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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2538/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale e promossa
D A
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente c.f. C.F._1
Avv. DE LISI MANUELA per procura in atti -RICORRENTE-
C O N T R O
, nata il [...] a [...] e Controparte_1
residente in [...]
c.f. C.F._2
Avv. PIEROTTI NICOLA e Avv. DE SANTIS LORENZO VITO per procura in atti
-CONVENUTA-
1 E
Con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in calce al decreto di fissazione di udienza presidenziale in data 4.1.2023 e all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. in data 17.2.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti nelle note scritte autorizzate in sostituzione d'udienza rispettivamente depositate entro il termine assegnato del 13.2.2025:
PER PARTE RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis,
- In via principale pronunciare la separazione personale tra i coniugi dichiarando che gli stessi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
- Rigettare tutte le domande avversarie, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto, in diritto e comunque non provate.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
- in via preliminare, ammettere le istanze istruttorie, come da sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., che di seguito si reiterano:
A) interrogatorio formale del ricorrente, sui seguenti capitoli di prova: 1), 3), 6), 10),
13), 14), 18), 19), 20). Trattasi di capitoli che servono a provare l'infedeltà coniugale
2 del IG. (ai fini dell'addebito) e il mancato assolvimento degli obblighi Pt_1
economici nei confronti della IG.ra , anche ai fini del mantenimento richiesto;
CP_1
B) prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 2), 3), 4), 7), 9), 15). Trattasi di capitoli idonei a provare l'infedeltà del IG. e le conseguenze (anche Pt_1
psicologiche) patite dalla IG.ra . Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova CP_1
che precedono, i IGnori:
- , residente in [...] - 19015 Levanto (SP) Testimone_1
- , residente in [...]02 - Bologna (BO) Parte_2
- , residente in [...] Levanto (SP) Controparte_2
, residente in [...] Novembre n. 34 – 19020 - Borghetto di Vara Parte_3
(SP), oltre ai IGnori:
, residente in [...]dell'Erta, 7/B - 19015 Levanto (SP), Testimone_2
limitatamente ai capitoli 2 e 3;
, residente in [...]dell'Erta, 44 - 19015 Levanto (SP), Tes_3
limitatamente ai capitoli 2 e 3;
- , residente in [...], Ricco' del Golfo di Spezia Controparte_3
(SP), limitatamente ai capitoli 2 e 3, oltre alla IGnora , come richiesto all'udienza del 06.02.2024 e CP_4 reiterato all'udienza del 22.05.2024, ex art. 257 c.p.c.
3) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del ricorrente e/o del professionista incaricato della tenuta della sua contabilità, dei seguenti documenti:
- estratti conto aggiornati di tutti i rapporti bancari, postali e finanziari degli ultimi tre anni intestati ad personalmente e/o in qualità di imprenditore Parte_1
individuale (P.IVA ); P.IVA_1
- elenchi di tutte le prenotazioni dei clienti per gli anni 2016-2023 dell'impresa individuale “ ” (P.IVA ); Parte_1 P.IVA_1
3 - scritture contabili obbligatorie e/o facoltativamente tenute dall'impresa individuale
“ ” (P.IVA ) e, in particolare, libro dei beni Parte_1 P.IVA_1
strumentali per gli anni 2016-2023 e libro cespiti ammortizzabili aggiornato.
Trattasi di documentazione contabile idonea a ricostruire con maggiore precisione lo stato patrimoniale del IG. . Pt_1
4) Indagini di polizia tributaria a carico del ricorrente, per tutte le ragioni viste,
Indi:
- in via principale, pronunciare la separazione dei coniugi, cui la resistente non si oppone;
- in via riconvenzionale, disporre l'addebito della separazione esclusivamente al marito, IG. , per i fatti di cui in narrativa;
Parte_1
- in ogni caso, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il IG. Parte_1
a pagare in favore della IGnora un contributo mensile a titolo di CP_1
mantenimento, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), ovvero nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente come per legge.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in Levanto (SP) in data 12.4.2008 con (atto Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 3 Parte II Seria A anno 2008) e di non aver avuto figli, ha chiesto di dichiararsi la separazione coniugale alle condizioni di cui al ricorso, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, già separati di fatto dalla fine di
4 settembre 2019 (ovvero da quando la , rientrando da un soggiorno a New CP_1
York, su città natale, era andata a vivere in altro immobile).
