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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11172/2018 avente ad oggetto “appello”
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti,
dall'avv.to Ugo Sorrentino elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Diaz n. 47;
- Appellante –
CONTRO
già denominato Controparte_1 [...]
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Principe, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Tiziana Cardone in Salerno, Via F. Conforti n. 11;
- Appellata –
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Adelina Bianco, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato in Salerno presso la Filiale di Dislocazione , Via Paradiso di Pastena Controparte_3 Controparte_4
snc;
- Appellata –
NONCHE'
in Controparte_5
persona del parroco (C.F. ), Controparte_6 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Piergiorgio Braca, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pellezzano (SA),
Via Gramsci 16 bis;
- Appellata –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 1278/2018 resa in data 07.11.2018 dal
Giudice di Pace di Eboli con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'odierna appella relativa al rimborso Controparte_5
dell'assegno n. 2406224663 di euro 483,30 il cui incasso era stato autorizzato dalla banca a soggetto estraneo, chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa formulata dal nei confronti dell' Controparte_1 Parte_2
in virtù della convenzione in essere tra le parti e, per l'effetto condannarla al
[...]
ristoro delle spese di giustizia in favore della appellante;
dichiarare il CP_7
Servizio Elettrico Nazionale e/o Sp uniche responsabili e tenute CP_3
al pagamento di quanto dovesse essere accertato e dovuto alla Parrocchia SS
Giuseppe e , con vittoria di spese competenze del doppio grado di CP_5
giudizio.
Impugnava la sentenza del G.d.P., lamentando che il Giudice di prime cure non si fosse pronunciato secondo equità ma secondo diritto;
che il G.d.P. avesse statuto ultra petitum avendo l'originario attore Controparte_5
concluso, nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
per la condanna alla restituzione della somma oggetto di assegno in via solidale dell' e delle;
che la decisione Controparte_1 Controparte_3
di primo grado era viziata dalla violazione del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo considerato ai fini della decisione i documenti prodotti dall'odierna appellante, non contestati né disconosciuti dal
, contro la quale erano stati prodotti;
la totale Controparte_1
assenza di responsabilità dell' la presenza di una Parte_2
Convenzione per il Servizio di pagamenti tramite assegni di traenza tra la
[...]
e il;
che la procedura d'incasso Parte_2 Controparte_1
dell'assegno è avvenuta mediante check truncation;
la condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado e/o in Controparte_1
via solidale con le . Controparte_3
Con comparsa deposita in data 26.03.2019 si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e ne richiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata in data 28.03.2019 si costituiva in giudizio Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello e la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva.
Con comparsa depositata in data 13.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la mancata diligenza dell'odierna appellante Controparte_5
con violazione del principio di cui all'art. 1176 , 2. co, c.c. e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
Istaurato il contraddittorio, a seguito di una serie di rinvii al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 27.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente meritano di essere rigettate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello proposto da in quanto risulta rispettato il principio Parte_1
di specificità dei motivi di appello avendo la parte specificato le censure rivolte al provvedimento impugnato. In tal modo risultano delimitati i poteri cognitivi del giudice del gravame: in sostanza, il ricorrente deve censurare non solo gli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi logici ed argomentativi che li sorreggono e deve formulare puntualmente le ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame.
Risulta rispettato l'art. 342 cpc.
Parte appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della banca.
L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui è riconosciuta la esclusiva responsabilità della per omesso controllo all'atto della richiesta CP_7
di incasso dell'assegno e in quanto il Giudice di Pace non ha considerato la convenzione esistente per il Servizio di pagamento tramite assegni di traenza e che la procedura di incasso del titolo è avvenuta con le modalità di check trunction.
L'appello è parzialmente fondato e i motivi saranno esaminati congiuntamente .
Nel caso in esame su ordine di Servizio elettrico Nazionale la Parte_1
ha emesso assegno dell'importo di euro 483,30 in favore di
[...] [...]
