Parte_1
€ 502,99, dovuta dal a seguito di liquidazione del Mod.730/2021 anno Parte_1
2020 iscritta a ruolo e consegnata all'Agenzia Entrate Riscossione;
ritenuto che
, quanto al primo profilo, appaiono condivisibili le considerazioni del gestore della crisi, secondo cui il credito privilegiato dell'Agenzia non avrebbe potuto trovare più ampia soddisfazione rispetto alla percentuale del 17% nell'arco temporale di 120 mesi dall'omologazione del piano (percentuale migliorativa riconosciuta in esito alle osservazioni ai creditori privilegiati), dovendosi tenere conto della circostanza che il non è proprietario di Parte_1 beni mobili registrati aventi apprezzabile valore di mercato e che i crediti dell'Agenzia non potrebbero ottenere alcun soddisfacimento dalla vendita dell'immobile (tenuto conto dell'esistenza del creditore ipotecario non integralmente soddisfatto) nonché dell'esistenza di due pignoramenti sulla pensione dello stesso, che sono stati definiti con provvedimenti di assegnazione
(a favore del Credito Etneo BCC oggi e – a seguire - da IBL Banca CP_7
SpA) e del limite di pignorabilità di tale emolumento di € 1.000,00 mensili sicchè l'avvio dell'azione esecutiva per il credito erariale in questione si sarebbe collocato dopo il soddisfacimento dei suddetti creditori;
ritenuto che la prospettazione di carenza di “meritevolezza” si impunta sul mancato versamento di alcuni tributi (in specie tasse auto), circostanza che non appare idonea a superare le considerazioni (sopra illustrate) che inducono ad escludere la sussistenza della colpa grave dei ricorrenti;
ritenuto che – quanto all'ultimo profilo delle osservazioni – il gestore ha dato atto della fondatezza della doglianza, inserendo tale credito nel piano come privilegiato con una percentuale di soddisfo del 17% mentre per la porzione chirografaria la percentuale di soddisfo è stata incrementata dal 2% al 15%;
ritenuto che le osservazioni della IBL Banca s.p.a. attengono alla convenienza della proposta ma, trattandosi di creditore chirografario, le stesse non trovano fondamento normativo, dandosi tuttavia atto che il gestore ha incrementato la percentuale di soddisfo dci crediti chirografari al 15% per cento;
ritenuto pertanto che le osservazioni non accolte dal gestore vanno disattese;
ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti (pari ad euro 887,55 per il e ad euro 876,20 per la ) nonchè con le Parte_1 Parte_2 rispettive entrate mensili medie, pari a circa euro 1.632,41 netti mensili per il e ad euro 1.678,55 netti mensili per la;
Parte_1 Parte_2
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ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt.
68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili previste per ciascuno dei ricorrenti saranno versate mensilmente da ciascuno sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura della stessa Contr professionista designata dall' secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'CC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano
è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'CC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di e Parte_1
e dispone che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare Parte_2 esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'CC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura della professionista nominata dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 -
66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Pag. 8 di 9 Catania, 27 maggio 2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
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