All'udienza del 14.2.2023 dinanzi al Giudice delegato a tenere udienza presidenziale, nonostante rituale notifica del ricorso ex art. 140 c.p.c. presso la nuova residenza anagrafica della convenuta, è comparso il solo ricorrente, il quale ha dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di provvedimenti provvisori e urgenti e l'inammissibilità delle domande di restituzione di beni e di sistemazione degli animali domestici, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé quale giudice istruttore.
A seguito della notifica dell'ordinanza presidenziale si è Controparte_1
costituita in giudizio e, premettendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del ricorso in quanto al tempo della notifica si trovava negli Stati Uniti ma non opponendosi alla domanda di separazione, ha contestando integralmente quanto dedotto dalla controparte, ed ha chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di addebito della separazione al marito e la condanna di questi alla corresponsione di un assegno di mantenimento per l'importo mensile di € 2.500,00, con vittoria delle spese di lite.
Più in particolare, la ha allegato di aver scoperto nel 2016 che il marito l'aveva CP_1
tradita con almeno tre donne diverse, e che con una di esse avrebbe avuto una relazione pluriannuale, ammessa pubblicamente dal (anche tramite post su Pt_1
Facebook), proprio nel periodo in cui la convenuta si stava sottoponendo, già da tempo, a pesanti e costose cure e tecniche di fecondazione assistita, anche eterologa, ed ancora in altro periodo in cui si era recata negli per curare la Pt_4
madre; la ha inoltre dedotto che il marito non aveva voluto raggiungerla negli CP_1
Stati Uniti nel dicembre 2018, come era solito fare negli anni precedenti e che le
5 aveva chiesto di vivere separati, nonostante la stessa avesse cercato anche nel
2020, pur a fronte dei tradimenti del marito, di superare la crisi matrimoniale, ma senza alcun esito (anche perché quest'ultimo era già impegnato in una nuova relazione con un'altra donna, con la quale vive tuttora).
Quanto alle situazioni economiche, la ha dedotto di aver lasciato nell'aprile CP_1
2016 il proprio impiego negli Stati Uniti (presso la “Cushman & Wakefield”, con uno stipendio netto di circa € 4.000 al mese) per aiutare il marito nell'attività lavorativa intrapresa (la “Angelo's Boat Tours”), contribuendo sia economicamente al rilevamento dell' azienda (per 90.000 euro) sia lavorativamente quale collaboratrice
“tuttofare” dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. (mai formalizzata tra i coniugi); che la sua collaborazione lavorativa era venuta meno al momento della cessazione della convivenza con il marito, senza alcun riconoscimento economico da parte di quest'ultimo e che pertanto è stata costretta a rimanere presso i propri familiari a
New York, trovando lavoro, dal quale si è licenziata per tornare a Levanto, ove ha reperito un alloggio in locazione ed ha avviato una propria nuova attività di impresa sempre nel settore turistico.
Rigettata la richiesta di modifica di provvedimenti presidenziali, avanzata dalla convenuta, ed espletata l'istruttoria, consistente in particolare nell'assunzione delle prove orali, la causa giunge ora in decisione.
Preliminarmente vanno rigettate le istanze istruttorie della convenuta, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per quanto già argomentato a verbale d'udienza del 9.11.2023 e nell'ordinanza in data 24.5.2024.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione della
6 convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole, ivi compresa l'assoluta incompatibilità di carattere dei coniugi.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che la stessa convenuta non si è opposta all'accoglimento della domanda.
Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta dalla convenuta nei confronti del marito per la violazione dell'obbligo di fedeltà, va al riguardo premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi o da entrambi sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito (sulla necessità di accertare l'efficacia causale della violazione dei doveri ex art. 143 c.c. nella determinazione della crisi coniugale si veda Cass. sez. I ord. n. 16691 del 5.8.2020, e per quanto più strettamente attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. Sez. I, ord. n. 16691 del 05/08/2020, nonché Cass. sez.