; tale assegno è stato spedito, contraffatto e negoziato Parte_3
presso uno sportello di ma incassato da soggetto diverso CP_3
dall'originario beneficiario. Il GDP ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della banca emittente il titolo. La sentenza merita di essere riformata non avendo il Giudice di Pace, in aderenza agli orientamenti più recenti verificato la responsabilità di Controparte_3
E' bene a questo punto precisare, circa le disposizioni applicabili all'assegno circolare, va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la pronuncia del 21 maggio 2018, n. 12477, - in ordine alla responsabilità della banca emittente o trattaria e della banca negoziatrice ex art. 43 l.ass. – hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. specificando, altresì, che
“l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”. La conclusione circa la natura contrattuale della responsabilità della banca (emittente e negoziatrice) trova, quindi, fondamento nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. ..." (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 1037/2022 del 08-02-2022). La
diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità
dell'assegno deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività
esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella,
“particolarmente qualificata”, dell'accorto banchiere, vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza. Sul punto è da aggiungere che la Cassazione
ha sancito l'ulteriore principio (peraltro già espresso da Cass. 22 maggio 2019, n.
13828), secondo cui “l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. art. 1176 comma 2 cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve.” (cfr.
Cass n. 34107 del 2019 e da ultimo Cass. n. 9842 del 2021). Alla luce dei principi citati, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla banca provare di aver correttamente operato e non essendo sufficiente una generica prova di diligenza occorre la dimostrazione di aver adempiuto - secondo il canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - agli obblighi, su entrambe incombenti, di controllo dell'originalità dell'assegno negoziato.
Con la pronuncia in esame la Corte di legittimità ha, invece, ravvisato la fondatezza della seconda censura, ritenendo erronea la sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata (ovvero della società emittente), ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.,
nonostante l'avvenuta, ma da considerarsi incauta, spedizione, da parte sua, dei titoli tramite posta ordinaria noncurante del rischio che gli stessi potessero non pervenire nelle mani degli effettivi creditori, sulla scia dei principi affermati dalle
Sezioni unite (Cass. SU 26 maggio 2020 n. 9769). Con la successiva sentenza Cass.
SU 26 maggio 2020 n. 9769 è stato aggiunto un ulteriore tassello, occupandosi della possibile configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 c. 1 c.c., in capo al debitore che avesse inviato per posta l'assegno non trasferibile, poi trafugato e successivamente pagato nelle mani di un non legittimato, rivolgendo, quindi,
l'attenzione alla rilevanza che può avere la condotta del debitore che spedisce l'assegno per posta rispetto all'evento dell'incasso da parte del non legittimato,
sulla base dei criteri legali di imputazione del nesso di causalità. Sul punto una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha stabilito:
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile,
costituisce, nell'eventualità di illecita sottrazione e riscossione, una condotta colposa
idonea a configurare un concorso di colpa del mittente, esponendosi lo stesso ad un rischio
maggiore rispetto alle regole di comune prudenza, venendo così il suo comportamento a
rappresentare un antecedente necessario dell'evento dannoso, allo stesso modo del
soggetto obbligato a identificare il legittimo intestatario del titolo all'atto del pagamento
in banca o presso gli uffici postali. (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10711).
Orbene si pone quindi il problema della liberatorietà del pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente misura di valutazione della responsabilità della banca o istituto equiparabile.
Orbene, è risaputo che la clausola di non trasferibilità apposta su un assegno bancario elimina la possibilità di circolazione del titolo poiché ne vieta la girata
(se non ad un banchiere per l'incasso) e ne impedisce la cessione ordinaria, la quale - seppure non esclusa espressamente - risulta dalla responsabilità
affermata dall'art. 43 c. 2 RD 1736/1933 a carico di chi paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso.
A tal proposito le Sezioni unite da ultimo citate hanno considerato come sia difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità scelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato, unitamente all'inadempimento del banchiere ( in questo caso ) che non abbia controllato con la CP_3
dovuta diligenza la legittimazione cartolare di chi si sia presentato davanti a lui per l'incasso. Così come, infatti, il pagamento dell'assegno non trasferibile è subordinato alla verifica della corrispondenza tra il presentatore all'incasso e il beneficiario indicato nel titolo, allo stesso modo il pagamento del titolo è subordinato alla
“presentazione” dello stesso al banchiere e, dunque, al possesso materiale di esso,
con la conseguenza che non può non rilevare, nel giudizio di responsabilità nei confronti del banchiere, il modo in cui il presentatore all'incasso sia entrato nella sua disponibilità.
La Suprema Corte ha puntualizzato che le norme contenenti il divieto di inserire nella corrispondenza ordinaria “valori” hanno efficacia solo tra l'utente ed il gestore del servizio postale, con la conseguenza che la violazione di disposizioni quali l'art. 83 o l'art. 84 del DPR 156/1973, o di quelle successive alla privatizzazione di , non è idonea a fondare di per sé un concorso di CP_3
colpa del mittente nell'incasso dell'assegno non trasferibile da parte di un non legittimato cartolare.
Malgrado ciò, le Sezioni unite hanno evidenziato che la scelta del mittente di avvalersi del servizio di posta ordinaria lo espone, specialmente quando la spedizione ha ad oggetto valori, ad un inaccettabile rischio di “perdita” della possibilità di verifica che l'oggetto inviato arrivi a destinazione, rischio che si riduce notevolmente nel caso in cui egli si avvalga del servizio di posta raccomandata o assicurata. Pertanto, in base alle regole di comune prudenza, il rischio dello “smarrimento” dei “valori”, come gli assegni non trasferibili,
mediante posta ordinaria, è stato considerato – con la citata sentenza Cass. SU 26
maggio 2020 n. 9769 – “socialmente inaccettabile”. Quindi stando alle norme sul servizio postale applicabili alla fattispecie di causa mentre la posta raccomandata ed assicurata consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, oltre che di assicurare il contenuto del plico, prevedendo la tracciatura elettronica della spedizione, cioè la possibilità di ottenere informazioni sul luogo in cui si trova il plico e sullo stato di “lavorazione” dell'invio, la posta ordinaria non prevede la consegna di una ricevuta di spedizione, né la consegna di un avviso di ricevimento;
non vi è
alcuna garanzia che il plico spedito venga consegnato nelle mani del destinatario o dei suoi familiari conviventi, né è prevista una forma di “tracciamento” del percorso “di lavorazione” dell'invio con la possibilità per il mittente di controllare dove esso si trovi e quando giunga nella disponibilità del destinatario.
La spedizione, dunque, dell'assegno non trasferibile a mezzo della posta ordinaria espone il debitore-mittente a rischi ingiustificati (o, comunque, non imprevedibili) in base alle regole di comune prudenza socialmente riconosciute,
ed espone indebitamente ad un maggiore rischio di inadempimento anche le banche, con riferimento all'obbligo su di esse incombente di controllare con tutta la diligenza e la perizia possibili la corrispondenza tra colui che pone all'incasso l'assegno non trasferibile e il soggetto indicato su di esso come legittimato cartolare alla riscossione.
Ecco perché, in definitiva, per come evidenziato da , la condotta Controparte_3
di chi spedisce per posta ordinaria un assegno non trasferibile contrasta con il dovere di agire, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a carico dell'agente, in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda circolatoria del titolo, dovere enucleabile dall'art. 2 Cost., e che a livello di legislazione ordinaria trova espressione nella regola di cui all'art. 1227 c.c.
(operante non solo in materia contrattuale, ma anche in quella extracontrattuale,
in virtù del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.).
Ciò posto in applicazione dei principi di diritto esposti deve ritenersi sussistente un concorso di colpa tra e . Nel caso in Parte_1 Controparte_3
esame, non è contestato da l'avvenuta clonazione dell'assegno; anzi CP_3
è proprio a precisare che la causa della clonazione sia stata la CP_3 spedizione dell'assegno mediante posta ordinaria . A riguardo, infatti, va in generale osservato che in caso di pagamento di un assegno contraffatto la banca può essere ritenuta responsabile qualora l'alterazione del titolo potesse essere dalla stessa rilevata ictu oculi, attraverso un semplice esame del titolo condotto con la diligenza del bonus argentarius (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 16178/2018; n.