6-1 ord. n. 3923 del 19.2.2018: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
7 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che la vita coniugale per i primi anni è trascorsa serenamente;
che già nel 2011 il marito le aveva confessato di essersi invaghito di una collega di lavoro (tale ); che nel 2016 lei aveva scoperto Per_1
casualmente che il marito aveva intrattenuto delle relazioni extraconiugali con più donne;
che il IN aveva confessato il tradimento anche pubblicamente (tramite un post su Facebook) ma che il matrimonio era continuato seppur con molta difficoltà
(tanto da aver dovuto rivolgersi ad una psicologa e fare ricorso all'assunzione di farmaci), fino a quando il marito, non raggiungendola come da accordi negli Stati
Uniti, le ha chiesto di vivere separati (in quanto presumibilmente aveva già iniziato nuova relazione con altra persona, tutt'ora in corso della quale la convenuta è venuta a conoscenza successivamente).
Il ricorrente ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, le relazioni extraconiugali avute dal 2012 al 2015, e di aver rivolto pubblicamente, tramite facebook, le proprie scuse alla moglie dopo che questa aveva scoperto il tradimento, dichiarando di aver provato a ricostruire l'unione matrimoniale, anche con l'ausilio di uno psicologo (così ammettendo la frattura coniugale a seguito della scoperta dei tradimenti da parte della ). CP_1
I testi peraltro hanno confermato le relazioni extraconiugali del IN (a nulla rilevando che i rapporti con la , che ha anche testimoniato in giudizio, fossero Tes_2
solo sessuali e non anche sentimentali); in particolare:
il teste ha riferito che lo stesso gli aveva confermato il Parte_2 Pt_1
tradimento e che aveva perso la fiducia della moglie, dopo che questa aveva scoperto i messaggi con;
Tes_2
8 la teste ha riferito che aveva ammesso su Facebook di Tes_1 Pt_1
aver fatto un grandissimo errore e che la relazione con la era stata Tes_2
oggetto di pettegolezzi in paese ed era durata circa quattro anni;
ancora la teste e il teste hanno dichiarato che non Tes_1 Pt_3
appena la era partita per gli Stati Uniti, prima della pandemia, quando CP_1
ancora i coniugi non erano separati neppure di fatto, Parte_1
viveva già pubblicamente la nuova relazione con la sua attuale compagna, di nome CP_4
E' dunque di tutta evidenza che nonostante la convenuta, dopo la scoperta del tradimento nel 2016, avesse tentato di ristabilire l'unione matrimoniale, anche seguendo un percorso di sostegno psicologico (sia di coppia sia individuale) con l'aiuto di un professionista, il ricorrente aveva nuovamente violato l'obbligo di fedeltà coniugale instaurando una nuova e stabile relazione con altra persona, tuttora in essere (cfr. teste : “posso dire che mio figlio da circa due anni Testimone_4 convive con un'altra donna”).
IN si è limitato a sostenere la preesistenza di una crisi nel rapporto matrimoniale dovuta sia al carattere della moglie (la quale avrebbe avuto atteggiamenti di gelosia ossessiva facendo anche scenate in pubblico) sia alle differenze di stili di vita e culturali tra le parti: nessun elemento probatorio, neppure indiziario, è stato offerto al riguardo.
Nessun rilievo a tal fine possono avere i tentativi di salvare il matrimonio, andati falliti, né potrebbe sostenersi che tali tentativi siano stati indice di un comportamento tollerante della e quindi scriminante della violazione dell'obbligo di fedeltà da CP_1 parte del marito (cfr. tra le altre Cass. sez. 1 Ord. n. 25966 del 02/09/2022 : “In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge,
9 non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.”).
Conclusivamente sul punto, va accolta la domanda di addebito della separazione proposta da parte convenuta.