20292/2011). La banca negoziatrice era l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità del titolo e sull'identità del soggetto . Se il funzionario della banca negoziatrice ( ) decide di verificare, ed in seguito CP_3
attestare la validità dell'assegno, esso ha il dovere di svolgere l'operazione con la diligenza professionale che corrisponde a quella dell'accorto banchiere. Infatti, il particolare ruolo svolto dalle banche nella raccolta e gestione del risparmio,
congiuntamente alle capacità tecniche necessarie per lo svolgimento di tale incarico, richiede un livello di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.).
Dunque, la banca negoziatrice ( ) nel caso di specie non può CP_3
certamente considerarsi esente da responsabilità di natura contrattuale, in assenza di dimostrazione di una condotta di questi pienamente conforme al grado di diligenza richiesto.
Ciò conduce a ravvisare gli estremi della colpa grave a carico dell'intermediario per la negoziazione del titolo.
Sussistendo una ipotesi di concorso di colpa la sentenza di primo grado deve essere riformata e vanno condannate e al Controparte_3 Parte_1
pagamento della somma di euro 483,30 in favore della Parrocchia.
Venendo alle spese processuali
La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma del capo sulle spese che meritano di essere poste a carico sia di che di
[...]
. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese CP_3 processuali del presente grado in considerazione della peculiarità della vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale .
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così
provvede:
1) In parziale riforma della sentenza n. 1278/2018 dichiara il concorso di colpa di e nella causazione dell'evento. Parte_1 Controparte_3
2) Condanna e in solido a rimborsare Parte_1 Controparte_3
in favore della la somma di euro Controparte_5
483,30.
3) Pone le spese del giudizio di primo grado come liquidate da GDP a carico di e . Parte_1 Controparte_3
4) Spese processuali del presente grado integralmente compensate
Salerno, 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11172/2018 avente ad oggetto “appello”
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti,
dall'avv.to Ugo Sorrentino elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Diaz n. 47;
- Appellante –
CONTRO
già denominato Controparte_1 [...]
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Principe, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Tiziana Cardone in Salerno, Via F. Conforti n. 11;
- Appellata –
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Adelina Bianco, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato in Salerno presso la Filiale di Dislocazione , Via Paradiso di Pastena Controparte_3 Controparte_4
snc;
- Appellata –
NONCHE'
in Controparte_5
persona del parroco (C.F. ), Controparte_6 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Piergiorgio Braca, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pellezzano (SA),
Via Gramsci 16 bis;
- Appellata –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 1278/2018 resa in data 07.11.2018 dal
Giudice di Pace di Eboli con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'odierna appella relativa al rimborso Controparte_5
dell'assegno n. 2406224663 di euro 483,30 il cui incasso era stato autorizzato dalla banca a soggetto estraneo, chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa formulata dal nei confronti dell' Controparte_1 Parte_2
in virtù della convenzione in essere tra le parti e, per l'effetto condannarla al
[...]
ristoro delle spese di giustizia in favore della appellante;
dichiarare il CP_7
Servizio Elettrico Nazionale e/o Sp uniche responsabili e tenute CP_3
al pagamento di quanto dovesse essere accertato e dovuto alla Parrocchia SS
Giuseppe e , con vittoria di spese competenze del doppio grado di CP_5
giudizio.
Impugnava la sentenza del G.d.P., lamentando che il Giudice di prime cure non si fosse pronunciato secondo equità ma secondo diritto;
che il G.d.P. avesse statuto ultra petitum avendo l'originario attore Controparte_5
concluso, nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
per la condanna alla restituzione della somma oggetto di assegno in via solidale dell' e delle;
che la decisione Controparte_1 Controparte_3
di primo grado era viziata dalla violazione del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo considerato ai fini della decisione i documenti prodotti dall'odierna appellante, non contestati né disconosciuti dal
, contro la quale erano stati prodotti;
la totale Controparte_1
assenza di responsabilità dell' la presenza di una Parte_2
Convenzione per il Servizio di pagamenti tramite assegni di traenza tra la
[...]
e il;
che la procedura d'incasso Parte_2 Controparte_1
dell'assegno è avvenuta mediante check truncation;
la condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado e/o in Controparte_1
via solidale con le . Controparte_3
Con comparsa deposita in data 26.03.2019 si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello Controparte_1
e ne richiedeva il rigetto.