Ai fini del decidere sulla domanda di assegno di mantenimento, proposta dalla convenuta, devono essere comparate le rispettive capacità economiche delle parti.
Il ricorrente è titolare dell'impresa turistica “Angelo's Boat Tours”, che organizza gite giornaliere in barca alle IN Terre;
dalla documentazione reddituale depositata si rileva un reddito imponibile netto di € 20760,00 per l'anno 2018 e di € 16.359,00 per l'anno 2019 mentre per gli anni 2020 e 2021 i redditi risultano pari a zero, in concomitanza con il periodo di pandemia Covid;
non è proprietario di beni immobili,
e vive in locazione nella ex casa coniugale, con un esborso mensile a titolo di canone di € 200,00, oltre ad altro esborso mensile di € 320,00 per la restituzione di un finanziamento erogato dalla Credit Agricole.
La convenuta è titolare dell'impresa “Bel Mar Tour”, che organizza le gite in barca alle IN Terre, e dalle sue dichiarazioni personali dei redditi, relative alle precedenti occupazioni lavorative,si rileva un utile totale imponibile di $ 100683 per l'anno 2022, di $ 88652 per l'anno 2021 e di $ 78150 per l'anno 2020; vive in alloggio condotto in locazione in Levanto per il quale sostiene un esborso mensile di € 750,00
e deve far fronte alla restituzione dei finanziamenti contratti per l'acquisto di una Fiat
Panda e di una Subaru.
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in questa sede di un assegno di mantenimento a favore della convenuta, considerate le seguenti circostanze:
10 i coniugi sono separati di fatto dal 2019 e fino ad oggi non vi è stata alcuna richiesta economica della convenuta nei confronti del marito;
la , cittadina americana, ha dichiarato di essere stata licenziata (senza CP_1
che vi sia prova al riguardo) dalla società statunitense presso la quale prestava attività lavorativa a fronte di uno stipendio lordo mensile di $
5.000,00, in conseguenza della sua scelta – autonoma e consapevole - di rimanere a vivere in Italia, anche dopo la fine della convivenza matrimoniale, tentando di avviare nuove attività imprenditoriali;
i redditi dei coniugi non consentono di ritenere sussistente una disparità economica tra gli stessi (ed anzi risulterebbe che la abbia avuto – o CP_1
quantomeno dichiarato - introiti maggiori di quelli del ) ed in ogni caso Pt_1
le rispettive attività lavorative svolte in località ad alta densità turistica, sono idonee a garantire una indipendenza economica di entrambi (ciò a prescindere dalla valenza probatoria delle rispettive dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti, non aggiornate e non verosimili, tenuto conto dell'alto afflusso turistico nella stagione estiva e dei prezzi e delle modalità di pagamento dei tour giornalieri in barca, come desumibili anche dalle dichiarazioni testimoniali in atti, oltre che della possibilità per entrambi di espletare altra attività lavorativa nella stagione invernale);
non vi è prova allo stato di un particolare tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, al quale andrebbe necessariamente rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (diversamente dalle valutazioni circa il riconoscimento di assegno in sede divorzile, viceversa ancorate ai criteri elaborati dalla Suprema Corte); ciò in quanto la si è CP_1
limitata a vaghe allegazioni in merito a vacanze e cene costose senza nulla specificare ed ancor meno comprovare (cfr. da ultimo Cass. sez I ord. n.
11611 del 3.5.2025, Cass. Sez. I Ord. n. 6964 del 6 marzo 2025);
11 ogni ulteriore rapporto economico tra le parti dipendente dalla costituzione o meno di impresa familiare deve essere oggetto di altro e autonomo giudizio.
La domanda di assegno di mantenimento proposta dalla convenuta va pertanto rigettata.
La natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2538/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Separazione giudiziale così provvede:
RIGETTA le istanze probatorie di parte convenuta;
DICHIARA la separazione giudiziale tra i coniugi e Controparte_1
, con addebito a quest'ultimo; Parte_1
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla convenuta;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia nella camera di conIGlio dell'8.5.2025
Il presidente est.
Lucia Sebastiani
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