Con comparsa depositata in data 28.03.2019 si costituiva in giudizio Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello e la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva.
Con comparsa depositata in data 13.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la mancata diligenza dell'odierna appellante Controparte_5
con violazione del principio di cui all'art. 1176 , 2. co, c.c. e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
Istaurato il contraddittorio, a seguito di una serie di rinvii al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 27.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente meritano di essere rigettate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello proposto da in quanto risulta rispettato il principio Parte_1
di specificità dei motivi di appello avendo la parte specificato le censure rivolte al provvedimento impugnato. In tal modo risultano delimitati i poteri cognitivi del giudice del gravame: in sostanza, il ricorrente deve censurare non solo gli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi logici ed argomentativi che li sorreggono e deve formulare puntualmente le ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame.
Risulta rispettato l'art. 342 cpc.
Parte appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della banca.
L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui è riconosciuta la esclusiva responsabilità della per omesso controllo all'atto della richiesta CP_7
di incasso dell'assegno e in quanto il Giudice di Pace non ha considerato la convenzione esistente per il Servizio di pagamento tramite assegni di traenza e che la procedura di incasso del titolo è avvenuta con le modalità di check trunction.
L'appello è parzialmente fondato e i motivi saranno esaminati congiuntamente .
Nel caso in esame su ordine di Servizio elettrico Nazionale la Parte_1
ha emesso assegno dell'importo di euro 483,30 in favore di
[...] [...]
; tale assegno è stato spedito, contraffatto e negoziato Parte_3
presso uno sportello di ma incassato da soggetto diverso CP_3
dall'originario beneficiario. Il GDP ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della banca emittente il titolo. La sentenza merita di essere riformata non avendo il Giudice di Pace, in aderenza agli orientamenti più recenti verificato la responsabilità di Controparte_3
E' bene a questo punto precisare, circa le disposizioni applicabili all'assegno circolare, va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la pronuncia del 21 maggio 2018, n. 12477, - in ordine alla responsabilità della banca emittente o trattaria e della banca negoziatrice ex art. 43 l.ass. – hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. specificando, altresì, che
“l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”. La conclusione circa la natura contrattuale della responsabilità della banca (emittente e negoziatrice) trova, quindi, fondamento nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. ..." (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 1037/2022 del 08-02-2022). La
diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità
dell'assegno deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività
esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella,
“particolarmente qualificata”, dell'accorto banchiere, vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza. Sul punto è da aggiungere che la Cassazione
ha sancito l'ulteriore principio (peraltro già espresso da Cass. 22 maggio 2019, n.
13828), secondo cui “l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. art. 1176 comma 2 cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve.” (cfr.
Cass n. 34107 del 2019 e da ultimo Cass. n. 9842 del 2021). Alla luce dei principi citati, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla banca provare di aver correttamente operato e non essendo sufficiente una generica prova di diligenza occorre la dimostrazione di aver adempiuto - secondo il canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - agli obblighi, su entrambe incombenti, di controllo dell'originalità dell'assegno negoziato.
Con la pronuncia in esame la Corte di legittimità ha, invece, ravvisato la fondatezza della seconda censura, ritenendo erronea la sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata (ovvero della società emittente), ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.,
nonostante l'avvenuta, ma da considerarsi incauta, spedizione, da parte sua, dei titoli tramite posta ordinaria noncurante del rischio che gli stessi potessero non pervenire nelle mani degli effettivi creditori, sulla scia dei principi affermati dalle
Sezioni unite (Cass. SU 26 maggio 2020 n. 9769). Con la successiva sentenza Cass.
SU 26 maggio 2020 n. 9769 è stato aggiunto un ulteriore tassello, occupandosi della possibile configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 c. 1 c.c., in capo al debitore che avesse inviato per posta l'assegno non trasferibile, poi trafugato e successivamente pagato nelle mani di un non legittimato, rivolgendo, quindi,
l'attenzione alla rilevanza che può avere la condotta del debitore che spedisce l'assegno per posta rispetto all'evento dell'incasso da parte del non legittimato,
sulla base dei criteri legali di imputazione del nesso di causalità. Sul punto una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha stabilito:
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile,
costituisce, nell'eventualità di illecita sottrazione e riscossione, una condotta colposa
idonea a configurare un concorso di colpa del mittente, esponendosi lo stesso ad un rischio
maggiore rispetto alle regole di comune prudenza, venendo così il suo comportamento a
rappresentare un antecedente necessario dell'evento dannoso, allo stesso modo del
soggetto obbligato a identificare il legittimo intestatario del titolo all'atto del pagamento
in banca o presso gli uffici postali. (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10711).
Orbene si pone quindi il problema della liberatorietà del pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente misura di valutazione della responsabilità della banca o istituto equiparabile.
Orbene, è risaputo che la clausola di non trasferibilità apposta su un assegno bancario elimina la possibilità di circolazione del titolo poiché ne vieta la girata
(se non ad un banchiere per l'incasso) e ne impedisce la cessione ordinaria, la quale - seppure non esclusa espressamente - risulta dalla responsabilità
affermata dall'art. 43 c. 2 RD 1736/1933 a carico di chi paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso.
A tal proposito le Sezioni unite da ultimo citate hanno considerato come sia difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità scelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato, unitamente all'inadempimento del banchiere ( in questo caso ) che non abbia controllato con la CP_3
dovuta diligenza la legittimazione cartolare di chi si sia presentato davanti a lui per l'incasso. Così come, infatti, il pagamento dell'assegno non trasferibile è subordinato alla verifica della corrispondenza tra il presentatore all'incasso e il beneficiario indicato nel titolo, allo stesso modo il pagamento del titolo è subordinato alla
“presentazione” dello stesso al banchiere e, dunque, al possesso materiale di esso,
con la conseguenza che non può non rilevare, nel giudizio di responsabilità nei confronti del banchiere, il modo in cui il presentatore all'incasso sia entrato nella sua disponibilità.
La Suprema Corte ha puntualizzato che le norme contenenti il divieto di inserire nella corrispondenza ordinaria “valori” hanno efficacia solo tra l'utente ed il gestore del servizio postale, con la conseguenza che la violazione di disposizioni quali l'art. 83 o l'art. 84 del DPR 156/1973, o di quelle successive alla privatizzazione di , non è idonea a fondare di per sé un concorso di CP_3
colpa del mittente nell'incasso dell'assegno non trasferibile da parte di un non legittimato cartolare.
Malgrado ciò, le Sezioni unite hanno evidenziato che la scelta del mittente di avvalersi del servizio di posta ordinaria lo espone, specialmente quando la spedizione ha ad oggetto valori, ad un inaccettabile rischio di “perdita” della possibilità di verifica che l'oggetto inviato arrivi a destinazione, rischio che si riduce notevolmente nel caso in cui egli si avvalga del servizio di posta raccomandata o assicurata. Pertanto, in base alle regole di comune prudenza, il rischio dello “smarrimento” dei “valori”, come gli assegni non trasferibili,
mediante posta ordinaria, è stato considerato – con la citata sentenza Cass. SU 26
maggio 2020 n. 9769 – “socialmente inaccettabile”. Quindi stando alle norme sul servizio postale applicabili alla fattispecie di causa mentre la posta raccomandata ed assicurata consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, oltre che di assicurare il contenuto del plico, prevedendo la tracciatura elettronica della spedizione, cioè la possibilità di ottenere informazioni sul luogo in cui si trova il plico e sullo stato di “lavorazione” dell'invio, la posta ordinaria non prevede la consegna di una ricevuta di spedizione, né la consegna di un avviso di ricevimento;
non vi è
alcuna garanzia che il plico spedito venga consegnato nelle mani del destinatario o dei suoi familiari conviventi, né è prevista una forma di “tracciamento” del percorso “di lavorazione” dell'invio con la possibilità per il mittente di controllare dove esso si trovi e quando giunga nella disponibilità del destinatario.
La spedizione, dunque, dell'assegno non trasferibile a mezzo della posta ordinaria espone il debitore-mittente a rischi ingiustificati (o, comunque, non imprevedibili) in base alle regole di comune prudenza socialmente riconosciute,
ed espone indebitamente ad un maggiore rischio di inadempimento anche le banche, con riferimento all'obbligo su di esse incombente di controllare con tutta la diligenza e la perizia possibili la corrispondenza tra colui che pone all'incasso l'assegno non trasferibile e il soggetto indicato su di esso come legittimato cartolare alla riscossione.
Ecco perché, in definitiva, per come evidenziato da , la condotta Controparte_3
di chi spedisce per posta ordinaria un assegno non trasferibile contrasta con il dovere di agire, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a carico dell'agente, in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda circolatoria del titolo, dovere enucleabile dall'art. 2 Cost., e che a livello di legislazione ordinaria trova espressione nella regola di cui all'art. 1227 c.c.
(operante non solo in materia contrattuale, ma anche in quella extracontrattuale,
in virtù del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.).
Ciò posto in applicazione dei principi di diritto esposti deve ritenersi sussistente un concorso di colpa tra e . Nel caso in Parte_1 Controparte_3
esame, non è contestato da l'avvenuta clonazione dell'assegno; anzi CP_3
è proprio a precisare che la causa della clonazione sia stata la CP_3 spedizione dell'assegno mediante posta ordinaria . A riguardo, infatti, va in generale osservato che in caso di pagamento di un assegno contraffatto la banca può essere ritenuta responsabile qualora l'alterazione del titolo potesse essere dalla stessa rilevata ictu oculi, attraverso un semplice esame del titolo condotto con la diligenza del bonus argentarius (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 16178/2018; n.
20292/2011). La banca negoziatrice era l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità del titolo e sull'identità del soggetto . Se il funzionario della banca negoziatrice ( ) decide di verificare, ed in seguito CP_3
attestare la validità dell'assegno, esso ha il dovere di svolgere l'operazione con la diligenza professionale che corrisponde a quella dell'accorto banchiere. Infatti, il particolare ruolo svolto dalle banche nella raccolta e gestione del risparmio,
congiuntamente alle capacità tecniche necessarie per lo svolgimento di tale incarico, richiede un livello di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.).
Dunque, la banca negoziatrice ( ) nel caso di specie non può CP_3
certamente considerarsi esente da responsabilità di natura contrattuale, in assenza di dimostrazione di una condotta di questi pienamente conforme al grado di diligenza richiesto.
Ciò conduce a ravvisare gli estremi della colpa grave a carico dell'intermediario per la negoziazione del titolo.
Sussistendo una ipotesi di concorso di colpa la sentenza di primo grado deve essere riformata e vanno condannate e al Controparte_3 Parte_1
pagamento della somma di euro 483,30 in favore della Parrocchia.
Venendo alle spese processuali
La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma del capo sulle spese che meritano di essere poste a carico sia di che di
[...]
. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese CP_3 processuali del presente grado in considerazione della peculiarità della vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale .
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così
provvede:
1) In parziale riforma della sentenza n. 1278/2018 dichiara il concorso di colpa di e nella causazione dell'evento. Parte_1 Controparte_3
2) Condanna e in solido a rimborsare Parte_1 Controparte_3
in favore della la somma di euro Controparte_5
483,30.
3) Pone le spese del giudizio di primo grado come liquidate da GDP a carico di e . Parte_1 Controparte_3
4) Spese processuali del presente grado integralmente compensate
Salerno, 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara